Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
3875 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, all' udienza di T.S. del 19.12.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to Parte_1
C O N T R O
. in persona Controparte_1 CP_2 del legale rapp. p.t. rapp.to e dif.so dall'Avv. VERGHINI EMANUELE presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in PIAZZA EUCLIDE 2 ROMA Nonché
in persona Controparte_3 del presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. RAPUANO DONATELLA giusta procura in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.02.2023 l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento 07120220172761184/00 ruolo emesso da 2022/013846 per i CP_3 seguenti contributi: - € 30,00 sanzioni relative al ritardo del pagamento dei contributo integrativo dell'anno 2015 – non contestato;
- € 325,96 contributi anno 2016;- € 2.078,60 per contributi anno 2017; - € 129,52 per interessi di rateazione anno 2019 (vedi all. 7); - € 59,12 per interessi ulteriori – non contestato. L'opposizione è fondata esclusivamente sul rilievo che la cartella opposta per i contributi relativi agli anni 2016, 2017 e
2019 sarebbe una duplicazione di una precedente cartella esattoriale, la n. 07120220023370234/000. Rassegnava le conclusioni di cui al ricorso. Si Contr costituivano l e la che Controparte_5 chiedevano il rigetto del ricorso in quanto la cartella impugnata aveva ad oggetto altre rate relative ai contributi anni 2016/2017. All'udienza del 19.12.2024, lette le note di trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza. L'opposizione è infondata. Con domanda trasmessa
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- che, in particolare, sottratti i contributi già versati dall'Avv. , risultava un credito di per contributi, Pt_1 CP_3 interessi e sanzioni relativi alle annualità 2016 e 2017 di € 12.020,94; comunicava altresì l'opportunità di pagarli subito con una detrazione CP_3 di parte delle sanzioni ovvero di poter chiedere la rateazione del credito l'avv. riconoscendosi debitrice di per l'importo di € Pt_1 CP_3
12.020,94 ha presentato formale istanza di rateazione (all. 8) nel numero massimo di 5 rate (possibile solo per i crediti maggiori di € 10.000,00) ; con pec del 22.03.2019 (all. 9), ha comunicato CP_3
l'accoglimento della concessione della rateazione richiesta dal professionista in relazione all'importo € 12.020,95 che è stato suddiviso in cinque rate annuali da versare tramite bollettini MAV con scadenza dal 31.10.2019 al 31.10.2023 oltre interessi di rateazione per un importo complessivo di € 12.668,45. La ricorrente ha versato regolarmente la prima rata tramite bollettino MAV, mentre non ha versato gli importi dovuti alle scadenza del 31.10.2020 e 31.10.2021 e pertanto come comunicato nella nota del 22.03.2019 in caso di mancato pagamento dei bollettini Mav la ha attivato la procedura di riscossione tramite ruoli esattoriali. La CP_3 seconda rata scaduta è stata iscritta nel ruolo 2021 (oggetto della prima cartella) ed è in corso di pagamento tramite l'Agenzia delle Entrate (visto che è stata oggetto di rateizzazione con e la terza rata scaduta è CP_6 stata iscritta nel ruolo 2022, oggetto del presente contenzioso. Le cartelle, quindi, hanno ad oggetto le diverse rate da pagare quanto ai contributi riconosciuti come dovuti per l'anno 2016 e 2017 di € 12.020,95 cui sono stati aggiunti gli interessi di rateazione come comunicati con nota del 22.03.2019. Da quanto sopra emerge la fondatezza della pretesa creditoria di . Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di lite seguono la CP_3 soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa coì provvede:
2 rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di Contr lite che si liquidano in € 800,00 in favore di ed in € 800,00 in favore della . Controparte_3
Si comunichi. Così deciso in Napoli il19.12.2024 Il gl dr.ssa M. Montuori
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