Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emessa dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione "parte intimata" usata dall'ultimo comma dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., non sta a designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell'ordinanza in questione, dell'atto di precetto ma indica la parte destinataria dell'ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l'efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell'ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all'emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell'art. 186 "quater", viene intimato il pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione "quoad effectum" dell'ordinanza in sentenza impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM VE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 41, presso l'avvocato ADOLFO ZINI, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO SEMINARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IL PARCO S.R.L., in persona del legale rappresentante Avvocato ANNA CIANCICO elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 142, presso l'avvocato VITTORIO DELLACASA, rappresentata e difesa da sè medesima;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 297/00 dalla Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 10/05/00;
udita la relaziona dalla causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato SEMINARA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato CIANCICO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La s.p.a. Il Parco, con atto notificato a TA IL il 4 marzo 1989, riassumeva dinanzi al Tribunale di Catania un giudizio già proposto nei suoi confronti dinanzi al Pretore di Acireale - dichiaratosi incompetente - chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti da lavori da lui compiuti in un terreno confinante con un immobile di essa attrice.
Costituitasi la parte convenuta, il TA, con sentenza non definitiva, veniva condannato al risarcimento dei danni e la causa proseguiva per l'ulteriore istruttoria. Al termine di questa l'attrice formulava istanza di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., che veniva accolta, con ordinanza 24 luglio 1997, per una somma inferiore a quella richiesta. Il TA notificava e depositava quindi dichiarazione di rinuncia alla sentenza e la causa veniva cancellata dal ruolo. L'attrice, con atto 24 novembre 1997, proponeva appello avverso la su detta ordinanza, deducendo, fra l'altro, la invalidità ed inefficacia dell'atto di rinuncia, compiuto in mancanza di un atto di intimazione nei suoi confronti.
Costituitosi il TA, la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, accoglieva l'appello in relazione a tale motivo rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado.
Il TA ricorre a questa Corte con atto notificato il 12 maggio 2001 alla s.p.a. il Parco, formulando due motivi di impugnazione. La s.p.a. Il Parco resiste con controricorso notificato il 7 giugno 2001. Il ricorrente ha anche depositato memoria deducendo l'inammissibilità del controricorso per mancanza di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile non risultando dagli atti il conferimento al difensore che lo ha sottoscritto dalla procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c.. 2 Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dall'art. 186 quater c.p.c., potando la rinuncia alla sentenza, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di condanna ex art. 186 quater, essere fatta anche in assenza della notifica di un atto di precetto, come invece erroneamente ha ritenuto la sentenza impugnata. Il termine "intimato" infatti, nella terminologia dal codice di procedura civile, non indica necessariamente chi abbia ricevuto un precetto
(artt. 647, 650, 641, 663 c.p.c.), ma il destinatario di un ordine di pagamento, quale è il destinatario dell'ordinanza di condanna ex artt. 186 quater.
Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione all'interpretazione dall'art. 186 quater contenuta nella sentenza impugnata, che non tiene conto del fatto che nella terminologia dal codice l'"intimato" non è soltanto il destinatario di un precetto. 2 Il primo motivo è fondato.
L'art. 186 quater c.p.c. statuisca che il giudice istruttore, esaurita l'istruzione, su istanza della parta che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somma può disporre con ordinanza il pagamento nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova, provvedendo anche sulle spese processuali. L'articolo dispone che l'ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Dispone ancora che se il giudizio si estingue l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L'ultimo comma dell'articolo statuisce, infine: "la parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data di deposito dell'atto notificato l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza".
Trattasi di un provvedimento reso dopo l'esaurimento dell'istruttoria, a cognizione piana (Cass. 21 marzo 2003, n. 4145), diretto ad anticipare, con motivazione succinta trattandosi di ordinanza, la decisione, con efficacia esecutiva e attitudine a rendere superflua la emanazione della sentenza, così da rispondere all'intento acceleratorio della decisione che ne costituisce la ratio. Essa infatti tiene luogo della sentenza, limitatamente al decisum, sia ove il processo si estingua, sia ove la parte "intimata" rinunci alla sentenza.
La previsione dell'acquisto per l'ordinanza dell'efficacia di sentenza impugnabile, a seguito dalla rinuncia dalla parta "intimata" alla emanazione della sentenza, e correlata alla stessa ratio acceleratoria del processo che è alla base della norma, la quale in tal modo mira a favorire la chiusura del grado del giudizio, per un verso concedendo alla parte condannata con l'ordinanza unicamente tale via per tentare di ottenerne, in primo luogo, la sospensione dell'efficacia esecutiva, ed eventualmente la riforma;
per altro verso escludendo che la parte che abbia chiesto l'ordinanza resti arbitra di non porla in esecuzione per ottenere anche la sentenza, così frustrando l'intento acceleratorio perseguito dall'istituto. Questa Corte, con sentenza 8 marzo 2002, n. 3434, in tale ottica, ha già statuito che l'espressione "parte intimata" usata dall'ultimo comma dell'art. 186 quater sopra riportato, non sta a indicare, come si sostiene nella sentenza impugnata, la parte alla quale sia stato intimato il precetto, ma indica la parte destinataria dell'ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l'efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell'ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all'emanazione della sentenza.
Tale interpretazione, a giudizio di guasto collegio, va confermata par la ragioni sopra indicate, in quanto aderente alla ratio della norma e rispettosa dei diritti di entrambe le parti, che a seguito del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia dell'"intimato" alla sentenza, notificato alla controparte, possono entrambe proporre impugnazione avverso l'ordinanza, che a tal fine ha efficacia di sentenza sul suo oggetto.
Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emanato ai sensi del privo comma dell'art. 186 quater, viene intimato il pagamento di una somma di danaro, è legittimata immediatamente, senza che sia necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione quoad effectum dell'ordinanza in sentenza impugnabile.
Il ricorso deve essere accolto, pertanto, in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che statuirà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione.
Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata a rinvia anche per la spese ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004