Articolo 9 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 agosto 1978
Art. 9.
Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente piu' conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.
Entrata in vigore il 22 agosto 1978
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