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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito alla udienza del 29.5.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n. 13243/2024 al R.G.L.
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1
C.F. ( ), rapp.to e difeso giusta procura resa in calce al presente C.F._1 atto dall'avv. Gennaro della Volpe presso il quale elett.te domicilia in Aversa alla via D. Perla n.10,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Napoli, via A. De Gasperi 55, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 5.6.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere avanzato precedente domanda con cui aveva chiesto che venisse riconosciuto il proprio diritto di continuare a ricevere l'indennità di mobilità in deroga, ai sensi dell' art. 1 comma 30-32 della L. 220/2010 (legge di stabilita' per il 2011); indennità che aveva già percepito fino al 30.06.11; che con sentenza n° 7354/2019 R.G. 19767/2017 questo
Tribunale aveva riconosciuto il suo diritto di continuare a percepire tale indennità in deroga per il periodo dal 01.07.11 al 30.06.12 (periodo di dodici mesi); che tale sentenza n° 7354/2019 R.G. 19767/2017 aveva acquisito l'efficacia di cosa giudicata;
che aveva quindi avanzato successivo ricorso per la quantificazione dell'importo dovuto, deciso con sentenza n° 1080/2022 la quale aveva ribadito ulteriormente tale riconoscimento, rinviando la quantificazione ad un ulteriore giudizio;
che l' aveva proposto appello CP_1 avverso la sentenza n° 1080/2022 ; che la Corte di Appello di Napoli sezione lavoro con sentenza n°474/2024 aveva rigettato la domanda, riformando di fatto il giudizio di primo grado, sulla base del fatto che quest'ultimo si era svolto solo nei confronti della Regione MP e che, pertanto, trattavasi di statuizione non opponibile all' che CP_1 quest'ultimo aveva proposto anche gravame anche avverso la sentenza n° 1079/2022 emessa nei riguardi di tal , il quale, aveva visto accogliersi la domanda, Persona_1 con sentenza n° 187/2024, con conseguente rigetto dell'appello proposto da controparte.
Esposte le argomentazioni fatte proprie dalla Corte di Appello con la sentenza n°
187/2024, il ricorrente concludeva chiedendo la condanna della Regione MP o dell' , quale obbligato in solido, al pagamento della somma di euro 14.915,36 per CP_1 indennità di mobilità in deroga ( per il periodo dal 01.07.11 fino al 30.06.12) e di euro
2.301,34 per assegno per nucleo familiare, per un totale di euro 17.216,70 oltre accessori di legge, nonchè delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi
.
L' , costituito, rassegnava le seguenti conclusioni: si voglia dichiarare CP_1 inammissibile o improponibile ovvero si voglia rigettare la domanda del ricorrente, anche alla luce dell'eccezione di prescrizione;
vittoria di spese.
Eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, stante la sua estraneità al giudizio intrapreso da parte ricorrente nei confronti della Regione
MP, essendo ex lege un ente meramente erogatore della prestazione di cui è causa sulla base di una delibera della Regione MP e del conseguenziale trasferimento della provvista.
In subordine, eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto non preceduto da domanda amministrativa a esso per il pagamento della prestazione nonché CP_1
l'infondatezza della domanda in ragione delle carenze assertive e probatorie.
Infine, l' resistente eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito, CP_1 attenendo la domanda al periodo da luglio 2011 a giugno 2012 e non avendo controparte mai interrotto la prescrizione;
sosteneva non trovare applicazione l'art. 1310 cc, stante l'insussistenza di un'obbligazione solidale tra la Regione MP ed esso CP_1 quanto alla indennità di mobilità in deroga.
La Regione MP si costituiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda, non avendo parte ricorrente allegato né provato il numero di proroga attuata, né l'eventuale frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati da essa Regione (prescritta ove si tratti di proroghe successive
2 alla seconda), né la prova circa la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 30 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 220/10.
Concludeva chiedendo: via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto;
-in subordine la carenza di legittimazione passiva della Regione MP;
- in ulteriore subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice decideva la causa, dando lettura della presente sentenza entro il termine di legge.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di procedibilità della domanda per non essere stata preceduta da domanda amministrativa all posto che nella specie CP_1 trattasi di domanda avente oggetto la quantificazione di un diritto già sancito con sentenza emessa da questo Tribunale e confermata dalla Corte d'appello, nella quale si ripercorre il quadro normativo afferente la vicenda, individuandosi l quale ente CP_1 erogatore della prestazione.
Analogamente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito, posto che a fronte del diniego della proroga della mobilità in deroga da parte della Regione, solo in esito all'instaurazione del giudizio di cui si è detto il ricorrente è stato posto in grado di esercitare il diritto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dalla sentenza emessa nel 2022, provvisoriamente esecutiva ed è stata validamente interrotta mediante la notifica del presente ricorso .
Va infine rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in qualità di CP_1 ente erogatore della prestazione, come pure va rigettata l'analoga eccezione avanzata dalla Regione MP, che tra l'altro è stata individuata espressamente dalla sentenza posta a base del presente giudizio di quantificazione come legittimato passivo nel procedimento che occupa (si legge nella indicata sentenza di primo grado: “Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva della Regione: spetta ad essa deliberare circa il diritto alla prestazione mentre all compete la erogazione di essa”). Tanto CP_1 giustifica l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione stessa, titolare della provvista economica, specie a fronte della mancata esecuzione del disposto della sentenza definitiva.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta .
Non può essere nella specie superato il giudicato negativo invocando la successiva sentenza della Corte di Appello n 187/24, che si è pronunciata in termini di accoglimento della domanda giudiziale per la quantificazione e la condanna al
3 pagamento dell'indennità di mobilità in deroga, la quale domanda era stata promossa nei confronti dell' da altro soggetto, tal;
infatti, tale sentenza, ex art 2909 CP_1 Persona_1 cc, fa stato soltanto nei rapporti tra ed il medesimo . CP_1 Persona_1
La regola del caso concreto, vincolante ex art 2909 cc nei rapporti tra e il CP_1 ricorrente , è invece quella che, definendo il contenzioso tra tali parti, è Parte_1 stata fissata dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza 474/24, la quale ha accolto il gravame, rigettando la domanda proposta dal con ricorso depositato il Pt_1
20.2.2020.
Tale sentenza, resa nei confronti dell'appellato e della stessa Regione, reca la seguente motivazione ::
“…Difatti nel caso di specie, osserva la Corte, il dispositivo nel quale si dichiara il diritto a percepire la proroga dell'indennità medesima per il periodo dall'1.7.11 e per il periodo previsto dalla legge vale , unicamente , nei confronti della Regione MP e non può assolutamente legittimare alcuna richiesta di condanna al pagamento nei confronti dell' come nel caso di specie. CP_1
Tale sentenza dichiarativa, dunque, non può assolutamente rappresentare il presupposto legittimante un giudizio di quantificazione e di condanna al pagamento , addirittura , poi nei confronti dell quale soggetto rimasto del tutto estraneo al giudizio CP_1 conclusosi con la medesima.”
Quanto al noto principio della natura vincolante del giudicato, la Cassazione ha ribadito che “L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi
e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone” ( Cass., ordinanza n. 33021/2022).
E ancora, “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di
4 fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. Sez. Un. n. 13916/2006; Cass. n. 15493/15; Cass. n. 10156/2017)
Il ricorso, pertanto, va rigettato, proprio per essere intervenuto in tema di condanna al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga e sua quantificazione un precedente giudicato, che ne preclude un nuovo esame da parte di questo giudice ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Il contrasto tra pronunce configura l'eccezionale motivo richiesto dal codice di rito per la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 2.6.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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