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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59184/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 59184/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14/11/2024 e promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione dall'avv. Alessio Ciasco, (C.F.
, con studio in Roma, via Ovidio n. 20 C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. , società iscritta all'Albo delle Banche al Controparte_1 P.IVA_1
n. 5396 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 26/2/2020 a rogito notaio di Firenze rep. Persona_1
88750/16619, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. David
Straulino, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore sito in Roma, via di San Valentino n. 21
APPELLATA
OGGETTO: mutuo - appello avverso la sentenza n. 2977/2022
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1 - IN VIA PRELIMINARE: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n. 2977/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma V Sezione Civile, depositata in cancelleria in data 17/02/2022 nella causa iscritta all'RG n. 21824/2021 per tutti i motivi sopra esposti.
- NEL MERITO: restituire la somma di € 2.000 indebitamente percepita dalla CP_1 per tutte le doglianze e le eccezioni proposte in primo grado che si i
[...]
ribadite richiamate e trascritte. Si richiamano, dunque gli scritti difensivi e la documentazione in atti nel fascicolo di parte di primo grado che risulta contenuto nel fascicolo d'ufficio di primo grado. Nel caso in cui non dovesse risultare acquisito quanto su indicato alla data della prima udienza, si chiede rinvio per consentire detto adempimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al sottoscritto Procuratore che si nomina sin da ora antistatario ex art. 93 c.p.c.”
per l'appellata: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, per le causali in narrativa,
- in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per assenza dei presupposti;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per mancanza di specificità dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello avversario in ragione della nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate in quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della
Sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/1/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al giudice di pace di Roma la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla
[...] ripetizione della somma di € 2.000,00, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente deduceva che la controparte non aveva adempiuto in modo esaustivo alla sua richiesta di consegna di documenti ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 relativa ai rapporti inter partes, segnatamente il contratto di conto corrente aperto il 1°/2/1992, privo della sottoscrizione del in ordine ai finanziamenti successivi, dell'importo complessivo di € 30.970,39, che Pt_1
erano privi peraltro dei dati identificativi del debitore e del creditore e del TAEG.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con Controparte_1
comparsa, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e la prescrizione di ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese di lite.
Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice di prime cure tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 2977/22, depositata il 17/2/2022, dichiarava la nullità dell'atto di citazione e
2 rigettava la domanda proposta dal con condanna di quest'ultimo al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
2. Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 15/9/2022, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 2.000,00, vinte le spese dei due gradi di giudizio. L'appellante contestava la nullità del libello introduttivo eccepita dalla controparte e dichiarata dal giudice di pace, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Con comparsa depositata il 28/11/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi. Nel merito, l'appellata invocava il rigetto del gravame, evidenziando che la controparte non aveva integrato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, nullo per indeterminatezza, e che, in ogni caso, le avverse doglianze afferenti al contratto inter partes, qualificabile come finanziamento con apertura di linea credito, erano prive di pregio. L'appellata eccepiva, in subordine, la prescrizione di ogni avversa pretesa.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, che deduca l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(cfr. Cass. civ. n. 40560 del 17/12/2021).
Nella specie, i motivi di appello proposti da sono specifici e circostanziati, Parte_1
con riferimento ai dedotti errores in iudicando del giudice di prime cure in ordine alla dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed al rigetto della domanda attorea.
4. E' fondato il primo motivo di appello, con cui il censura la declaratoria di nullità Pt_1
dell'atto di citazione da parte del giudice di pace.
3 La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni giuridiche delle domande proposte dalla parte attrice risultano esposte, seppure in modo estremamente sintetico, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5. E' infondato, invece, l'ulteriore motivo di appello, con cui si duole del Parte_1
rigetto della domanda proposta in prime cure.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso specifico, è documentale la stipulazione, in data 2/10/1991, di un contratto di finanziamento con concessione di una linea di credito tra la ed il per Controparte_1 Pt_1
la somma di lire 1.100.000 per l'acquisto di un bene, da restituire mediante il pagamento di n. 9 rate mensili di lire 140.500 ciascuna, per il totale da rimborsare di lire 1.264.500 ed il contratto reca l'esatta individuazione delle parti contraenti.
E' priva di pregio la censura afferente alla mancata indicazione del TAEG, trattandosi di un contratto stipulato il 2/10/1991.
La disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III,
D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato
4 alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122
D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate, il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti e aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'Italia del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
5 a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione.
Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n. 229 del 21/4/1999 - Istruzioni di
Vigilanza per le banche del 25/7/2003 - la Banca d'Italia ha statuito, al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Nella specie, non vigeva, all'epoca della stipulazione del contratto inter partes, l'obbligo di indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento, pertanto la censura dell'appellante è priva di pregio. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'appellante. Non sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R.
n. 115/2002, stante l'accoglimento del primo motivo di appello.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 15/9/2022 da avverso la Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2977/22, emessa dal giudice di pace di Roma il 17/2/2022;
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 59184/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14/11/2024 e promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso per mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione dall'avv. Alessio Ciasco, (C.F.
, con studio in Roma, via Ovidio n. 20 C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. , società iscritta all'Albo delle Banche al Controparte_1 P.IVA_1
n. 5396 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 26/2/2020 a rogito notaio di Firenze rep. Persona_1
88750/16619, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. David
Straulino, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore sito in Roma, via di San Valentino n. 21
APPELLATA
OGGETTO: mutuo - appello avverso la sentenza n. 2977/2022
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
1 - IN VIA PRELIMINARE: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
- IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell'appello, riformare la Sentenza n. 2977/22 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma V Sezione Civile, depositata in cancelleria in data 17/02/2022 nella causa iscritta all'RG n. 21824/2021 per tutti i motivi sopra esposti.
- NEL MERITO: restituire la somma di € 2.000 indebitamente percepita dalla CP_1 per tutte le doglianze e le eccezioni proposte in primo grado che si i
[...]
ribadite richiamate e trascritte. Si richiamano, dunque gli scritti difensivi e la documentazione in atti nel fascicolo di parte di primo grado che risulta contenuto nel fascicolo d'ufficio di primo grado. Nel caso in cui non dovesse risultare acquisito quanto su indicato alla data della prima udienza, si chiede rinvio per consentire detto adempimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi al sottoscritto Procuratore che si nomina sin da ora antistatario ex art. 93 c.p.c.”
per l'appellata: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, per le causali in narrativa,
- in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per assenza dei presupposti;
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per mancanza di specificità dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello avversario in ragione della nullità dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate in quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della
Sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/1/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al giudice di pace di Roma la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla
[...] ripetizione della somma di € 2.000,00, con vittoria delle spese di lite.
L'opponente deduceva che la controparte non aveva adempiuto in modo esaustivo alla sua richiesta di consegna di documenti ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 relativa ai rapporti inter partes, segnatamente il contratto di conto corrente aperto il 1°/2/1992, privo della sottoscrizione del in ordine ai finanziamenti successivi, dell'importo complessivo di € 30.970,39, che Pt_1
erano privi peraltro dei dati identificativi del debitore e del creditore e del TAEG.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con Controparte_1
comparsa, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e la prescrizione di ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese di lite.
Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice di prime cure tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 2977/22, depositata il 17/2/2022, dichiarava la nullità dell'atto di citazione e
2 rigettava la domanda proposta dal con condanna di quest'ultimo al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
2. Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 15/9/2022, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 2.000,00, vinte le spese dei due gradi di giudizio. L'appellante contestava la nullità del libello introduttivo eccepita dalla controparte e dichiarata dal giudice di pace, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria.
Con comparsa depositata il 28/11/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi. Nel merito, l'appellata invocava il rigetto del gravame, evidenziando che la controparte non aveva integrato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, nullo per indeterminatezza, e che, in ogni caso, le avverse doglianze afferenti al contratto inter partes, qualificabile come finanziamento con apertura di linea credito, erano prive di pregio. L'appellata eccepiva, in subordine, la prescrizione di ogni avversa pretesa.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante, che deduca l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(cfr. Cass. civ. n. 40560 del 17/12/2021).
Nella specie, i motivi di appello proposti da sono specifici e circostanziati, Parte_1
con riferimento ai dedotti errores in iudicando del giudice di prime cure in ordine alla dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed al rigetto della domanda attorea.
4. E' fondato il primo motivo di appello, con cui il censura la declaratoria di nullità Pt_1
dell'atto di citazione da parte del giudice di pace.
3 La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, comma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni giuridiche delle domande proposte dalla parte attrice risultano esposte, seppure in modo estremamente sintetico, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
5. E' infondato, invece, l'ulteriore motivo di appello, con cui si duole del Parte_1
rigetto della domanda proposta in prime cure.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso specifico, è documentale la stipulazione, in data 2/10/1991, di un contratto di finanziamento con concessione di una linea di credito tra la ed il per Controparte_1 Pt_1
la somma di lire 1.100.000 per l'acquisto di un bene, da restituire mediante il pagamento di n. 9 rate mensili di lire 140.500 ciascuna, per il totale da rimborsare di lire 1.264.500 ed il contratto reca l'esatta individuazione delle parti contraenti.
E' priva di pregio la censura afferente alla mancata indicazione del TAEG, trattandosi di un contratto stipulato il 2/10/1991.
La disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III,
D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato
4 alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122
D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate, il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti e aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'Italia del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
5 a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione.
Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n. 229 del 21/4/1999 - Istruzioni di
Vigilanza per le banche del 25/7/2003 - la Banca d'Italia ha statuito, al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un
"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Nella specie, non vigeva, all'epoca della stipulazione del contratto inter partes, l'obbligo di indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento, pertanto la censura dell'appellante è priva di pregio. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza dell'appellante. Non sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R.
n. 115/2002, stante l'accoglimento del primo motivo di appello.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 15/9/2022 da avverso la Parte_1 Controparte_1
contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2977/22, emessa dal giudice di pace di Roma il 17/2/2022;
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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