Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 68661/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza dell'8.1.2025, aperto il verbale alle ore 10,55, è presente per l'opponente l'Avvocato
Gabriele Bartolomei il quale si riporta alle note conclusive.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocata Michela Bina, è presente l'Avvocato Marco Giudici il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 68661/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
68661/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Gabriele Parte_1
Bartolomei);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocata Michela Controparte_1
Bina);
- opposta -
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto contrattuale.
3. La ha, invece, lamentato, con riferimento ad alcune forniture Parte_1
(“dicembre e gennaio”) “sia la rottura di diversi colli con conseguente inutilizzabilità dei prodotti
che la mancanza di diversi prodotti ordinati contestando, fra le altre cose, le firme sulle bolle di
scarico”. A tale ultimo riguardo, l'opponente ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni sui documenti attestanti – in tesi – l'avvenuta consegna della merce, prodotti in sede monitoria.
4. Deve, tuttavia, rilevarsi come la doglianza inerente alla merce difettata sia estremamente generica, non avendo la specificato quali e quanti siano i prodotti risultati Parte_1
inutilizzabili.
4a. Parimenti, l'opponente non ha neppure quantificato l'entità dei beni mancanti, limitandosi ad allegare la “mancanza di diversi prodotti ordinati”.
4b. Né la nel corso del giudizio di opposizione, ha chiesto di dimostrare Parte_1
la fondatezza dei rilievi formulati.
5. In questo quadro di assoluta genericità ed indeterminatezza, le deduzioni dell'opponente non risultano adeguate al fine di paralizzare la pretesa dell'opposta.
6. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di aver eseguito la prestazione avente ad oggetto il pagamento del dovuto ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempienza.
7. Da quanto fin qui esposto consegue la debenza delle somme richieste dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.16226/2021, reso dal Tribunale di Roma il 5 –
8.9.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
3.800,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 8 gennaio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò