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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 275/2022
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 07/03/2024, alle ore 10:12, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CIOCCA GIUSEPPE. Parte_1
Per l'avv. Caravelli, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta esibita CP_1 in u ed acquisita agli atti. L'avv. Ciocca insiste perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Insiste perché le spese di lite vengano compensate tra le parti. si associa chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Insiste per la CP_1 nsazione delle spese. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2022 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA Parte_1 C.F._1 OCC SCA ( VIA ROMA, 6 C.F._2
CODOGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente CP_1 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011, 22 della L. n. 689/1981, 414 c.p.c., depositato in data
20/06/2022 in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2 ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_2
n. OI-000092511 (prot. 4927.22/04/2022.0050001), ricevuta in data 17.05.2022, che ha
[...] CP_1 ingiunto alla ricorrente di pagare l'importo di complessivi € 21.500,00 (oltre € 6,60 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), di cui all'atto di accertamento datato 17.5.2017 indicato nell'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: - fallimento della società Parte_2 evocata quale obbligata in solido;
- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto (prot. n.
4927.17/05/2017.0036068 del 22/05/2017); - prescrizione quinquennale del credito vantato da CP_1
CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , adducendo della Controparte_3 legittimità dell'ordinanza ingiunzione dell'importo preteso, contestando gli assunti attorei.
Ha aggiunto della depenalizzazione intercorsa con il d.lgs. n. 8/2016 e della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981; ha richiamato gli artt. 11, 16 della L. n. 689/1981; ha ritenuto gli importi non prescritti, adducendo delle risultanze del modello Uniemens. Ha infine concluso per il rigetto integrale dell'opposizione.
1 CP_ In corso di causa ha emesso provvedimento di rettifica dell'ordinanza-ingiunzione, rideterminando l'importo in € 192,62 (€ 96,31 in caso di pagamento intervenuto nei sessanta giorni dalla prima udienza).
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Come da richiesta espressa di entrambe le parti, formulata all'udienza di discussione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148) e che “nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ.
Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
Le spese di lite vengono compensate integralmente sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n.
22446) a fronte della particolarità della questione affrontata, della richiesta in tal senso proveniente dalle parti, dell'esiguità dell'importo rideterminato e della condotta processuale dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti,
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Così deciso in Lodi, il 7 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 07/03/2024, alle ore 10:12, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CIOCCA GIUSEPPE. Parte_1
Per l'avv. Caravelli, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta esibita CP_1 in u ed acquisita agli atti. L'avv. Ciocca insiste perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Insiste perché le spese di lite vengano compensate tra le parti. si associa chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Insiste per la CP_1 nsazione delle spese. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2022 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CIOCCA Parte_1 C.F._1 OCC SCA ( VIA ROMA, 6 C.F._2
CODOGNO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente CP_1 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011, 22 della L. n. 689/1981, 414 c.p.c., depositato in data
20/06/2022 in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2 ha promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_2
n. OI-000092511 (prot. 4927.22/04/2022.0050001), ricevuta in data 17.05.2022, che ha
[...] CP_1 ingiunto alla ricorrente di pagare l'importo di complessivi € 21.500,00 (oltre € 6,60 per spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), di cui all'atto di accertamento datato 17.5.2017 indicato nell'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: - fallimento della società Parte_2 evocata quale obbligata in solido;
- omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto (prot. n.
4927.17/05/2017.0036068 del 22/05/2017); - prescrizione quinquennale del credito vantato da CP_1
CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio , adducendo della Controparte_3 legittimità dell'ordinanza ingiunzione dell'importo preteso, contestando gli assunti attorei.
Ha aggiunto della depenalizzazione intercorsa con il d.lgs. n. 8/2016 e della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981; ha richiamato gli artt. 11, 16 della L. n. 689/1981; ha ritenuto gli importi non prescritti, adducendo delle risultanze del modello Uniemens. Ha infine concluso per il rigetto integrale dell'opposizione.
1 CP_ In corso di causa ha emesso provvedimento di rettifica dell'ordinanza-ingiunzione, rideterminando l'importo in € 192,62 (€ 96,31 in caso di pagamento intervenuto nei sessanta giorni dalla prima udienza).
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Come da richiesta espressa di entrambe le parti, formulata all'udienza di discussione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che: “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/06; v. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003; v. cass. civ. sent. n. 6617 del 2012).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto” (v. cass. Ord. n.
22446 del 2016) e “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale” (v. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2016, n. 18530).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di spese del giudizio, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 17/02/2016, n. 3148) e che “nel regolamento delle spese processuali il giudice considera la soccombenza potenziale quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda. La pronuncia d'inammissibilità della domanda registra la soccombenza effettiva della parte attrice e, quindi, è disatteso il principio della soccombenza se, in ragione della soccombenza virtuale, il rimborso delle spese sia posto a carico del convenuto in giudizio con un'azione dichiarata "inammissibile" e dunque totalmente vittorioso” (Cass. civ.
Sez. I, 28/03/2001, n. 4442).
Le spese di lite vengono compensate integralmente sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 31/08/2020, n. 18128; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 04-11-2016, n.
22446) a fronte della particolarità della questione affrontata, della richiesta in tal senso proveniente dalle parti, dell'esiguità dell'importo rideterminato e della condotta processuale dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti,
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Così deciso in Lodi, il 7 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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