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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Corte D'Appello di Potenza, Sezione PRIMA , riunita in Camera di
Consiglio e composta dai signori Magistrati:
- dr. Alessia D'ALESSANDRO Presidente
- dr. Mariadomenica MARCHESE Consigliere
- avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 74 /2018 Ruolo Generale avente ad oggetto
“Opposizione ad ingiunzione” e vertente tra:
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Vita
Appellante
E
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Angela e Giuseppe D'Aniello.
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Parte_2 C.F._3
Penna.
( ) e Parte_3 C.F._4 Parte_4
( , rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Amato. C.F._5
Appellati
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. assumendo di esser creditore di per la Parte_1 Controparte_1
somma di circa €.80.000,00, lo conveniva in giudizio unitamente a per Parte_2
sentir dichiarare inefficace il contratto di compravendita stipulato in data 30.01.2006 con il quale aveva venduto a un immobile sito in Padula per il prezzo di CP_1 Pt_2
€.63.000,00.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva l'esiguità del prezzo, il pregiudizio che l'atto di disposizione aveva arrecato alle proprie ragioni creditorie e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore alienante e del terzo acquirente.
2. Si costituiva affermando: Controparte_1
- di aver acquistato il detto immobile dal sig. , in forza di scrittura Controparte_2
privata del 18.06.1986;
- di aver promesso di vendere il detto immobile, con contratto preliminare del 29.01.1989, ai sigg.ri e , per il prezzo di €.115.000,00; Parte_5 Parte_3
- che in seguito al mancato trasferimento del bene promesso in vendita, i due promittenti acquirenti avevano agito, in suo danno, per ottenere la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore;
- che successivamente a quanto sopra, si concludeva altro giudizio fra lo stesso e CP_1
gli eredi del , che si erano rifiutati di perfezionare la compravendita avvenuta nel CP_2
1986, all'esito del quale il Tribunale adito aveva riconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni del contratto privato di compravendita stipulato nel 1986 e quindi la validità della vendita effettuata in favore dell' ; CP_1
- riconosciuta quindi in favore di quest'ultimo la proprietà e disponibilità dell'immobile, il giudizio fra l' stesso e i coniugi veniva definito in data CP_1 Controparte_3
01.12.2005 con una transazione mercè la quale l' si impegnava a stipulare il CP_1
contratto di compravendita di cui al preliminare e i coniugi si Controparte_3
impegnavano ad acquistare, per loro o per persona da nominare;
- questi ultimi, a loro volta, con contratto del 05.12.2005 promettevano di vendere il medesimo immobile a che, per espressa previsione contrattuale, doveva Parte_2
avvenire “mediante la sostituzione del sig. ai sigg.ri e Parte_2 Parte_4
, nell'atto notarile di compravendita che il sig. andrà a Pt_3 Controparte_1 stipulare per l'immobile promesso in vendita a questi ultimi”, al prezzo concordato di
€.130.000,00;
- che dunque il contratto di compravendita del 31.1.2006, oggetto dell'azione revocatoria proposta dall'attore con il quale l'ND aveva venduto a su Parte_1 Pt_2
indicazione dei coniugi costituiva null'altro che l'adempimento Controparte_3
_______________
pag. 2 finale sia del preliminare del 29.01.1989, sia della transazione del 01.12.2005 con questi ultimi intervenuti.
In considerazione di quanto rappresentato, pertanto, il convenuto sosteneva che la CP_1
compravendita oggetto del giudizio, costituendo l'adempimento di un atto dovuto, non poteva essere revocata;
con riferimento ai presupposti dell'invocata revocatoria, infine,
l' sosteneva che non vi fosse, per quanto sopra descritto, né la scientia damni, per CP_1
essere il credito sorto dopo la promessa di vendita dell'immobile, né l'eventus damni, possedendo egli un patrimonio immobiliare di valore considerevolmente superiore al preteso credito dell'attore.
3. Si costituiva altresì il sig. sostenendo: Pt_2
- che l'acquisto effettuato costituiva l'adempimento del contratto preliminare intercorso in data 05.12.2005 con i coniugi ai quali avevano corrisposto il pattuito Controparte_3
prezzo di €.130.000,00;
- che il rapporto contrattuale era solo formalmente intervenuto con il sig. , essendo CP_1
in realtà e sostanzialmente intercorso solo con i sigg.ri Controparte_3
- che pertanto non poteva esser in alcun modo a conoscenza del pregiudizio arrecato con la vendita ad eventuali creditori dell' ; CP_1
- che il bene acquistato era gravato di ipoteca, sicchè non vi era stata una effettiva diminuzione del patrimonio della parte alienante.
Alla richiesta di rigetto delle istanze dell'attore, inoltre, lo aggiungeva la richiesta di Pt_2
garanzia per evizione nei confronti della parte promittente venditrice Controparte_3
che chiedeva di poter chiamare in causa.
4. Si costituivano a loro volta i sigg.ri e Controparte_4 Parte_3
contestando la richiesta di garanzia per evizione nei loro confronti proposta, sostenendo che la vendita era intervenuta tra il venditore e l'acquirente CP_1 Pt_2
5. Con sentenza n.170/2017 del 06/11/2017, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda revocatoria avanzata dall'attore condannandolo al pagamento delle Parte_1
spese di lite nei confronti di tutti i convenuti.
In via preliminare il Tribunale, quanto ai fatti e agli atti che avevano preceduto la proposizione dell'azione revocatoria:
accertava che il preliminare del 29.1.1989 (con il quale aveva promesso di CP_1
vendere il ridetto bene immobile ai coniugi , benchè non trascritto Controparte_3
_______________
pag. 3 avesse comunque data certa anteriore al 15.11.1990, data corrispondente alla notifica effettuata dall'Ufficiale giudiziario della citazione proposta dai Controparte_3
contro l' , nel quale si faceva riferimento al preliminare, e così disattendeva CP_1
l'eccezione dell'attore di inopponibilità, a sé stesso, del detto preliminare, per Parte_1
mancanza di data certa.
Escludeva efficacia novativa all'accordo transattivo del 01.12.2005, intervenuto tra e i coniugi CP_1 Controparte_3
Riconosceva alla scrittura del 05.12.2005, intervenuta fra i Controparte_5
e lo la natura di contratto per persona da nominare.
[...] Pt_2
Dichiarava, anche in considerazione della mancata contestazione dell'attore, che la vendita intercorsa nel 2006 fra l' e lo costituisse l'adempimento del CP_1 Pt_2
preliminare del 1989 e dell'accordo transattivo del 2005 fra l' e i coniugi CP_1
Controparte_3
Quanto ai presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta, il
Tribunale, riconosciuta la sussistenza di una ragione di credito in capo all'attore
[...]
e nei confronti del venditore e accertata la sussistenza del pregiudizio che Pt_1 CP_1
l'atto dispositivo era suscettibile di arrecare alle ragioni creditorie dell'attore Parte_1
anche sotto il profilo della modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, affermava però che, essendo il definitivo del 30.01.2006 l'adempimento – atto dovuto – del preliminare del 1989 (oltre che della successiva transazione del 2005), riconnetteva a tale data il momento rispetto al quale occorreva valutare l'elemento soggettivo del debitore alienante e del terzo acquirente, ai fini della scientia damni e del consilium fraudis, presupposti che dovevano consistere, trattandosi di atto a titolo oneroso, nella dolosa preordinazione dell'evento, da parte del venditore e dell'acquirente, finalizzata alla sottrazione della garanzia del – futuro - credito dell'attore, dal patrimonio del debitore/venditore.
Sulla base di tale presupposti e considerazioni, negava la sussistenza di entrambi i requisiti appena sopra indicati, richiamando come elemento decisivo l'anteriorità dell'atto dispositivo
(corrispondente al preliminare del 29.01.1989) rispetto al sorgere del credito dell'attore
(1999) ed affermando che “non vi è alcun elemento che faccia ritenere che il debitore
) al momento dell'atto avesse la ragionevole aspettativa del sorgere del diritto del CP_1 terzo e la coscienza del possibile pregiudizio alle ragioni del creditore”; conseguentemente
_______________
pag. 4 rigettava la domanda revocatoria proposta dall'attore condannandolo alle spese di giudizio nei confronti di tutte le altre parti costituite nel giudizio.
6. Ha proposto appello il sig. articolando i seguenti cinque motivi di Parte_1
doglianza avverso la pronuncia, con i quali, in estrema sinossi, contestava:
a) la parte in cui il Giudice di primo grado aveva escluso la natura novativa della transazione del 01.12.2005 intervenuta tra e CP_1 Controparte_3
b) La parte in cui aveva considerato l'atto del 05.12.2005 fra e Controparte_3
“non come autonomo ed ulteriore contratto preliminare di compravendita, ma Pt_2
mero atto perfezionativo della dichiarazione di nomina del sig. ad essere parte del Pt_2
contratto definitivo di compravendita”.
c) La parte in cui il Giudice aveva affermato che l'attore non aveva Parte_1
contestato che la compravendita del 30.01.2006, costituisse l'adempimento Parte_6
del preliminare del 29.01.1989 e nemmeno che l'acquirente Controparte_6
fosse intervento alla stipula del definitivo quale terzo nominato dagli originari Pt_2
promissari acquirenti;
assumeva al riguardo che la scrittura privata del 29.01.1989 non era stata prodotta nel giudizio di primo grado e che pertanto non vi fosse alcuna necessità di contestare il contenuto di un documento non prodotto.
d) La parte in cui il Giudice aveva ritenuto che l'elemento soggettivo, necessario ai fini della revocatoria, dovesse essere sussistente già al momento della scrittura del
29.01.1989, invece che al momento dell'atto di transazione del 01.12.2005.
e) La parte in cui aveva condannato l'attore al pagamento delle spese di lite anche nei confronti delle parti chiamate in causa dal convenuto, anche in considerazione della circostanza che la domanda era stata rigettata sulla base del contenuto di atti che l'attore non conosceva e non poteva conoscere, essendo scrittura private intervenute fra terzi.
7. Si sono costituiti tutti gli appellati, contestando i motivi di gravame proposti, chiedendone il rigetto con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
8. All'udienza del 28.11.2023, trattata in forma cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa sostituzione dell'originario relatore, veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
_______________
pag. 5 L'appello proposto è infondato.
9. Ai fini della decisione, è opportuno riportare la scansione cronologica degli atti intercorsi tra le varie parti e, in sintesi, la natura e l'oggetto degli stessi:
a) 29.01.1989: contratto preliminare di compravendita, per scrittura privata, tra
[...]
, parte promittente venditrice, e e parti CP_1 Parte_4 Parte_3
promittenti acquirenti, relativo all'immobile sito in Padula, loc. Valle Popina, Via
Provinciale, in catasto al fg.13, p.lla 242, sub.8;
b) 15/11/1990: atto di citazione relativo al giudizio fra e Parte_4 Parte_3
da un parte, e , dall'altra parte, per l'adempimento del
[...] Controparte_1
preliminare sopra riportato sub. a), ove parte attrice fa riferimento allo stesso contratto preliminare, dandovi quindi data certa;
c) 29.06.1999 insorgenza del credito del sig. nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
d) 01.12.2005: transazione, fra e che definisce il giudizio CP_1 Controparte_3
relativo al contratto preliminare sub. a) e prevede, fra l'altro, che questi ultimi si impegnavano ad acquistare il ridetto immobile, per sé o per persona da nominare;
e) 05.12.2005: contratto preliminare di compravendita fra e Parte_4 Parte_3
parti promittenti venditrice e , parte promittente acquirente,
[...] Parte_2
sempre relativo all'immobile indicato al punto sub.a);
f) 30.01.2006: contratto di vendita fra e , sempre Controparte_1 Parte_2
relativo al medesimo immobile, atto di cui il ha chiesto dichiararsi, ex Parte_1
art.2091 c.c., l'inefficacia nei suoi confronti.
10. In via preliminare è poi necessario confutare l'affermazione dell'appellante, contenuta nella seconda parte del terzo motivo di gravame e ribadita in comparsa conclusionale, secondo la quale la scrittura privata di preliminare di compravendita del 29.01.1989 non sarebbe stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che non vi sarebbe stata necessità di contestare tale documento, laddove il Giudice di primo grado ha motivato la propria decisione (anche) in forza della mancata contestazione, da parte dell'attore, del contenuto sostanziale del detto preliminare.
Rileva infatti la Corte che il documento di cui trattasi risulta depositato dal convenuto a corredo della seconda memoria di cui all'art.183, VI co., cpc, del 11/11/2015. CP_1
_______________
pag. 6 Del resto, il rilievo della non opponibilità, a sé, per mancanza di data certa, che l'attore ha sollevato nei confronti della ridetta scrittura privata del 29.01.1989, non avrebbe avuto ragion d'essere se la detta scrittura privata non fosse stata depositata e acquisita agli atti del giudizio.
11. Tanto premesso si può passare all'esame dei motivi di gravame, i primi quattro dei quali possono essere congiuntamente esaminati, essendo tutti frazioni dell'unica tesi dell'appellante che è la seguente: la mancata produzione del documento sub a) sopra riportato [preliminare del 29.01.1989] e comunque l'inopponibilità del detto documento, per mancanza di data certa, nei suoi confronti, non consente di ritenere che la transazione del
01.12.2005 [di cui al punto sub.d) che precede], che secondo la tesi dell'appellante avrebbe peraltro natura novativa, costituisca l'adempimento del detto preliminare ed inoltre, per logica inferenza, non consente di sostenere che la disposizione del bene sia avvenuta molto tempo prima dell'insorgenza del credito per cui l'appellante agisce in revocatoria;
dal che discenderebbe il fatto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la sussistenza della scientia damini e del consilium fraudis con riferimento alla ipotesi di atto dispositivo del bene successivo al sorgere del credito e non già, come invece fatto, con riferimento ad un atto dispositivo, a titolo oneroso, antecedente al sorgere del credito medesimo.
Posto, per quanto sopra detto, che il contratto preliminare del 1989 risulta invece prodotto in giudizio e che la Corte concorda con il Giudice di prime cure che ha attribuito a tale scrittura privata una data certa, corrispondente non a quella dell'atto stesso, bensì ad altro atto che vi fa espresso riferimento [sopra indicato al punto sub.b] avente data certa comunque anteriore al sorgere del credito, resta da verificare se la transazione del 2005 [sopra indicata al punto sub d] abbia o meno natura novativa, rispetto al preliminare del 1989, come sostenuto dall'appellante, ovvero ne costituisca solo una diversa modalità di esecuzione, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.
Quanto alle diverse caratteristiche della transazione novativa, rispetto a quella conservativa,
o anche detta semplice, la Suprema Corte ha sempre, in modo lineare e conforme, affermato che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che — al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso — il
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pag. 7 giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cassazione Ordinanza n.5674/2020; cfr. in senso conforme anche
Cassazione Ordinanza n.32109/2019 e Sentenza n.7194/2019).
“ Per transazione novativa si intende quella transazione che determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi del tutto ad esso, in modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo, mentre costituisce invece transazione semplice l'accordo mediante il quale le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni con corrispettività dei sacrifici in relazione alle pretese di ciascuna parte (aliquid datum, aliquid redentum)”
(Cassazione, Sentenza n.13717/2006).
“Affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, sotto l'aspetto oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo;
sotto l'aspetto soggettivo, sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario” (Cassazione, Sentenza n. 4455/2006).
Orbene la semplice lettura della transazione non lascia margine a dubbi circa la natura non novativa della detta transazione, nella quale le parti fanno espresso riferimento al contratto preliminare del 1989 ed al giudizio che ne è seguito, ponendo termine al detto giudizio, disciplinando le modalità di adempimento del preliminare di compravendita anche in funzione del tempo trascorso dalla data della stipula, così regolando il medesimo rapporto giuridico che, all'esito della transazione, ha lo stesso epilogo, sia pur in maniera parzialmente differente nella forma, del preliminare, vale a dire il trasferimento della proprietà del bene di cui trattasi dal promittente venditore originario, , ai Controparte_1
medesimi promittenti acquirenti o a persona da loro nominata.
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pag. 8 Tali caratteri e contenuti della transazione non consentono di ritenere fondata la tesi della natura novativa della stessa, sostenuta da parte appellante, con conseguente rigetto dei primi quattro motivi di gravame.
12. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna alle spese a favore di tutte le altre parti in causa nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale. Assume in proposito, che al momento della proposizione dell'azione, l'unico atto a lui noto era quello di compravendita del 2010, di cui ha chiesto dichiararsi l'inefficacia e che Parte_6
la circostanza che la domanda sia stata poi rigettata con motivazione che si basava su atti e contratti a lui ignoti rappresentava l'ipotesi di “assoluta novità che consente quanto meno di compensare le spese”.
Anche tale motivo è infondato.
Invero non può ritenersi che la mancata conoscenza, seppur incolpevole, di contratti precedentemente intercorsi tra parti diverse rappresentino quella ipotesi di “assoluta novità”, prevista dall'art.92, II co. cpc, che consente la compensazione delle spese, in quanto l'assoluta novità ivi prevista si riferisce alla novità della questione di diritto trattata e non alla novità di fatti o documenti di fronte ai quali si trova una parte del giudizio per effetto e conseguenza delle difese dell'altra parte.
A ciò si aggiunga che, anche a seguito alla produzione della documentazione, di cui l'attore afferma non aver avuto contezza prima della proposizione del giudizio, l'attore ha proseguito il giudizio, continuando a sostenere le sue domande, evidentemente ritenendo che la documentazione in questione fosse irrilevante ai fini della decisione, e riproponendo innanzi alla Corte la stessa domanda di merito, che è risultata infondata.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi vanno poste a carico dell'appellante ed a favore degli appellati , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e dei coniugi nella misura, liquidata in
[...] Controparte_7
dispositivo e determinata in forza del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione di valore compreso fra 52.001,00 e 260.000,00, valori minimi, ed in riferimento all'attività effettivamente espletata e quindi con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
_______________
pag. 9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n.170/2017, così decide:
[...]
a. rigetta l'appello;
b. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di , di e di Controparte_1 Parte_2 Parte_7
e , determinate, per ciascuna delle parti, in €. 4.997,00 (di
[...] Parte_3
cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva ed €. 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 29.01.2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott.ssa Alessia D'Alessandro
_______________
pag. 10