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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6075 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio e Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliato in Cardito (NA) alla via Cesare
Battisti n. 24, giusta procura in atti;
- ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_1
Stellato e dall'avv. Federico Stellato, presso i quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla Via A. Diaz n. 53;
- CONVENUTO
E
GI rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Parte_2
Marino Annamaria, presso cui è elettivamente domiciliato in Marigliano
(NA) alla via XI Settembre n. 30, giusta procura in atti;
- CONVENUTO
Oggetto: Actio nullitatis
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via del tutto preliminare, al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che con l'atto introduttivo del corrente giudizio, la parte attrice deduceva la nullità del decreto di trasferimento per essere stato reso nell'ambito di una espropriazione sorretta da titolo esecutivo nullo.
Più precisamente, l'attore esponeva che nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare avente n. RGE. 206/2019, promossa ad istanza della banca in suo danno, era Controparte_2
stato disposto il trasferimento della piena ed intera proprietà di un terreno ubicato in San Prisco (CE) ai signori e Controparte_1
(odierni convenuti), con il decreto di Controparte_3
trasferimento del 3.03.2022, mai opposto ai sensi dell'art.617 c.p.c.. La detta esecuzione era stata avviata in forza del decreto ingiuntivo nr.
1394/2012 con il quale il Tribunale di Milano aveva condannato la società Immobilgi e l'odierno attore, nella qualità di fideiussore, oltre che detentore delle quote azionarie della medesima società, al pagamento della somma di € 6.368.985,17 nei confronti della _2
. Detto decreto diveniva cosa giudicata, atteso la interposta
[...]
opposizione che non era coltivata.
Deduceva ancora l'attore che, nelle more dell'esecuzione, aveva introdotto innanzi il Tribunale di Milano un'azione in danno della stessa
, creditrice procedente nell'esecuzione immobiliare di Controparte_2
cui sopra, finalizzata all'accertamento della nullità parziale della fideiussione, posta alla base del ricorso monitorio, osservando che “tale nullità, se venisse confermata con sentenza dal Tribunale delle Imprese di Milano, travolgerebbe a cascata anche il decreto di trasferimento, impugnato con l'odierno atto”.
Nella prospettazione di parte attrice, dunque, il pignoramento immobiliare promosso ad istanza della in data Controparte_2
4.06.2019, da cui traeva origine il successivo decreto di trasferimento, doveva ritenersi illegittimo perché fondato su un titolo esecutivo (recte decreto ingiuntivo n. 13949/2012 del Tribunale di Milano) intrinsecamente nullo. Pertanto, l'attore esperiva la presente domanda giudiziale, trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 6) c.c., avente ad oggetto l'actio (querela) nullitatis del titolo sotteso all'esecuzione nella quale era stato emesso il decreto di trasferimento del 3.03.2022 reso in favore degli odierni convenuti.
Per meglio comprendere la prospettazione attorea, deve qui rilevarsi che l'attore deduce il superamento del giudicato calato sul decreto ingiuntivo opposto (la cui opposizione non è stata coltivata) attraverso la nota questione del giudicato implicito e della posizione di consumatore rivestita dell'odierno attore.
2.1 Nel costituirsi, deduceva: 1) Controparte_1
Inammissibilità della domanda esperita per decadenza dall'azione ex artt. 617, 618, 586 c.p.c., stante l'intervenuta decadenza dal rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che avrebbe dovuto azionare l'attore entro il termine perentorio previsto ex lege;
2)
Inammissibilità dell'actio nullitatis avverso decreto di trasferimento avente contenuto non decisorio ex art. 586 c.p.c. - violazione del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ex artt. 161 e 156 c.p.c.; 3) Inammissibilità della domanda esperita per violazione del giudicato formale e sostanziale ex artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c. ed invocava la tutela dell'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario/terzo acquirente ex art. 2929 c.c., nonché la inoperatività della nullità derivata ex art. 159, comma 1, c.p.c. in ossequio al principio utile per inutile non viziatur ed in ultima analisi il disposto di cui all'art. 2929 c.c. che sancisce l'inopponibilità all'aggiudicatario dell'eventuale declaratoria di nullità degli atti esecutivi.
Nel costituirsi, deduceva: a) Inammissibilità Controparte_3
dell'actio nullitatis avverso il decreto di trasferimento oggetto della presente domanda, atteso che l'invalidità doveva essere contestata con
l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni;
b) Inefficacia dell'actio nullitatis sul decreto di trasferimento oggetto della presente domanda, vista la tutela dell'acquirente o assegnatario ex art 2929 c.c..
Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata all'udienza del 8.10.24 ed era introitata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c. Giova ancora osservare che durante il doppio termine per gli scritti conclusionali, la parte attrice dapprima, con la comparsa conclusionale depositata in data 6.12.2024, dichiarava di rinunciare alla domanda;
di poi, nella successiva memoria di replica dichiarava che “In sede di comparsa conclusionale questa difesa incautamente ha rinunciato alla proposizione della domanda e chiesto al Giudice di non rendere sentenza con compensazione delle spese di lite. Si è trattato di un frainteso con il proprio assistito che a tale scopo non aveva concesso procura speciale … Pertanto, si chiede di non considerare quanto scritto nella comparsa conclusionale”.
3. Tanto doverosamente chiarito quanto alle vicende processuali, deve muoversi al gradato esame delle doglianze.
Ebbene, va subito precisato che la domanda sollevata dall'attore non investe – a ben vedere – il decreto di trasferimento, ma il titolo esecutivo sulla base del quale è stata azionata la procedura esecutiva nell'ambito della quale detto decreto risulta emesso.
In proposito, la parte attrice chiarisce << si reputa che l'azione nasca come ingiusta ab origine, poiché fondata su un titolo - decreto ingiuntivo passato in giudicato- che giudicato non può essere
considerato in quanto basato su un antecedente logico-giuridico nullo: la fideiussione rilasciata all'Unicredit leasing >>.
La domanda proposta, dunque, ha ad oggetto l'accertamento della nullità del titolo esecutivo, in via autonoma, non potendosi più discutere della questione nel processo esecutivo.
Così impostata la domanda, devono ritenersi infondate le eccezioni di inammissibilità per decorso del termine ex art.617 c.p.c. spiegate da entrambe le parti processuali.
3.1. Invero la c.d. actio nullitatis, è quella azione volta a far accertare la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, vizio che può essere fatto valere sia in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo, sia con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale efficace ( ex plurimis
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, n.3810). Come noto, con l'actio nullitatis viene accertata la inesistenza giuridica e la nullità radicale del provvedimento decisorio, mentre con lo strumento dell'impugnazione, ed il rinvio al giudice a quo, viene consentita, a differenza dell'actio nullitatis, la continuazione del processo con la pronuncia di una decisione nel merito nell'ambito dello stesso processo ( ex plurimis,
Cassazione civile sez. lav., 27/05/2003, n.8442).
3.2. Da quanto sopra evidenziato, discende che il giudice investito della c.d. actio nullitatis, debba, in primo luogo, valutare se sussista il
vizio dedotto dalla parte (in termini di inesistenza o di nullità del provvedimento fatto oggetto di censura).
Nel caso di specie, la parte attrice deduce la nullità del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo ex art.653 c.p.c., in quanto lo stesso sarebbe fondato su una fideiussione nulla. Detta fideiussione, che vede, appunto, il odierno attore, coma parte contrattuale, sarebbe Pt_1
nulla in quanto caratterizzata da clausole vessatorie ed abusive, come per esempio quella con cui si deroga all'art. 1957 c.c. (clausola che rappresenta una ipotesi di clausola vessatoria tipizzata dall'art. 33, comma secondo, del Codice del Consumo) ovvero clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Da questa nullità, la parte attrice fa discendere il superamento del giudicato che è calato sul decreto ingiuntivo azionato come titolo esecutivo (anche invocando la disciplina consumieristica di recente richiamata in una ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi del
12.09.2024), ritenendo che detto giudicato non possa ricoprire la questione della nullità contrattuale, non espressamente affrontata in sede di opposizione.
La tesi non merita adesione.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in
riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Sez. 1,
n. 22465 del 24.9.2018). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con
l'opposizione (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del
28.11.2017) >> ( in termini, Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, (ud.
27/06/2024, dep. 19/09/2024), n.25180.
Già in precedenza, la medesima Corte aveva affermato che << Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile >> ( Cassazione civile sez. II, 04/11/2021, n.31636).
Pertanto, non appare possibile superare il giudicato calato sul decreto ingiuntivo in questione invocando una presunta nullità delle clausole contrattuali del contratto ad esso sotteso.
Ancora, si osserva che: non solo le clausole invocate come nulle, non sono state riconosciute come tali nel giudizio azionato presso il
Tribunale di Milano ( di cui risulta versata in atti provvedimento conclusivo), ma le valutazione di nullità delle dette clausole (lo si ricorda, indicate come contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e quindi clausole confliggenti con la disciplina antitrust) non sarebbe comunque idonee a superare il giudicato anche alla luce dei principi maturati nella c.d. tutela consumieristica (di cui alle note sentenze CGUE del 17 maggio 2022 e successiva sentenza resa a S.U. dalla Suprema corte n. 9479/2023). Ed infatti, la tutela de qua è stata riconosciuta nella diversa ipotesi del giudicato formatosi per mancata opposizione e non per opposizione proposta e non coltivata (per la quale fattispecie – di cui è causa – soccorre l'altra e differente ipotesi dell'art.653 c.p.c.); circostanza quest'ultima, che appare evidente dalle medesime allegazioni della parte attrice che cita una recente ordinanza di rimessione alla CGUE proprio per investirla della “estendibilità, all'ipotesi di decreto ingiuntivo opposto, dei principi espressi dalla CGUE in relazione alla diversa fattispecie di un decreto ingiuntivo non opposto e, dunque se: una volta che sia stata proposta un'opposizione per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia
stata definita con sentenza passata in giudicato che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale)”.
4. Per tutto quanto fin qui argomentato, dunque, deve ritenersi che la domanda non sia fondata e conseguentemente, deve essere rigettata sia la richiesta di accogliere l'actio nullitatis, quanto quelle ulteriori di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e di applicazione dell'art.1957 c.c., così come rassegnate in sede di memoria di replica. Al rigetto della domanda consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presa ex art. 2652 n.6 c.c. (
Cass. 22 agosto 2017 n. 20269).
Da ultimo, e con riferimento alla domanda ex art.96 c.p.c. spiegata dalla parte convenuta , non si rinvengono i Controparte_1
presupposti di legge indicati dalla norma e dalla giurisprudenza atteso che la complessità delle questioni prospettate consentono di affermare che non sussista neppure la colpa grave.
5. Per quanto riguarda le spese di lite esse seguono la soccombenza, con condanna della parte attrice , alla Parte_1
refusione delle spese di lite ( fase introduttiva e fase decisoria ai valori medi di cui allo scaglione di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014 che deve essere indicato nel valore indeterminabile di complessità media) in favore delle parti convenute, e Controparte_1 Controparte_3
, con attribuzione per quest'ultima parte all'avvocato antistatario
[...]
Annamaria Marino, spese che per ciascuna parte si liquidano in euro
4.995,00 , oltre oneri di legge.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Dispone all'atto della definitività del presente provvedimento, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale riferita al corrente giudizio (trascrizione non rinvenuta in atti).
3. Condanna la parte attrice , alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore della parte convenuta, Controparte_1
per euro 4.995,00, oltre oneri di legge se dovuti ed in favore della parte convenuta , con Controparte_3
attribuzione per quest'ultima parte all'avvocato antistatario
Annamaria Marino, per euro 4.995,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
2 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
3 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
4 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
5 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
6 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
7 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
8 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
9 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
10 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
11 R. G. A. C. 6075/2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio