Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi e Francesco Massa, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
il Comune di Bonassola, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza -OMISSIS-, con cui il Comune ha ingiunto al controinteressato dott. -OMISSIS- -OMISSIS- la rimozione e/o la demolizione di opere abusive realizzate in occasione della costruzione di un’autorimessa ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989 in forza di SCIA del 11 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bonassola e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’avv. -OMISSIS-, proprietario della parte inferiore di un immobile residenziale in Comune di Bonassola, Località -OMISSIS-, agisce per l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-, con cui il Comune ha ingiunto al controinteressato dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario dell’alloggio al piano superiore del medesimo edificio, la rimozione e/o la demolizione di opere abusive realizzate in occasione della costruzione, su terreno limitrofo, di un’autorimessa ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989 in forza di SCIA del 11 maggio 2013.
Denuncia che il progetto, che ha conseguito l’autorizzazione paesaggistica, prevedeva il totale interramento dell’autorimessa, laddove il manufatto si presenta in realtà con tre lati emergenti dal profilo naturale del terreno.
A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 DPR 445/2000. Violazione degli artt. 22, 23, 27 e 31 DPR 380/2001, dell’art. 146 D.lgs. L. 42/2004 e dell’art. 9 L. 122/1989. Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21- nonies L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Violazione dei principî di affidamento, di buon andamento e di imparzialità.
Posto che l’autorimessa non è effettivamente interrata, il progetto sarebbe stato approvato sulla base di una falsa rappresentazione dei luoghi e, in particolare, delle quote del terreno naturale, sotto il quale l’opera avrebbe dovuto essere realizzata: il Comune era pertanto tenuto ad annullare in autotutela le autorizzazioni paesaggistiche e gli effetti della SCIA presentata dal dott. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, e, conseguentemente, ordinare la demolizione integrale dell’opera (cita a conforto Cons. di Stato, Sez. VI, 31 dicembre 2019 n. 8920).
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 DPR 445/2000. Violazione degli artt. 22, 23, 27 e 31 DPR 380/2001, dell’art. 146 D.lgs. L. 42/2004 e dell’art. 9 L. 122/1989. Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21- nonies L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Violazione dei principî di affidamento, di buon andamento e di imparzialità.
Il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo perché il Comune, alla luce delle difformità accertate, avrebbe dovuto ingiungere la totale demolizione dell’autorimessa, e non solo delle singole parti ritenute difformi: la semplice demolizione delle parti dell’autorimessa indicate nel provvedimento impugnato non consentirebbe infatti di interrare l’opera sotto la quota del terreno naturale preesistente, e pertanto non rimuoverebbe i vizi del manufatto, approvato ai sensi dell’art. 9 L. 122/1989.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 DPR 445/2000. Violazione degli artt. 22, 23, 27 e 31 DPR 380/2001, dell’art. 146 D.lgs. L. 42/2004 e dell’art. 9 L. 122/1989. Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21- nonies L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Violazione dei principî di affidamento, di buon andamento e di imparzialità.
L’ordine di demolizione sarebbe infine illegittimo (se non altro per carenza di istruttoria e di motivazione) nella parte in cui non ha rilevato e sanzionato l’abusività del vialetto di accesso.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Bonassola, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto due profili (per impugnazione del provvedimento nelle parti in cui non dispone, e per difetto di interesse attuale e concreto) e la sua improcedibilità (vuoi perché il Comune ha successivamente svolto un nuovo sopralluogo, vuoi perché il Dott. -OMISSIS- ha presentato un’istanza di sanatoria, attualmente pendente, riguardante anche i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
In accoglimento dell’eccezione comunale, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse al ricorso.
È noto infatti come, secondo una ormai consolidata giurisprudenza inaugurata da Cons. di Stato, Ad. Plen., 9/12/2021, n. 22, “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo” (più di recente cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/3/2025, n. 1946; id., 28/2/2025, n. 1759).
Si tratta di principi viepiù applicabili allorché oggetto dell’impugnazione sia – come nel caso di specie – un provvedimento di ingiunzione di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ovvero la massima sanzione edilizia, di cui il ricorrente lamenti l’insufficienza e/o l’inadeguatezza quanto all’oggetto dell’ordine di ripristino.
Occorre dunque che il ricorrente, oltre a lamentare l'illegittimità del titolo edilizio per contrasto con le leggi, gli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi, prospetti che dal conseguente ordine di ripristino possa derivargli una concreta utilità, in termini di eliminazione di un pregiudizio specifico – diverso dall’astratta violazione della normativa urbanistico-edilizia - arrecato all’immobile di sua proprietà ed al suo patrimonio.
Si tratta di un pregiudizio specifico che ben può consistere nella privazione o nella compromissione, anche solo parziale, della vista panoramica o della “vista mare” godibile dall’immobile di proprietà del ricorrente (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 2/7/2021, n. 5078; T.A.R. Liguria, II, 31.3.2025, n. 345), in quanto tale compromissione si traduce normalmente a discapito del valore dell’immobile.
Peraltro - a maggior ragione ove contestata - di tale specifica compromissione delle facoltà di godimento dell’immobile e/o del suo valore dev’essere offerta una convincente dimostrazione, a mezzo della produzione di una perizia asseverata che la attesti, mediante la riproduzione fotografica, con la specifica indicazione dei punti di ripresa, dell’impatto dell’intervento edilizio avversato (se già realizzato) sulla vista panoramica godibile dall’immobile del ricorrente, o di un rendering (se non ancora realizzato).
Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove il ricorrente si è limitato ad affermare, genericamente, che l’opera sarebbe “ben visibile dalla proprietà e dall’abitazione del ricorrente, e costituisce una incombente presenza, incompatibile con la tutela paesaggistica della zona ex D.M. 3 agosto 1959 e per questo fonte di un rilevante pregiudizio non solo economico” , e a produrre due fotografie non proprio nitide e completamente decontestualizzate, ovvero senza l’indicazione dei punti di ripresa, neppure accompagnate da una cartografia raffigurante la relativa posizione della proprietà del ricorrente e dell’autorimessa (doc. 2 delle produzioni 27.3.25 di parte ricorrente).
Né soccorre la perizia giurata prodotta in giudizio (doc. 15 delle produzioni 27.3.25 di parte ricorrente), che si limita anch’essa ad attestare il mancato interramento integrale dell’autorimessa e ad argomentare circa l’asserito contrasto con la normativa paesaggistica della zona IS-CE di P.T.C.P. – cioè, sul merito delle contestazioni – senza neppure rappresentare la posizione, la distanza e la quota dell’abitazione dell’avv. -OMISSIS- rispetto al manufatto avversato.
Non essendo dimostrato che l’omesso integrale interramento dell’autorimessa realizzata dal controinteressato su un terreno “limitrofo” alteri in modo apprezzabile le vedute (in particolare, del mare) fruibili dalla proprietà -OMISSIS-, difetta un interesse concreto a contestare il progettato intervento, interesse differenziato da quello del quisque de populo all’ordinata edificazione del territorio comunale paesaggisticamente vincolato.
Donde l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO