Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25259/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 21515/2023, pendente
TRA
C.F. elett.te dom.to in Castellammare di Stabia Parte_1 C.F._1
(NA) al viale Europa n. 127, presso lo studio dell'avv. Francesco Iezza, C.F. C.F._2 che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Gaetano De Stefano, C.F.
e all'avv. Nicola Sammartino, C.F. , giusta procura C.F._3 C.F._4
in atti;
Appellante
E
, C.F. elett.te dom.ta in Napoli alla via Cintia Controparte_1 C.F._5
n. 36, presso lo studio dell'avv. Elio Esposito, C.F. , che la rappresenta e C.F._6
difende giusta procura in atti;
Appellata
NONCHÈ
C.F./P.IVA elett.te dom.ta in Avellino alla via Controparte_2 P.IVA_1
Campane n. 18, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bonito, C.F. , che la C.F._7
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione odierna appellata, ha convenuto in Controparte_1
giudizio innanzi il Giudice di Pace di Napoli e al fine di Parte_1 Controparte_3
14.09.2019 alle ore 15,30 circa in Napoli, alla via Lepanto, allorquando l'autovettura Opel Karl tg.
FG823YX, di sua proprietà, assicurata per la con la è stata urtata dal CP_4 Controparte_3
motociclo Honda tg. EL45893, di proprietà del sig. Parte_1
Il giudizio di primo grado è proseguito, nella contumacia del convenuto con la Parte_1 costituzione della sola che ha svolto le sue difese e con l'ammissione della Controparte_3 prova testimoniale, con l'escussione di un unico testimone, salvo poi essere preso in decisione dal giudice di pace.
Con sentenza 21515/2023 il Giudice di Pace di Napoli ha accolto la domanda e ha dichiarato la responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà del convenuto, condannando al Controparte_3 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.300,00, oltre interessi e spese.
Con atto di appello ritualmente notificato via PEC ai difensori costituiti, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Napoli n. 21515/2023, lamentandone la nullità ex art. 156 c.p.c. per violazione dell'art. 24 della Cost. e degli artt.112, 88,
163, 164 e 171 c.p.c., oltre che, nel merito, per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al processo di I grado, in violazione dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché, la violazione ed errata applicazione dell'art. 148 e 145 del d.lvo 209/2005 e degli artt. 2967 e 2054 c.c..
In particolare, ha lamentato la nullità della citazione di primo grado, affermando di aver avuto notizia del giudizio solo all'esito della notifica della sentenza da parte della Cancelleria del G.d.P. di Napoli.
L'appellante sostiene che è stato impossibilitato a costituirsi in giudizio, in quanto era stato citato a comparire per il giorno 22.03.2021, come si evince dalla copia dell'atto di citazione in riassunzione notificatagli, mentre la citazione in riassunzione in originale, depositata nella produzione attorea e nel fascicolo d'ufficio, all'atto dell'iscrizione a ruolo, riportava come prima udienza il giorno
15.03.2021.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché, la violazione del dovere di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c. in relazione all'errore inerente la data di citazione innanzi descritto.
Non si è costituta di cui va dichiarata la contumacia, avendo ricevuto Controparte_2 rituale notifica dell'atto di appello all'indirizzo pec del proprio difensore costituito in primo grado.
La causa è stata rinviata per la decisione al 12 febbraio 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e assunta in decisione ex art. 352 c.p.c., sulle rassegnate conclusioni. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c..
Dopo la riforma del mezzo di gravame del 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale l'art. 342 c.p.c. “non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa” (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: “nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n.
10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono sufficientemente precise e circostanziate, così come chiaramente individuati sono i passaggi argomentativi censurati, motivo per cui, tale eccezione preliminare appare totalmente destituita di fondamento.
In via principale, va esaminata l'eccezione con cui l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado, ovvero, la dedotta nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, relativo all'errata indicazione della data di prima udienza riportata nell'atto di citazione in riassunzione notificatogli.
Al fine di comprendere tale preliminare statuizione occorre dare atto della peculiarità della fattispecie sottoposta all'odierno giudizio. In primo luogo, va osservato che la vocatio in ius è la chiamata in giudizio del convenuto da parte dell'attore, regolata dall'art. 163 c.p.c., il quale prevede tassativamente che la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa e il n. 7) del terzo comma della indicata disposizione prevede espressamente che la citazione deve contenere
“l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione”.
E' necessario valutare, in primo luogo, se la diversa data di udienza (22.03.2021) contenuta nella copia dell'atto di citazione in riassunzione notificata al solo odierno appellante, rispetto a quella indicata nell'atto originale (15.03.2021) e nella copia notificata a in forza del quale CP_5 sia l'attore che la si sono costituiti nel giudizio di primo grado, abbia pregiudicato o CP_3 meno il diritto di difesa dell'odierno appellante, impedendo che si formasse il legittimo contraddittorio e di conseguenza, inficiando la validità di tutti gli atti del processo di primo grado.
L'indicazione della data di udienza nella fattispecie in esame è presente ed apparentemente certa
(22.03.2021), sebbene differente rispetto alla data riportata nella citazione originale con la quale sia l'attore che il convenuto si sono costituiti in giudizio (15.03.2021) ed in base alla quale è stata fatta, in data 11/3/2021, l'iscrizione a ruolo.
Riguardo questa fattispecie occorre precisare che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in caso di declaratoria di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius
(nella specie, per difformità del termine a comparire) ove i1 vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli abbia impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. (Cass. Sez Un. 2258/2022).
Si tratta, in definitiva, di verificare se effettivamente l'errore nella indicazione della data – non contestato, peraltro, da parte appellata – abbia in concreto determinato l'impossibilità per il Pt_1
di avere conoscenza del processo. La Corte di Cassazione, del resto, anche in passato ha più volte avuto modo di affermare che "la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida" (Cass. 709/2021, che richiama Cass. 13691/ 2011 Cass.
14 marzo 2014, n. 6008, non massimata;
Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo Cass. N. 21662 del 2018). È richiesto, cioè, un accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell'atto. La Corte di Cassazione con la sentenza 11780/2006 ha precisato, in una ipotesi simile a quella in esame, che <per giurisprudenza di questa Corte l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perchè, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione tutte le volte che l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto della esatta data dell'udienza di comparizione (Cass. 27.8.2002, n. 12546; Cass. 30.3.2000, n. 3892). Alla stregua della richiamata giurisprudenza il tribunale avrebbe dovuto verificare se l'errore circa la data dell'udienza di comparizione fosse riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza ed in caso di esito affermativo della verifica avrebbe dovuto rigettare il gravame;
in nessun caso avrebbe potuto rimettere la causa al primo giudice, stante il principio giurisprudenziale, secondo il quale, ove riscontri una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, il giudice di appello, dopo avere dichiarato la nullità e consentito le attività impedite dalla stessa, deve decidere nel merito, non rientrando tale nullità nelle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass. 15.9.2004, n. 18571)>>.
Nella vicenda in esame l'errore nella indicazione della data indicata nella copia della citazione notificata al (il 22/3/2021, piuttosto che il 15/3/2021), con tutta evidenza, è da considerarsi Pt_1
del tutto riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, in quanto una mera ricerca eseguita con il nome delle parti ovvero con il loro codice fiscale gli avrebbe consentito di verificare l'avvenuta iscrizione a ruolo in data 11/3/2021 e la successiva fissazione dell'udienza per il 23 maggio 2022.
E' vero che l'appellante ha prodotto una certificazione della Cancelleria del Giudice di Pace di
Napoli, attestante la mancata iscrizione a ruolo con data di prima udienza del 22/3/2021 rilasciata il
22/11/2023, ma, per l'appunto, si tratta di una certificazione rilasciata in data successiva alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, il che giustifica il mancato rinvenimento del giudizio con la mera indicazione della data di prima udienza. Si tratta di una certificazione che non documenta l'impossibilità per l'odierno appellante di costituirsi ritualmente nel giudizio di primo grado, mentre diversa rilevanza avrebbe avuto analoga certificazione rilasciata prima della pubblicazione della sentenza e, comunque, in data prossima alla udienza (errata o corretta) fissata in citazione, adempimento che il AI ben avrebbe potuto assolvere avendo, per l'appunto, ricevuto rituale notifica della citazione (cfr. Cass. 3189/1983, secondo cui “Qualora la citazione sia stata regolarmente notificata, la mancata costituzione del convenuto dà luogo alla dichiarazione della sua contumacia, non impedita nè dal fatto che la data dell'udienza indicata in citazione sia diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, posto che il vizio di questo atto non può essere rilevato per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo, e cioè della concreta acquisizione degli atti di causa dall'ufficio del giudice adito, nè dalla circostanza che la causa, da un'udienza anteriore a quella stabilita in citazione, erroneamente fissata per inesatta indicazione nella nota di iscrizione a ruolo, sia stata rinviata d'ufficio, non essendo stata tenuta tale udienza, ad altra, successiva a quella prevista nell'atto introduttivo, in quanto rappresenta onere del convenuto, che non provveda egli stesso all'iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa e non è a lui dovuta, se non costituito in giudizio, alcuna comunicazione, di ufficio o di parte, di eventi o provvedimenti capaci di influire sul corso del procedimento (art. 168-bisc.p.c. e 82 disp.attuaz.c.p.c.)”).
La citazione, quindi, non è affetta da nullità e la correttezza della dichiarazione di contumacia di in primo grado comporta che la diversa ricostruzione del sinistro dallo stesso Parte_1
dedotta in giudizio con il presente gravame è rimasta del tutto priva di prova e, quindi, anche sotto questo profilo, l'appello deve essere rigettato.
L'appello è, in conclusione, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, inoltre, rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e di avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1 Controparte_2
Pace di Napoli n. 21515/2023, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello; 3) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidandole in euro 1.300,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 07/04/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro