Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott. Antonio Cestone Consigliere dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1259 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesca Molinaro) Parte_1
appellante
E
(avv. Gilda Avena, Umberto Ferrato, Francesco Muscari Tomaioli) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Assegno sociale. Ripetizione
d'indebito.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' ha addebitato a di aver superato, nel corso del CP_1 Parte_1
2021, il limite di reddito per il godimento dell'assegno sociale che, in sostituzione dell'assegno di invalidità civile, percepisce da quando, nel 2004, ha compiuto sessantacinque anni. Ciò in quanto, a luglio del 2021, ha riscosso i ratei arretrati della pensione di reversibilità che le spetta da novembre del 2020. Le ha quindi chiesto, con
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2. Il tribunale di Cosenza, che ha adito con ricorso del 20.12.2022, ha rigettato la sua azione di accertamento negativo dell'indebito. Ha infatti ritenuto che: 1) il limite di reddito applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, è quello previsto per i soggetti non coniugati, che nel 2021 era pari a 5.983,64 euro ed è stato superato perché, in quell'anno, la ricorrente ha percepito un reddito complessivo di 9.563,84 euro;
2) la buona fede dell'accipiens non rileva perché, vertendosi in materia di indebito previdenziale, si applica l'art. 13, c. 2, della l. n. 412/1991 che consente all' di CP_1
ripetere il pagamento indebito qualora, come nella specie, abbia iniziato il procedimento amministrativo di recupero entro il termine di decadenza annuale.
3. La ricorrente appella la sentenza per i due ordini di ragioni – desumibili dalla informe esposizione delle reiterate argomentazioni critiche – che di seguito si riassumono e si esaminano.
4. L' ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché non consente di CP_1
comprendere quali siano i capi della sentenza gravati, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto assumendolo infondato.
5. Il Collegio, sentiti i difensori comparsi, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello è ammissibile perché, nonostante l'insistente ripetizione delle argomentazioni che sorreggono le doglianze esposte, consente agevolmente di cogliere le censure che la ricorrente muove alla gravata sentenza. Lo dimostra, del resto, la puntualità con cui l' ha potuto individuare i due motivi di impugnazione e replicare CP_1
specificamente agli stessi.
7. Nel merito, il primo motivo d'appello è infondato e va invece accolto il secondo.
8. Con il primo motivo, l'appellante sostiene di non aver superato il limite reddituale previsto per fruire della prestazione in godimento nonostante abbia percepito la pensione di reversibilità.
9. La doglianza riposa sulla ribadita convinzione che il limite di reddito annuale applicabile sia quello, pari a 11.967,28 euro, previsto per i soggetti coniugati. Ma è una
Pag. 2 di 4 convinzione manifestamente errata, poiché – il dato è pacifico – dall'ottobre 2020 la ricorrente è vedova.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata applicazione della regola giurisprudenziale, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione dell'indebito qualora non sia imputabile al percipiente l'erogazione non dovuta per ragioni attinenti al reddito.
11. La doglianza è fondata perché:
a) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno sociale è soggetto al regime di tendenziale irripetibilità dell'indebito assistenziale1;
b) quel regime2 si applica al caso di specie perché è stato l' ad erogare alla CP_1
ricorrente l'importo pensionistico di reversibilità che ha determinato il superamento della soglia reddituale di accesso all'assegno sociale3;
c) ciò tantopiù ove (in aggiunta) si consideri, da un canto, che l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia reddituale è intervenuta solo a luglio del 2021, sicché nei mesi precedenti dello stesso anno la ricorrente ha percepito i ratei dell'assegno 1 Cass. 13917/2021: “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”. 2 Cass. 26036/2019: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. 3 Cass. 13223/2020: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
Pag. 3 di 4 sociale nel mentre versava in una condizione economica che le consentiva di fruire della prestazione, vigendo in materia il principio della necessaria contemporaneità tra prestazione e limite di reddito4; d'altro canto, che il reddito va computato secondo il criterio di competenza e non già di cassa (cfr. Cass. SU 12796/2005), sicché l'importo erogatole a luglio del 2021 a titolo di arretrati della pensione di reversibilità non può computarsi per intero nella quantificazione del reddito che rileva ai fini della fruizione dell'assegno sociale nei mesi successivi, da agosto a novembre, di quello stesso anno.
12. Ne conseguono la riforma della gravata sentenza e, in accoglimento del ricorso, la declaratoria di irripetibilità dell'indebito controverso.
13. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, si distraggono a favore della richiedente procuratrice attorea.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23/12/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...]
giudice del lavoro, n. 1141/2023, pubblicata in data 28/06/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara irripetibile l'indebito contestato dall'appellante;
2. Condanna l' a rifondere a controparte le spese processuali che distrae a favore del CP_1 suo difensore e liquida in € 1.350 per il primo grado e in € 1.500 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 08/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. Cass. 5318/2009 che, nel rispondere alla domanda se: “sia stato introdotto nell'ordinamento un principio generale, per cui il requisito reddituale per fruire di una determinata prestazione debba sempre essere riferito all'anno precedente (rispetto a quello della erogazione) ovvero permanga il principio per cui il requisito reddituale debba coesistere con la prestazione”, ha affermato che: “il principio rimane quello della necessaria contemporaneità tra prestazione e limite di reddito”.