Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687/2022 R.G. tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Romano Cardaropoli
-ricorrente-
ed rappresentata e difeso dall'avv. Danilo Colabraro Controparte_1
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.03.2025.
Con ricorso depositato il 05.04.2022, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché questo dichiarasse la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a n. 4 (quattro) ore di retribuzione, irrogata alla dipendente in conseguenza della condotta, contestatale in data Controparte_1
17.11.2021, consistente nell'aver effettuato, in maniera ingiustificata, numerose operazioni di “inquiry” sia dei dati anagrafici della cliente che dei Parte_2 movimenti della carta “Reddito di cittadinanza” a quest'ultima intestata, procedendo inoltre ad effettuare, nel mentre interrogava i movimenti della predetta carta, un versamento sul conto corrente della SI.ra Controparte_2
1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Al fine di valutare della fattispecie in esame, risulta in primo luogo necessario effettuare una ricostruzione fattuale della vicenda posta a fondamento delle richieste della ricorrente, come risultanti dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione processuale.
Più precisamente, in data 17.11.2021 ha mosso a Parte_1 [...]
dipendente presso l'ufficio postale di Catanzaro 3 con mansioni di OPS CP_1
(“Operatore di sportello”), una formale contestazione disciplinare, con lettera dal seguente tenore: “Di recente siamo venuti a conoscenza dell'esito delle indagini condotte dalla
Struttura FMSI presso l'Ufficio Postale di Catanzaro 3 ove Lei - OSP liv. C - è applicata in posizione di distacco dall'UP di Catanzaro 8.
Gli accertamenti hanno preso avvio dall'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora presentato dall'avvocato Claudia Parise per conto della cliente per illecito rilascio a terza persona Parte_2
- nello specifico il padre della cliente - della lista movimenti della carta Reddito di Cittadinanza nr.
di cui è titolare la SI.ra . NumeroDiPass_1 Pt_2
Quest'ultima era destinataria di un mantenimento da parte del padre, SI. , in quanto Persona_1 non economicamente autosufficiente.
L'erogazione di tale somma, pari ad € 150,00, era stata disposta dal Tribunale di Catanzaro con sentenza in esito al giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori della cliente.
In seguito, attraverso il deposito in giudizio da parte del SI. della lista movimenti Persona_1 estesa della citata Carta RDC n r. 5338701519487925, risultante rilasciata in data
16/06/2021 presso la PDL 4 dell'ufficio postale di Catanzaro 3, il predetto Tribunale, con decreto nr. 2574/2021, ha revocato l'assegno di mantenimento alla SI.ra procurandole Parte_2 quindi grave danno.
2 Gli accertamenti della struttura di FMSI sono stati quindi finalizzati alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di gestione della carta Reddito di Cittadinanza al fine di stabilire profili di responsabilità per il danno economico che l'inosservanza delle stesse ha procurato alla cliente reclamante.
Risulta opportuno, a questo punto, specificare che la Carta Reddito di Cittadinanza è una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da PostePay S.p.A. – Patrimonio destinato
ME (“PostePay”) – in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b, del Decreto Legge n. 112/2008 e successive modifiche.
Attraverso di essa viene erogato al titolare il beneficio economico a questi riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza. La Carta deve essere usata esclusivamente dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.
Dall'analisi condotta sui movimenti del mese di Giugno 2021 della citata carta RDC nr.
5338701519487925, sono emerse molteplici operazioni sia di inquiry dei dati anagrafici della cliente SI.ra che di movimento effettuate presso l'UP di Catanzaro 3 ed a Lei Parte_2 riconducibili in quanto individuate mediante l'user-id CURCIOM3 a Lei univocamente assegnata.
Sono stati inoltre acquisiti i Giornali di Fondo relativi alle date del 05/06/2021 e del
16/06/2021 e da essi è stato rilevato che in quelle date Lei era applicata rispettivamente alla PDL
2 ed alla PDL 4 del predetto UP.
Nelle circostanze descritte risulta quanto segue:
- nella data del 05/06/2021, Lei ha effettuato un accesso al database aziendale 3270 senza che sussistessero giustificati motivi considerato che essa può essere eseguita dalla carta;
- nelle date del 05/06/2021 e del 16/06/2021, Lei ha altresì effettuato l'inquiry dei movimenti della Carta RDC oggetto dell'accertamento mediante l'applicativo di sportello SDP procedendo alla stampa della lista movimenti. In tale circostanza, Lei non ha proceduto alla identificazione della cliente SI.ra . Contestualmente all'interrogazione dei movimenti della Carta RDC in Pt_2 questione, Lei ha proceduto ad un versamento sul conto corrente della cliente SI.ra . Controparte_2
Interpellata in merito a quanto sopra, Lei ha testualmente dichiarato:
“…Posso riferire che solitamente prima di procedere alla stampa dei movimenti di un rapporto effettuo il riconoscimento del cliente.
Probabilmente, per un errore di distrazione non ho effettuato la chiusura del carrello pur riconoscendo la cliente allo sportello. Pertanto, in tale circostanza è stata fatta una inquiry pur riconoscendo la cliente allo sportello.
3 In merito all'accesso sulla 3270 risultante da me effettuata in data 05/06/2021 non ricordo i motivi per i quali ho effettuato l'accesso...”.
Ciò detto, le verifiche e gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare che Lei ha eseguito, in maniera apparentemente ingiustificata, numerose operazioni sia di inquiry dei dati anagrafici della cliente che dei movimenti della carta RDC nr. 53387 01 519487925 ad ella Parte_2 intestata, risultanti effettuate presso l'UP di Catanzaro 3 nel corso del mese di Giugno 2021, operatività che risultano concentrate nelle date del 05/06 e del 16/06/2021.
Per quanto detto, si ravvisano profili di responsabilità disciplinare nei Suoi confronti sia per il mancato rispetto dell'identificazione della cliente in quanto Lei non ha ottemperato a quanto previsto dalle procedure e istruzioni operative in materia di identificazione della clientela - Manuale di identificazione delle Persone Fisiche - Versione 18 del 09/03/2021 - sia per l'accesso al Data Base
3270 senza apparente giustificato motivo.
La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità.
I fatti di cui sopra - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda - da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di
Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105, del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. vigente che impone a ciascun dipendente di “svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”.
Le contestiamo, perciò, tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,
54 e 55 del C.C.N.L. vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente anche a mezzo fax al n. 0965/315276 al seguente indirizzo: - Via Miraglia, Controparte_3
14 - 89127 Reggio Calabria.
Formuliamo, infine, e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società anche sotto il profilo patrimoniale.
Facciamo, altresì, espressa riserva di ogni eventuale/ulteriore azione, anche di natura disciplinare, qualora le indagini della Autorità Giudiziaria dovessero fare emergere profili di responsabilità a Lei riconducibili, al momento sconosciuti”.
4 Acquisite le giustificazioni della dipendente, formalizzate nel verbale di audizione del
25.11.2021, il procedimento disciplinare è culminato, in data 29.11.2021, con l'irrogazione della sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del 23.06.2021. Parte_1
Nel merito, va rammentato come, per giurisprudenza consolidata, “il principio posto dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. L'onere della prova gravante sul datore di lavoro riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità”. Inoltre, la Suprema
Corte ha, altresì, precisato che “il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 c.c., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)”. In conclusione, nel caso in cui il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, anche di natura conservativa, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, è compito del giudice “procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17.08.2001, n. 11153; Cass. civ., Sez.
Lav., 16.08.2004, n. 15950).
Orbene, il giudicante, in applicazione dei suddetti principi al caso di specie, ritiene che il datore di lavoro abbia assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito
5 disciplinare imputato a parte resistente, nella parte in cui ha addebitato alla resistente di aver effettuato, in data 16.06.2021, un'interrogazione dei movimenti sulla carta
RDC nr. 5338701519487925 mediante l'applicativo SDP con susseguente stampa della lista movimenti senza aver proceduto all'identificazione della cliente Pt_2
titolare della stessa.
[...]
Infatti, come emerge dagli accertamenti effettuati dalla struttura FMS - “Fraud
Management Report” presso l'UP di Catanzaro 3 (cfr. all.ti n. 11 e 12 del ricorso) – resisi necessari a seguito della presentazione da parte dell'avv. Parise di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con il quale era stata segnalata una presunta violazione dei dati personali relativi a , quale conseguenza dell'illegittimo Parte_2 rilascio a terze persone della lista dei movimenti della carta RDC intestata a quest'ultima –, la dipendente di risulta aver svolto operazioni di Parte_1 interrogazione dell'anagrafica e dei rapporti relativi a senza prima Parte_2 procedere alla formale identificazione della persona legittimata.
In particolare, tali operazioni, oltre a trovare conferma nelle dichiarazioni del teste
(cfr. verbale di udienza del 17.10.2023), possono considerarsi Tes_1 documentalmente acclarate, in quanto la loro esistenza emerge dall'analisi dei “files” delle estrazioni informatiche concernenti le interrogazioni del codice fiscale di Pt_2 sull'applicativo SDP - “Serve Delivery Platform Monitoring”, da cui è stato, inoltre, possibile acquisire i giornali di fondo, i quali attestano che, nel giorno 16.06.2021, la parte convenuta era applicata presso la PDL 4 dell'UP di Catanzaro 3, presso cui sono state effettuate proprio le operazioni in esame.
Nello specifico, costituisce prova del mancato assolvimento, da parte della dipendente, dell'obbligo di previa identificazione della persona fisica legittimata, la circostanza che, riguardo alle operazioni effettuate dalla dipendente nel giorno
16.06.2021, risulta effettuata esclusivamente l'attività di “inquiry” della carta RDC e non anche quella preliminare di identificazione della persona fisica.
Più in particolare, dall'esame del documento n. 12 emerge che la SI.ra , alle ore CP_1
08:34 del 16.06.2021, dopo aver identificato la SI.ra (C.F.: Controparte_2
ed effettuato un versamento sulla carta Postmat con numero C.F._1 finale “0070”, ha contestualmente compiuto una operazione di “inquiry” sulla carta n.
6 5338701519487925, di titolarità della SI.ra , senza tuttavia effettuare la previa Pt_2 identificazione del presentatore.
Quanto alla riconducibilità di tali azioni alla parte resistente, deve affermarsi che ciò è suffragato, indubbiamente, dall'aver utilizzato, per lo svolgimento delle operazioni in questione, l'“user id - CURCIOM3” alla stessa univocamente assegnato.
A fronte della documentazione di parte datoriale, attestante l'inadempimento della SI.ra agli obblighi di identificazione del cliente recatosi allo sportello, la diversa CP_1 ricostruzione fattuale della vicenda prospettata nella memoria di costituzione, ovvero che in data 16.06.2021 “La cliente veniva identificata come persona fisica dalla SI.ra Pt_2 con carta d'identità e codice fiscale” (cfr. pag. 6) è rimasta indimostrata, non avendo CP_1 peraltro parte resistente articolato specifici capitoli di prova sul punto.
In conclusione, la condotta complessivamente ascrivibile alla parte convenuta deve ritenersi integrativa di un illecito disciplinare, consistente nel non aver rispettato quanto disposto dal “Manuale di identificazione delle persone fisiche - versione 18 del 09.03.2021” in tema di procedure e istruzioni operative relative all'attività di identificazione della clientela.
Nello specifico, il fatto posto in essere dalla parte convenuta integra, nel rispetto del principio di tipicità che deve connotare l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, la fattispecie di cui all'art. 52, co. 1, CCNL del Parte_1
23.06.2021, il quale prescrive che il dipendente debba adempiere ai propri obblighi nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 c.c. È evidente come, nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla parte resistente debba ritenersi posto in violazione del dovere di diligenza posto dall'art. 2104 c.c., il quale, quale regola di condotta principe posta a carico del lavoratore subordinato, impone che il prestatore, nello svolgimento dei compiti a lui affidati, metta in campo un insieme di premure, cautele, attenzioni, faccia uso di sollecitudine, si applichi con zelo, solerzia e precisione: ciò che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è evidentemente mancato.
Essendo stata integrata l'ipotesi disciplinare anzidetta, l'odierno giudicante ritiene, pertanto, legittima e proporzionata la sanzione inflitta dalla società
[...] consistente nell'irrogazione di una multa avente un importo pari a Parte_1
7 4 quattro (ore) di retribuzione, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 53, co. 1, lett. c), e 54, co. 2, lett. e), CCNL cit.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione irrogata a Controparte_1 deve considerarsi legittima.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso;
- dichiara legittima la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata alla dipendente con provvedimento del Controparte_1
29.11.2021;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1 liquidate in € 321,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA Parte_1 come per legge;
Catanzaro, li 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Roberto Fiocca.
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