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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1066/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1066/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto
Falai e dall'Avv. Francesco Parenti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Impruneta (FI), Via di Fabbiolle n. 38
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato allegato alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta, dall'Avv. Rossana Giulianelli e dall'Avv. Giacomo Gonzi, presso il cui studio in Chianciano Terme (SI), Viale della Libertà n. 390, sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE N. 1066/2023 R.G. 2 / 11
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
CONCLUSIONI
In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, per , l'Avv. Alberto Falai e l'Avv. Francesco Parte_1
Parenti così concludono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare che Parte_1
[C.F. ], cittadina brasiliana, nata in [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_5
da madre nota ( [C.F. Parte_3
, cittadina italiana e brasiliana, nata il [...] a [...] C.F._6
– Brasile) e da padre ignoto, è figlia nata fuori dal matrimonio di
[...]
[C.F. ], che era nato a [...] il CP_3 CodiceFiscale_7
20.05.1933, aveva il suo ultimo domicilio in TO di NA (SI), Via Molise n. 28, ed
è mancato ai vivi in Montepulciano (SI), addì 06.01.2022; - per effetto della superiore declaratoria giudiziale di paternità post mortem, consentire ad Parte_1
[C.F. ] di sostituire al cognome della madre
[...] CodiceFiscale_5
quello del defunto padre e, pertanto, assumere le generalità Persona_1
- per l'ulteriore effetto, condannare [C.F.
[...] Parte_2 [...]
], nata a [...] il giorno 02.01.1941, C.F._8 CP_1
[C.F. ], nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_9
19/03/1962 ed [C.F. ], nata a [...]_10
TO di NA (SI) il 16/01/1966, tutte residenti in [...], quali eredi legittime del suddetto de cuius, [C.F. ], a Controparte_3 CodiceFiscale_7
versare in favore della sopra generalizzata attrice il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da quantificare e liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.”; N. 1066/2023 R.G. 3 / 11
per , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Rossana Giulianelli, anche in sostituzione dell'Avv. Giacomo Gonzi, precisa le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di NA, contrariis reiectis: - nulla oppongono sulla declaratoria giudiziale di paternità post mortem all'esito della valutazione delle indagini immunogenetiche espletate in corso di causa tra parte attrice e le convenute e . - nulla oppongono Controparte_1 Controparte_2
a consentire ad [C.F. ] di Parte_1 CodiceFiscale_5
sostituire il cognome della madre con quello del defunto padre e, pertanto, assumere le generalità - Rigettare, in ogni caso, la domanda di Persona_1
risarcimento del danno ex adverso proposta perché infondata in fatto e in diritto. - In via subordinata, quantificare il risarcimento del danno nella misura minima e comunque con ripartizione delle eredi pro quota. - Con vittoria di spese diritti e onorari.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 26.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.5.2023, Parte_1
conveniva , e dinanzi al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di NA;
esponeva che dal Registro degli atti di nascita del Comune di
Castiglione del Lago, essa risultava figlia di madre nota ( Parte_3
e di padre ignoto e sosteneva di essere figlia di (C.F.
[...] Controparte_3 [...]
), nato a [...] il [...], con ultimo domicilio in C.F._7
TO di NA (SI), Via Molise n. 28, deceduto in Montepulciano (SI) il 6.1.2022, le cui eredi erano la coniuge superstite e le figlie e Parte_2 Controparte_1
come sarebbe potuto emergere dalla riesumazione del cadavere Controparte_2
del defunto e dall'espletamento di indagini genetiche e ematologiche;
sosteneva altresì di avere intrattenuto per un certo periodo di tempo, seppur saltuariamente, un rapporto col il quale era ben a conoscenza del rapporto di filiazione, e lamentava di CP_1
avere patito un danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale;
concludeva chiedendo l'accertamento del rapporto di filiazione ed il risarcimento del danno, con vittoria di spese. N. 1066/2023 R.G. 4 / 11
Le convenute , e si costituivano Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
il 19.7.2023, in vista dell'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 30.10.2023; non si opponevano all'effettuazione di prove genetiche e ematologiche, evidenziando l'opportunità di procedere ad una riesumazione del cadavere del defunto solo in caso di permanente incertezza;
contestavano la domanda risarcitoria, evidenziando la mancanza di prova del danno e rilevando che il defunto si era comunque interessato all'attrice, sia dal punto di vista personale che da quello economico;
concludevano rimettendosi a giustizia sulla domanda di accertamento di paternità e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21.7.2023, comunicati gli atti al
Pubblico Ministero, le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. del 14.11.2023, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio immuno-ematologica disposta con ordinanza del 14.11.2023 e la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con la medesima ordinanza ed espletata all'udienza del 18.6.2024, nonché con l'esibizione di documenti disposta con successiva ordinanza del 18.7.2024.
Le parti precisavano quindi le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del
7.5.2025, il Giudice rimetteva la causa al collegio per decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di dichiarazione Parte_1
giudiziale di paternità nei confronti degli eredi del defunto ai sensi Controparte_3
dell'art. 269 c.c..
Sussiste in proposito la legittimazione attiva della quale soggetto che Parte_1
reclama lo status di figlio, ai sensi dell'art. 270 comma 1° c.p.c. (docc. 1 e 2 fasc.att.).
Sussiste altresì la legittimazione passiva delle convenute, le quali sono pacificamente eredi del defunto rispettivamente quale coniuge Controparte_3 Parte_2 N. 1066/2023 R.G. 5 / 11
superstite del defunto e e quali figlie del Controparte_1 Controparte_2
medesimo, ai sensi dell'art. 276 comma 1° c.p.c., come risultante dalla documentazione anagrafica prodotta (docc. 3, 4, 5 e 6 fasc.att.).
La prova della paternità può essere data con ogni mezzo, in quanto la ricerca della paternità è fondata sul principio della libertà della prova. Peraltro, la problematica relativa alla prova può considerarsi in ampia misura superata, attesa l'insussistenza di qualsiasi gerarchia assiologica o di ordine cronologico tra i mezzi di prova (cfr.
Cassazione civile, sez. 1, 23 febbraio 2016, n. 3479) e la rilevanza assunta negli ultimi anni dalla consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA, che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647).
In tal senso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio, a seguito dei prelievi sulle convenute ed - le quali si sono Controparte_1 Controparte_2
dichiarate sin dalla costituzione disponibili all'esame - e sull'attrice Parte_1
grazie ai test effettuati e senza dover effettuare la riesumazione del defunto
[...]
è emerso che la possibilità di rapporto padre-figlia fra il defunto Controparte_3 [...]
e sono maggiori di 0,9998, valore riconosciuto, CP_3 Parte_1
a livello europeo, come sicuramente comprovante la paternità.
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono il frutto degli esami tecnici unanimemente riconosciuti come utili al fine, sono congruamente motivate e non sono state in alcun modo contestate dalle parti.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, la domanda dell'attrice deve essere accolta e, quindi, si deve dichiarare che il Parte_1
defunto è padre di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
La sentenza dichiarativa della genitorialità produce gli effetti del riconoscimento, attribuendo lo stato di figlio di quel determinato genitore;
l'equivalenza degli effetti delle due fattispecie esprime infatti la funzione sostitutiva della sentenza rispetto all'atto negoziale di riconoscimento. N. 1066/2023 R.G. 6 / 11
In particolare, con riferimento al cognome, premesso che, ai sensi dell'art. 262 comma
1° c.c. il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, nel caso di accertamento della filiazione paterna successivo al riconoscimento della madre, il figlio, ai sensi dell'art. 262 comma 2° c.c., può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Così, nel caso di specie, dal momento che l'attrice ha chiesto di sostituire al cognome materno quello del defunto padre, si deve disporre che l'attrice assuma il nome di
Del resto, le convenute non si sono opposte a tale richiesta. Persona_1
Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, ancora proposta dall'attrice, derivante dal mancato riconoscimento da parte del padre.
A tal proposito, si deve premettere che, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza,
l'obbligo dei genitori di mantenere ed educare i figli, previsto dagli artt. 147 e 148 c.c., sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita: infatti, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione;
tale preciso obbligo non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori;
il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione. In questo quadro,
l'espressione “diritto ad essere educato e mantenuto” non ha un valore soltanto descrittivo e contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione;
entrambi i profili integrano, infatti, il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. N. 1066/2023 R.G. 7 / 11
Ciò detto, sempre secondo la giurisprudenza, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Ebbene, nel caso di specie, nel corso della prova espletata, i testimoni escussi sul punto, amica dell'attrice al tempo in cui frequentavano insieme la Testimone_1
scuola media, amica della mamma dell'attrice, marito Testimone_2 Persona_2
della zia dell'attrice, cioè della sorella della madre, e amico Persona_3
dell'attrice ai tempi della scuola superiore, oltre a narrare episodi di loro conoscenza diretta, hanno soprattutto riferito di avere ricevuto delle confidenze dalla Parte_1
a proposito dei suoi rapporti con Controparte_3
Ora, è noto che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris, sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569); tuttavia, la testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
31 luglio 2013, n. 18352), specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2815).
Così, nel caso di specie, si deve considerare che le testimonianze in questione provengono da svariati soggetti, che hanno conosciuto la in vari Parte_1 momenti storici, fin dalla nascita, alla scuola media, alla scuola superiore ecc… ed hanno quindi raccolto tali confidenze in momenti diversi, e che - come si avrà modo di vedere meglio infra - le circostanze allegate trovano un minimo di conforto documentale, oltre che logico. N. 1066/2023 R.G. 8 / 11
In questa prospettiva, tenuto conto dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, si deve ritenere provato che, per come riferito dai testimoni e Per_2
sulla base delle confidenze dell'odierna attrice, negli anni in cui questa Per_3
abitava con la madre a Castiglione del Lago, trascorreva solo Controparte_3
saltuariamente del tempo con loro, ad esempio, in occasione di alcune ricorrenze, quali i compleanni della figlia, per come risultante anche dalle fotografie in atti (doc. 7 fasc.att.); in particolare, come riferito dal testimone , il quale ha invero Per_3
dichiarato di avere visto solo una volta il l'odierna attrice vedeva il padre CP_1
“toccata e fuga”.
Ancora, può ritenersi provato, in quanto riferito dal già citato , che il Per_3
abbia versato piccole somme in contanti alla figlia ovvero abbia sostenuto CP_1
delle spese per suo conto, come riferito dal testimone rispetto all'acquisto della Tes_3
divisa per la scuola superiore. Del resto, dalla documentazione prodotta (doc. 9 fasc.att.) risulta un versamento di € 150,00 effettuato dal medesimo alla CP_1
madre dell'attrice nel 2002 quando l'attrice aveva undici anni e dalla documentazione acquisita tramite ordine di esibizione nei confronti di Poste Italiane S.p.A. risultano delle ricariche per complessivi € 200,00 circa sulla carta postepay intestata direttamente all'odierna attrice nel 2012 e per circa € 1350,00 sulle carte postepay intestate alla madre nel 2016-2018; sempre dalla documentazione oggetto di esibizione risultano poi delle ricariche effettuate dall'attrice, in contanti, sulla propria postepay, che potrebbero essere state eseguite, almeno in parte, con denaro fornito dal CP_1
Così, da ultimo, può ritenersi provato, in quanto riferito dai testimoni e perché del tutto normale in una situazione del genere, che, in età adolescenziale, la Parte_1
abbia sofferto perché non voleva riconoscerla come figlia, al punto da Controparte_3
litigare con la madre per tale ragione, ed abbia anche subito qualche episodio di bullismo, perché era priva del padre ed aveva la pelle scura;
così come può ritenersi provato, per le medesime ragioni, che la una volta cresciuta e raggiunta Parte_1
la maggiore età, volendo la certezza di essere figlia del abbia manifestato a CP_1
costui l'intenzione di avviare un procedimento giudiziale di riconoscimento della paternità, con ciò determinando l'irritazione del medesimo anche tale CP_1 N. 1066/2023 R.G. 9 / 11
circostanza appare del tutto normale, visto che il aveva una famiglia CP_1
legittima all'oscuro di tutto;
così come è normale che la discussione tra i due abbia provocato il distacco ed abbia favorito il trasferimento della dapprima a Parte_1
Genova con la madre e poi in Brasile.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi provato che il essendo CP_1
perfettamente consapevole di essere il padre della sia venuto meno ai Parte_1
propri doveri di mantenimento e di educazione della figlia e che quest'ultima abbia patito, in conseguenza del mancato riconoscimento, sia la mancanza di una figura genitoriale di così grande importanza, soprattutto in tenera età e nell'adolescenza, sia un conseguente grande dolore, danno meritevole di risarcimento ai sensi degli artt.
2043 e 2059 c.c..
Il versamento delle somme di denaro evidenziato supra non vale, evidentemente, tenuto conto della minima entità degli importi versati nel corso del tempo - e ciò anche ad ammettere che parte delle ricariche della postepay sia avvenuto con contanti forniti dal circostanza invero solo genericamente allegata e non specificamente CP_1
provata - a far ritenere che il medesimo abbia efficacemente contribuito, CP_1
quantomeno dal punto di vista economico, al mantenimento della figlia.
In particolare, dovendosi tenere conto del lungo periodo di tempo intercorso senza che il abbia inteso riconoscere la figlia e dell'età di quest'ultima, dei limitati CP_1
contatti tra i due, del fatto che la si è trovata in conflitto - per ragioni Parte_1
ricollegabili al mancato riconoscimento - anche con l'unico genitore effettivamente presente nella sua vita, il danno morale patito dall'odierna attrice deve essere quantificato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c., in € 45.000,00, somma da ritenersi già comprensiva di rivalutazione ed interessi all'attualità.
D'altro canto, deve escludersi che il fatto che l'odierna attrice abbia deciso solo oggi di agire nei confronti degli eredi del possa determinare l'esclusione o una CP_1
riduzione del risarcimento. Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., N. 1066/2023 R.G. 10 / 11
in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205).
Dunque, le convenute , e devono Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
essere condannate a pagare all'attrice la complessiva Parte_1 somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Trattandosi di un debito gravante sulle convenute quali eredi del defunto
[...]
l'importo così calcolato dovrà essere corrisposto da ciascuna delle CP_3
medesime convenute in proporzione alla propria quota ereditaria e senza vincolo di solidarietà, per come previsto dall'art. 754 c.c..
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, le convenute , e devono essere Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
condannato a rimborsare all'attrice le spese di lite da esso sostenute, Parte_1
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico delle convenute , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, N. 1066/2023 R.G. 11 / 11
definitivamente pronunciando, dichiara che è il padre di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
dispone che la suddetta assuma il nome di Persona_1
condanna , e a pagare a Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...] la complessiva somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento Parte_1
del danno c.d. endofamiliare, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria;
condanna altresì , e a rimborsare Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, definitivamente a carico di , e Parte_2 Controparte_1
Controparte_2
NA, 21 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1066/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto
Falai e dall'Avv. Francesco Parenti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Impruneta (FI), Via di Fabbiolle n. 38
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato allegato alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta, dall'Avv. Rossana Giulianelli e dall'Avv. Giacomo Gonzi, presso il cui studio in Chianciano Terme (SI), Viale della Libertà n. 390, sono elettivamente domiciliate
CONVENUTE N. 1066/2023 R.G. 2 / 11
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
CONCLUSIONI
In vista del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, per , l'Avv. Alberto Falai e l'Avv. Francesco Parte_1
Parenti così concludono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare che Parte_1
[C.F. ], cittadina brasiliana, nata in [...] il [...]
[...] CodiceFiscale_5
da madre nota ( [C.F. Parte_3
, cittadina italiana e brasiliana, nata il [...] a [...] C.F._6
– Brasile) e da padre ignoto, è figlia nata fuori dal matrimonio di
[...]
[C.F. ], che era nato a [...] il CP_3 CodiceFiscale_7
20.05.1933, aveva il suo ultimo domicilio in TO di NA (SI), Via Molise n. 28, ed
è mancato ai vivi in Montepulciano (SI), addì 06.01.2022; - per effetto della superiore declaratoria giudiziale di paternità post mortem, consentire ad Parte_1
[C.F. ] di sostituire al cognome della madre
[...] CodiceFiscale_5
quello del defunto padre e, pertanto, assumere le generalità Persona_1
- per l'ulteriore effetto, condannare [C.F.
[...] Parte_2 [...]
], nata a [...] il giorno 02.01.1941, C.F._8 CP_1
[C.F. ], nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_9
19/03/1962 ed [C.F. ], nata a [...]_10
TO di NA (SI) il 16/01/1966, tutte residenti in [...], quali eredi legittime del suddetto de cuius, [C.F. ], a Controparte_3 CodiceFiscale_7
versare in favore della sopra generalizzata attrice il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da quantificare e liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.”; N. 1066/2023 R.G. 3 / 11
per , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
l'avv. Rossana Giulianelli, anche in sostituzione dell'Avv. Giacomo Gonzi, precisa le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di NA, contrariis reiectis: - nulla oppongono sulla declaratoria giudiziale di paternità post mortem all'esito della valutazione delle indagini immunogenetiche espletate in corso di causa tra parte attrice e le convenute e . - nulla oppongono Controparte_1 Controparte_2
a consentire ad [C.F. ] di Parte_1 CodiceFiscale_5
sostituire il cognome della madre con quello del defunto padre e, pertanto, assumere le generalità - Rigettare, in ogni caso, la domanda di Persona_1
risarcimento del danno ex adverso proposta perché infondata in fatto e in diritto. - In via subordinata, quantificare il risarcimento del danno nella misura minima e comunque con ripartizione delle eredi pro quota. - Con vittoria di spese diritti e onorari.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 26.9.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.5.2023, Parte_1
conveniva , e dinanzi al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di NA;
esponeva che dal Registro degli atti di nascita del Comune di
Castiglione del Lago, essa risultava figlia di madre nota ( Parte_3
e di padre ignoto e sosteneva di essere figlia di (C.F.
[...] Controparte_3 [...]
), nato a [...] il [...], con ultimo domicilio in C.F._7
TO di NA (SI), Via Molise n. 28, deceduto in Montepulciano (SI) il 6.1.2022, le cui eredi erano la coniuge superstite e le figlie e Parte_2 Controparte_1
come sarebbe potuto emergere dalla riesumazione del cadavere Controparte_2
del defunto e dall'espletamento di indagini genetiche e ematologiche;
sosteneva altresì di avere intrattenuto per un certo periodo di tempo, seppur saltuariamente, un rapporto col il quale era ben a conoscenza del rapporto di filiazione, e lamentava di CP_1
avere patito un danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale;
concludeva chiedendo l'accertamento del rapporto di filiazione ed il risarcimento del danno, con vittoria di spese. N. 1066/2023 R.G. 4 / 11
Le convenute , e si costituivano Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
il 19.7.2023, in vista dell'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 30.10.2023; non si opponevano all'effettuazione di prove genetiche e ematologiche, evidenziando l'opportunità di procedere ad una riesumazione del cadavere del defunto solo in caso di permanente incertezza;
contestavano la domanda risarcitoria, evidenziando la mancanza di prova del danno e rilevando che il defunto si era comunque interessato all'attrice, sia dal punto di vista personale che da quello economico;
concludevano rimettendosi a giustizia sulla domanda di accertamento di paternità e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21.7.2023, comunicati gli atti al
Pubblico Ministero, le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c.; espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. del 14.11.2023, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio immuno-ematologica disposta con ordinanza del 14.11.2023 e la prova per interrogatorio formale e testimoniale richiesta dalle parti, parzialmente ammessa dal Giudice con la medesima ordinanza ed espletata all'udienza del 18.6.2024, nonché con l'esibizione di documenti disposta con successiva ordinanza del 18.7.2024.
Le parti precisavano quindi le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del
7.5.2025, il Giudice rimetteva la causa al collegio per decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di dichiarazione Parte_1
giudiziale di paternità nei confronti degli eredi del defunto ai sensi Controparte_3
dell'art. 269 c.c..
Sussiste in proposito la legittimazione attiva della quale soggetto che Parte_1
reclama lo status di figlio, ai sensi dell'art. 270 comma 1° c.p.c. (docc. 1 e 2 fasc.att.).
Sussiste altresì la legittimazione passiva delle convenute, le quali sono pacificamente eredi del defunto rispettivamente quale coniuge Controparte_3 Parte_2 N. 1066/2023 R.G. 5 / 11
superstite del defunto e e quali figlie del Controparte_1 Controparte_2
medesimo, ai sensi dell'art. 276 comma 1° c.p.c., come risultante dalla documentazione anagrafica prodotta (docc. 3, 4, 5 e 6 fasc.att.).
La prova della paternità può essere data con ogni mezzo, in quanto la ricerca della paternità è fondata sul principio della libertà della prova. Peraltro, la problematica relativa alla prova può considerarsi in ampia misura superata, attesa l'insussistenza di qualsiasi gerarchia assiologica o di ordine cronologico tra i mezzi di prova (cfr.
Cassazione civile, sez. 1, 23 febbraio 2016, n. 3479) e la rilevanza assunta negli ultimi anni dalla consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA, che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647).
In tal senso, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio, a seguito dei prelievi sulle convenute ed - le quali si sono Controparte_1 Controparte_2
dichiarate sin dalla costituzione disponibili all'esame - e sull'attrice Parte_1
grazie ai test effettuati e senza dover effettuare la riesumazione del defunto
[...]
è emerso che la possibilità di rapporto padre-figlia fra il defunto Controparte_3 [...]
e sono maggiori di 0,9998, valore riconosciuto, CP_3 Parte_1
a livello europeo, come sicuramente comprovante la paternità.
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sono il frutto degli esami tecnici unanimemente riconosciuti come utili al fine, sono congruamente motivate e non sono state in alcun modo contestate dalle parti.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge, la domanda dell'attrice deve essere accolta e, quindi, si deve dichiarare che il Parte_1
defunto è padre di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
La sentenza dichiarativa della genitorialità produce gli effetti del riconoscimento, attribuendo lo stato di figlio di quel determinato genitore;
l'equivalenza degli effetti delle due fattispecie esprime infatti la funzione sostitutiva della sentenza rispetto all'atto negoziale di riconoscimento. N. 1066/2023 R.G. 6 / 11
In particolare, con riferimento al cognome, premesso che, ai sensi dell'art. 262 comma
1° c.c. il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, nel caso di accertamento della filiazione paterna successivo al riconoscimento della madre, il figlio, ai sensi dell'art. 262 comma 2° c.c., può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Così, nel caso di specie, dal momento che l'attrice ha chiesto di sostituire al cognome materno quello del defunto padre, si deve disporre che l'attrice assuma il nome di
Del resto, le convenute non si sono opposte a tale richiesta. Persona_1
Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, ancora proposta dall'attrice, derivante dal mancato riconoscimento da parte del padre.
A tal proposito, si deve premettere che, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza,
l'obbligo dei genitori di mantenere ed educare i figli, previsto dagli artt. 147 e 148 c.c., sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione e decorre dal momento della nascita: infatti, la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione;
tale preciso obbligo non viene meno quando il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori;
il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto è, in conclusione, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione. In questo quadro,
l'espressione “diritto ad essere educato e mantenuto” non ha un valore soltanto descrittivo e contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione;
entrambi i profili integrano, infatti, il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. N. 1066/2023 R.G. 7 / 11
Ciò detto, sempre secondo la giurisprudenza, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile e dovrà quindi essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.
Ebbene, nel caso di specie, nel corso della prova espletata, i testimoni escussi sul punto, amica dell'attrice al tempo in cui frequentavano insieme la Testimone_1
scuola media, amica della mamma dell'attrice, marito Testimone_2 Persona_2
della zia dell'attrice, cioè della sorella della madre, e amico Persona_3
dell'attrice ai tempi della scuola superiore, oltre a narrare episodi di loro conoscenza diretta, hanno soprattutto riferito di avere ricevuto delle confidenze dalla Parte_1
a proposito dei suoi rapporti con Controparte_3
Ora, è noto che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris, sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569); tuttavia, la testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
31 luglio 2013, n. 18352), specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2815).
Così, nel caso di specie, si deve considerare che le testimonianze in questione provengono da svariati soggetti, che hanno conosciuto la in vari Parte_1 momenti storici, fin dalla nascita, alla scuola media, alla scuola superiore ecc… ed hanno quindi raccolto tali confidenze in momenti diversi, e che - come si avrà modo di vedere meglio infra - le circostanze allegate trovano un minimo di conforto documentale, oltre che logico. N. 1066/2023 R.G. 8 / 11
In questa prospettiva, tenuto conto dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, si deve ritenere provato che, per come riferito dai testimoni e Per_2
sulla base delle confidenze dell'odierna attrice, negli anni in cui questa Per_3
abitava con la madre a Castiglione del Lago, trascorreva solo Controparte_3
saltuariamente del tempo con loro, ad esempio, in occasione di alcune ricorrenze, quali i compleanni della figlia, per come risultante anche dalle fotografie in atti (doc. 7 fasc.att.); in particolare, come riferito dal testimone , il quale ha invero Per_3
dichiarato di avere visto solo una volta il l'odierna attrice vedeva il padre CP_1
“toccata e fuga”.
Ancora, può ritenersi provato, in quanto riferito dal già citato , che il Per_3
abbia versato piccole somme in contanti alla figlia ovvero abbia sostenuto CP_1
delle spese per suo conto, come riferito dal testimone rispetto all'acquisto della Tes_3
divisa per la scuola superiore. Del resto, dalla documentazione prodotta (doc. 9 fasc.att.) risulta un versamento di € 150,00 effettuato dal medesimo alla CP_1
madre dell'attrice nel 2002 quando l'attrice aveva undici anni e dalla documentazione acquisita tramite ordine di esibizione nei confronti di Poste Italiane S.p.A. risultano delle ricariche per complessivi € 200,00 circa sulla carta postepay intestata direttamente all'odierna attrice nel 2012 e per circa € 1350,00 sulle carte postepay intestate alla madre nel 2016-2018; sempre dalla documentazione oggetto di esibizione risultano poi delle ricariche effettuate dall'attrice, in contanti, sulla propria postepay, che potrebbero essere state eseguite, almeno in parte, con denaro fornito dal CP_1
Così, da ultimo, può ritenersi provato, in quanto riferito dai testimoni e perché del tutto normale in una situazione del genere, che, in età adolescenziale, la Parte_1
abbia sofferto perché non voleva riconoscerla come figlia, al punto da Controparte_3
litigare con la madre per tale ragione, ed abbia anche subito qualche episodio di bullismo, perché era priva del padre ed aveva la pelle scura;
così come può ritenersi provato, per le medesime ragioni, che la una volta cresciuta e raggiunta Parte_1
la maggiore età, volendo la certezza di essere figlia del abbia manifestato a CP_1
costui l'intenzione di avviare un procedimento giudiziale di riconoscimento della paternità, con ciò determinando l'irritazione del medesimo anche tale CP_1 N. 1066/2023 R.G. 9 / 11
circostanza appare del tutto normale, visto che il aveva una famiglia CP_1
legittima all'oscuro di tutto;
così come è normale che la discussione tra i due abbia provocato il distacco ed abbia favorito il trasferimento della dapprima a Parte_1
Genova con la madre e poi in Brasile.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi provato che il essendo CP_1
perfettamente consapevole di essere il padre della sia venuto meno ai Parte_1
propri doveri di mantenimento e di educazione della figlia e che quest'ultima abbia patito, in conseguenza del mancato riconoscimento, sia la mancanza di una figura genitoriale di così grande importanza, soprattutto in tenera età e nell'adolescenza, sia un conseguente grande dolore, danno meritevole di risarcimento ai sensi degli artt.
2043 e 2059 c.c..
Il versamento delle somme di denaro evidenziato supra non vale, evidentemente, tenuto conto della minima entità degli importi versati nel corso del tempo - e ciò anche ad ammettere che parte delle ricariche della postepay sia avvenuto con contanti forniti dal circostanza invero solo genericamente allegata e non specificamente CP_1
provata - a far ritenere che il medesimo abbia efficacemente contribuito, CP_1
quantomeno dal punto di vista economico, al mantenimento della figlia.
In particolare, dovendosi tenere conto del lungo periodo di tempo intercorso senza che il abbia inteso riconoscere la figlia e dell'età di quest'ultima, dei limitati CP_1
contatti tra i due, del fatto che la si è trovata in conflitto - per ragioni Parte_1
ricollegabili al mancato riconoscimento - anche con l'unico genitore effettivamente presente nella sua vita, il danno morale patito dall'odierna attrice deve essere quantificato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c., in € 45.000,00, somma da ritenersi già comprensiva di rivalutazione ed interessi all'attualità.
D'altro canto, deve escludersi che il fatto che l'odierna attrice abbia deciso solo oggi di agire nei confronti degli eredi del possa determinare l'esclusione o una CP_1
riduzione del risarcimento. Come evidenziato in giurisprudenza, infatti, in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., N. 1066/2023 R.G. 10 / 11
in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205).
Dunque, le convenute , e devono Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
essere condannate a pagare all'attrice la complessiva Parte_1 somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento del danno c.d. endofamiliare.
Trattandosi di un debito gravante sulle convenute quali eredi del defunto
[...]
l'importo così calcolato dovrà essere corrisposto da ciascuna delle CP_3
medesime convenute in proporzione alla propria quota ereditaria e senza vincolo di solidarietà, per come previsto dall'art. 754 c.c..
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, le convenute , e devono essere Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
condannato a rimborsare all'attrice le spese di lite da esso sostenute, Parte_1
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico delle convenute , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, N. 1066/2023 R.G. 11 / 11
definitivamente pronunciando, dichiara che è il padre di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
dispone che la suddetta assuma il nome di Persona_1
condanna , e a pagare a Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...] la complessiva somma di € 45.000,00, a titolo di risarcimento Parte_1
del danno c.d. endofamiliare, ciascuna in proporzione alla propria quota ereditaria;
condanna altresì , e a rimborsare Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
a le spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni, definitivamente a carico di , e Parte_2 Controparte_1
Controparte_2
NA, 21 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao