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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere estensore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 438 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(avv. Francesco Sammarro) Parte_1
appellante
e
(avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Maria Teresa Pugliano); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 24\11\2014, deduceva di avere Parte_1
lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della società Valverde coop.
dal 12\10\2012 al \5\3\2013 e di essere stato illegittimamente cancellato dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012. Chiedeva, pertanto,
che, previa ammissione della prova testimoniale finalizzata a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro, il convenuto Controparte_2
fosse condannato a disporre la propria reiscrizione per 102 giornate ed al pagamento della dovuta indennità di disoccupazione.
2. Nella resistenza dell' l'adito Tribunale ha rigettato il ricorso, avendo CP_1
rilevato che “Nel caso di specie, l'iscrizione non poteva avvenire, atteso che la
ricorrente non risulta dalle denunce di manodopera presentate dallo stesso datore di
lavoro” e che, peraltro, “l'istante non avendo avanzato opposizione avverso la
mancata iscrizione degli elenchi pubblicati nel Comune di residenza dal 31.3.2014 al
18.4.2014, è pure decaduta dalla facoltà di chiedere l'iscrizione”.
3. Propone appello l'assicurato, secondo il quale “erra il giudice a ritenere che il
sig. sarebbe decaduto dal diritto per non avere presentato opposizione Parte_1
avverso la mancata iscrizione degli elenchi pubblicati nel comune di residenza (dal
31\3\2014 al 18\4\2014) giacché tale situazione non è applicabile al caso che ci
occupa. Il lavoratore infatti ha presentato ricorso avverso un provvedimento di diniego
del diritto che gli è stato regolarmente notificato (cfr. all.to) ed è proprio dalla data di
notifica dello stesso che, nel caso di specie, decorrono i termini per la presentazione del
ricorso che invero è stato tempestivamente promosso”.
Richiamando, inoltre, l'espletata prova testimoniale da cui sarebbe emersa conferma del dedotto rapporto lavorativo.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con integrale accoglimento delle domande proposte.
4. Nella resistenza dell' la causa è decisa all'odierna udienza con lettura CP_1
contestuale del dispositivo.
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Inammissibile è, infatti, il generico riferimento ad un allegato di cui non sono specificati gli estremi e che neppure risulta dalla confusa documentazione in atti, ma, ancora prima della ritenuta decadenza, ai fini del rigetto del ricorso risulta determinante la circostanza, dedotta dall' e mai CP_1
contestata, secondo cui “nessuna giornata lavorativa è stata dichiarata dalla
per l'anno 2013”. Parte_2
In altri termini, l'appellante non risulta mai essere stato denunciato dalla detta cooperativa per la suddetta annualità e, di conseguenza, il suo nominativo mai iscritto negli elenchi anagrafici.
Iscrizione che, a norma di legge, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali unitamente allo svolgimento del numero minimo di giornate.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe, la sola dichiarazione ina atti attenendo al limite reddituale previsto per l'esenzione dal contributo unificato e non risultando rilevante neppure a tal fine, in quanto la sottoscrizione ivi apposta è priva di autenticazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 8\10\2021, così
[...]
provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.3.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente. Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere estensore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 438 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2022 e vertente tra
(avv. Francesco Sammarro) Parte_1
appellante
e
(avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Maria Teresa Pugliano); CP_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 24\11\2014, deduceva di avere Parte_1
lavorato come operaio agricolo alle dipendenze della società Valverde coop.
dal 12\10\2012 al \5\3\2013 e di essere stato illegittimamente cancellato dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012. Chiedeva, pertanto,
che, previa ammissione della prova testimoniale finalizzata a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro, il convenuto Controparte_2
fosse condannato a disporre la propria reiscrizione per 102 giornate ed al pagamento della dovuta indennità di disoccupazione.
2. Nella resistenza dell' l'adito Tribunale ha rigettato il ricorso, avendo CP_1
rilevato che “Nel caso di specie, l'iscrizione non poteva avvenire, atteso che la
ricorrente non risulta dalle denunce di manodopera presentate dallo stesso datore di
lavoro” e che, peraltro, “l'istante non avendo avanzato opposizione avverso la
mancata iscrizione degli elenchi pubblicati nel Comune di residenza dal 31.3.2014 al
18.4.2014, è pure decaduta dalla facoltà di chiedere l'iscrizione”.
3. Propone appello l'assicurato, secondo il quale “erra il giudice a ritenere che il
sig. sarebbe decaduto dal diritto per non avere presentato opposizione Parte_1
avverso la mancata iscrizione degli elenchi pubblicati nel comune di residenza (dal
31\3\2014 al 18\4\2014) giacché tale situazione non è applicabile al caso che ci
occupa. Il lavoratore infatti ha presentato ricorso avverso un provvedimento di diniego
del diritto che gli è stato regolarmente notificato (cfr. all.to) ed è proprio dalla data di
notifica dello stesso che, nel caso di specie, decorrono i termini per la presentazione del
ricorso che invero è stato tempestivamente promosso”.
Richiamando, inoltre, l'espletata prova testimoniale da cui sarebbe emersa conferma del dedotto rapporto lavorativo.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con integrale accoglimento delle domande proposte.
4. Nella resistenza dell' la causa è decisa all'odierna udienza con lettura CP_1
contestuale del dispositivo.
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Inammissibile è, infatti, il generico riferimento ad un allegato di cui non sono specificati gli estremi e che neppure risulta dalla confusa documentazione in atti, ma, ancora prima della ritenuta decadenza, ai fini del rigetto del ricorso risulta determinante la circostanza, dedotta dall' e mai CP_1
contestata, secondo cui “nessuna giornata lavorativa è stata dichiarata dalla
per l'anno 2013”. Parte_2
In altri termini, l'appellante non risulta mai essere stato denunciato dalla detta cooperativa per la suddetta annualità e, di conseguenza, il suo nominativo mai iscritto negli elenchi anagrafici.
Iscrizione che, a norma di legge, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali unitamente allo svolgimento del numero minimo di giornate.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe, la sola dichiarazione ina atti attenendo al limite reddituale previsto per l'esenzione dal contributo unificato e non risultando rilevante neppure a tal fine, in quanto la sottoscrizione ivi apposta è priva di autenticazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 8\10\2021, così
[...]
provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.3.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente. Catanzaro, 4\2\2025.
Il consigliere estensore
dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale