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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 17/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. PALAMARA CHRISTINE Parte_1 C.F._1
ANNUNCIATA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'Avv. BIANCHI MARCO CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio-contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 12.03.2025 e di seguito interamente riportate: “1- affido condiviso dei minori con prevalente collocamento presso la madre;
2- il padre vedrà a domeniche alternate, oltre ad eventuali sere previo accordo fra i Per_1
genitori;
3- il padre vedrà secondo le disponibilità dei minori;
ER Per_3
4- dal deposito del ricorso il padre verserà alla madre € 150 per figlio entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua;
5- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50%;
6- l'Au sarà percepito dalla madre;
7- le ferie e le festività verranno regolate di comune accordo dai genitori nell'interesse dei minori;
8- spese di lite compensate;
9- verrà mantenuto il monitoraggio dei SS e, ove vi sia posto per sarà avviato un percorso ER psicologico per . ER
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Sesto Calende in data 18.07.2009 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte II, serie C, anno
2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli il 25.05.2010, il 10.12.2012, ed , il Per_3 ER Persona_4
10.04.2020.
Con sentenza n. 1047 pubblicata in data 13.07.2023 e passata in giudicato (doc. 2 della ricorrente) veniva pronunciata la separazione consensuale tra le parti alle seguenti condizioni (tra le altre):
“[…] 4) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_2
mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 a partire dal Luglio 2023 (€ 133,33 = per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 01/07/2024; 5) Le spese straordinarie per i figli saranno ad esclusivo carico della madre;
6) L'assegno unico per i minori verrò percepito integralmente dalla madre;
7) Vivendo i coniugi nella stessa città e, tenuto conto delle attività extrascolastiche dei figli, del lavoro di agricoltore del padre e del lavoro della mamma, le parti concordano che i ragazzi staranno con il padre una sera alla settimana per la cena e a weekend alterni il solo giorno della domenica per pranzo. Eventuali pernottamenti dei figli minori presso il padre saranno preventivamente concordati tra i genitori […]”.
Pag. 2 di 5 Con ricorso depositato il 31.01.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo, Pt_3 sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti.
In data 20.03.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Giudice delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) conferma le condizioni di separazione, ad eccezione degli incontri fra il padre e d ER
, con l'aumento dell'assegno mensile dovuto dal padre di € 50; Per_3
2) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori ed i minori;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra , ed il padre, con facoltà, una volta Per_3 ER
accertato il rapporto padre-figli, di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità;
3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata dei minori, relazionando sui suoi bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno”.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 12.03.2024, ut supra integralmente riportate.
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (v. doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
Inoltre, le parti dichiaravano che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
Alla luce delle conclusioni riportate dai SS nella relazione recante data 25.10.2024, ove si richiedeva di “ampliare e calendarizzare gli incontri tra i due figli, e , con il Per_3 Per_1
padre; presa carico psicologica per rilevato il forte malessere e gli agiti autolesionistici di ER
, si richiede di prescrivere un'urgente presa in carico neuropsichiatrica della minore;
si Per_3 rimanda al Sert la presa in carico per il signor per sostenerlo e monitorarlo nell'astinenza Pt_4 dall'alcool; si rileva la necessità di avviare un intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambe le figure genitoriali al fine di esplorare gli ambienti di vita dei minori e le
Pag. 3 di 5 relazioni familiari” (v. pagg. 3 e 4) e della relazione depositata il 27.2.2025, si ritiene necessaria per la tutela del benessere psicofisico dei minori l'apertura di un procedimento di vigilanza.
infatti, ha iniziato i primi colloqui con l'NPI, appare però necessario monitorare la Per_3
prosecuzione del suo percorso, l'avvio del sostegno psicologico per l'astinenza dall'alcool ER
del padre. Quest'ultimo, infatti, inviava ai SS delle analisi fatte privatamente, senza chiedere la presa in carico da parte del . Pt_5
Pertanto, si incaricano i SS territorialmente compenti (allo stato quelli di Somma Lombardo) di supportare e mantenere il monitoraggio sul nucleo, avviando un percorso psicologico per ER
verificando la prosecuzione del percorso presso NPI di e, ove ritenuto necessario, Per_3
predisponendo interventi educativi domiciliari.
Si invita il resistente a rivolgersi al Serd e si dispone che i SS monitorino detto percorso.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Sesto Calende in data 18.07.2009 (matrimonio trascritto nel registro CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte II, serie C, anno 2009) alle condizioni concordate dalle parti e qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sesto Calende in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di nata il Controparte_3
29.05.2010, nato il [...] e , nato il [...], CP_4 Controparte_5
residenti in [...] c;
4) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Somma Lombardo adempiano al mandato di cui in parte motiva e relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.9.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
5) compensa le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Somma
Lombardo nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 14 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. PALAMARA CHRISTINE Parte_1 C.F._1
ANNUNCIATA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'Avv. BIANCHI MARCO CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio-contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 12.03.2025 e di seguito interamente riportate: “1- affido condiviso dei minori con prevalente collocamento presso la madre;
2- il padre vedrà a domeniche alternate, oltre ad eventuali sere previo accordo fra i Per_1
genitori;
3- il padre vedrà secondo le disponibilità dei minori;
ER Per_3
4- dal deposito del ricorso il padre verserà alla madre € 150 per figlio entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annua;
5- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50%;
6- l'Au sarà percepito dalla madre;
7- le ferie e le festività verranno regolate di comune accordo dai genitori nell'interesse dei minori;
8- spese di lite compensate;
9- verrà mantenuto il monitoraggio dei SS e, ove vi sia posto per sarà avviato un percorso ER psicologico per . ER
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio concordatario in Sesto Calende in data 18.07.2009 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte II, serie C, anno
2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli il 25.05.2010, il 10.12.2012, ed , il Per_3 ER Persona_4
10.04.2020.
Con sentenza n. 1047 pubblicata in data 13.07.2023 e passata in giudicato (doc. 2 della ricorrente) veniva pronunciata la separazione consensuale tra le parti alle seguenti condizioni (tra le altre):
“[…] 4) Il sig. provvederà a versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_2
mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 400,00 a partire dal Luglio 2023 (€ 133,33 = per ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal 01/07/2024; 5) Le spese straordinarie per i figli saranno ad esclusivo carico della madre;
6) L'assegno unico per i minori verrò percepito integralmente dalla madre;
7) Vivendo i coniugi nella stessa città e, tenuto conto delle attività extrascolastiche dei figli, del lavoro di agricoltore del padre e del lavoro della mamma, le parti concordano che i ragazzi staranno con il padre una sera alla settimana per la cena e a weekend alterni il solo giorno della domenica per pranzo. Eventuali pernottamenti dei figli minori presso il padre saranno preventivamente concordati tra i genitori […]”.
Pag. 2 di 5 Con ricorso depositato il 31.01.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo, Pt_3 sussistendone i presupposti, l'emissione della sentenza divorzile e la regolamentazione dei rapporti conseguenti.
In data 20.03.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Giudice delegato assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) conferma le condizioni di separazione, ad eccezione degli incontri fra il padre e d ER
, con l'aumento dell'assegno mensile dovuto dal padre di € 50; Per_3
2) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori ed i minori;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra , ed il padre, con facoltà, una volta Per_3 ER
accertato il rapporto padre-figli, di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità;
3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata dei minori, relazionando sui suoi bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno”.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 12.03.2024, ut supra integralmente riportate.
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le predette circostanze sono state provate documentalmente (v. doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
Inoltre, le parti dichiaravano che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole e coerenti con le condizioni economiche dei genitori.
Alla luce delle conclusioni riportate dai SS nella relazione recante data 25.10.2024, ove si richiedeva di “ampliare e calendarizzare gli incontri tra i due figli, e , con il Per_3 Per_1
padre; presa carico psicologica per rilevato il forte malessere e gli agiti autolesionistici di ER
, si richiede di prescrivere un'urgente presa in carico neuropsichiatrica della minore;
si Per_3 rimanda al Sert la presa in carico per il signor per sostenerlo e monitorarlo nell'astinenza Pt_4 dall'alcool; si rileva la necessità di avviare un intervento di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambe le figure genitoriali al fine di esplorare gli ambienti di vita dei minori e le
Pag. 3 di 5 relazioni familiari” (v. pagg. 3 e 4) e della relazione depositata il 27.2.2025, si ritiene necessaria per la tutela del benessere psicofisico dei minori l'apertura di un procedimento di vigilanza.
infatti, ha iniziato i primi colloqui con l'NPI, appare però necessario monitorare la Per_3
prosecuzione del suo percorso, l'avvio del sostegno psicologico per l'astinenza dall'alcool ER
del padre. Quest'ultimo, infatti, inviava ai SS delle analisi fatte privatamente, senza chiedere la presa in carico da parte del . Pt_5
Pertanto, si incaricano i SS territorialmente compenti (allo stato quelli di Somma Lombardo) di supportare e mantenere il monitoraggio sul nucleo, avviando un percorso psicologico per ER
verificando la prosecuzione del percorso presso NPI di e, ove ritenuto necessario, Per_3
predisponendo interventi educativi domiciliari.
Si invita il resistente a rivolgersi al Serd e si dispone che i SS monitorino detto percorso.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Sesto Calende in data 18.07.2009 (matrimonio trascritto nel registro CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 16, parte II, serie C, anno 2009) alle condizioni concordate dalle parti e qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sesto Calende in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di nata il Controparte_3
29.05.2010, nato il [...] e , nato il [...], CP_4 Controparte_5
residenti in [...] c;
4) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Somma Lombardo adempiano al mandato di cui in parte motiva e relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.9.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
5) compensa le spese di lite.
Pag. 4 di 5 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Somma
Lombardo nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 14 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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