TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1682/2022 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Patti n.7, C.F. , elettivamente domiciliato in Milazzo, piazza Roma n.40, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Caterina Marullo, che lo rappresenta e difende come in atti
- Attore-
CONTRO
(cod. fisc. e p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Santa Lucia del mela (ME), Piazza
Duomo n.1, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via San Giovanni n. 114, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Gitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto per OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022, il sig. conveniva in Parte_2
giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, per chiedere, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c., la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attore in occasione del sinistro occorsogli in , in data 12 ottobre 2019 alle ore 13:00 circa, danni quantificati in Euro Controparte_1
20.000,00.
In particolare, esponeva parte attrice che nelle circostanze spazio-temporali anzidette, mentre percorreva a piedi la via Barone Patti - in prossimità di una fontana ivi collocata - cadeva rovinosamente a terra a causa della particolare scivolosità del tratto stradale, accentuata oltremodo dalla presenza di acqua che rendeva il manto levigato ed usurato dal tempo particolarmente scivoloso.
Il deducente, a causa della caduta, riportava lesioni e veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Milazzo ove i sanitari diagnosticavano la frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro. Diagnosi seguita da un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, avvenuto in data 16.10.2019 all' presso il Controparte_2
quale veniva trasportato in data 13.10.2019 a causa delle gravi lesioni riportate, e dimesso in data
21.10.2019 con la prescrizione di terapie mediche domiciliari, nonché di rivalutazione clinica e radiografica. Tutto ciò causava un periodo di immobilizzazione, aggravato da complicazioni di tipo circolatorio, che rendevano il sig. non più autosufficiente, con necessità di essere Pt_2
assistito ed accudito continuamente. Ritenuta coinvolta la responsabilità del parte attrice inviava Controparte_1 in data 21.10.2019, con prot. n.15323, all'Ente richiesta di risarcimento danni, esponendo che la caduta fosse imputabile alla cattiva manutenzione della strada, il cui manto, essendo in pietra, risultava particolarmente usurato e scivoloso, situazione aggravata dalla presenza di acque ristagnanti provenienti dalla fontana.
In data 30.11.2019, a seguito della superiore richiesta, il Controparte_1 redigeva una relazione di servizio nella quale accertava lo stato dei luoghi ed ascoltava i testimoni indicati dal sig. Pt_2
In data 29.06.2020 veniva formulato invito formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, e stante l'inerzia del Comune il signor citava in giudizio il innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., Pt_2 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per i danni cagionati al sig. 2) Conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. nella misura di euro Parte_2
20.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e competenze.”
Con comparsa di costituzione del 15.02.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'integrale
[...] rigetto delle domande attoree.
Seguiva la regolare istruttoria della causa in seno alla quale venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, sulla scorta delle richieste ivi formulate, con ordinanza del 9.10.2023 il
GI, riservando la decisione sulle ulteriori richieste istruttorie, ammetteva l'interrogatorio formale di sentito all'udienza del 16.01.2024. Parte_2
In data 6.06.2024 veniva espletata prova per testi ed escussi i testi ES [...]
e Ancorché richiesta da parte attorea, non veniva Tes_2 Testimone_3 ammessa CTU medico-legale sulla persona dell'attore, sicché, conclusa l'assunzione delle prove orali, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.06.2024 veniva rinviata all'udienza del
10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c, da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter, con termine per il deposito di note conclusive sino al
30.03.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
La domanda di parte attrice, alla luce delle risultanze istruttorie, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Richiamando i profili di responsabilità per l'ente convenuto ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043
c.c, il sig. conveniva in giudizio il per sentir Parte_2 Controparte_1 dichiarare la responsabilità dello stesso nella causazione del descritto sinistro e richiedere la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dello stesso, ascrivendo, per la caduta, la responsabilità esclusiva all'Ente proprietario della strada – il
[...]
. L'occorso, secondo quanto eccepito da parte attrice, si sarebbe verificato Controparte_1
a causa della “particolare scivolosità del tratto stradale, accentuata dalla circostanza che il manto, levigato e usurato dal tempo” fosse invaso dalle acque di una fontana collocata in prossimità.
La vicenda per cui è causa, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, successivo al 2005, va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., stante l'accertamento della proprietà e custodia in capo al - via Barone CP_1 Controparte_1 CP_3
Patti - luogo del sinistro, su cui transitava l'attore.
In diritto è necessario precisare che, di recente, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. Secondo questo orientamento, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia è giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale
(Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del
03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
I principi di diritto enunciati nel tempo in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016,
n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr, anche, Cass. Civ., sez. III,
20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI,
09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto posto, rimane quindi onere dell'attore provare in modo rigoroso i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria e dimostrare come le modalità dell'evento possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stato insidioso della strada, ravvisando il nesso causale.
La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c. esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In ordine all'onere di ripartizione della prova, pertanto, compete all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico fra la cosa e l'evento (Cass.Civ. n.13260/2016) mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Orbene, sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione al caso di specie, nonché sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, anche secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi, non si riscontra evidente prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso. Non è sufficiente, difatti, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, il mero accadimento dell'occorso e la qualità di custode in capo ai convenuti.
Nel merito, i testi escussi, nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito direttamente alla caduta dell'attore.
Invero risultano incerte le effettive modalità con cui si è verificata la caduta e, pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante in capo a parte attrice di provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
In sede di escussione dei testi, difatti, in qualità di teste di parte attrice, la sig.ra ES dichiarava “posso riferire che il giorno in esso indicato io mi trovavo a casa mia in via Barone Patti e alle 13,00, sentendo alcune voci provenire dalla strada, mi sono affacciata al balcone di casa che dà sulla Via Barone Patti.
[...] ADR Sulla circostanza 2) posso riferire che quando mi sono affacciata al balcone ho visto il caduto Pt_2 per terra che si lamentava essendosi fatto male”. Inoltre, seppur confermando di aver visto il sig. Pt_2 dolorante e riverso a terra nel tratto di strada via Barone Patti, affermava di non aver assistito direttamente alla caduta e testualmente dichiarava: “io non ho visto il mentre cadeva, come ho già Pt_2 riferito, ma posso dire che tutti quelli che abitano nella zona, camminano con particolare attenzione perché è conosciuta la pericolosità di quella strada”.
Sulla medesima circostanza, anche la sig.ra riferiva: “Riguardo la circostanza 1) Testimone_2 dell'atto di citazione, poso riferire che all'ora di pranzo del giorno indicato io ero in casa, esattamente in cucina, ho sentito un rumore provenire dalla strada, mi sono affacciata ed ho visto il Sig. a terra. Io già conoscevo Pt_2 il Sig. ADR Riguardo la circostanza 2) ripeto che io non ho assistito alla caduta.” Pt_2
Dalle dichiarazioni dei testi, pertanto, è emerso che nessuno ha assistito direttamente alla caduta, nessuno ha chiarito la ricostruzione della dinamica del sinistro e non è stata addotta alcuna prova certa che dimostri che la dinamica del sinistro corrisponda esattamente a quella descritta dall'attore.
Le incertezze circa la modalità in cui si è verificata la caduta si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, secondo lo schema in tema di danno da cose in custodia, investendo un elemento costitutivo della fattispecie non altrimenti surrogabile.
In conclusione, non è emersa né la dinamica del sinistro, né la presenza dell'insidia o trabocchetto.
Al riguardo, si rammenta che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, invero, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale valutazione, bisogna tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Cass., n. 23919/2013).
Nel caso de quo, non è stato provato che si trattasse di una situazione insidiosa, invisibile agli occhi del pedone e imprevedibile.
Circa le condizioni della strada, nonché dalla produzione documentale versata in atti dal
Comune di (v. rilievi fotografici della PM 06/05/2023 sui luoghi dell'incidente) CP_1 nonché da parte attrice (v. n. 2 foto, allegate alle mem.183 n.2 fasc. attore), non emergono i connotanti requisiti della c.d. insidia o trabocchetto, e ciò stante la prevedibilità della possibile presenza di acqua nelle immediate vicinanze della fontana, peraltro ben visibile, nonché la visibilità delle eventuali pozze o rivoli d'acqua, oltre alla ragionevole prevedibilità di intrinseca scivolosità di una superfice di pietra bagnata e alla idoneità della pavimentazione da esterno regolarmente posata e priva di avvallamenti.
Circa gli oneri probatori a carico del custode e del danneggiato, i testi escussi con riferimento alla dedotta circostanza attorea che la strada fosse bagnata e resa scivolosa a causa dell'acqua proveniente da una fontana, hanno rispettivamente riferito: “a volte l'acqua della fontana bagna la strada (…) Non ricordo se quando al momento del sinistro vi fosse acqua sulla strada, ma non lo escludo” (cfr. dich. ; “posso riferire che nei pressi vi è una fontana ed a volte la strada si bagna perché i Persona_1 bambini giocano con l'acqua o la lasciano scorrere. Non ricordo se, al momento del sinistro, la strada fosse bagnata” (cfr. dich. . ES
Alla luce delle risultanze istruttorie, le allegazioni assertive circa le condizioni della strada non possono ritenersi idonee a determinare eziologicamente l'evento dedotto, dovendo invece dimostrare che la caduta sia avvenuta proprio a causa del lamentato difetto della strada, ovvero per essere l'attore scivolato a causa dal manto stradale asseritamente usurato e/o reso scivoloso dall'acqua fuoriuscita dalla fontana ivi presente. Al riguardo, si evidenzia che il sinistro in questione, asseritamente avvenuto in data 12/10/2019, è stato denunciato al convenuto CP_1 solo in data 21/10/2019, rendendo così di fatto impossibile da parte dell'ente svolgere – con l'ausilio della Polizia Municipale – i dovuti accertamenti sui luoghi per verificare tempestivamente quanto accaduto. Nella fattispecie, stando alla ricostruzione del sinistro offerta dall'attore, nonché a quanto dichiarato del medesimo all'udienza del 16.01.2024 in sede di interrogatorio formale – il sig.
[...]
pur avendo piena contezza della presenza di acqua sulla pavimentazione “resosi conto che Pt_2 la via Barone Patti era invasa da acque provenienti dalla fontana” (cfr. pag. 2, mem. 183 n. 1 attore) e pur conoscendo perfettamente la via in questione e del pericolo “abito a circa 20 metri dal luogo del sinistro
(…) ricordo che prima dell'evento per cui è causa qualcuno è caduto nei vicoli”, non adottava le più elementari regole di prudenza.
Posto che l'incidente si sia verificato in data 12 ottobre 2019, alle ore 13 circa, per come affermato dall'attore e, dunque, in condizioni di perfetta visibilità, è evidente pertanto che la situazione di possibile pericolo – riconducibile alla presenza di acqua - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare proprio su quel tratto di viale, diversamente affrontando il rischio ed anzi volendolo accettare seppur risultasse evidentemente pericoloso o comunque insidioso per il transito.
Alla luce di quanto fin qui espresso si giunge al rigetto della domanda attorea, con assorbimento del vaglio dei profili inerenti le voci di danno ristorabili e la loro quantificazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di ed in Parte_2 favore del convenuto in giudizio, nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1682/2022 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio Parte_2
dal liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come, per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1682/2022 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Patti n.7, C.F. , elettivamente domiciliato in Milazzo, piazza Roma n.40, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Caterina Marullo, che lo rappresenta e difende come in atti
- Attore-
CONTRO
(cod. fisc. e p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Santa Lucia del mela (ME), Piazza
Duomo n.1, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via San Giovanni n. 114, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Gitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto per OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.11.2022, il sig. conveniva in Parte_2
giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, per chiedere, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c., la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dall'attore in occasione del sinistro occorsogli in , in data 12 ottobre 2019 alle ore 13:00 circa, danni quantificati in Euro Controparte_1
20.000,00.
In particolare, esponeva parte attrice che nelle circostanze spazio-temporali anzidette, mentre percorreva a piedi la via Barone Patti - in prossimità di una fontana ivi collocata - cadeva rovinosamente a terra a causa della particolare scivolosità del tratto stradale, accentuata oltremodo dalla presenza di acqua che rendeva il manto levigato ed usurato dal tempo particolarmente scivoloso.
Il deducente, a causa della caduta, riportava lesioni e veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Milazzo ove i sanitari diagnosticavano la frattura scomposta dell'arto inferiore sinistro. Diagnosi seguita da un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, avvenuto in data 16.10.2019 all' presso il Controparte_2
quale veniva trasportato in data 13.10.2019 a causa delle gravi lesioni riportate, e dimesso in data
21.10.2019 con la prescrizione di terapie mediche domiciliari, nonché di rivalutazione clinica e radiografica. Tutto ciò causava un periodo di immobilizzazione, aggravato da complicazioni di tipo circolatorio, che rendevano il sig. non più autosufficiente, con necessità di essere Pt_2
assistito ed accudito continuamente. Ritenuta coinvolta la responsabilità del parte attrice inviava Controparte_1 in data 21.10.2019, con prot. n.15323, all'Ente richiesta di risarcimento danni, esponendo che la caduta fosse imputabile alla cattiva manutenzione della strada, il cui manto, essendo in pietra, risultava particolarmente usurato e scivoloso, situazione aggravata dalla presenza di acque ristagnanti provenienti dalla fontana.
In data 30.11.2019, a seguito della superiore richiesta, il Controparte_1 redigeva una relazione di servizio nella quale accertava lo stato dei luoghi ed ascoltava i testimoni indicati dal sig. Pt_2
In data 29.06.2020 veniva formulato invito formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, e stante l'inerzia del Comune il signor citava in giudizio il innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., Pt_2 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c., per i danni cagionati al sig. 2) Conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. nella misura di euro Parte_2
20.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese e competenze.”
Con comparsa di costituzione del 15.02.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'integrale
[...] rigetto delle domande attoree.
Seguiva la regolare istruttoria della causa in seno alla quale venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, sulla scorta delle richieste ivi formulate, con ordinanza del 9.10.2023 il
GI, riservando la decisione sulle ulteriori richieste istruttorie, ammetteva l'interrogatorio formale di sentito all'udienza del 16.01.2024. Parte_2
In data 6.06.2024 veniva espletata prova per testi ed escussi i testi ES [...]
e Ancorché richiesta da parte attorea, non veniva Tes_2 Testimone_3 ammessa CTU medico-legale sulla persona dell'attore, sicché, conclusa l'assunzione delle prove orali, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.06.2024 veniva rinviata all'udienza del
10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c, da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter, con termine per il deposito di note conclusive sino al
30.03.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
******
La domanda di parte attrice, alla luce delle risultanze istruttorie, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Richiamando i profili di responsabilità per l'ente convenuto ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043
c.c, il sig. conveniva in giudizio il per sentir Parte_2 Controparte_1 dichiarare la responsabilità dello stesso nella causazione del descritto sinistro e richiedere la condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dello stesso, ascrivendo, per la caduta, la responsabilità esclusiva all'Ente proprietario della strada – il
[...]
. L'occorso, secondo quanto eccepito da parte attrice, si sarebbe verificato Controparte_1
a causa della “particolare scivolosità del tratto stradale, accentuata dalla circostanza che il manto, levigato e usurato dal tempo” fosse invaso dalle acque di una fontana collocata in prossimità.
La vicenda per cui è causa, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, successivo al 2005, va inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., stante l'accertamento della proprietà e custodia in capo al - via Barone CP_1 Controparte_1 CP_3
Patti - luogo del sinistro, su cui transitava l'attore.
In diritto è necessario precisare che, di recente, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. Secondo questo orientamento, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia è giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale
(Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del
03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
I principi di diritto enunciati nel tempo in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016,
n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n. 23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr, anche, Cass. Civ., sez. III,
20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI,
09/03/2015, n. 4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto posto, rimane quindi onere dell'attore provare in modo rigoroso i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria e dimostrare come le modalità dell'evento possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stato insidioso della strada, ravvisando il nesso causale.
La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c. esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In ordine all'onere di ripartizione della prova, pertanto, compete all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico fra la cosa e l'evento (Cass.Civ. n.13260/2016) mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Orbene, sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione al caso di specie, nonché sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, anche secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi, non si riscontra evidente prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso. Non è sufficiente, difatti, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, il mero accadimento dell'occorso e la qualità di custode in capo ai convenuti.
Nel merito, i testi escussi, nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito direttamente alla caduta dell'attore.
Invero risultano incerte le effettive modalità con cui si è verificata la caduta e, pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante in capo a parte attrice di provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
In sede di escussione dei testi, difatti, in qualità di teste di parte attrice, la sig.ra ES dichiarava “posso riferire che il giorno in esso indicato io mi trovavo a casa mia in via Barone Patti e alle 13,00, sentendo alcune voci provenire dalla strada, mi sono affacciata al balcone di casa che dà sulla Via Barone Patti.
[...] ADR Sulla circostanza 2) posso riferire che quando mi sono affacciata al balcone ho visto il caduto Pt_2 per terra che si lamentava essendosi fatto male”. Inoltre, seppur confermando di aver visto il sig. Pt_2 dolorante e riverso a terra nel tratto di strada via Barone Patti, affermava di non aver assistito direttamente alla caduta e testualmente dichiarava: “io non ho visto il mentre cadeva, come ho già Pt_2 riferito, ma posso dire che tutti quelli che abitano nella zona, camminano con particolare attenzione perché è conosciuta la pericolosità di quella strada”.
Sulla medesima circostanza, anche la sig.ra riferiva: “Riguardo la circostanza 1) Testimone_2 dell'atto di citazione, poso riferire che all'ora di pranzo del giorno indicato io ero in casa, esattamente in cucina, ho sentito un rumore provenire dalla strada, mi sono affacciata ed ho visto il Sig. a terra. Io già conoscevo Pt_2 il Sig. ADR Riguardo la circostanza 2) ripeto che io non ho assistito alla caduta.” Pt_2
Dalle dichiarazioni dei testi, pertanto, è emerso che nessuno ha assistito direttamente alla caduta, nessuno ha chiarito la ricostruzione della dinamica del sinistro e non è stata addotta alcuna prova certa che dimostri che la dinamica del sinistro corrisponda esattamente a quella descritta dall'attore.
Le incertezze circa la modalità in cui si è verificata la caduta si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, secondo lo schema in tema di danno da cose in custodia, investendo un elemento costitutivo della fattispecie non altrimenti surrogabile.
In conclusione, non è emersa né la dinamica del sinistro, né la presenza dell'insidia o trabocchetto.
Al riguardo, si rammenta che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, invero, risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenza della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale valutazione, bisogna tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Cass., n. 23919/2013).
Nel caso de quo, non è stato provato che si trattasse di una situazione insidiosa, invisibile agli occhi del pedone e imprevedibile.
Circa le condizioni della strada, nonché dalla produzione documentale versata in atti dal
Comune di (v. rilievi fotografici della PM 06/05/2023 sui luoghi dell'incidente) CP_1 nonché da parte attrice (v. n. 2 foto, allegate alle mem.183 n.2 fasc. attore), non emergono i connotanti requisiti della c.d. insidia o trabocchetto, e ciò stante la prevedibilità della possibile presenza di acqua nelle immediate vicinanze della fontana, peraltro ben visibile, nonché la visibilità delle eventuali pozze o rivoli d'acqua, oltre alla ragionevole prevedibilità di intrinseca scivolosità di una superfice di pietra bagnata e alla idoneità della pavimentazione da esterno regolarmente posata e priva di avvallamenti.
Circa gli oneri probatori a carico del custode e del danneggiato, i testi escussi con riferimento alla dedotta circostanza attorea che la strada fosse bagnata e resa scivolosa a causa dell'acqua proveniente da una fontana, hanno rispettivamente riferito: “a volte l'acqua della fontana bagna la strada (…) Non ricordo se quando al momento del sinistro vi fosse acqua sulla strada, ma non lo escludo” (cfr. dich. ; “posso riferire che nei pressi vi è una fontana ed a volte la strada si bagna perché i Persona_1 bambini giocano con l'acqua o la lasciano scorrere. Non ricordo se, al momento del sinistro, la strada fosse bagnata” (cfr. dich. . ES
Alla luce delle risultanze istruttorie, le allegazioni assertive circa le condizioni della strada non possono ritenersi idonee a determinare eziologicamente l'evento dedotto, dovendo invece dimostrare che la caduta sia avvenuta proprio a causa del lamentato difetto della strada, ovvero per essere l'attore scivolato a causa dal manto stradale asseritamente usurato e/o reso scivoloso dall'acqua fuoriuscita dalla fontana ivi presente. Al riguardo, si evidenzia che il sinistro in questione, asseritamente avvenuto in data 12/10/2019, è stato denunciato al convenuto CP_1 solo in data 21/10/2019, rendendo così di fatto impossibile da parte dell'ente svolgere – con l'ausilio della Polizia Municipale – i dovuti accertamenti sui luoghi per verificare tempestivamente quanto accaduto. Nella fattispecie, stando alla ricostruzione del sinistro offerta dall'attore, nonché a quanto dichiarato del medesimo all'udienza del 16.01.2024 in sede di interrogatorio formale – il sig.
[...]
pur avendo piena contezza della presenza di acqua sulla pavimentazione “resosi conto che Pt_2 la via Barone Patti era invasa da acque provenienti dalla fontana” (cfr. pag. 2, mem. 183 n. 1 attore) e pur conoscendo perfettamente la via in questione e del pericolo “abito a circa 20 metri dal luogo del sinistro
(…) ricordo che prima dell'evento per cui è causa qualcuno è caduto nei vicoli”, non adottava le più elementari regole di prudenza.
Posto che l'incidente si sia verificato in data 12 ottobre 2019, alle ore 13 circa, per come affermato dall'attore e, dunque, in condizioni di perfetta visibilità, è evidente pertanto che la situazione di possibile pericolo – riconducibile alla presenza di acqua - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare proprio su quel tratto di viale, diversamente affrontando il rischio ed anzi volendolo accettare seppur risultasse evidentemente pericoloso o comunque insidioso per il transito.
Alla luce di quanto fin qui espresso si giunge al rigetto della domanda attorea, con assorbimento del vaglio dei profili inerenti le voci di danno ristorabili e la loro quantificazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di ed in Parte_2 favore del convenuto in giudizio, nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1682/2022 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio Parte_2
dal liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come, per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 27 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola