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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3377/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3377/2023 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE
CP_2
ER AT
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9:38 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e per l'avv. CINI Parte_1 Parte_2
VITTORIA la quale si riporta all'atto introduttivo, ai verbali di causa ed alla memoria conclusiva, e prende posizione sulla memoria difensiva depositata il 20, 09.25 dalla Controparte_1
In particolare, contesta l'assunto secondo cui l'iscrizione del minore con orario ridotto sarebbe Per_1 stata richiesta dai genitori. Dagli atti e dalle testimonianze risulta che sin dall'inizio i genitori avevano richiesto l'orario pieno sino alle ore 16:30, e che la riduzione fu imposta unilateralmente dalla scuola.
La quale scuola paritaria inserita nel sistema pubblico, non può legittimamente opporre CP_1 termini amministrativi interni per negare un diritto di inclusione, tanto più in presenza di minore disabile.
Sull'attivazione delle ore di sostegno comunale (RAS), è documentalmente provato che la richiesta delle ore di assistenza fu trasmessa al Comune solo nel gennaio 2022, con un ritardo di quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico, lasciando il minore privo di supporto educativo nel periodo più delicato. Anche sulla ricostruzione dei fatti circa l'allontanamento di dalla classe, le Per_1 testimonianze e hanno confermato che l'allontanamento era una prassi Tes_1 Testimone_2 sistematica, non episodica, configurando una forma di isolamento e dunque una condotta pagina 1 di 14 discriminatoria diretta, ai sensi dell'art. 2 L. 67/2006, anche le argomentazioni relative al progetto
RECODE e al contributo economico, risultano provate, la richiesta di un “extra” economico per l'assistenza pomeridiana, confermata dalla stessa rappresentante legale nei messaggi CP_3
WhatsApp prodotti in atti. Tale condotta è contraria ai principi di gratuità dei servizi di sostegno sanciti dagli artt. 12 L. 104/1992 e 3 L. 67/2006.
La mancata partecipazione di alla DAD, la ritardata attivazione del sostegno e l'esclusione Per_1 dall'orario pomeridiano evidenziano una gestione non inclusiva e discriminatoria, come provato dalle testimonianze assunte.
L'avv. Luciani evidenzia infine, che la Compagnia assicurativa è stata chiamata in causa dalla stessa la quale ha ritenuto sussistente la copertura, e che, conseguentemente, ogni Controparte_1 questione interna tra assicurato e assicuratore non incide sulla posizione dei ricorrenti, i quali hanno agito nei confronti del soggetto direttamente responsabile.
L'eventuale accoglimento delle eccezioni di non possono in alcun modo ridurre la responsabilità CP_2 della che resta l'unica titolare dell'obbligo risarcitorio. CP_1
Conclusivamente, l'avv. Luciani si riporta integralmente alle proprie conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento, ed in particolare chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Controparte_1 nei confronti del minore , condannare la resistente al risarcimento dei danni non
[...] Persona_2 patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa. ordinare misure di rimozione e non reiterazione ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 67/2006, con vittoria di spese di lite. Chiede infine che la causa venga trattenuta a decisione
Per la l'avv. AZ OR CI la Controparte_1 quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusiva depositata il 29.09.2025 ove vengono specificatamente contestati i punti oggi riportati da parte ricorrente. Pertanto, insiste per il totale rigetto della domanda con accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Per l'avv. GI ANDREA e AR TT oggi sostituiti dall'avv. CP_2
RO LV il quale si riporta alle memorie già depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
È altresì presente la dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_3
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3377/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINI VITTORIA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO UMBERTO I 158 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. CINI VITTORIA RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AZ OR CI, elettivamente domiciliati in VIA ALENTO 45 65129 PESCARA, presso il difensore avv. AZ OR CI RESISTENTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GI ANDREA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 AR TT elettivamente domiciliata in VIA BRENNERO 139 38100 TRENTO, presso il difensore avv. GI ANDREA ER AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.10.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti, in qualità di genitori del minore nato il [...] ed affetto da Persona_2 ritardo globale nello sviluppo (cfr doc. 1) hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 che gestisce il , scuola paritaria riconosciuta ai sensi dell'art. 3
[...] CP_4 comma 3.3, lett. b) del D.M. 10 ottobre 2008, sita in via Tirino 431 in Pescara, presso la quale Per_1 all'età di 5 anni era stato iscritto nel mese di aprile 2021, a causa della chiusura improvvisa della scuola che frequentava.
Assumevano che l'iscrizione era stata accettata solo con orario ridotto, con uscita alle 13.30, anziché con il richiesto orario normale fino alle 16.30, in quanto i genitori di erano stati persuasi dalla Per_1 pagina 3 di 14 dirigente scolastica, Dott.ssa a provvedere in un secondo momento, con l'inizio nuovo anno CP_3 scolastico a prolungare l'orario.
Disattendendo le richieste formulate dai genitori e confermate dalla missiva datata 26 agosto 2021 (cfr doc. 5) la Responsabile dell'istituto, in dott.ssa aveva comunicato ai ricorrenti che il Persona_4 prolungamento dell'orario scolastico poteva “essere motivo di regressione o aggravamento del comportamento scaturendo un pericolo per se e per gli altri, visto che con 15 ore di sostegno non viene coperto neanche l'orario della mattina fino alle 13,30 ma che la scuola a sue spese ha sempre garantito” (cfr doc. 6).
I genitori di pur ritenendo la richiesta illegittima, al sol fine di evitare un pregiudizio ad Per_1 Per_1 avevano prodotto una relazione sottoscritta dal dott. , terapista del bambino, nella quale si CP_5 attestava che il prolungamento dell'orario scolastico costituiva per “una preziosa opportunità per Per_1 il suo sviluppo cognitivo e sociale”.
L'istituto, confortato dalla relazione del dott. , aveva accettato l'iscrizione di con orario CP_5 Per_1 normale (doc.8).
A tale disponibilità aveva però fatto seguito una serie di comportamenti attestanti l'insofferenza della struttura che, incapace di gestire il bambino, aveva cominciato a segnalare una serie di problematiche mai rilevate in precedenza, concernenti la sfera relazionale del minore che, incapace di istaurare relazioni positive e significative con i pari, assumeva atteggiamenti aggressivi in classe, manifestando incontenibili crisi emotive.
Con cadenza quasi giornaliera, veniva chiesto ai genitori di di provvedere all'uscita anticipata Per_1 del minore e di calendarizzare (dal mese di febbraio 2022) gli orari di entrata e uscita (doc. 9).
L'Istituto inoltre si avvaleva, quale formatore del corpo docente, dell'ausilio del Dott. , CP_5 terapista di le cui prestazioni che avevano frequenza mensile erano totalmente a carico dei Per_1 ricorrenti.
Anche relativamente alle attività pomeridiane e nelle rare volte che osservava orario Per_1 pomeridiano, l'Istituto lamentava la mancanza di personale di sostegno e di assistenza, nonché di fondi a tal fine destinati.
Anche per tale motivo, la responsabile della Cooperativa, chiedeva ai genitori di un ulteriore Per_1 contributo per il pagamento della risorsa ad esso dedicata.
Poiché i ricorrenti evidenziavano che le risorse finanziarie per il personale di sostegno e di assistenza erano già coperte, l'Istituto faceva emergere una serie di nuove criticità, relative alla dinamicità del bambino, stigmatizzandolo come elemento di disturbo e giustificando così il suo allontanamento dall'aula, fino al termine delle lezioni. pagina 4 di 14 Anche nelle lezioni in videoconferenza, disposte al fine di contenere i contagi e che avrebbero potuto rappresentare un momento di aggregazione, veniva abbandonato a sé stesso, in mancanza dei Per_1 necessari interventi di personalizzazione ed individualizzazione dell'attività didattica ai fini inclusivi, con conseguente frustrazione dello stesso, escluso da una programmazione in dad personalizzata con l'insegnante di sostegno.
Anche il rapporto della scuola con i genitori di che si sono sempre mostrati disponibili e Per_1 comprensivi, non è mai stato collaborativo.
Emblematica la situazione che si è venuta a determinare per l'erogazione dei contributi ammessi dal progetto RE.CO.DE, di cui la signora è risultata assegnataria, in forza del quale avrebbe Pt_1 potuto godere di un contributo di euro 300,00 per cinque mesi, da gennaio a giugno 2022, disposto per sostenere le rette di nidi e scuole dell'infanzia.
A seguito di richiesta formulata dalla ricorrente, la , dopo Controparte_1 essersi iscritta nel catalogo dei fornitori del servizio, finalizzato alla stipula della convenzione con il
Comune di Spoltore, Ente erogatore, aveva provveduto, successivamente, alla cancellazione dal catalogo, per una infondata ragione di mancanza di requisiti, all'insaputa dei beneficiari, che avevano così perso la possibilità di beneficiare del solo contributo di gennaio 2022, pari ad euro 300,00 (doc.
15).
Assumendo che la condotta discriminatoria assunta dalla Controparte_1
in persona della dott.ssa avesse compromesso il normale sviluppo di
[...] Persona_4 Per_1
i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' convenuto, in persona della dott.ssa CP_6 Per_4
al risarcimento dei danni non patrimoniali così cagionati, da liquidarsi in via equitativa.
[...]
Hanno inoltre chiesto la pubblicazione del provvedimento a spese della resistente su un quotidiano nazionale o locale, nonché la predisposizione di un piano di rimozione ex art. 3 co. 3 della l. n.
67/2006, che comprenda il divieto di reiterare in futuro condotte discriminatorie.
2. Con comparsa depositata il 13.12.2023 si è costituita Controparte_7 contestando le avverse deduzioni ed evidenziando che, nell'aprile del 2021, i
[...] genitori di si erano rivolti alla cooperativa rappresentando di aver incontrato una serie di rifiuti Per_1 relativamente alle domande di iscrizione da loro presentate presso altri istituti scolastici.
Nonostante con Circolare n. 22994 del 13 novembre 2019, il , avesse stabilito, Controparte_8 come termine per la presentazione delle domande per l'anno 2021, l'intervallo temporale che va dal 7 al 31 gennaio 2020 (doc. 1), la domanda di iscrizione di era stata accettata per agevolare il Per_1 minore e venire incontro alle necessità dei genitori.
pagina 5 di 14 Anche l'iscrizione per il nuovo anno scolastico, effettuata tardivamente dai ricorrenti, dopo il rilascio del parere del Dott. datato 20/05/2021 (cfr doc. 3) era stata accettata, sempre per venire CP_9 incontro alle esigenze del minore e della sua famiglia.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, per entrambi gli anni scolastici, i genitori di Per_1 avevano chiesto che l'orario venisse limitato sino alle 13:30, formulato autonomamente tale indicazione (cfr. 4 e 5 modulo datato 19/04/2021 e modulo datato 24/05/2021).
Una volta scelto per l'annualità 2021/2022, così come per quella precedente, l'orario 07:30 - 13:30, al fine di consentire una ulteriore deroga, sempre finalizzata ad accontentare le richieste dei ricorrenti,
l'Istituto aveva comunicato ai genitori di oscar la necessità di valutare la richiesta di prolungamento dell'orario precedentemente indicato, dopo un confronto tra terapisti, genitori e scuola.
Proprio il contenuto della relazione del dott. che riteneva importante “far rimanere il bambino CP_5
a scuola con una durata gradualmente crescente, fino ad arrivare all'orario completo (16:30), affinché si adatti bene sia ad un tempo di permanenza a scuola maggiore”, consente di affermare che non Per_1 era abituato ad una permanenza maggiore e che l'estensione dell'orario doveva essere graduale, per aiutarlo ad abituarsi ad una situazione nuova (cfr doc. 7).
A seguito del rilascio della certificazione sopra indicata e della formale richiesta presentata dai genitori in data 21/09/2021 (doc. 8), dalla mensilità successiva era stata garantita l'uscita di per le ore Per_1
16:30 dal 01/10/2021, con aumento della relativa retta (cfr doc. 9 e 10).
Precisava la resistente che le richieste dei genitori di concernenti il prolungamento dell'orario, Per_1 erano state formulate in agosto, quando l'Istituto era chiuso (cfr doc. 11).
Inoltre, fino a metà del mese di settembre 2021 la scuola non poteva garantire a nessun iscritto la permanenza oltre le 13:30, in quanto il servizio mensa iniziava ad operare dalla terza settimana del mese di settembre.
I ricorrenti, in contrasto con il parere medico che consigliava il passaggio graduale dall'uscita, originariamente prevista per le 13:30 a quella pomeridiana delle 16:30, avevano deciso immediatamente, dal primo giorno successivo alla dilatazione dell'orario, di lasciare a scuola per Per_1 tre ore in più.
La richiesta di un confronto tra famiglia, specialisti e scuola, era caduta nel vuoto e sempre derubricata come illegittima ed ingiustificata ingerenza discriminatoria.
Le conseguenze erano state drammatiche in quanto il fragile ma stabile equilibrio che aveva Per_1 raggiunto nella nuova scuola, lodato persino dai suoi genitori (doc. 12), era entrato in crisi.
che sino a quel momento aveva partecipato pienamente alle attività scolastiche, con l'assistenza Per_1 di un sostegno personalizzato che, quando presentava segni di insofferenza per il “confine” dell'aula, lo pagina 6 di 14 accompagnava fuori, non perché ritenuto elemento di disturbo, ma allo scopo di liberarlo da ogni frustrazione, rendendolo libero di approfondire la propria esperienza con la vigilanza di un tecnico esperto e dedicato, aveva dato segni di stanchezza.
Non riusciva a riposare e si rifiutava per l'intera giornata di mangiare.
In quanto affaticato e nervoso, non sopportava più alcuna duratura permanenza in una sola stanza.
I sintomi di aggressività, derivati da tale situazione, si erano manifestati in data 28/10/2021, quando alle ore 16:15 circa, aveva spinto con forza il piccolo facendogli urtare il Per_1 Persona_5 volto su una sedia, cagionandogli la lacerazione delle gengive superiori, così da compromettere le radici dei denti incisivi centrali (doc. 13).
Il successivo dicembre 2021, in occasione della preparazione delle manifestazioni natalizie, Per_1 aveva sollevato la piccola dalla sedia su cui era seduta, tirandola e trascinandola per i Persona_6 capelli.
Il Gruppo H, costituitosi il 14 dicembre 2021, che avrebbe dovuto avere lo scopo di meglio indirizzare il percorso educativo di concerto con ogni professionalità interessata e con la famiglia, non aveva avuto alcun esito.
Le osservazioni degli insegnanti, degli educatori e più in generale della scuola non erano state ascoltate, inquanto interpretate come insofferenza della struttura.
Anche la calendarizzazione delle entrate e delle uscite dell'alunno era stata chiesta non dalla scuola ma dai genitori di che avevano indicato alla Cooperativa Socialmente, che gestiva il servizio di Per_1 assistenza scolastica qualificata per il tramite della educatrice , le tempistiche che più Persona_7 gradivano (cfr doc. 14).
Quanto al fatto di aver impiegato il dott. (terapista del minore) quale formatore del corpo CP_5 docente, la resistente assumeva che il , sia negli anni in argomento (2020 – 2022) che CP_4 attualmente si avvale, in qualità di Coordinatrice Scuola dell'Infanzia ed insegnante, della dott.ssa membro del Gruppo Tecnico di Lavoro costituito con Determina di Giunta n. Persona_8
327/DPG021 del 29/07/20212, membro del Comitato Tecnico Scientifico provinciale del CP_10
istituito nell'ambito delle attività formative del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione
[...]
0-6 anni, nonché curatrice della stesura delle “Linee di indirizzo generali sulle attività formative 0-6”
(doc. 15).
La disponibilità dell' , che aveva fatto accedere alle riunioni il terapista personale di non CP_6 Per_1 andava quindi intesa come attività finalizzata a formare il corpo docenti a spese dei ricorrenti, ma come disponibilità a far accedere il terapista alle riunioni, per il bene di Per_1
pagina 7 di 14 I genitori di sempre indifferenti alle segnalazioni sulle conseguenze stressogene che la modifica Per_1 dell'orario da loro voluta aveva comportato sulla stabilità del bambino, avevano inoltre richiesto alla scuola, nel mese di febbraio 2022, di somministrare al minore un prodotto omeopatico “Fiori di Bach”, fornito già diluito in bottiglia di plastica (doc. 16).
Informata dal corpo docente, la Direttrice della Scuola dell'Infanzia aveva riferito alla madre di Per_1 in data 11 febbraio 2022, che il vigente sistema normativo non consentiva quel tipo di somministrazione (v. Nota , Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 sub doc. 17) manifestando CP_11 comunque la disponibilità dell' a somministrare il prodotto purché fornito con flaconcini sigillati CP_6 riportanti la descrizione del contenuto (cfr doc. 18).
A tale missiva la ricorrente aveva replicato in maniera ingiuriosa, palesando la propria difficoltà di interpretare i segnali provenienti dall'Istituto (cfr doc. 19).
Contestando le accuse di discriminazione formulate dai ricorrenti la resistente assumeva che, subito dopo l'iscrizione di aveva provveduto ad adeguare tecnologicamente l'aula che avrebbe dovuto Per_1 ospitarlo, in aderenza al Piano educativo individualizzato (doc. 20), con lo scopo di garantirgli il miglior percorso interattivo possibile, considerate le esigenze del minore e la sua necessità di condivisione dell'iter scolastico con i suoi compagni.
In classe era stata installata la “LIM”, fornito materiale destrutturato e materiale per espressione artistica. Era stata realizzata un'aula polifunzionale e programmata la partecipazione degli iscritti a laboratori di teatro e di gioco-danza.
Da aprile 2021, la direzione aveva affiancato ad la dott.ssa in qualità di Per_1 Persona_9 assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili (doc. 21) garantendogli l'indispensabile rapporto 1 ad 1 che la situazione richiedeva.
Posto che il contratto di tirocinio, che legava l'educatrice alla scuola volgeva al termine, la Cooperativa aveva deciso di assumerla a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2021 (doc. 22).
Fino al mese di gennaio 2022, la scuola era stata costretta a fronteggiare le esigenze di non Per_1 potendo contare su alcun servizio di assistenza comunale.
Evidenziava che il modello RAS, era stato inizialmente compilato dal Dott. in modo CP_9 incompleto, in quanto privo di ogni elemento necessario all'attivazione del percorso assistenziale, tra cui il riferimento all'anno scolastico (cfr. doc. 23).
Solo con l'intervento della scuola era stata a completata la documentazione (cfr. scrittura in “blu” in doc. 24) che era stata nuovamente sottoposta per la ratifica allo specialista dott.ssa , che aveva Per_10 sostituito il Dott. garantendo così la completezza della modulistica e l'attivazione dell'iter CP_9 assistenziale (doc. 25). pagina 8 di 14 In data 23/12/2021 la scuola aveva segnalato alla dott.ssa la necessità di procedere ad integrare Per_10 il carteggio (doc. 26) ottenendo solo in data 12/01/2022 la convalida necessaria all'iter procedurale
(doc. 27) che era stato immediatamente azionato (doc. 28).
Assumeva che il modulo prodotto dai ricorrenti (doc. 11 ricorso) non è quello che consentiva l'attivazione del percorso assistenziale comunale.
Evidenziava che il modulo non corrisponde a quello in possesso della Scuola dell'Infanzia e che è stato a questa consegnato. Tale modulo è privo di sottoscrizione del dirigente scolastico e riporta un nominativo scorretto dell'istituto. È inoltre privo di ratifica e conferma della Dott.ssa , (cfr. doc. Per_10
24 / 27).
In relazione al periodo della pandemia, precisava che l'iniziativa assunta dalla scuola era del tutto autonoma e svincolata da qualsiasi forma di didattica a distanza, essendo finalizzata, esclusivamente, a consentire a chi era a casa di portare un saluto a chi era presente in classe.
Chiariva che, mediante l'utilizzo della piattaforma “Jitsi Meet”, era stata creata la stanza telematica con l'unico nome di ” e, tramite la rappresentante di Classe Sig.ra era stato CP_4 Parte_3 comunicato l'orario di collegamento ad ogni alunno.
Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, erano stati proprio loro a rifiutare integralmente il ruolo riservato ai genitori in quella difficile contingenza, considerato che, mentre l'insegnante di sostegno accedeva costantemente con collegamento da remoto sulla citata piattaforma “Jitsi Meet”, i genitori di avevano evitato qualsiasi connessione. Per_1
Relativamente al progetto RE.CO.DE. ed al sostegno economico previsto da quel programma, destinato a contribuire alle rette spettanti a Micro-nido, nido e scuola dell'infanzia, evidenziava che il contributo era limitato a bambini da 0 a 5 anni (Doc. 31) e nel gennaio 2022, aveva più di 6 anni. Per_1
La scuola, avvisata dalla sig.ra della possibilità di manifestare il proprio interesse per la Pt_1 procedura pubblica, sempre allo scopo di venire incontro alle richieste dei ricorrenti, procedeva ad avanzare la domanda di iscrizione al relativo Catalogo ma, una volta verificata l'assenza dei requisiti
(avendo il destinatario del beneficio superato l'età consentita), chiedeva immediatamente la cancellazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza n. CP_2
64/M14293704 (doc. 32) per la responsabilità professionale.
3. si è costituita in data 5.3.2024 eccependo, in via preliminare, la prescrizione ex art. CP_2
2952, secondo comma c.c. del diritto della COOPERATIVA ad essere manlevata, atteso l'intervenuto pagina 9 di 14 decorso del biennio, decorrente dal mese di aprile 2021, indicato come data di inizio del trattamento discriminatorio denunciato dai ricorrenti.
Considerato che la Polizza di Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi non industriali n.
M14293704 (cfr doc. 1) è stata stipulata dall'assicurata in relazione al periodo che va dal 25 settembre
2021 al 25 settembre 2022, assumeva che i fatti, così come denunciati dai ricorrenti, non consentivano di identificare il momento esatto in cui si sarebbe verificato il danno.
Contestava infine l'operatività della polizza, che comprende i danni involontariamente cagionati dall'assicurato a terzi, considerato che nel ricorso vengono contestati inadempimenti/negligenze conseguenti a scelte volontarie assunte dalla . CP_1
Nel merito dichiara di aderire alle difese dell'assicurata, laddove compatibili con la posizione difensiva assunta dalla CP_12
4. Ammessa la prova per interrogatorio e testi capitolata dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/10/2025 per la decisione, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 30.9.2025 per il deposito di memorie.
******
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla documentazione relativa all'iscrizione di e sull'orario di frequenza della Persona_2
Scuola dell'infanzia CP_4
Risulta, dalla documentazione allegata dalla resistente, che il minore era stato iscritto presso la Per_1
Scuola dell'infanzia , gestito dalla resistente, nel mese di aprile 2021 per l'anno scolastico CP_4
2020/2021 ed il 24.5.2021 per l'anno scolastico successivo, in entrambi i casi con orario dalle 7.30 alle
13.30 (cfr doc. 3 e 4 resistente).
Premesso che in entrambi i casi l'iscrizione era stata effettuata tardivamente (cfr doc. 1 e 2 resistente) risulta che la richiesta di prolungare l'orario fino alle 16.30 era stata informalmente richiesta dai ricorrenti nel mese di agosto e poi formalizzata con domanda presentata il 21/09/2021 (cfr doc. 8).
Tale inserimento, sulla base di quanto indicato dal dott. , terapista di doveva avvenire in CP_5 Per_1 modo graduale per consentire al bambino di abituarsi a tale maggior tempo di permanenza a scuola (cfr doc. 7).
Premesso che nessun valore probatorio assumono le conversazioni trascritte dai ricorrenti che, contestate dalla resistente, non hanno trovato alcun riscontro nella fase istruttoria, va evidenziato che, dall'esame dalla documentazione depositata dalla resistente emerge come la calendarizzazione delle entrate e delle uscite di era stata indicata dai genitori e da questi trasmessa alla Cooperativa Per_1
Socialmente, che gestiva il servizio di assistenza scolastica qualificata per il tramite della educatrice pagina 10 di 14 . Persona_7
Tali orari, indicati dalla madre di prevedevano le seguenti tempistiche: lunedì e martedì 9/15.30, Per_1 mercoledì 9.00/15.00, giovedì e venerdì 9.00/14.00 (cfr doc. 14).
La teste , sentita all'udienza del 18.10.2024 ha dichiarato che all'epoca lavorava alle Persona_7 dipendenze della Cooperativa Socialmente, gestita dal , con orario che Controparte_13 andava orientativamente dalle 12:30 alle 15:30 oppure dalle 12.00 alle 15.00.
Con la qualifica di educatore scolastico lavorava presso la che gestiva il Controparte_1 CP_4
tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana a cavallo del pranzo e precisava
[...] che andava via dal quando andava via lei. Per_1 CP_4
Sulla base della documentazione sopra richiamata, letta anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle teste , risulta infondata l'affermazione formulata dai ricorrenti che contestavano alla resistente Tes_1 di aver impedito ad di frequentare il in orario pomeridiano. Per_1 CP_4
B. Sulle modalità di inclusione del minore durante le attività scolastiche svolte dalla Scuola dell'infanzia CP_4
Assumono i ricorrenti che veniva frequentemente allontanato durante le lezioni, venendo Per_1 stigmatizzato quale elemento di disturbo.
Sentita in merito la teste ha dichiarato che, quando il bambino a causa della sua patologia era Tes_1 particolarmente agitato o contrariato, era opportuno allontanarsi dalla classe, dai rumori e dalle tante persone presenti.
In questi casi usciva con ed insieme andavano a fare una passeggiata e quando si calmava Per_1 Per_1 rientravano in classe.
Riferiva che con il prolungamento della permanenza a scuola anche in orario pomeridiano era Per_1 diventato insofferente.
Non voleva mangiare o comunque mangiava pochissimo e questo lo destabilizzava ulteriormente.
Precisava che se in classe, con tanti bambini, manifestava insofferenza e si agitava, con un Per_1 piccolo gruppo di bambini si spostava con nella sala polifunzionale e lì completavamo l'attività. Per_1
In questo contesto più tranquillo e raccolto riusciva ad esprimersi. Per_1
Co Precisava che la sala polifunzionale è più piccola delle altre aule, è dotata di ed è più flessibile. Ci sono meno banchi e più spazio libero, meno limiti architettonici. All'interno dell'aula ci sono anche degli strumenti per la motricità come birilli cerchi, tunnel di stoffa e materassini.
Talvolta era l'insegnante che le chiedeva di allontanarsi insieme al bambino, perché manifestava Per_1 insofferenza.
Sulla base dell'istruttoria svolta, non contraddetta da altri elementi di prova, si può quindi escludere pagina 11 di 14 che il momentaneo allontanamento di dall'aula dove l'insegnante continuava a svolgere le Per_1 proprie attività, sia stato effettuato dalla resistente con modalità discriminatorie.
C. Sulla richiesta di contributo regionale (economico) fisso, derivante dal c.d. modello RAS
I ricorrenti hanno dedotto di essere stati privati della possibilità di ottenere il contributo regionale
(economico) fisso, derivante dal c.d. modello RAS, avendo la scuola omesso di far richiesta al Comune competente di , nonostante le sollecitazioni della dott.ssa . Controparte_13 Per_10
Dall'esame della documentazione depositata dalla resistente risulta che la perdita del beneficio è da ricondurre all'incompletezza della modulistica fornita dai ricorrenti, priva degli elementi necessari per l'attivazione del percorso assistenziale (cfr doc. 23).
Acquisti dai genitori i dati necessari, la resistente aveva provveduto a completare la documentazione prescritta (doc. 24) che era stata sottoposta per la ratifica alla specialista di riferimento dott.ssa Per_10
(succeduta al dott. ed era stato così possibile ottenere, a gennaio 2022, la convalida CP_9 necessaria per l'iter della procedura (doc. 26 – 27 – 28).
Le contestazioni formulate sul punto dai ricorrenti risultando pertanto infondate.
D. Sull'esclusione di dalle attività svolte con modalità da remoto in periodo di Persona_2 pandemia
Premesso che, durante la pandemia, la didattica a distanza era obbligatoriamente prevista solo per le scuole elementari, medie e superiori e non per la scuola dell'infanzia, è merso dalle deduzioni formulate dalle parti che il aveva attivato, sulla piattaforma “JITSI MEET”, il link per il collegamento CP_4 da remoto, onde permettere ai bambini di salutare compagni e maestre.
dipendente della con la qualifica di insegnante di Testimone_3 Controparte_1 sostegno, sentita come teste all'udienza del 18.10.2024, ha dichiarato che i genitori di non Per_1 avevano mai attivato il collegamento.
Ha precisato che gli orari di collegamento erano comunicati dalla cooperativa alla rappresentante di classe e quindi da questa trasmessi al gruppo whatsapp al quale partecipavano tutti i genitori degli alunni. Questo gruppo non era stato costituito in occasione della quarantena, ma preesisteva ed era stato creato quando era stata eletta la rappresentante di classe.
Tale circostanza è stata confermata dal teste il cui figlio era a scuola con Testimone_4 Per_5 che, sentito all'udienza del 18.10.2024 ha dichiarato di conoscere le maestre, compresa la Per_1 maestra di sostegno.
Può quindi concludersi che il mancato collegamento di con la maestra che aveva attivato il Per_1 collegamento da remoto e con la sua maestra di sostegno era da ricondurre ad una libera scelta dei genitori del minore. pagina 12 di 14 E. Sulla contestata perdita della possibilità di godere del beneficio economico di € 300,00 di cui al
Progetto RECODE
Come risulta dalla documentazione depositata dalla resistente (cfr doc. 31) per la scuola dell'infanzia ed i micronidi, il beneficio ha come destinatari i bambini da 0 a 5 anni. nato il [...] che, su consiglio del terapeuta aveva frequentato la scuola dell'infanzia per un Per_1 altro anno, nell'anno scolastico 2021/2022 aveva già compiuto il sesto anno di età, per cui non era più ricompreso tra i destinatari di tale agevolazione. Anche questa contestazione va quindi ritenuta infondata.
F. Sulla fondatezza della domanda di manleva formulata dalla resistente
Considerato che, prima della notifica del ricorso, la resistente non poteva avere alcuna consapevolezza della volontà dei ricorrenti di formulare richiesta di risarcimento dei danni per le contestate condotte discriminatorie, va rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata.
Accertato che le Condizioni Generali di Assicurazione (Doc. 33 convenuta;
Doc. 2 chiamata) prevedono, all'art. 2.1.1, che la garanzia copre “i danni involontariamente causati a terzi […] per fatti accidentali” e che la condotta asseritamente discriminatoria, descritta dai ricorrenti, consisterebbe in una serie di atti, decisioni e comportamenti che, per loro stessa natura, sono espressione di scelte gestionali e organizzative volontarie della direzione scolastica, va invece accolta l'eccezione di non operatività della garanzia.
G. Sulla disciplina delle spese processuali.
Le spese processuali sostenute dalla resistente seguono ex lege la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia.
Considerato che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958), accertato che il danno dedotto in giudizio non è ricompreso tra quelli coperti da garanzia, le spese sostenute dalla terza chiamata vanno poste a carico della resistente, previa compensazione nella misura del 50%, considerato il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA pagina 13 di 14 la domanda formulata dai ricorrenti.
ON
i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
ON la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa in calce al verbale ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3377/2023 tra
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE
CP_2
ER AT
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9:38 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e per l'avv. CINI Parte_1 Parte_2
VITTORIA la quale si riporta all'atto introduttivo, ai verbali di causa ed alla memoria conclusiva, e prende posizione sulla memoria difensiva depositata il 20, 09.25 dalla Controparte_1
In particolare, contesta l'assunto secondo cui l'iscrizione del minore con orario ridotto sarebbe Per_1 stata richiesta dai genitori. Dagli atti e dalle testimonianze risulta che sin dall'inizio i genitori avevano richiesto l'orario pieno sino alle ore 16:30, e che la riduzione fu imposta unilateralmente dalla scuola.
La quale scuola paritaria inserita nel sistema pubblico, non può legittimamente opporre CP_1 termini amministrativi interni per negare un diritto di inclusione, tanto più in presenza di minore disabile.
Sull'attivazione delle ore di sostegno comunale (RAS), è documentalmente provato che la richiesta delle ore di assistenza fu trasmessa al Comune solo nel gennaio 2022, con un ritardo di quattro mesi dall'inizio dell'anno scolastico, lasciando il minore privo di supporto educativo nel periodo più delicato. Anche sulla ricostruzione dei fatti circa l'allontanamento di dalla classe, le Per_1 testimonianze e hanno confermato che l'allontanamento era una prassi Tes_1 Testimone_2 sistematica, non episodica, configurando una forma di isolamento e dunque una condotta pagina 1 di 14 discriminatoria diretta, ai sensi dell'art. 2 L. 67/2006, anche le argomentazioni relative al progetto
RECODE e al contributo economico, risultano provate, la richiesta di un “extra” economico per l'assistenza pomeridiana, confermata dalla stessa rappresentante legale nei messaggi CP_3
WhatsApp prodotti in atti. Tale condotta è contraria ai principi di gratuità dei servizi di sostegno sanciti dagli artt. 12 L. 104/1992 e 3 L. 67/2006.
La mancata partecipazione di alla DAD, la ritardata attivazione del sostegno e l'esclusione Per_1 dall'orario pomeridiano evidenziano una gestione non inclusiva e discriminatoria, come provato dalle testimonianze assunte.
L'avv. Luciani evidenzia infine, che la Compagnia assicurativa è stata chiamata in causa dalla stessa la quale ha ritenuto sussistente la copertura, e che, conseguentemente, ogni Controparte_1 questione interna tra assicurato e assicuratore non incide sulla posizione dei ricorrenti, i quali hanno agito nei confronti del soggetto direttamente responsabile.
L'eventuale accoglimento delle eccezioni di non possono in alcun modo ridurre la responsabilità CP_2 della che resta l'unica titolare dell'obbligo risarcitorio. CP_1
Conclusivamente, l'avv. Luciani si riporta integralmente alle proprie conclusioni, chiedendone l'integrale accoglimento, ed in particolare chiede che l'On.le Tribunale adito voglia accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Controparte_1 nei confronti del minore , condannare la resistente al risarcimento dei danni non
[...] Persona_2 patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa. ordinare misure di rimozione e non reiterazione ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 67/2006, con vittoria di spese di lite. Chiede infine che la causa venga trattenuta a decisione
Per la l'avv. AZ OR CI la Controparte_1 quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusiva depositata il 29.09.2025 ove vengono specificatamente contestati i punti oggi riportati da parte ricorrente. Pertanto, insiste per il totale rigetto della domanda con accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Per l'avv. GI ANDREA e AR TT oggi sostituiti dall'avv. CP_2
RO LV il quale si riporta alle memorie già depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
È altresì presente la dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013. Persona_3
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3377/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINI VITTORIA Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in CORSO UMBERTO I 158 65015 MONTESILVANO presso il difensore avv. CINI VITTORIA RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AZ OR CI, elettivamente domiciliati in VIA ALENTO 45 65129 PESCARA, presso il difensore avv. AZ OR CI RESISTENTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GI ANDREA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 AR TT elettivamente domiciliata in VIA BRENNERO 139 38100 TRENTO, presso il difensore avv. GI ANDREA ER AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.10.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti, in qualità di genitori del minore nato il [...] ed affetto da Persona_2 ritardo globale nello sviluppo (cfr doc. 1) hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 che gestisce il , scuola paritaria riconosciuta ai sensi dell'art. 3
[...] CP_4 comma 3.3, lett. b) del D.M. 10 ottobre 2008, sita in via Tirino 431 in Pescara, presso la quale Per_1 all'età di 5 anni era stato iscritto nel mese di aprile 2021, a causa della chiusura improvvisa della scuola che frequentava.
Assumevano che l'iscrizione era stata accettata solo con orario ridotto, con uscita alle 13.30, anziché con il richiesto orario normale fino alle 16.30, in quanto i genitori di erano stati persuasi dalla Per_1 pagina 3 di 14 dirigente scolastica, Dott.ssa a provvedere in un secondo momento, con l'inizio nuovo anno CP_3 scolastico a prolungare l'orario.
Disattendendo le richieste formulate dai genitori e confermate dalla missiva datata 26 agosto 2021 (cfr doc. 5) la Responsabile dell'istituto, in dott.ssa aveva comunicato ai ricorrenti che il Persona_4 prolungamento dell'orario scolastico poteva “essere motivo di regressione o aggravamento del comportamento scaturendo un pericolo per se e per gli altri, visto che con 15 ore di sostegno non viene coperto neanche l'orario della mattina fino alle 13,30 ma che la scuola a sue spese ha sempre garantito” (cfr doc. 6).
I genitori di pur ritenendo la richiesta illegittima, al sol fine di evitare un pregiudizio ad Per_1 Per_1 avevano prodotto una relazione sottoscritta dal dott. , terapista del bambino, nella quale si CP_5 attestava che il prolungamento dell'orario scolastico costituiva per “una preziosa opportunità per Per_1 il suo sviluppo cognitivo e sociale”.
L'istituto, confortato dalla relazione del dott. , aveva accettato l'iscrizione di con orario CP_5 Per_1 normale (doc.8).
A tale disponibilità aveva però fatto seguito una serie di comportamenti attestanti l'insofferenza della struttura che, incapace di gestire il bambino, aveva cominciato a segnalare una serie di problematiche mai rilevate in precedenza, concernenti la sfera relazionale del minore che, incapace di istaurare relazioni positive e significative con i pari, assumeva atteggiamenti aggressivi in classe, manifestando incontenibili crisi emotive.
Con cadenza quasi giornaliera, veniva chiesto ai genitori di di provvedere all'uscita anticipata Per_1 del minore e di calendarizzare (dal mese di febbraio 2022) gli orari di entrata e uscita (doc. 9).
L'Istituto inoltre si avvaleva, quale formatore del corpo docente, dell'ausilio del Dott. , CP_5 terapista di le cui prestazioni che avevano frequenza mensile erano totalmente a carico dei Per_1 ricorrenti.
Anche relativamente alle attività pomeridiane e nelle rare volte che osservava orario Per_1 pomeridiano, l'Istituto lamentava la mancanza di personale di sostegno e di assistenza, nonché di fondi a tal fine destinati.
Anche per tale motivo, la responsabile della Cooperativa, chiedeva ai genitori di un ulteriore Per_1 contributo per il pagamento della risorsa ad esso dedicata.
Poiché i ricorrenti evidenziavano che le risorse finanziarie per il personale di sostegno e di assistenza erano già coperte, l'Istituto faceva emergere una serie di nuove criticità, relative alla dinamicità del bambino, stigmatizzandolo come elemento di disturbo e giustificando così il suo allontanamento dall'aula, fino al termine delle lezioni. pagina 4 di 14 Anche nelle lezioni in videoconferenza, disposte al fine di contenere i contagi e che avrebbero potuto rappresentare un momento di aggregazione, veniva abbandonato a sé stesso, in mancanza dei Per_1 necessari interventi di personalizzazione ed individualizzazione dell'attività didattica ai fini inclusivi, con conseguente frustrazione dello stesso, escluso da una programmazione in dad personalizzata con l'insegnante di sostegno.
Anche il rapporto della scuola con i genitori di che si sono sempre mostrati disponibili e Per_1 comprensivi, non è mai stato collaborativo.
Emblematica la situazione che si è venuta a determinare per l'erogazione dei contributi ammessi dal progetto RE.CO.DE, di cui la signora è risultata assegnataria, in forza del quale avrebbe Pt_1 potuto godere di un contributo di euro 300,00 per cinque mesi, da gennaio a giugno 2022, disposto per sostenere le rette di nidi e scuole dell'infanzia.
A seguito di richiesta formulata dalla ricorrente, la , dopo Controparte_1 essersi iscritta nel catalogo dei fornitori del servizio, finalizzato alla stipula della convenzione con il
Comune di Spoltore, Ente erogatore, aveva provveduto, successivamente, alla cancellazione dal catalogo, per una infondata ragione di mancanza di requisiti, all'insaputa dei beneficiari, che avevano così perso la possibilità di beneficiare del solo contributo di gennaio 2022, pari ad euro 300,00 (doc.
15).
Assumendo che la condotta discriminatoria assunta dalla Controparte_1
in persona della dott.ssa avesse compromesso il normale sviluppo di
[...] Persona_4 Per_1
i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' convenuto, in persona della dott.ssa CP_6 Per_4
al risarcimento dei danni non patrimoniali così cagionati, da liquidarsi in via equitativa.
[...]
Hanno inoltre chiesto la pubblicazione del provvedimento a spese della resistente su un quotidiano nazionale o locale, nonché la predisposizione di un piano di rimozione ex art. 3 co. 3 della l. n.
67/2006, che comprenda il divieto di reiterare in futuro condotte discriminatorie.
2. Con comparsa depositata il 13.12.2023 si è costituita Controparte_7 contestando le avverse deduzioni ed evidenziando che, nell'aprile del 2021, i
[...] genitori di si erano rivolti alla cooperativa rappresentando di aver incontrato una serie di rifiuti Per_1 relativamente alle domande di iscrizione da loro presentate presso altri istituti scolastici.
Nonostante con Circolare n. 22994 del 13 novembre 2019, il , avesse stabilito, Controparte_8 come termine per la presentazione delle domande per l'anno 2021, l'intervallo temporale che va dal 7 al 31 gennaio 2020 (doc. 1), la domanda di iscrizione di era stata accettata per agevolare il Per_1 minore e venire incontro alle necessità dei genitori.
pagina 5 di 14 Anche l'iscrizione per il nuovo anno scolastico, effettuata tardivamente dai ricorrenti, dopo il rilascio del parere del Dott. datato 20/05/2021 (cfr doc. 3) era stata accettata, sempre per venire CP_9 incontro alle esigenze del minore e della sua famiglia.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, per entrambi gli anni scolastici, i genitori di Per_1 avevano chiesto che l'orario venisse limitato sino alle 13:30, formulato autonomamente tale indicazione (cfr. 4 e 5 modulo datato 19/04/2021 e modulo datato 24/05/2021).
Una volta scelto per l'annualità 2021/2022, così come per quella precedente, l'orario 07:30 - 13:30, al fine di consentire una ulteriore deroga, sempre finalizzata ad accontentare le richieste dei ricorrenti,
l'Istituto aveva comunicato ai genitori di oscar la necessità di valutare la richiesta di prolungamento dell'orario precedentemente indicato, dopo un confronto tra terapisti, genitori e scuola.
Proprio il contenuto della relazione del dott. che riteneva importante “far rimanere il bambino CP_5
a scuola con una durata gradualmente crescente, fino ad arrivare all'orario completo (16:30), affinché si adatti bene sia ad un tempo di permanenza a scuola maggiore”, consente di affermare che non Per_1 era abituato ad una permanenza maggiore e che l'estensione dell'orario doveva essere graduale, per aiutarlo ad abituarsi ad una situazione nuova (cfr doc. 7).
A seguito del rilascio della certificazione sopra indicata e della formale richiesta presentata dai genitori in data 21/09/2021 (doc. 8), dalla mensilità successiva era stata garantita l'uscita di per le ore Per_1
16:30 dal 01/10/2021, con aumento della relativa retta (cfr doc. 9 e 10).
Precisava la resistente che le richieste dei genitori di concernenti il prolungamento dell'orario, Per_1 erano state formulate in agosto, quando l'Istituto era chiuso (cfr doc. 11).
Inoltre, fino a metà del mese di settembre 2021 la scuola non poteva garantire a nessun iscritto la permanenza oltre le 13:30, in quanto il servizio mensa iniziava ad operare dalla terza settimana del mese di settembre.
I ricorrenti, in contrasto con il parere medico che consigliava il passaggio graduale dall'uscita, originariamente prevista per le 13:30 a quella pomeridiana delle 16:30, avevano deciso immediatamente, dal primo giorno successivo alla dilatazione dell'orario, di lasciare a scuola per Per_1 tre ore in più.
La richiesta di un confronto tra famiglia, specialisti e scuola, era caduta nel vuoto e sempre derubricata come illegittima ed ingiustificata ingerenza discriminatoria.
Le conseguenze erano state drammatiche in quanto il fragile ma stabile equilibrio che aveva Per_1 raggiunto nella nuova scuola, lodato persino dai suoi genitori (doc. 12), era entrato in crisi.
che sino a quel momento aveva partecipato pienamente alle attività scolastiche, con l'assistenza Per_1 di un sostegno personalizzato che, quando presentava segni di insofferenza per il “confine” dell'aula, lo pagina 6 di 14 accompagnava fuori, non perché ritenuto elemento di disturbo, ma allo scopo di liberarlo da ogni frustrazione, rendendolo libero di approfondire la propria esperienza con la vigilanza di un tecnico esperto e dedicato, aveva dato segni di stanchezza.
Non riusciva a riposare e si rifiutava per l'intera giornata di mangiare.
In quanto affaticato e nervoso, non sopportava più alcuna duratura permanenza in una sola stanza.
I sintomi di aggressività, derivati da tale situazione, si erano manifestati in data 28/10/2021, quando alle ore 16:15 circa, aveva spinto con forza il piccolo facendogli urtare il Per_1 Persona_5 volto su una sedia, cagionandogli la lacerazione delle gengive superiori, così da compromettere le radici dei denti incisivi centrali (doc. 13).
Il successivo dicembre 2021, in occasione della preparazione delle manifestazioni natalizie, Per_1 aveva sollevato la piccola dalla sedia su cui era seduta, tirandola e trascinandola per i Persona_6 capelli.
Il Gruppo H, costituitosi il 14 dicembre 2021, che avrebbe dovuto avere lo scopo di meglio indirizzare il percorso educativo di concerto con ogni professionalità interessata e con la famiglia, non aveva avuto alcun esito.
Le osservazioni degli insegnanti, degli educatori e più in generale della scuola non erano state ascoltate, inquanto interpretate come insofferenza della struttura.
Anche la calendarizzazione delle entrate e delle uscite dell'alunno era stata chiesta non dalla scuola ma dai genitori di che avevano indicato alla Cooperativa Socialmente, che gestiva il servizio di Per_1 assistenza scolastica qualificata per il tramite della educatrice , le tempistiche che più Persona_7 gradivano (cfr doc. 14).
Quanto al fatto di aver impiegato il dott. (terapista del minore) quale formatore del corpo CP_5 docente, la resistente assumeva che il , sia negli anni in argomento (2020 – 2022) che CP_4 attualmente si avvale, in qualità di Coordinatrice Scuola dell'Infanzia ed insegnante, della dott.ssa membro del Gruppo Tecnico di Lavoro costituito con Determina di Giunta n. Persona_8
327/DPG021 del 29/07/20212, membro del Comitato Tecnico Scientifico provinciale del CP_10
istituito nell'ambito delle attività formative del Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione
[...]
0-6 anni, nonché curatrice della stesura delle “Linee di indirizzo generali sulle attività formative 0-6”
(doc. 15).
La disponibilità dell' , che aveva fatto accedere alle riunioni il terapista personale di non CP_6 Per_1 andava quindi intesa come attività finalizzata a formare il corpo docenti a spese dei ricorrenti, ma come disponibilità a far accedere il terapista alle riunioni, per il bene di Per_1
pagina 7 di 14 I genitori di sempre indifferenti alle segnalazioni sulle conseguenze stressogene che la modifica Per_1 dell'orario da loro voluta aveva comportato sulla stabilità del bambino, avevano inoltre richiesto alla scuola, nel mese di febbraio 2022, di somministrare al minore un prodotto omeopatico “Fiori di Bach”, fornito già diluito in bottiglia di plastica (doc. 16).
Informata dal corpo docente, la Direttrice della Scuola dell'Infanzia aveva riferito alla madre di Per_1 in data 11 febbraio 2022, che il vigente sistema normativo non consentiva quel tipo di somministrazione (v. Nota , Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25/11/2005 sub doc. 17) manifestando CP_11 comunque la disponibilità dell' a somministrare il prodotto purché fornito con flaconcini sigillati CP_6 riportanti la descrizione del contenuto (cfr doc. 18).
A tale missiva la ricorrente aveva replicato in maniera ingiuriosa, palesando la propria difficoltà di interpretare i segnali provenienti dall'Istituto (cfr doc. 19).
Contestando le accuse di discriminazione formulate dai ricorrenti la resistente assumeva che, subito dopo l'iscrizione di aveva provveduto ad adeguare tecnologicamente l'aula che avrebbe dovuto Per_1 ospitarlo, in aderenza al Piano educativo individualizzato (doc. 20), con lo scopo di garantirgli il miglior percorso interattivo possibile, considerate le esigenze del minore e la sua necessità di condivisione dell'iter scolastico con i suoi compagni.
In classe era stata installata la “LIM”, fornito materiale destrutturato e materiale per espressione artistica. Era stata realizzata un'aula polifunzionale e programmata la partecipazione degli iscritti a laboratori di teatro e di gioco-danza.
Da aprile 2021, la direzione aveva affiancato ad la dott.ssa in qualità di Per_1 Persona_9 assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili (doc. 21) garantendogli l'indispensabile rapporto 1 ad 1 che la situazione richiedeva.
Posto che il contratto di tirocinio, che legava l'educatrice alla scuola volgeva al termine, la Cooperativa aveva deciso di assumerla a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2021 (doc. 22).
Fino al mese di gennaio 2022, la scuola era stata costretta a fronteggiare le esigenze di non Per_1 potendo contare su alcun servizio di assistenza comunale.
Evidenziava che il modello RAS, era stato inizialmente compilato dal Dott. in modo CP_9 incompleto, in quanto privo di ogni elemento necessario all'attivazione del percorso assistenziale, tra cui il riferimento all'anno scolastico (cfr. doc. 23).
Solo con l'intervento della scuola era stata a completata la documentazione (cfr. scrittura in “blu” in doc. 24) che era stata nuovamente sottoposta per la ratifica allo specialista dott.ssa , che aveva Per_10 sostituito il Dott. garantendo così la completezza della modulistica e l'attivazione dell'iter CP_9 assistenziale (doc. 25). pagina 8 di 14 In data 23/12/2021 la scuola aveva segnalato alla dott.ssa la necessità di procedere ad integrare Per_10 il carteggio (doc. 26) ottenendo solo in data 12/01/2022 la convalida necessaria all'iter procedurale
(doc. 27) che era stato immediatamente azionato (doc. 28).
Assumeva che il modulo prodotto dai ricorrenti (doc. 11 ricorso) non è quello che consentiva l'attivazione del percorso assistenziale comunale.
Evidenziava che il modulo non corrisponde a quello in possesso della Scuola dell'Infanzia e che è stato a questa consegnato. Tale modulo è privo di sottoscrizione del dirigente scolastico e riporta un nominativo scorretto dell'istituto. È inoltre privo di ratifica e conferma della Dott.ssa , (cfr. doc. Per_10
24 / 27).
In relazione al periodo della pandemia, precisava che l'iniziativa assunta dalla scuola era del tutto autonoma e svincolata da qualsiasi forma di didattica a distanza, essendo finalizzata, esclusivamente, a consentire a chi era a casa di portare un saluto a chi era presente in classe.
Chiariva che, mediante l'utilizzo della piattaforma “Jitsi Meet”, era stata creata la stanza telematica con l'unico nome di ” e, tramite la rappresentante di Classe Sig.ra era stato CP_4 Parte_3 comunicato l'orario di collegamento ad ogni alunno.
Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, erano stati proprio loro a rifiutare integralmente il ruolo riservato ai genitori in quella difficile contingenza, considerato che, mentre l'insegnante di sostegno accedeva costantemente con collegamento da remoto sulla citata piattaforma “Jitsi Meet”, i genitori di avevano evitato qualsiasi connessione. Per_1
Relativamente al progetto RE.CO.DE. ed al sostegno economico previsto da quel programma, destinato a contribuire alle rette spettanti a Micro-nido, nido e scuola dell'infanzia, evidenziava che il contributo era limitato a bambini da 0 a 5 anni (Doc. 31) e nel gennaio 2022, aveva più di 6 anni. Per_1
La scuola, avvisata dalla sig.ra della possibilità di manifestare il proprio interesse per la Pt_1 procedura pubblica, sempre allo scopo di venire incontro alle richieste dei ricorrenti, procedeva ad avanzare la domanda di iscrizione al relativo Catalogo ma, una volta verificata l'assenza dei requisiti
(avendo il destinatario del beneficio superato l'età consentita), chiedeva immediatamente la cancellazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato la polizza n. CP_2
64/M14293704 (doc. 32) per la responsabilità professionale.
3. si è costituita in data 5.3.2024 eccependo, in via preliminare, la prescrizione ex art. CP_2
2952, secondo comma c.c. del diritto della COOPERATIVA ad essere manlevata, atteso l'intervenuto pagina 9 di 14 decorso del biennio, decorrente dal mese di aprile 2021, indicato come data di inizio del trattamento discriminatorio denunciato dai ricorrenti.
Considerato che la Polizza di Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi non industriali n.
M14293704 (cfr doc. 1) è stata stipulata dall'assicurata in relazione al periodo che va dal 25 settembre
2021 al 25 settembre 2022, assumeva che i fatti, così come denunciati dai ricorrenti, non consentivano di identificare il momento esatto in cui si sarebbe verificato il danno.
Contestava infine l'operatività della polizza, che comprende i danni involontariamente cagionati dall'assicurato a terzi, considerato che nel ricorso vengono contestati inadempimenti/negligenze conseguenti a scelte volontarie assunte dalla . CP_1
Nel merito dichiara di aderire alle difese dell'assicurata, laddove compatibili con la posizione difensiva assunta dalla CP_12
4. Ammessa la prova per interrogatorio e testi capitolata dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/10/2025 per la decisione, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 30.9.2025 per il deposito di memorie.
******
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla documentazione relativa all'iscrizione di e sull'orario di frequenza della Persona_2
Scuola dell'infanzia CP_4
Risulta, dalla documentazione allegata dalla resistente, che il minore era stato iscritto presso la Per_1
Scuola dell'infanzia , gestito dalla resistente, nel mese di aprile 2021 per l'anno scolastico CP_4
2020/2021 ed il 24.5.2021 per l'anno scolastico successivo, in entrambi i casi con orario dalle 7.30 alle
13.30 (cfr doc. 3 e 4 resistente).
Premesso che in entrambi i casi l'iscrizione era stata effettuata tardivamente (cfr doc. 1 e 2 resistente) risulta che la richiesta di prolungare l'orario fino alle 16.30 era stata informalmente richiesta dai ricorrenti nel mese di agosto e poi formalizzata con domanda presentata il 21/09/2021 (cfr doc. 8).
Tale inserimento, sulla base di quanto indicato dal dott. , terapista di doveva avvenire in CP_5 Per_1 modo graduale per consentire al bambino di abituarsi a tale maggior tempo di permanenza a scuola (cfr doc. 7).
Premesso che nessun valore probatorio assumono le conversazioni trascritte dai ricorrenti che, contestate dalla resistente, non hanno trovato alcun riscontro nella fase istruttoria, va evidenziato che, dall'esame dalla documentazione depositata dalla resistente emerge come la calendarizzazione delle entrate e delle uscite di era stata indicata dai genitori e da questi trasmessa alla Cooperativa Per_1
Socialmente, che gestiva il servizio di assistenza scolastica qualificata per il tramite della educatrice pagina 10 di 14 . Persona_7
Tali orari, indicati dalla madre di prevedevano le seguenti tempistiche: lunedì e martedì 9/15.30, Per_1 mercoledì 9.00/15.00, giovedì e venerdì 9.00/14.00 (cfr doc. 14).
La teste , sentita all'udienza del 18.10.2024 ha dichiarato che all'epoca lavorava alle Persona_7 dipendenze della Cooperativa Socialmente, gestita dal , con orario che Controparte_13 andava orientativamente dalle 12:30 alle 15:30 oppure dalle 12.00 alle 15.00.
Con la qualifica di educatore scolastico lavorava presso la che gestiva il Controparte_1 CP_4
tre ore al giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia pomeridiana a cavallo del pranzo e precisava
[...] che andava via dal quando andava via lei. Per_1 CP_4
Sulla base della documentazione sopra richiamata, letta anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle teste , risulta infondata l'affermazione formulata dai ricorrenti che contestavano alla resistente Tes_1 di aver impedito ad di frequentare il in orario pomeridiano. Per_1 CP_4
B. Sulle modalità di inclusione del minore durante le attività scolastiche svolte dalla Scuola dell'infanzia CP_4
Assumono i ricorrenti che veniva frequentemente allontanato durante le lezioni, venendo Per_1 stigmatizzato quale elemento di disturbo.
Sentita in merito la teste ha dichiarato che, quando il bambino a causa della sua patologia era Tes_1 particolarmente agitato o contrariato, era opportuno allontanarsi dalla classe, dai rumori e dalle tante persone presenti.
In questi casi usciva con ed insieme andavano a fare una passeggiata e quando si calmava Per_1 Per_1 rientravano in classe.
Riferiva che con il prolungamento della permanenza a scuola anche in orario pomeridiano era Per_1 diventato insofferente.
Non voleva mangiare o comunque mangiava pochissimo e questo lo destabilizzava ulteriormente.
Precisava che se in classe, con tanti bambini, manifestava insofferenza e si agitava, con un Per_1 piccolo gruppo di bambini si spostava con nella sala polifunzionale e lì completavamo l'attività. Per_1
In questo contesto più tranquillo e raccolto riusciva ad esprimersi. Per_1
Co Precisava che la sala polifunzionale è più piccola delle altre aule, è dotata di ed è più flessibile. Ci sono meno banchi e più spazio libero, meno limiti architettonici. All'interno dell'aula ci sono anche degli strumenti per la motricità come birilli cerchi, tunnel di stoffa e materassini.
Talvolta era l'insegnante che le chiedeva di allontanarsi insieme al bambino, perché manifestava Per_1 insofferenza.
Sulla base dell'istruttoria svolta, non contraddetta da altri elementi di prova, si può quindi escludere pagina 11 di 14 che il momentaneo allontanamento di dall'aula dove l'insegnante continuava a svolgere le Per_1 proprie attività, sia stato effettuato dalla resistente con modalità discriminatorie.
C. Sulla richiesta di contributo regionale (economico) fisso, derivante dal c.d. modello RAS
I ricorrenti hanno dedotto di essere stati privati della possibilità di ottenere il contributo regionale
(economico) fisso, derivante dal c.d. modello RAS, avendo la scuola omesso di far richiesta al Comune competente di , nonostante le sollecitazioni della dott.ssa . Controparte_13 Per_10
Dall'esame della documentazione depositata dalla resistente risulta che la perdita del beneficio è da ricondurre all'incompletezza della modulistica fornita dai ricorrenti, priva degli elementi necessari per l'attivazione del percorso assistenziale (cfr doc. 23).
Acquisti dai genitori i dati necessari, la resistente aveva provveduto a completare la documentazione prescritta (doc. 24) che era stata sottoposta per la ratifica alla specialista di riferimento dott.ssa Per_10
(succeduta al dott. ed era stato così possibile ottenere, a gennaio 2022, la convalida CP_9 necessaria per l'iter della procedura (doc. 26 – 27 – 28).
Le contestazioni formulate sul punto dai ricorrenti risultando pertanto infondate.
D. Sull'esclusione di dalle attività svolte con modalità da remoto in periodo di Persona_2 pandemia
Premesso che, durante la pandemia, la didattica a distanza era obbligatoriamente prevista solo per le scuole elementari, medie e superiori e non per la scuola dell'infanzia, è merso dalle deduzioni formulate dalle parti che il aveva attivato, sulla piattaforma “JITSI MEET”, il link per il collegamento CP_4 da remoto, onde permettere ai bambini di salutare compagni e maestre.
dipendente della con la qualifica di insegnante di Testimone_3 Controparte_1 sostegno, sentita come teste all'udienza del 18.10.2024, ha dichiarato che i genitori di non Per_1 avevano mai attivato il collegamento.
Ha precisato che gli orari di collegamento erano comunicati dalla cooperativa alla rappresentante di classe e quindi da questa trasmessi al gruppo whatsapp al quale partecipavano tutti i genitori degli alunni. Questo gruppo non era stato costituito in occasione della quarantena, ma preesisteva ed era stato creato quando era stata eletta la rappresentante di classe.
Tale circostanza è stata confermata dal teste il cui figlio era a scuola con Testimone_4 Per_5 che, sentito all'udienza del 18.10.2024 ha dichiarato di conoscere le maestre, compresa la Per_1 maestra di sostegno.
Può quindi concludersi che il mancato collegamento di con la maestra che aveva attivato il Per_1 collegamento da remoto e con la sua maestra di sostegno era da ricondurre ad una libera scelta dei genitori del minore. pagina 12 di 14 E. Sulla contestata perdita della possibilità di godere del beneficio economico di € 300,00 di cui al
Progetto RECODE
Come risulta dalla documentazione depositata dalla resistente (cfr doc. 31) per la scuola dell'infanzia ed i micronidi, il beneficio ha come destinatari i bambini da 0 a 5 anni. nato il [...] che, su consiglio del terapeuta aveva frequentato la scuola dell'infanzia per un Per_1 altro anno, nell'anno scolastico 2021/2022 aveva già compiuto il sesto anno di età, per cui non era più ricompreso tra i destinatari di tale agevolazione. Anche questa contestazione va quindi ritenuta infondata.
F. Sulla fondatezza della domanda di manleva formulata dalla resistente
Considerato che, prima della notifica del ricorso, la resistente non poteva avere alcuna consapevolezza della volontà dei ricorrenti di formulare richiesta di risarcimento dei danni per le contestate condotte discriminatorie, va rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata.
Accertato che le Condizioni Generali di Assicurazione (Doc. 33 convenuta;
Doc. 2 chiamata) prevedono, all'art. 2.1.1, che la garanzia copre “i danni involontariamente causati a terzi […] per fatti accidentali” e che la condotta asseritamente discriminatoria, descritta dai ricorrenti, consisterebbe in una serie di atti, decisioni e comportamenti che, per loro stessa natura, sono espressione di scelte gestionali e organizzative volontarie della direzione scolastica, va invece accolta l'eccezione di non operatività della garanzia.
G. Sulla disciplina delle spese processuali.
Le spese processuali sostenute dalla resistente seguono ex lege la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia.
Considerato che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr Cassazione civile sez. II, 28/01/2025, n.1958), accertato che il danno dedotto in giudizio non è ricompreso tra quelli coperti da garanzia, le spese sostenute dalla terza chiamata vanno poste a carico della resistente, previa compensazione nella misura del 50%, considerato il rigetto dell'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA pagina 13 di 14 la domanda formulata dai ricorrenti.
ON
i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
ON la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa in calce al verbale ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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