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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 169/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 50/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro iscritta al n° 169/2024 RG Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Pt_1
Nucciarone e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Paolozzi, elettivamente domiciliato Parte_2
come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 25.09.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione proposta da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 357/2023, emesso dallo stesso giudice, con il quale si intimava al predetto il pagamento in favore dell' della somma di € 28.960,55, oltre interessi legali, a titolo Pt_2 Pt_1
di restituzione di indebito per il periodo 01.01.2011- 31.12.2014, a seguito di revoca dell'assegno sociale per accertato superamento dei limiti reddituali di legge.
1.1. Il aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, lamentando la carenza delle Pt_2 motivazioni della richiesta dell' , di restituzione delle somme asseritamente percepite senza Pt_1
titolo, e l'irripetibilità delle stesse, stante la particolarità delle regole che sovrintendono alla materia dell'indebito previdenziale e assistenziale che escludono la ripetizione allorquando ricorra una situazione idonea ad ingenerare l'affidamento del percettore, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte.
1.2. L' aveva, a sua volta, replicato che l'opposizione era infondata, risultando supportato da Pt_1 adeguata motivazione il provvedimento di riliquidazione dell'assegno sociale cat AS 04010548 del
27.03.2015, con cui al pensionato era stata comunicata la revoca della prestazione e l'ammontare dell'indebito maturato, avendo lo stesso ricevuto pagamento non spettanti. La causale dell'indebito, inoltre, era stata anche riportata nella diffida legale del 13.12.2016 che aveva preceduto l'azione monitoria intrapresa dallo stesso . Quanto alla presunta irripetibilità delle somme, si CP_1
deduceva che il pensionato, in quanto non percettore di redditi propri, non aveva presentato autonoma dichiarazione dei redditi, presentata solo dalla moglie come dichiarazione congiunta.
Egli avrebbe dovuto, quindi, inviare annualmente all' le comunicazioni reddituali (Mod. Pt_1
RED), per consentire di verificare l'eventuale superamento dei limiti di legge. L'omissione di tale adempimento da parte del avrebbe integrato un comportamento doloso, così da rendere Pt_2 legittimo il recupero dell'indebito.
1.3. Il Tribunale di Campobasso, richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, escludeva la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito formulata dall' , stante la regolarità della presentazione delle dichiarazioni reddituali congiunte (da parte Pt_1 del coniuge dell'opponente), essendo, dunque, i redditi del nucleo famigliare del pensionato conoscibili dall' . Controparte_2
2 2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l , denunciando il vizio di violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 35, co. 10 bis, del D.L. n. 207/08. Si ribadisce, quindi, che per gli anni dal
2011 al 2014 è incontestato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge, in virtù del reddito percepito da moglie del per detto periodo. Ebbene l' Parte_3 Pt_2 Pt_1
ricorda che l'art. 35, co. 10 bis, D.L. n. 207/2008 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione finanziaria incidente sulle prestazioni in godimento debbono effettuare la comunicazione dei dati reddituali direttamente agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di omessa e tempestiva comunicazione, le prestazioni di cui trattasi sono sospese nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, essendo prevista, in caso di omessa comunicazione entro i successivi 60 giorni, la revoca in via definitiva della prestazione.
Nel caso di specie, non essendo il tenuto a presentare dichiarazioni dei redditi Pt_2 all'Amministrazione finanziaria, provvedendovi infatti la moglie, avrebbe dovuto presentare all' il mod. RID in ottemperanza al disposto dell'art. 35, co. 10 bis, D.L. n. 2017/08. L'esonero Pt_1 dall'invio del modello di cui trattasi opererebbe, infatti, solo nel caso in cui è il pensionato a presentare all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, non anche nel caso, come quello che qui rileva, di redditi dichiarati da terzi soggetti, come appunto il coniuge del Pt_2
Questi, non essendo i redditi della moglie conoscibili all' , avrebbe dovuto comunicare Pt_1 all'istituto la situazione reddituale complessivamente incidente sulla prestazione in godimento e, dunque, i redditi percepiti dal proprio coniuge nei vari anni interessati dal recupero contributivo.
Non avendo provveduto l'odierno appellato a tale comunicazione, sarebbe ravvisabile un comportamento doloso legittimante il recupero.
L'Istituto conclude, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della opposizione proposta dal con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Pt_2
2.1. All'appello ha resistito che, richiamate le argomentazioni di cui al ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Campobasso, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, in materia di indebito assistenziale. L'assenza di dolo, evincibile dall'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi, escluderebbe la possibilità per l' Pt_1
di procedere al recupero delle somme relative agli anni 2011-2014.
Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello.
3 2.2. Acquisite le note scritte depositate telematicamente, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Ritiene la Corte che l'appello vada respinto, avendo il Tribunale di Campobasso correttamente accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell' . Pt_1
3.1. In fatto, la vicenda è incontestata
L' ha notificato il 01.04.2015 provvedimento di riliquidazione dell'assegno sociale cat. AS Pt_1
04010548 di cui il era titolare, chiedendo, tra l'altro, la restituzione dell'importo Pt_2
complessivo lordo di € 32.139,12, ottenendo, di seguito, dal Tribunale di Campobasso decreto ingiuntivo n. 357/2023 del 11.07.2023 con cui si intimava al predetto pensionato il pagamento, per il medesimo titolo, della somma di € 28.960,55, oltre interessi, come da domanda, e spese.
3.2 La controversia va decisa alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di indebito assistenziale, da ultimo ribadita nella ordinanza della sezione Lavoro n.13223 del
30.6.2020. Ai principi così affermati questa Corte si è attenuta nei suoi recenti precedenti in materia, da cui non vi è motivo di discostarsi e a cui si intende rinviare in ossequio al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si reputa, quindi, opportuno qui ritrascrivere, in particolare, i passi più significativi della sentenza n. 59/2024 del 15.04.2024:
3.3 “La Suprema Corte ha ricordato la propria giurisprudenza (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
Picone, v. pure n. 11921/2015) secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
3.4. Il Supremo collegio ha aggiunto che all'esistenza di tale principio si era già richiamata la Corte
Costituzionale la quale aveva, tra l'altro, evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in
4 correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
E il principio generale di settore, da ultimo ribadito in tre recenti pronunce (sez. L, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019, Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) muove, secondo la Corte di Cassazione, dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
3.5. Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n.
1446/2008 (est. Picone), avendo anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. La Corte richiama, quindi, per la specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale,
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18, che ai fini della ripetizione richiedono, entrambe, il "dolo comprovato dell'accipiens", atto a farne venir meno l'affidamento dell'accipiens. In entrambe le richiamate sentenze viene evidenziato che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- prevede, nel comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba Pt_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano Pt_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non
5 significa però, precisa la Corte nella sentenza n. 13223/2020, che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, “in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
3.6. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Corte ricorda come esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019). Il dolo è stato, invece, individuato
(Cass. n. 28771/2018) allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio.
La Corte ha, quindi, affermato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla Pt_1
conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni Pt_1
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Lo stesso principio risulta poi Pt_1
ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario Pt_1
dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, Pt_1
6 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta Pt_1
dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all . Pt_1
3.7. La Suprema Corte, quindi, conclude affermando che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato
l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque
7 configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o Pt_1
ha l'onere di conoscere”.
Fin qui la sentenza n. 59/2024.
3.8. Venendo al caso di specie, va rilevato che il non percependo redditi, non ha presentato al Pt_2
fisco dichiarazioni dei redditi, provvedendo a tanto la moglie, con una Parte_3 dichiarazione, definita dallo stesso ente previdenziale, come “congiunta” (pag. 3 della memoria di costituzione in primo grado).
Ebbene è evidente che fin dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale, a gennaio
2001 (in allegato al ricorso in opposizione di primo grado), l'ente previdenziale sociale era perfettamente a conoscenza che il viveva con la moglie, essendo, quindi, nelle condizioni Pt_2 di acquisire, attraverso l'Amministrazione finanziaria, i dati reddituali relativi al nucleo famigliare nel suo complesso.
3.9. Quanto al profilo del dolo, va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 13223 del 30.6.2020, “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”.
Deve, dunque, escludersi che possano ripetersi le somme indebitamente erogate dall' Pt_1
all'odierno appellante per il periodo 2011-2014.
4. L'appello va, quindi, rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano come da dispositivo, dovendosi ritenere dovuti anche il rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% sugli onorari come determinati, oltre IVA e
CAP.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 25.09.2024 dal Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – proposto con
8 ricorso qui depositato il 04.11.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Pt_1
di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l alla rifusione in favore di delle spese del presente grado di Pt_1 Parte_2 giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15%, IVA e CAP, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 14.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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