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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n.12804/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 10/12/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, CP_ condanna al pagamento in favore di dell'indennità di accompagnamento Parte_1 con decorrenza dal 1.1.2024, oltre agli accessori come per legge.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.850,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.9.2025 la ricorrente in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 10.2.2025 era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere l'indennità di accompagnamento sin dal 1.1.2024 e di aver notificato il decreto di omologa e l'AP70 ad senza alcun riscontro, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della CP_1 relativa prestazione economica.
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, ragion per cui deve dichiararsene la CP_1 contumacia.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le note scritte e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stato accertato nel procedimento per ATP conclusosi con decreto di omologa del 10.2.2025 (cfr. decreto di omologa in atti), notificato all' in CP_1 data 12.2.2025. CP_ L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025
La Giudice del Lavoro
SA UN