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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1208/2022 R.G., promossa da
(cf/pi: , in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Mauro Di Pace,
Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, presso il cui studio in
Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(p.iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti
Andrea Lo Faso e Ilenia D'Arrigo, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania dell'8 febbraio 2019, Parte_2
agendo in riassunzione del giudizio incoato innanzi al TAR di Catania, dichiaratosi carente di giurisdizione, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione, ex RD n.
639/1910, emessa il 30.9.2013 dal , avente ad oggetto il Parte_1
pagamento della somma di €. 67.633,00, a titolo di conguaglio del corrispettivo di concessione del diritto di superficie ad aedificandum di area per la realizzazione di
40 alloggi di edilizia economica e popolare, nell'ambito del PEEP comunale di cui alle leggi nn.167/62 e 865/71, oggetto di convenzione n. 122 del 6.12.1990 intercorsa tra il Comune di e conguaglio derivante dai Pt_1 Controparte_2
maggiori oneri sostenuti dall'ente per l'espropriazione dell'area data in concessione.
Eccepiva l'opponente: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo società del tutto diversa e distinta dalla 2) in via subordinata, CP_2 Controparte_2
la prescrizione del credito, essendo maturato il relativo termine decennale, decorrente dalla data del 23.7.1991, di rilascio della concessione edificatoria;
3) in ulteriore subordine, l'infondatezza della pretesa, posto che, in seno alla convenzione n. 122 del 6.12.1990, all'art. 6, il corrispettivo della concessione era stato oggetto di precisa determinazione, ora per allora, e senza riserva alcuna, “nella misura corrispondente al costo che il sosterrà per l'acquisizione dei lotti Parte_1
edificabili”, senza nessun riferimento a previsione di conguaglio.
Nella resistenza dell'ente opposto, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2022, il tribunale annullava l'opposta ordinanza ingiunzione, sul rilievo assorbente del difetto di legittimazione dell'ingiunta, non avendo il provato di Parte_1
avere titolo per agire nei confronti della quale avente causa della Controparte_1
o per altre ragioni. In particolare, evidenziava che non vi era Controparte_2
prova di una successione universale tra le due società, né di una cessione contrattuale, essendo stata contestata, e non dimostrata, la cessione in favore dell'attrice della convenzione n. 122 del 6.12.1990 e della concessione edilizia n. 51 del 23.7.1991, poste a fondamento della pretesa creditoria.
2 Non costituivano idonea prova della contestata legittimazione, secondo il primo giudice:
a) né l'allegato DDS - Decreto del dirigente di servizio “insediamenti abitativi” dell'assessorato regionale siciliano delle infrastrutture n. 1418 del 14.5.2012 (col quale era stato autorizzato il trasferimento alla del beneficio, Controparte_1
intestato all'impresa edile relativo al programma costruttivo Controparte_2
di n. 40 alloggi ammesso a finanziamento), avendo l'opponente documentato che una cessione dalla alla era effettivamente Controparte_2 Controparte_1
avvenuta, ma con riferimento ad altro programma costruttivo, di cui a bando ex l.
11.3.1988 n. 67;
b) né l'atto notarile del 28.12.2011 di cessione di azienda da Controparte_2
a considerate le specifiche deduzioni dell'attrice in relazione
[...] Controparte_1
all'oggetto della cessione, che non aveva riguardato il programma costruttivo per cui
è causa, alla cessazione del suddetto programma prima del 28.12.2011 e ai limiti di responsabilità dell'acquirente, ex art. 2560 c.c., per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
Per il tribunale non sussisteva, infine, alcun onere dell'attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della tra le due società non esistendo Controparte_2
alcun rapporto di garanzia, che non avrebbe determinato, comunque, un difetto di contraddittorio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il con atto notificato il Pt_1
13.9.2022, cui resisteva la società appellata.
Posta in decisione, maturati i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, articolato in più censure, l'appellante impugna la sentenza per aver escluso la legittimazione passiva di Controparte_1
Al riguardo deduce quanto, di seguito, in sintesi, si rappresenta.
3 Assume, anzitutto, che l'opposizione ad ingiunzione fiscale introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova.
Deduce, altresì, che risulta provato che la abbia ceduto Controparte_2
alla i benefici alla stessa spettanti, per la realizzazione degli Controparte_1
alloggi oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990 per cui è pretesa, tramite la produzione della Nota n. 55680 dell'8 giugno 2012, di trasmissione del D.D.S. n.
1418 del 14.05.2012, “con il quale è stato autorizzato il trasferimento della titolarità del beneficio intestato all' di , relativo Controparte_3 Pt_1
al programma costruttivo di n. 40 alloggi ammesso a finanziamento, all'impresa edile (allegati 1 e 2 del fascicolo di primo grado). Ciò troverebbe Controparte_1
ulteriore riscontro nella documentazione prodotta sub doc. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, con riferimento al programma costruttivo per 24 alloggi ed al programma costruttivo per 30 alloggi, e così per 94 alloggi in totale, tutti realizzati proprio grazie agli espropri richiamati nell'ordinanza-ingiunzione. Errata ed ingiusta
è la sentenza - assume - laddove richiama le tesi attoree in merito alla sussistenza di altro programma costruttivo.
Nella medesima Nota 1418 del 2012 si fa poi riferimento “all'atto n. 6748 del
28/12/2011, raccolta numero 4613, registrato a Catania il 30/12/2011 al numero
29368/1T di cessione di azienda, da ED ON RL … Cantieri Edili RL”. Da tale atto di cessione di azienda, prodotto da controparte, emerge che Controparte_1
ha accettato ed acquistato da : “il ramo di azienda
[...] Controparte_2
afferente le costruzioni edili, con tutti i progetti , comprese le richieste di aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia convenzionata ed agevolata, ivi inclusi il diritto superficiario del terreno di mq 2000,00 di cui infra, ed i finanziamenti e i benefici cui la è stata ammessa”. Controparte_2
Segue un elenco di tali progetti, finanziamenti e benefici.
4 L'atto prevede inoltre espressamente che “da oggi in avanti (ossia dalla data della stipula del 28.12.2011) saranno … a suo totale carico le spese, gli oneri, le imposte inerenti l'esercizio del complesso aziendale in oggetto”. Ne discende che i beni aziendali sono stati trasferiti in toto, comprese le passività pregresse. Di contro, la garanzia della cedente nei confronti della cessionaria, come formulata nell'atto di cessione, non può che riferirsi a rapporti interni tra cedente e cessionaria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di partecipazione a gare ed appalti pubblici, il contratto di cessione o di affitto d'azienda determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile.
Del tutto illogico, oltre che privo di motivazione, deve quindi ritenersi il capo della sentenza che escluderebbe l'applicazione dell'art. 2560 c.c. Né, sul punto, sono stati prodotti da controparte - che in virtù del principio dell'onere della prova, ne era gravata - libri contabili o suoi estratti, dai quali fondare l'accertamento negativo invocato con l'opposizione.
In subordine, deve comunque ritenersi applicabile l'art. 2558 c.c.
Con altro motivo, sostanzialmente autonomo, l'appellante censura la sentenza per aver escluso la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti della
[...]
CP_2
Deduce che l'esistenza del rapporto di garanzia tra cedente e cessionaria emerge dall'atto di cessione di ramo d'azienda, ove appunto si precisa che “la società cedente garantisce …l'immunità … da gravami, sia apparenti che non apparenti, diritti o pretesi di terzi in genere”.
2.) È preliminare l'esame del secondo motivo di impugnazione, avente rilievo logico prioritario, dal momento che il suo eventuale accoglimento imporrebbe la rimessione dalla causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
5 La sentenza appellata, oltre a negare l'esistenza del dedotto rapporto di garanzia tra e ha infatti ulteriormente evidenziato Controparte_1 Controparte_2
che tal rapporto “non avrebbe determinato, comunque, un difetto di contraddittorio”.
Su tale decisiva affermazione l'appellante, tuttavia, non svolge alcuna contraria argomentazione, non avendo spiegato - né evincendosi altrimenti in alcun modo - le ragioni per cui, quand'anche in ipotesi esistente, il vincolo di garanzia tra le due società (che pur lo stesso appellante ammette non potersi che riferire, in tesi, ai rapporti interni tra garante e garantito), possa integrare ipotesi di contraddittorio necessario, sì da imporre al giudice di ordinare la chiamata in causa di
[...]
L'assenza di impugnazione sul punto rende, pertanto, il motivo Controparte_2
inammissibile, per intervenuto giudicato interno. Infatti, la gravata sentenza in parte qua configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con conseguente onere della parte di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse (cfr. Cass. n. 5102/2024, Cass. n. 10815/2019).
3.) In merito al primo motivo di impugnazione, il collegio osserva quanto segue.
3.1) Il motivo è, anzitutto, manifestamente infondato laddove assume che l'onere della prova della pretesa sottostante all'ingiunzione ex RD n. 639/1910 gravi sull'ingiunto. Per come evidenziato dalla pronuncia di legittimità menzionata dalla stessa parte appellante (Cass. n. 9381 del 8.4.2021), in proposito valgono ben diversi principi - del tutto in linea con il canone generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - posto che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi” (Cass. cit.; nello stesso senso vedasi Cass. n.
9989 del 2016 e, più recentemente, Cass. 23346 del 2022).
6 3.2) Il motivo non si confronta, poi, con le motivazioni della sentenza volte ad escludere la rilevanza dell'allegato D.D.S. n. 1418 del 14.5.2012 - e degli ulteriori documenti allegati dall'appellante in primo grado - ai fini della dimostrazione della qualità di legittima destinataria dell'opposta pretesa in capo a Controparte_1
Il tribunale ha in proposito evidenziato come fosse stata analiticamente contestata dall'opponente la circostanza che il citato Decreto 1418/12 del dirigente di servizio
“insediamenti abitativi” dell'assessorato regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità (il quale ha autorizzato il trasferimento alla “della Controparte_1
titolarità del beneficio intestato alla ditta per la Controparte_2
realizzazione con i benefici di cui alla L. 67/88 di un programma costruttivo di n. 40 alloggi in ” di cui al “Decreto del 8/8/2001 pubblicato su GURS n. 51 part. Pt_1
1 del 26/10/2001”), riguardasse il programma oggetto della convenzione n. 122 del
6.12.1990 e la relativa concessione edilizia n. 51 del 1991, per cui è qui pretesa di adempimento;
ed ha, pertanto, concluso come non fosse stata data dal Parte_1
idonea dimostrazione in tal senso.
[...]
Di contro, il appellante si è limitato a dedurre che, “laddove richiama le Pt_1
tesi attoree in merito alla sussistenza di altro programma costruttivo”, la sentenza è
“errata ed ingiusta”, senza però indicare in cosa si sarebbe sostanziato l'errore del tribunale e senza indicare le ragioni che consentirebbero di riferire l'autorizzazione di che trattasi (concernente un programma costruttivo ammesso ai benefici di cui alla l. n. 67/1988 con Decreto del 8/8/2001 pubblicato su GURS n. 51 part. 1 del
26/10/2001), al diverso progetto costruttivo ammesso ai benefici ex l. n. 457/1978 con decreto assessoriale lavori pubblici n. 1833 del 1988, oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990 e della concessione edilizia n. 51 del 23.7.1991, per cui è qui pretesa, completato nel febbraio 1997 (come da certificato di agibilità).
Tali circostanze, peraltro, sono state non solo affermate, ma anche documentate in primo grado dalla società odierna appellata (allegati depositati in data 29.5.2019), senza che l'ente appellante - soggetto onerato della prova - abbia mai ritenuto di dedurre alcunché in proposito.
7 Analoghe considerazioni valgono, poi, con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante sub doc. 3, 4, 5 e 6, i quali concernono analoghi DDS, nn.
1419 del 14.5.2012 e 1420 del 14.5.2012, di autorizzazione al trasferimento alla della titolarità dei benefici intestati alla Controparte_1 Controparte_2
relativi ai programmi costruttivi - anch'essi diversi da quello in oggetto - ammessi a finanziamento, rispettivamente, con Decreti 19.11.2004 (all.4) e 17.2.2005 (all.6).
3.3) Resta da dire dell'atto notarile del 28.12.2011 di cessione di azienda da
[...]
a menzionato nel DDS n. 1418 del 14.5.2012. Controparte_2 Controparte_1
Anche in tal caso, a sopperire all'onere probatorio gravante sull'ente intimante ha provveduto l'appellata, che in primo grado ha allegato il contratto in questione.
Da esso emerge che - come ritenuto dal tribunale - la cessione riguarda il ramo di azienda afferente a costruzioni edili, progetti e finanziamenti ivi specificamente allegati (“e segnatamente”), ossia i progetti e benefici di cui ai decreti regionali
8.8.2001, 19.12.2004, 17.2.2005, appunto, oltre al diritto superficiario di area ivi esattamente indicata ed al complesso di beni strumentali di cui all'allegato elenco.
La cessione non riguarda, pertanto, il progetto costruttivo oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990, completato nel febbraio 1997, per qui è qui pretesa (onde l'inapplicabilità del richiamato art. 2558 c.c.).
Né - come pur esattamente evidenziato dal tribunale - nella specie ricorrono i presupposti applicativi di cui all'art. 2560 cod. civ., non risultando in alcun modo provato, da parte dell'appellante, che il debito ingiunto risultasse dai libri obbligatori della Controparte_2
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri vigenti.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
8 rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1208/2022 R.G., promossa da
(cf/pi: , in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Mauro Di Pace,
Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, presso il cui studio in
Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(p.iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti
Andrea Lo Faso e Ilenia D'Arrigo, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania dell'8 febbraio 2019, Parte_2
agendo in riassunzione del giudizio incoato innanzi al TAR di Catania, dichiaratosi carente di giurisdizione, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione, ex RD n.
639/1910, emessa il 30.9.2013 dal , avente ad oggetto il Parte_1
pagamento della somma di €. 67.633,00, a titolo di conguaglio del corrispettivo di concessione del diritto di superficie ad aedificandum di area per la realizzazione di
40 alloggi di edilizia economica e popolare, nell'ambito del PEEP comunale di cui alle leggi nn.167/62 e 865/71, oggetto di convenzione n. 122 del 6.12.1990 intercorsa tra il Comune di e conguaglio derivante dai Pt_1 Controparte_2
maggiori oneri sostenuti dall'ente per l'espropriazione dell'area data in concessione.
Eccepiva l'opponente: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo società del tutto diversa e distinta dalla 2) in via subordinata, CP_2 Controparte_2
la prescrizione del credito, essendo maturato il relativo termine decennale, decorrente dalla data del 23.7.1991, di rilascio della concessione edificatoria;
3) in ulteriore subordine, l'infondatezza della pretesa, posto che, in seno alla convenzione n. 122 del 6.12.1990, all'art. 6, il corrispettivo della concessione era stato oggetto di precisa determinazione, ora per allora, e senza riserva alcuna, “nella misura corrispondente al costo che il sosterrà per l'acquisizione dei lotti Parte_1
edificabili”, senza nessun riferimento a previsione di conguaglio.
Nella resistenza dell'ente opposto, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2022, il tribunale annullava l'opposta ordinanza ingiunzione, sul rilievo assorbente del difetto di legittimazione dell'ingiunta, non avendo il provato di Parte_1
avere titolo per agire nei confronti della quale avente causa della Controparte_1
o per altre ragioni. In particolare, evidenziava che non vi era Controparte_2
prova di una successione universale tra le due società, né di una cessione contrattuale, essendo stata contestata, e non dimostrata, la cessione in favore dell'attrice della convenzione n. 122 del 6.12.1990 e della concessione edilizia n. 51 del 23.7.1991, poste a fondamento della pretesa creditoria.
2 Non costituivano idonea prova della contestata legittimazione, secondo il primo giudice:
a) né l'allegato DDS - Decreto del dirigente di servizio “insediamenti abitativi” dell'assessorato regionale siciliano delle infrastrutture n. 1418 del 14.5.2012 (col quale era stato autorizzato il trasferimento alla del beneficio, Controparte_1
intestato all'impresa edile relativo al programma costruttivo Controparte_2
di n. 40 alloggi ammesso a finanziamento), avendo l'opponente documentato che una cessione dalla alla era effettivamente Controparte_2 Controparte_1
avvenuta, ma con riferimento ad altro programma costruttivo, di cui a bando ex l.
11.3.1988 n. 67;
b) né l'atto notarile del 28.12.2011 di cessione di azienda da Controparte_2
a considerate le specifiche deduzioni dell'attrice in relazione
[...] Controparte_1
all'oggetto della cessione, che non aveva riguardato il programma costruttivo per cui
è causa, alla cessazione del suddetto programma prima del 28.12.2011 e ai limiti di responsabilità dell'acquirente, ex art. 2560 c.c., per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
Per il tribunale non sussisteva, infine, alcun onere dell'attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della tra le due società non esistendo Controparte_2
alcun rapporto di garanzia, che non avrebbe determinato, comunque, un difetto di contraddittorio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il con atto notificato il Pt_1
13.9.2022, cui resisteva la società appellata.
Posta in decisione, maturati i termini assegnati per il deposito di conclusionali e repliche la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, articolato in più censure, l'appellante impugna la sentenza per aver escluso la legittimazione passiva di Controparte_1
Al riguardo deduce quanto, di seguito, in sintesi, si rappresenta.
3 Assume, anzitutto, che l'opposizione ad ingiunzione fiscale introduce un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova.
Deduce, altresì, che risulta provato che la abbia ceduto Controparte_2
alla i benefici alla stessa spettanti, per la realizzazione degli Controparte_1
alloggi oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990 per cui è pretesa, tramite la produzione della Nota n. 55680 dell'8 giugno 2012, di trasmissione del D.D.S. n.
1418 del 14.05.2012, “con il quale è stato autorizzato il trasferimento della titolarità del beneficio intestato all' di , relativo Controparte_3 Pt_1
al programma costruttivo di n. 40 alloggi ammesso a finanziamento, all'impresa edile (allegati 1 e 2 del fascicolo di primo grado). Ciò troverebbe Controparte_1
ulteriore riscontro nella documentazione prodotta sub doc. 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, con riferimento al programma costruttivo per 24 alloggi ed al programma costruttivo per 30 alloggi, e così per 94 alloggi in totale, tutti realizzati proprio grazie agli espropri richiamati nell'ordinanza-ingiunzione. Errata ed ingiusta
è la sentenza - assume - laddove richiama le tesi attoree in merito alla sussistenza di altro programma costruttivo.
Nella medesima Nota 1418 del 2012 si fa poi riferimento “all'atto n. 6748 del
28/12/2011, raccolta numero 4613, registrato a Catania il 30/12/2011 al numero
29368/1T di cessione di azienda, da ED ON RL … Cantieri Edili RL”. Da tale atto di cessione di azienda, prodotto da controparte, emerge che Controparte_1
ha accettato ed acquistato da : “il ramo di azienda
[...] Controparte_2
afferente le costruzioni edili, con tutti i progetti , comprese le richieste di aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia convenzionata ed agevolata, ivi inclusi il diritto superficiario del terreno di mq 2000,00 di cui infra, ed i finanziamenti e i benefici cui la è stata ammessa”. Controparte_2
Segue un elenco di tali progetti, finanziamenti e benefici.
4 L'atto prevede inoltre espressamente che “da oggi in avanti (ossia dalla data della stipula del 28.12.2011) saranno … a suo totale carico le spese, gli oneri, le imposte inerenti l'esercizio del complesso aziendale in oggetto”. Ne discende che i beni aziendali sono stati trasferiti in toto, comprese le passività pregresse. Di contro, la garanzia della cedente nei confronti della cessionaria, come formulata nell'atto di cessione, non può che riferirsi a rapporti interni tra cedente e cessionaria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di partecipazione a gare ed appalti pubblici, il contratto di cessione o di affitto d'azienda determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile.
Del tutto illogico, oltre che privo di motivazione, deve quindi ritenersi il capo della sentenza che escluderebbe l'applicazione dell'art. 2560 c.c. Né, sul punto, sono stati prodotti da controparte - che in virtù del principio dell'onere della prova, ne era gravata - libri contabili o suoi estratti, dai quali fondare l'accertamento negativo invocato con l'opposizione.
In subordine, deve comunque ritenersi applicabile l'art. 2558 c.c.
Con altro motivo, sostanzialmente autonomo, l'appellante censura la sentenza per aver escluso la necessità di integrazione del contradditorio nei confronti della
[...]
CP_2
Deduce che l'esistenza del rapporto di garanzia tra cedente e cessionaria emerge dall'atto di cessione di ramo d'azienda, ove appunto si precisa che “la società cedente garantisce …l'immunità … da gravami, sia apparenti che non apparenti, diritti o pretesi di terzi in genere”.
2.) È preliminare l'esame del secondo motivo di impugnazione, avente rilievo logico prioritario, dal momento che il suo eventuale accoglimento imporrebbe la rimessione dalla causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
5 La sentenza appellata, oltre a negare l'esistenza del dedotto rapporto di garanzia tra e ha infatti ulteriormente evidenziato Controparte_1 Controparte_2
che tal rapporto “non avrebbe determinato, comunque, un difetto di contraddittorio”.
Su tale decisiva affermazione l'appellante, tuttavia, non svolge alcuna contraria argomentazione, non avendo spiegato - né evincendosi altrimenti in alcun modo - le ragioni per cui, quand'anche in ipotesi esistente, il vincolo di garanzia tra le due società (che pur lo stesso appellante ammette non potersi che riferire, in tesi, ai rapporti interni tra garante e garantito), possa integrare ipotesi di contraddittorio necessario, sì da imporre al giudice di ordinare la chiamata in causa di
[...]
L'assenza di impugnazione sul punto rende, pertanto, il motivo Controparte_2
inammissibile, per intervenuto giudicato interno. Infatti, la gravata sentenza in parte qua configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con conseguente onere della parte di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse (cfr. Cass. n. 5102/2024, Cass. n. 10815/2019).
3.) In merito al primo motivo di impugnazione, il collegio osserva quanto segue.
3.1) Il motivo è, anzitutto, manifestamente infondato laddove assume che l'onere della prova della pretesa sottostante all'ingiunzione ex RD n. 639/1910 gravi sull'ingiunto. Per come evidenziato dalla pronuncia di legittimità menzionata dalla stessa parte appellante (Cass. n. 9381 del 8.4.2021), in proposito valgono ben diversi principi - del tutto in linea con il canone generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo - posto che “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.
2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi” (Cass. cit.; nello stesso senso vedasi Cass. n.
9989 del 2016 e, più recentemente, Cass. 23346 del 2022).
6 3.2) Il motivo non si confronta, poi, con le motivazioni della sentenza volte ad escludere la rilevanza dell'allegato D.D.S. n. 1418 del 14.5.2012 - e degli ulteriori documenti allegati dall'appellante in primo grado - ai fini della dimostrazione della qualità di legittima destinataria dell'opposta pretesa in capo a Controparte_1
Il tribunale ha in proposito evidenziato come fosse stata analiticamente contestata dall'opponente la circostanza che il citato Decreto 1418/12 del dirigente di servizio
“insediamenti abitativi” dell'assessorato regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità (il quale ha autorizzato il trasferimento alla “della Controparte_1
titolarità del beneficio intestato alla ditta per la Controparte_2
realizzazione con i benefici di cui alla L. 67/88 di un programma costruttivo di n. 40 alloggi in ” di cui al “Decreto del 8/8/2001 pubblicato su GURS n. 51 part. Pt_1
1 del 26/10/2001”), riguardasse il programma oggetto della convenzione n. 122 del
6.12.1990 e la relativa concessione edilizia n. 51 del 1991, per cui è qui pretesa di adempimento;
ed ha, pertanto, concluso come non fosse stata data dal Parte_1
idonea dimostrazione in tal senso.
[...]
Di contro, il appellante si è limitato a dedurre che, “laddove richiama le Pt_1
tesi attoree in merito alla sussistenza di altro programma costruttivo”, la sentenza è
“errata ed ingiusta”, senza però indicare in cosa si sarebbe sostanziato l'errore del tribunale e senza indicare le ragioni che consentirebbero di riferire l'autorizzazione di che trattasi (concernente un programma costruttivo ammesso ai benefici di cui alla l. n. 67/1988 con Decreto del 8/8/2001 pubblicato su GURS n. 51 part. 1 del
26/10/2001), al diverso progetto costruttivo ammesso ai benefici ex l. n. 457/1978 con decreto assessoriale lavori pubblici n. 1833 del 1988, oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990 e della concessione edilizia n. 51 del 23.7.1991, per cui è qui pretesa, completato nel febbraio 1997 (come da certificato di agibilità).
Tali circostanze, peraltro, sono state non solo affermate, ma anche documentate in primo grado dalla società odierna appellata (allegati depositati in data 29.5.2019), senza che l'ente appellante - soggetto onerato della prova - abbia mai ritenuto di dedurre alcunché in proposito.
7 Analoghe considerazioni valgono, poi, con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta dall'appellante sub doc. 3, 4, 5 e 6, i quali concernono analoghi DDS, nn.
1419 del 14.5.2012 e 1420 del 14.5.2012, di autorizzazione al trasferimento alla della titolarità dei benefici intestati alla Controparte_1 Controparte_2
relativi ai programmi costruttivi - anch'essi diversi da quello in oggetto - ammessi a finanziamento, rispettivamente, con Decreti 19.11.2004 (all.4) e 17.2.2005 (all.6).
3.3) Resta da dire dell'atto notarile del 28.12.2011 di cessione di azienda da
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a menzionato nel DDS n. 1418 del 14.5.2012. Controparte_2 Controparte_1
Anche in tal caso, a sopperire all'onere probatorio gravante sull'ente intimante ha provveduto l'appellata, che in primo grado ha allegato il contratto in questione.
Da esso emerge che - come ritenuto dal tribunale - la cessione riguarda il ramo di azienda afferente a costruzioni edili, progetti e finanziamenti ivi specificamente allegati (“e segnatamente”), ossia i progetti e benefici di cui ai decreti regionali
8.8.2001, 19.12.2004, 17.2.2005, appunto, oltre al diritto superficiario di area ivi esattamente indicata ed al complesso di beni strumentali di cui all'allegato elenco.
La cessione non riguarda, pertanto, il progetto costruttivo oggetto della convenzione n. 122 del 6.12.1990, completato nel febbraio 1997, per qui è qui pretesa (onde l'inapplicabilità del richiamato art. 2558 c.c.).
Né - come pur esattamente evidenziato dal tribunale - nella specie ricorrono i presupposti applicativi di cui all'art. 2560 cod. civ., non risultando in alcun modo provato, da parte dell'appellante, che il debito ingiunto risultasse dai libri obbligatori della Controparte_2
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri vigenti.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
8 rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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