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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, decide la controversia pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta akl suindicato rg 3035 22
TRA
Sig. elettivamente dom.to presso lo studio dell'Avv. Antonio Rosario Parte_1
Caiazzo che lo rappresenta e difende in virtu di procura a calce dell'atto introduttivo.
CONTRO
con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio, Controparte_1
33/E –in persona del procuratore speciale, Dott. (DOC. A), Controparte_2
rappresentata e difesa – giusta procura ad litem estesa su foglio separato da intendersi in calce
– dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. ; PEC: C.F._1
e Francesca Andrea Cantone (C.F. Email_1
; PEC: del Foro di Milano, C.F._2 Email_2
numero telefax: 02/72170950, e dall'Avv. Lucio Parlato presso il cui studio domicilia
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Preliminarmente, si rileva che non è stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione. Sul
punto, valga quanto segue.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ribadisce che le controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti senza il preventivo esperimento del procedimento di mediaizone sono improcedibili.
Da ciò discende che, ove la stessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis Nel caso di specie, pertanto, il giudice, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione deve necessariamente dichiarante la statuizione procedurale
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;
Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali , vista la adesione di parte attrice, determina la compensazione
P.Q.M.
Dichiara l'improdedibilità dell'azione
Compensa le spese lì Il go dott. Salvatore Nasti
2
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice monocratico, dott.
Salvatore Nasti, decide la controversia pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta akl suindicato rg 3035 22
TRA
Sig. elettivamente dom.to presso lo studio dell'Avv. Antonio Rosario Parte_1
Caiazzo che lo rappresenta e difende in virtu di procura a calce dell'atto introduttivo.
CONTRO
con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio, Controparte_1
33/E –in persona del procuratore speciale, Dott. (DOC. A), Controparte_2
rappresentata e difesa – giusta procura ad litem estesa su foglio separato da intendersi in calce
– dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. ; PEC: C.F._1
e Francesca Andrea Cantone (C.F. Email_1
; PEC: del Foro di Milano, C.F._2 Email_2
numero telefax: 02/72170950, e dall'Avv. Lucio Parlato presso il cui studio domicilia
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Preliminarmente, si rileva che non è stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione. Sul
punto, valga quanto segue.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ribadisce che le controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti senza il preventivo esperimento del procedimento di mediaizone sono improcedibili.
Da ciò discende che, ove la stessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis Nel caso di specie, pertanto, il giudice, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione deve necessariamente dichiarante la statuizione procedurale
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346;
Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali , vista la adesione di parte attrice, determina la compensazione
P.Q.M.
Dichiara l'improdedibilità dell'azione
Compensa le spese lì Il go dott. Salvatore Nasti
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