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Sentenza 15 settembre 2021
Sentenza 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2021, n. 34104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34104 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Summa Michele, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con nnodiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34104 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 14/07/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver occultato, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e per finalità di evasione, le scritture contabili della società di cui era legale rappresentante. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della norma incriminatrice per non essere stato attentamente valutato il profilo del dolo, avendo egli confidato nell'aiuto della moglie, segretaria della società, la quale aveva ritirato la documentazione contabile spedita dall'ultimo commercialista senza metterla a sua disposizione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessiva pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte non consentite valutazioni di merito. Va in primo luogo ribadito che la genericità è causa di inannnnissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e aa., Rv. 243838). In secondo luogo, il ricorrente trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di 2 legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei Fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione di merito compiuta (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso di specie, le doglianze proposte sono meramente ripetitive di quelle rassegnate con il gravame di merito, alle quali la sentenza impugnata ha dato non illogica risposta, osservando che il legale rappresentante della società, obbligato a custodire la documentazione contabile, non può trincerarsi dietro a presunte negligenze dei propri collaboratori, nella specie trattandosi, peraltro, della moglie convivente. La sentenza di primo grado, inoltre, attesta che l'imputato non era comparso in giudizio e non aveva fornito alcuna spiegazione con riguardo alla - non contestata - omessa esibizione, sicché la difesa poggia su un'allegazione in fatto che non ha neppure costituito oggetto di istruttoria. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto alla determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, la stessa rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La doglianza qui proposta è destituita di ogni fondamento, posto che la pena è stata determinata in termini inferiori al medio edittale e lo scostamento dal minimo è stato argomentato in relazione allo sfavorevole giudizio sulla personalità dell'imputato, che aveva precedenti specifici denotanti la non occasionalità della condotta. Quanto all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha disatteso la richiesta rilevando come la ricostruzione aliunde della contabilità aziendale fosse al proposito irrilevante, essendo la stessa avvenuta per 3 fatti estranei alla condotta dell'imputato, sottolineando invece l'intensità del dolo come causa ostativa alla concessione. La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con motivazione non censurabile in questa sede, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in !:;ede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Neppure in questa sede il ricorrente indica elementi favorevoli che non sarebbero stati valutati, muovendo, sul punto, una doglianza assolutamente priva di specificità. 3.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con nnodiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34104 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 14/07/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver occultato, nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e per finalità di evasione, le scritture contabili della società di cui era legale rappresentante. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione della norma incriminatrice per non essere stato attentamente valutato il profilo del dolo, avendo egli confidato nell'aiuto della moglie, segretaria della società, la quale aveva ritirato la documentazione contabile spedita dall'ultimo commercialista senza metterla a sua disposizione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'eccessiva pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte non consentite valutazioni di merito. Va in primo luogo ribadito che la genericità è causa di inannnnissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e aa., Rv. 243838). In secondo luogo, il ricorrente trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di 2 legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei Fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione di merito compiuta (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Nel caso di specie, le doglianze proposte sono meramente ripetitive di quelle rassegnate con il gravame di merito, alle quali la sentenza impugnata ha dato non illogica risposta, osservando che il legale rappresentante della società, obbligato a custodire la documentazione contabile, non può trincerarsi dietro a presunte negligenze dei propri collaboratori, nella specie trattandosi, peraltro, della moglie convivente. La sentenza di primo grado, inoltre, attesta che l'imputato non era comparso in giudizio e non aveva fornito alcuna spiegazione con riguardo alla - non contestata - omessa esibizione, sicché la difesa poggia su un'allegazione in fatto che non ha neppure costituito oggetto di istruttoria. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto alla determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, la stessa rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La doglianza qui proposta è destituita di ogni fondamento, posto che la pena è stata determinata in termini inferiori al medio edittale e lo scostamento dal minimo è stato argomentato in relazione allo sfavorevole giudizio sulla personalità dell'imputato, che aveva precedenti specifici denotanti la non occasionalità della condotta. Quanto all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha disatteso la richiesta rilevando come la ricostruzione aliunde della contabilità aziendale fosse al proposito irrilevante, essendo la stessa avvenuta per 3 fatti estranei alla condotta dell'imputato, sottolineando invece l'intensità del dolo come causa ostativa alla concessione. La Corte territoriale, dunque, ha assunto la propria decisione con motivazione non censurabile in questa sede, giusta il consolidato principio secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in !:;ede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Neppure in questa sede il ricorrente indica elementi favorevoli che non sarebbero stati valutati, muovendo, sul punto, una doglianza assolutamente priva di specificità. 3.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2021.