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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1360/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Parte_1 C.F._1
Rustico, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nigro, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti;
- resistente -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 La causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza del 20/12/2024 sulla domanda di pronuncia relativa allo status avanzata da senza opposizione di sul Parte_1 Controparte_1
punto.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/05/2024, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra lo stesso e CP_1
ad Ispica il 21/09/1994 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune predetto al n.
[...]
54, parte II, Serie A, dell'anno 1994.
In particolare, il ricorrente – premettendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (Ragusa, Per_1
11/7/1995) e (Ragusa, 25/1/1998) e che la separazione tra i coniugi è stata Persona_2
pronunciata con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 114/2024, resa nel proc. n. 3450/2022 R.G. nel quale essi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa il 23/02/2023 - ha precisato che il giudizio di separazione, nel quale è stata emessa sentenza parziale sullo status (divenuta irrevocabile), è ancora pendente per la definizione delle questioni economiche e che con ordinanza presidenziale del 27/2/2023 è stata assegnata la casa coniugale a e disposto a carico Controparte_1 del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge e della figlia , versando Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di €. 750,00 (€. 450,00 per la moglie, €. 300,00 per la figlia maggiorenne e non indipendente economicamente.
Oltre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva Parte_1 all'adito Tribunale anche di non disporre assegno divorzile in favore di in quanto Controparte_1
“è proprietaria di diversi immobili idonei ad assicurarle benefici economici presenti e futuri”, o, in subordine, di quantificare tale assegno in misura non superiore ad €. 200,00 mensili.
si è costituta in giudizio con memoria difensiva depositata il 14/10/2024, nella Controparte_1
quale, pur aderendo alla chiesta pronuncia di divorzio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di non disporre in suo favore l'assegno divorzile, deducendo la pendenza del giudizio di separazione in ordine alle questioni economiche e contestando la necessità di disporre l'assegno divorzile in suo favore, in quanto priva di lavoro e proprietaria di un solo immobile improduttivo di reddito, oltre al contributo al mantenimento in favore della figlia in quanto maggiorenne, ma non economicamente Per_1
indipendente.
pagina 2 di 4 La resistente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in Pozzallo nella via Gobetti n. 3, in ragione della convivenza con la figlia , oltre che del figlio , quando non è ospite del Per_1 Per_2
C.T.A. nel quale è domiciliato, e di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di almeno €.
900,00 di cui €. 600,00 in favore della resistente ed €. 300,00 in favore della figlia , maggiorenne Per_1
ed economicamente non indipendente, oltre il 70 % delle spese straordinarie.
Con istanza depositata il 23/10/2024, reiterata nelle note di udienza del 7/11/2024, Parte_1 ha chiesto l'emissione di pronuncia sullo status in ragione dell'adesione della resistente alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione esistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione tra gli stessi n. 114/2024, resa dal tribunale di RAGUSA il 12/1/2024 e divenuta irrevocabile il 22/2/2024, nel proc. n. 3450/2022 R.G., nel quale le parti sono comparse innanzi al
Presidente del Tribunale di Ragusa il 23/02/2023 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e, altresì, dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'udienza ed all'interno dei rispettivi scritti difensivi.
Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, ha apposto il visto, nulla opponendo.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede.
Il regolamento delle spese processuali è da rinviarsi alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, parzialmente decidendo nella causa, sentito il P.M., così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
uniti in matrimonio il 21/09/1994 ad Ispica, il cui atto è stato trascritto Controparte_1
nel registro degli atti dello Stato Civile del comune predetto al n. 54, parte II, serie A, dell'anno
1994;
pagina 3 di 4 - Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali;
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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