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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 323/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Viale Pertini 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 336/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SARDEGNA sez. 3 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5231001778 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5231001780 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: revoca della sentenza gravata e rigetto del ricorso dei contribuenti.
Appellati: declaratoria dell'inammissibilità del ricorso in revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro i signori Resistente_1 e Resistente_2 impugavano i provvedimenti sopra indicati con i quali la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle
Entrate aveva affermato l'obbligo dei contribuenti di dichiarare i redditi da lavoro dipendente e di versare la relativa imposta nonostante gli stessi fossero soggetti all'obbligo di ritenuta da parte del datore di lavoro.
Il primo giudice ha respinto il ricorso dei contribuenti;
la loro impugnazione è stato invece accolta dal giudice di appello, la cui sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8653 del 15.04.2011 ha accolto il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: “Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui << il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.p.r. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri….ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente obbligato solidale d'imposta,…………; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell'indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell'Amministrazione erariale.
Ritenuto che per tanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Sardegna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio”.
Il giudizio veniva riassunto dalla Agenzia delle Entrate avanti alla CTR di Sassari con il n. di RG 433/2012.
Questa Corte con sentenza n. 336/3/2024 depositata il 22 maggio 2024 in sede di riassunzione del giudizio accoglieva l'appello dei contribuenti, per l'effetto annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in revocazione in epigrafe, sostenendo che la stessa è inficiata da errore revocatorio.
Si sono costituiti i signori Resistente_1 e Resistente_2 chiedendo la declaratoria dell'inamissibilità del ricorso in revocazione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la parte ricorrente in revocazione sostiene che il giudice a quo erroneamente ha ritenuto pacifico e non contestato il fatto, decisivo per la soluzione della controversia, costituito dalla trattenuta e dal versamento delle ritenute d'acconto da parte del datore di lavoro dei contribuenti. Gli appellati oppongono che la suddetta circostanza è stata oggetto di controversia e discussa nella sentenza revocanda, per cui non è esperibile, nella specie, il rimedio revocatorio.
Il Collegio condivide la tesi dei resistenti.
Invero, l'affermazione espressa dal giudice a quo è probabilmente troppo categorica, ma ciò non sposta il fulcro della problematica.
La questione relativa al fatto che il datore di lavoro dei contribuenti abbia o meno effettuato le ritenute fiscali sulle loro competenze è stata infatti lungamente discussa, e anzi il rinvio della Suprema Corte si basa proprio sulla necessità di accertare tale circostanza.
Di conseguenza, l'affermazione sulla quale si basa il ricorso in revocazione potrà essere erronea, ma ciò dovrà essere fatto valere, nel caso, nella sede opportuna, mentre non è sufficiente per ripetere il giudizio.
In conclusione il ricorso deve, come già anticipato, essere dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE TERZA
dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Sassari, mediante collegamento da remoto, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sardegna, Sezione Terza, il giorno 24 ottobre 2025 con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 323/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro - Viale Pertini 08100 Nuoro NU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 336/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SARDEGNA sez. 3 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5231001778 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5231001780 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: revoca della sentenza gravata e rigetto del ricorso dei contribuenti.
Appellati: declaratoria dell'inammissibilità del ricorso in revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro i signori Resistente_1 e Resistente_2 impugavano i provvedimenti sopra indicati con i quali la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle
Entrate aveva affermato l'obbligo dei contribuenti di dichiarare i redditi da lavoro dipendente e di versare la relativa imposta nonostante gli stessi fossero soggetti all'obbligo di ritenuta da parte del datore di lavoro.
Il primo giudice ha respinto il ricorso dei contribuenti;
la loro impugnazione è stato invece accolta dal giudice di appello, la cui sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8653 del 15.04.2011 ha accolto il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: “Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui << il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.p.r. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri….ed anche a titolo di acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente obbligato solidale d'imposta,…………; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell'indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell'Amministrazione erariale.
Ritenuto che per tanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR della Sardegna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio”.
Il giudizio veniva riassunto dalla Agenzia delle Entrate avanti alla CTR di Sassari con il n. di RG 433/2012.
Questa Corte con sentenza n. 336/3/2024 depositata il 22 maggio 2024 in sede di riassunzione del giudizio accoglieva l'appello dei contribuenti, per l'effetto annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Nuoro dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in revocazione in epigrafe, sostenendo che la stessa è inficiata da errore revocatorio.
Si sono costituiti i signori Resistente_1 e Resistente_2 chiedendo la declaratoria dell'inamissibilità del ricorso in revocazione.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la parte ricorrente in revocazione sostiene che il giudice a quo erroneamente ha ritenuto pacifico e non contestato il fatto, decisivo per la soluzione della controversia, costituito dalla trattenuta e dal versamento delle ritenute d'acconto da parte del datore di lavoro dei contribuenti. Gli appellati oppongono che la suddetta circostanza è stata oggetto di controversia e discussa nella sentenza revocanda, per cui non è esperibile, nella specie, il rimedio revocatorio.
Il Collegio condivide la tesi dei resistenti.
Invero, l'affermazione espressa dal giudice a quo è probabilmente troppo categorica, ma ciò non sposta il fulcro della problematica.
La questione relativa al fatto che il datore di lavoro dei contribuenti abbia o meno effettuato le ritenute fiscali sulle loro competenze è stata infatti lungamente discussa, e anzi il rinvio della Suprema Corte si basa proprio sulla necessità di accertare tale circostanza.
Di conseguenza, l'affermazione sulla quale si basa il ricorso in revocazione potrà essere erronea, ma ciò dovrà essere fatto valere, nel caso, nella sede opportuna, mentre non è sufficiente per ripetere il giudizio.
In conclusione il ricorso deve, come già anticipato, essere dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE TERZA
dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Sassari, mediante collegamento da remoto, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sardegna, Sezione Terza, il giorno 24 ottobre 2025 con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.