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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. GI D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. VA CE MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PRINCIPATO DANIELA PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Malavenda (pec: C.F._2
e DR CI (pec: Email_2
Email_3
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
Ordinanza e per l'effetto dichiarare la responsabilità per il fatto illecito della diffamazione, per
Pag. 1 di 11 come in premessa individuata, gli odierni due appellati, e conseguentemente condannare gli stessi al risarcimento del danno per come quantificato ed argomentato in ricorso, pari a
50.000,00 €.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per gli appellati
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per la preclusione che deriva dall'accertamento definitivo della legittimità della condotta degli appellati, con ordinanza passata in giudicato;
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta, per violazione dell'art.
342 c.p.c.; nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione proposta e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza impugnata;
valutare d'ufficio la riconducibilità della condotta processuale dell'appellante nell'alveo dell'abuso di processo, ex art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidare, favore degli appellati e in via equitativa, l'indennità prevista dalla norma;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la liquidazione del danno entro un massimo di 3.000 euro.
Con vittoria di onorari e spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 agosto 2019
[...] conveniva in giudizio la società “ – in persona del Pt_1 Controparte_1
suo legale rappresentante – e , rispettivamente nelle qualità di Controparte_2
società editrice del quotidiano “Corriere della Sera” e di direttore responsabile del sito
“Corriere.it”.
2. L'azione giudiziaria intrapresa dall'attore era volta ad ottenere la condanna dei
Pag. 2 di 11 convenuti al pagamento della somma di 50.000 euro quale risarcimento del danno dallo stesso sofferto per via della pubblicazione, in data 8.9.2015, di un articolo dalla asserita natura diffamatoria sull'edizione online della predetta testata giornalistica.
3. In particolare, le doglianze dell'attore si limitavano al titolo scelto per l'articolo in questione, che era così formulato: “Valle dei Templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi”. Ad avviso dell'Arnone, infatti, il carattere infamante della frase appena riportata scaturiva dalla indebita sovrapposizione tra la sua professione di avvocato, nella cui veste aveva assunto la difesa tecnica di un soggetto imputato di reati edilizi,
e la più generica qualifica di “difensore degli abusi edilizi”, attribuitagli invece dal titolo citato.
4. Si costituivano la società “ e il , i quali Controparte_1 Controparte_2 in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto per non essere applicabile nei suoi confronti la norma in tema di omesso CP_2
controllo sulla stampa periodica di cui all'art. 57 c.p.
5. Nel merito i resistenti domandavano il rigetto del ricorso rappresentando che il mero titolo dell'articolo – di per sé solo valutato – non avrebbe potuto consentire l'univoca identificazione dell'attore quale destinatario dello scritto e che, pertanto, nessuna offesa alla sua reputazione e al suo onore ne sarebbe potuta derivare.
Peraltro – proseguivano i convenuti – anche ove si fosse riconosciuta una potenzialità offensiva al titolo in esame, il fatto avrebbe dovuto comunque ritenersi scriminato per effetto dell'art. 51 c.p., costituendo lo stesso espressione del diritto di cronaca giornalistica.
6. Infine, i resistenti avanzavano domanda di condanna dell'attore al risarcimento previsto dall'art. 96 co. 1 c.p.c. (in conseguenza della lite temerariamente incardinata nei confronti del ) nonché una richiesta di condanna dello Parte_2
stesso al pagamento della somma di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. (ravvisando nella sua condotta gli estremi di un abuso del processo).
7. Con ordinanza pubblicata in data 30.12.2019 il Tribunale di Agrigento respingeva la domanda dell' e lo condannava a rifondere ai convenuti le spese Pt_1
di lite, Non venivano accolte neanche le richieste di condanna dell'attore ai sensi art.
Pag. 3 di 11 96 c.p.c. avanzate dai convenuti.
8. Il giudizio del Tribunale si fondava sulla ritenuta applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, riconducibile all'art. 51
c.p., della quale venivano individuati nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi.
9. In particolare, l'informazione diffusa dall'articolo – ossia la presenza dell'Arnone sul luogo interessato da un'ordinanza di demolizione il giorno in cui tale provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito – risultava essere vera e non contestata. La divulgazione delle notizie inerenti all'esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi era inoltre valutata come rispondente ad un pubblico interesse.
10. Da ultimo, ad avviso del giudice di primo grado, l'impiego del sintagma
“difende gli abusi edilizi” non travalicava i confini della continenza espositiva poiché lo stesso era formulato ricorrendo ad una semplice sineddoche, in concreto consistita
“nel sostituire due termini connessi dal punto di vista quantitativo, ricorrendo al tutto per indicare una parte”, e ciò al solo fine di attirare l'attenzione del lettore e sintetizzare più efficacemente il contenuto dell'articolo.
11. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
12. Si sono costituiti gli appellati “ e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per essere già divenuto definitivo, tra le stesse parti, un accertamento giudiziale concernente il medesimo oggetto dell'odierno processo. Rilevano infatti gli appellati che il Tribunale di AN
– anch'esso adito dall'Arnone il 30.9.2019 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ha già rigettato con ordinanza passata in giudicato, la domanda di risarcimento da quest'ultimo avanzata in relazione all'analogo titolo “Il leader ambientalista che difende gli abusi edilizi” pubblicato – questa volta – sull'edizione cartacea del “Corriere della
Sera”.
13. In secondo luogo, gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. A loro avviso, infatti, l' pur avendo Pt_1
correttamente indicato le parti del provvedimento impugnato da sottoporre all'esame
Pag. 4 di 11 del giudice del gravame, non avrebbe dato adeguatamente conto delle modifiche da apportare alla decisione di primo grado né delle ragioni di fatto o di diritto collocate a loro sostegno.
14. Quanto al merito, gli appellati sostengono l'infondatezza dell'impugnazione segnalando che – come già sottolineato nel processo di primo grado – la domanda incardinata dall' ha ad oggetto soltanto il titolo “Valle dei Templi: leader Pt_1 ambientalista difende gli abusi edilizi” e non anche il sottotitolo, la foto e l'articolo stesso che lo corredano. Il titolo in quanto tale, però, non contiene alcun riferimento alla persona dell'appellante né alla sua professione e ciò impedisce di individuare in via univoca e oggettiva nell' il soggetto autore della condotta ivi descritta. Pt_1
15. I resistenti rimarcano poi la correttezza delle indicazioni riportate nell'intestazione in commento, dal momento che effettivamente l in Pt_1
quell'occasione non si stava limitando a difendere da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico le ragioni dei suoi assistiti, ma si stava di fatto opponendo ad un'ordinanza di demolizione degli immobili di cui questi ultimi erano proprietari, che era divenuta già definitiva.
16. Gli appellati concludono la loro comparsa di costituzione e risposta con una nuova richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., anche in ragione del proliferare di giudizi dallo stesso promossi per il medesimo fatto. In via soltanto subordinata chiedono di contenere la liquidazione del danno risarcibile entro un massimo di 3.000 euro.
17. Sostituita l'udienza del 7 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni – insistendo nelle richieste già formulate – e la causa è stata assunta in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
18. L'appello è infondato e va respinto.
19. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni formulate dagli appellati relativamente alla improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e alla inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.
20. Sotto il primo profilo, infatti, merita osservare che affinché possa parlarsi di
Pag. 5 di 11 identità della domanda tra due giudizi – tanto ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 2909 c.c. quanto ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – è necessario che tutti e tre gli elementi identificativi dell'azione, e cioè le personae, il petitum e la causa petendi, coincidano perfettamente tra di loro (cfr., fra le altre, Cassazione civile sez. III,
06/05/2025, n.11887).
21. Nel caso in esame, invece, il fatto costitutivo allegato dal ricorrente a fondamento delle proprie doglianze – l'una oggetto del presente processo e l'altra già decisa dal Tribunale di AN con ordinanza divenuta definitiva – risulta differente.
In entrambi i casi la richiesta di risarcimento si fonda un fatto illecito ex art. 2043 c.c. addebitato ai convenuti;
tuttavia, mentre da un lato tale fatto costitutivo viene individuato nella pubblicazione online del titolo “Valle dei templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi”, dall'altro lato il fatto illecito lamentato consiste nella comparsa del titolo “Il leader ambientalista che difende gli abusi” sulle pagine dell'edizione cartacea
(e non online) del “Corriere della Sera”.
22. Diversa e non perfettamente sovrapponibile deve quindi ritenersi, intanto, la platea dei destinatari dello scritto, con ciò distinguendosi i due fatti costitutivi allegati dall'attore già sotto un profilo “spaziale.
23. Differente appare, inoltre, la potenzialità lesiva della condotta, poiché laddove la condivisione di un articolo su internet consente in via ipotetica di intervenire con facilità anche in un momento successivo per modificare o cancellare quanto pubblicato, la diffusione tra il pubblico di un giornale cartaceo lascia invece perdurare l'offesa per un tempo tendenzialmente indeterminato.
24. Soprattutto, la più significativa divergenza tra i ricorsi promossi dall' Pt_1
emerge dalla analoga ma non identica formulazione dei due titoli in questione: soltanto quello pubblicato online (e non anche quello cartaceo) infatti contiene un esplicito riferimento alla “Valle dei Templi”. Di conseguenza, pure a fronte di una notizia del medesimo tenore, differente risulta il perimetro all'interno del quale valutare l'identificabilità soggettiva del destinatario dello scritto, elemento costitutivo del reato di diffamazione (cfr. Cass. civile sez. III n. 16543/2012).
25. Ciò a maggior ragione ove si consideri che è proprio sotto il profilo della
Pag. 6 di 11 riferibilità della condotta al soggetto passivo che il Tribunale di AN ha rigettato la domanda dell' ritenendo appunto che il titolo “Il leader ambientalista che Pt_1
difende gli abusi” non consentisse la sua oggettiva e univoca identificazione.
26. Pertanto – ferma per il momento ogni ulteriore indagine sulla effettiva riconducibilità al ricorrente del diverso titolo “Valle dei Templi: il leader ambientalista difende gli abusi edilizi” – l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione del ne bis in idem sollevata dagli appellati deve essere respinta, poiché i fatti costitutivi posti dall' a fondamento dei due giudizi di cui si è detto sono almeno Pt_1 parzialmente differenti nei loro aspetti essenziali e, conseguentemente, danno luogo a due domande distinte.
27. Con riferimento poi all'eccezione relativa alla presunta violazione da parte dell'appellante dell'art. 342 c.p.c., occorre ribadire che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione deve indicare in modo chiaro e specifico le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata ed i relativi motivi di censura, includendo una parte propriamente argomentativa, ossia vòlta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione, ma senza necessità di formule sacramentali, progetti alternativi di decisione, o trascrizioni integrali della sentenza appellata” (Cassazione civile sez. III, 16/01/2025, n.1038).
28. Ebbene, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello fa corretta applicazione di detto principio in quanto consente di individuare prontamente il capo del provvedimento di primo grado che si intende contestare là ove si legge che “il passaggio gravemente erroneo dell'impugnata ordinanza si trova a pag. 3 in basso, ove si sostiene che il titolo in questione è stato formulato ricorrendo ad una tecnica redazionale di sintesi […]”. Del pari, l'appellante afferma chiaramente che – a suo avviso – l'ordinanza di primo grado “è viziata in quanto opera un'interpretazione dell'art.
595 c.p. e 51 c.p. gravemente erronea”, con ciò indicando anche la violazione di legge di cui si ritiene affetta la prima statuizione giudiziale.
29. L'appellante, infine, ha argomentato le ragioni del proprio dissenso, segnalando che di fatto molti lettori si limitano a leggere soltanto il titolo, ricevendo l'informazione da quest'ultimo in modo esclusivo e che per questo non può essere esclusa a priori la sua attitudine offensiva (nemmeno – si deve intendere – ove lo Pag. 7 di 11 stesso venga redatto in forma sintetica per attrarre il lettore e veicolare più velocemente la notizia).
30. Passando adesso al merito dell'impugnazione, deve subito precisarsi che l'oggetto della domanda concerne esclusivamente, per scelta dello stesso appellante, la portata ingiuriosa del solo titolo “Valle dei templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi” comparso sul sito “Corriere.it” in data 8.9.2015.
31. Benché infatti l' abbia rappresentato nell'atto di appello che il Pt_1
risarcimento del danno da diffamazione viene richiesto in ordine al titolo “con ovvio sottotitolo e occhielli, e foto di corredo”, nessuna domanda di simile portata è stata avanzata nel ricorso introdotto in primo grado il 30.9.2019 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
32. Al contrario, più volte in quel medesimo ricorso si legge che “il risarcimento del danno riguarda un titolo pubblicato […]”, che “tale richiesta riguarda il titolo pubblicato online” e che “il risarcimento viene chiesto al momento semplicemente per il titolo”. È lo stesso attore, poi, a fugare definitivamente ogni dubbio sul thema decidendum esplicitando a chiare lettere che “il titolo veniva corredato da foto fraintese e da pseudo notizie ampiamente contrarie al vero, ma ciò non è oggetto, per l'appunto, del presente giudizio”.
33. Così circoscritta l'istanza di tutela avanzata in primo grado, non è dunque possibile in questa sede estendere l'oggetto della domanda anche alle foto, all'occhiello e al sottotitolo che accompagnavano il titolo in questione sull'edizione online del “Corriere della Sera”, come richiesto dall' per la prima volta con Pt_1
l'atto di appello: a ciò osta la chiara lettera dell'art. 345 c.p.c. che, invero, vieta la formulazione di domande ed eccezioni nuove nel secondo grado di giudizio. È dunque soltanto con riferimento al titolo sopra riportato che deve essere valutata la fondatezza della domanda di risarcimento reiterata in questa sede dall'appellante.
34. Orbene, sul punto bisogna innanzitutto osservare che in via generale anche il solo titolo di uno scritto giornalistico può assumere una precisa carica diffamatoria, specie considerando che lo stesso può essere idoneo “in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” e che “la rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete Pag. 8 di 11 internet […] induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa home page” (Così Cassazione civile sez. III, n. 12012/2017).
35. Applicando il suddetto principio alla vicenda in esame, non c'è dubbio che il titolo contestato rientri tra quelli di per sé forniti di questa astratta potenzialità offensiva. Per come formulato, invero, il titolo in oggetto mette in relazione, al fine di descrivere un medesimo soggetto, due concetti per loro natura antitetici e destinati a contraddirsi a vicenda: è evidente come la definizione stessa di “ambientalista” mal si concili con l'idea di una “difesa di abusi edilizi” e come la prima non possa essere letta in relazione alla seconda senza uscirne screditata o svuotata di contenuto.
36. Tanto premesso, però, deve pure rilevarsi che nel caso di specie la potenzialità lesiva del titolo (di per sé solo valutato) non è riuscita dispiegarsi pienamente poiché non è stato possibile individuare alcuna persona precisa e determinata a cui riferire la condotta (“difende gli abusi edilizi”) ivi riportata. Occorre dunque richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il titolo di un articolo è generico e manca il riferimento ad un nominativo specifico non si può ritenere diffamatorio, atteso che per attribuirgli carattere offensivo il titolo dovrebbe essere formulato in termini tali da recare un'affermazione chiara, compiuta, univoca ed integralmente percepibile senza leggere l'articolo, così da avere un significato autosufficiente rispetto al pezzo” (Cass. pen. n. 1976/2009).
37. È vero che – come ribadito dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. civ. 17207/2015) – l'assenza di un riferimento nominativo alla persona dell'offeso non è di per sé ostativa alla configurazione del reato di diffamazione, ma è altrettanto vero che in questi casi rimane comunque imprescindibile la presenza di ulteriori elementi in grado di far convergere il fatto offensivo su di un determinato soggetto.
38. Nessuno di tali ulteriori elementi ricorre però nel caso in esame. In proposito, infatti, sono condivisibili le valutazioni del Tribunale di AN, laddove ha evidenziato che l'attributo di “leader ambientalista”, per la sua portata assolutamente generica e per l'assenza di ulteriori riferimenti soggettivi (quale ad esempio quello alla sua professione e al luogo in cui la stessa è esercitata), non può valere ad identificare alcuna specifica persona.
Pag. 9 di 11 39. Nemmeno il richiamo alla “Valle dei Templi” – contenuto nel solo titolo online, oggetto del presente giudizio – appare in grado di specificare l'offesa da un punto di vista soggettivo, atteso che – come correttamente ha evidenziato il Tribunale di
AN (pur non investito della relativa questione) – lo stesso non consente di ricavare l'automatica conseguenza che il citato “leader ambientalista” operi sempre e comunque in quello stesso ambito territoriale o in un contesto strettamente locale.
40. A tali considerazioni deve soltanto aggiungersi che, pure ove si volesse ammettere che il riferimento alla “Valle dei Templi” sia invece in grado di circoscrivere effettivamente il campo di indagine agli attivisti di quella specifica zona, permarrebbe comunque l'insuperabile difficoltà – in assenza di ulteriori elementi – di addivenire ad una inequivoca individuazione personale del singolo soggetto offeso dal titolo in esame all'interno della più ampia schiera degli ambientalisti operanti nell'agrigentino.
41. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
42. Non si ravvisano nella condotta dell'appellante gli estremi per l'abuso del processo e quindi deve essere rigettata anche la domanda avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Ed invero, la segnalata divergenza tra la domanda proposte dall' a questa Corte e quella promossa innanzi al Tribunale di Pt_1
AN impedisce di accogliere le doglianze degli appellati circa l'indebita reiterazione di giudizi ad opera dell'attore. Né, d'altra parte, per tutto quanto esposto in motivazione, le iniziative giudiziarie da quest'ultimo esperite possono essere qualificate come assolutamente non ponderate, infondate o avventate.
43. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti di quanto indicato nella nota spese depositata dalla parte appellata in data 30.7.2025.
44. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 30.12.2019 Pag. 10 di 11 proposto da nei confronti di “ e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 29.1.2020; Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte appellata che si liquidano in € 673,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
VA CE MA
Il Presidente
GI D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. GI D'ON e dal Consigliere relatore VA CE MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il M.O.T. Dott. Michelangelo
Landro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. GI D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. VA CE MA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PRINCIPATO DANIELA PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Malavenda (pec: C.F._2
e DR CI (pec: Email_2
Email_3
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
Ordinanza e per l'effetto dichiarare la responsabilità per il fatto illecito della diffamazione, per
Pag. 1 di 11 come in premessa individuata, gli odierni due appellati, e conseguentemente condannare gli stessi al risarcimento del danno per come quantificato ed argomentato in ricorso, pari a
50.000,00 €.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per gli appellati
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per la preclusione che deriva dall'accertamento definitivo della legittimità della condotta degli appellati, con ordinanza passata in giudicato;
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta, per violazione dell'art.
342 c.p.c.; nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione proposta e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza impugnata;
valutare d'ufficio la riconducibilità della condotta processuale dell'appellante nell'alveo dell'abuso di processo, ex art. 96, comma 3 c.p.c. e, in caso positivo, liquidare, favore degli appellati e in via equitativa, l'indennità prevista dalla norma;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la liquidazione del danno entro un massimo di 3.000 euro.
Con vittoria di onorari e spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 agosto 2019
[...] conveniva in giudizio la società “ – in persona del Pt_1 Controparte_1
suo legale rappresentante – e , rispettivamente nelle qualità di Controparte_2
società editrice del quotidiano “Corriere della Sera” e di direttore responsabile del sito
“Corriere.it”.
2. L'azione giudiziaria intrapresa dall'attore era volta ad ottenere la condanna dei
Pag. 2 di 11 convenuti al pagamento della somma di 50.000 euro quale risarcimento del danno dallo stesso sofferto per via della pubblicazione, in data 8.9.2015, di un articolo dalla asserita natura diffamatoria sull'edizione online della predetta testata giornalistica.
3. In particolare, le doglianze dell'attore si limitavano al titolo scelto per l'articolo in questione, che era così formulato: “Valle dei Templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi”. Ad avviso dell'Arnone, infatti, il carattere infamante della frase appena riportata scaturiva dalla indebita sovrapposizione tra la sua professione di avvocato, nella cui veste aveva assunto la difesa tecnica di un soggetto imputato di reati edilizi,
e la più generica qualifica di “difensore degli abusi edilizi”, attribuitagli invece dal titolo citato.
4. Si costituivano la società “ e il , i quali Controparte_1 Controparte_2 in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto per non essere applicabile nei suoi confronti la norma in tema di omesso CP_2
controllo sulla stampa periodica di cui all'art. 57 c.p.
5. Nel merito i resistenti domandavano il rigetto del ricorso rappresentando che il mero titolo dell'articolo – di per sé solo valutato – non avrebbe potuto consentire l'univoca identificazione dell'attore quale destinatario dello scritto e che, pertanto, nessuna offesa alla sua reputazione e al suo onore ne sarebbe potuta derivare.
Peraltro – proseguivano i convenuti – anche ove si fosse riconosciuta una potenzialità offensiva al titolo in esame, il fatto avrebbe dovuto comunque ritenersi scriminato per effetto dell'art. 51 c.p., costituendo lo stesso espressione del diritto di cronaca giornalistica.
6. Infine, i resistenti avanzavano domanda di condanna dell'attore al risarcimento previsto dall'art. 96 co. 1 c.p.c. (in conseguenza della lite temerariamente incardinata nei confronti del ) nonché una richiesta di condanna dello Parte_2
stesso al pagamento della somma di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. (ravvisando nella sua condotta gli estremi di un abuso del processo).
7. Con ordinanza pubblicata in data 30.12.2019 il Tribunale di Agrigento respingeva la domanda dell' e lo condannava a rifondere ai convenuti le spese Pt_1
di lite, Non venivano accolte neanche le richieste di condanna dell'attore ai sensi art.
Pag. 3 di 11 96 c.p.c. avanzate dai convenuti.
8. Il giudizio del Tribunale si fondava sulla ritenuta applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, riconducibile all'art. 51
c.p., della quale venivano individuati nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi.
9. In particolare, l'informazione diffusa dall'articolo – ossia la presenza dell'Arnone sul luogo interessato da un'ordinanza di demolizione il giorno in cui tale provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito – risultava essere vera e non contestata. La divulgazione delle notizie inerenti all'esecuzione degli ordini di demolizione di immobili abusivi era inoltre valutata come rispondente ad un pubblico interesse.
10. Da ultimo, ad avviso del giudice di primo grado, l'impiego del sintagma
“difende gli abusi edilizi” non travalicava i confini della continenza espositiva poiché lo stesso era formulato ricorrendo ad una semplice sineddoche, in concreto consistita
“nel sostituire due termini connessi dal punto di vista quantitativo, ricorrendo al tutto per indicare una parte”, e ciò al solo fine di attirare l'attenzione del lettore e sintetizzare più efficacemente il contenuto dell'articolo.
11. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
12. Si sono costituiti gli appellati “ e , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per essere già divenuto definitivo, tra le stesse parti, un accertamento giudiziale concernente il medesimo oggetto dell'odierno processo. Rilevano infatti gli appellati che il Tribunale di AN
– anch'esso adito dall'Arnone il 30.9.2019 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ha già rigettato con ordinanza passata in giudicato, la domanda di risarcimento da quest'ultimo avanzata in relazione all'analogo titolo “Il leader ambientalista che difende gli abusi edilizi” pubblicato – questa volta – sull'edizione cartacea del “Corriere della
Sera”.
13. In secondo luogo, gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. A loro avviso, infatti, l' pur avendo Pt_1
correttamente indicato le parti del provvedimento impugnato da sottoporre all'esame
Pag. 4 di 11 del giudice del gravame, non avrebbe dato adeguatamente conto delle modifiche da apportare alla decisione di primo grado né delle ragioni di fatto o di diritto collocate a loro sostegno.
14. Quanto al merito, gli appellati sostengono l'infondatezza dell'impugnazione segnalando che – come già sottolineato nel processo di primo grado – la domanda incardinata dall' ha ad oggetto soltanto il titolo “Valle dei Templi: leader Pt_1 ambientalista difende gli abusi edilizi” e non anche il sottotitolo, la foto e l'articolo stesso che lo corredano. Il titolo in quanto tale, però, non contiene alcun riferimento alla persona dell'appellante né alla sua professione e ciò impedisce di individuare in via univoca e oggettiva nell' il soggetto autore della condotta ivi descritta. Pt_1
15. I resistenti rimarcano poi la correttezza delle indicazioni riportate nell'intestazione in commento, dal momento che effettivamente l in Pt_1
quell'occasione non si stava limitando a difendere da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico le ragioni dei suoi assistiti, ma si stava di fatto opponendo ad un'ordinanza di demolizione degli immobili di cui questi ultimi erano proprietari, che era divenuta già definitiva.
16. Gli appellati concludono la loro comparsa di costituzione e risposta con una nuova richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., anche in ragione del proliferare di giudizi dallo stesso promossi per il medesimo fatto. In via soltanto subordinata chiedono di contenere la liquidazione del danno risarcibile entro un massimo di 3.000 euro.
17. Sostituita l'udienza del 7 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni – insistendo nelle richieste già formulate – e la causa è stata assunta in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
18. L'appello è infondato e va respinto.
19. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni formulate dagli appellati relativamente alla improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e alla inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.
20. Sotto il primo profilo, infatti, merita osservare che affinché possa parlarsi di
Pag. 5 di 11 identità della domanda tra due giudizi – tanto ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 2909 c.c. quanto ai sensi dell'art. 345 c.p.c. – è necessario che tutti e tre gli elementi identificativi dell'azione, e cioè le personae, il petitum e la causa petendi, coincidano perfettamente tra di loro (cfr., fra le altre, Cassazione civile sez. III,
06/05/2025, n.11887).
21. Nel caso in esame, invece, il fatto costitutivo allegato dal ricorrente a fondamento delle proprie doglianze – l'una oggetto del presente processo e l'altra già decisa dal Tribunale di AN con ordinanza divenuta definitiva – risulta differente.
In entrambi i casi la richiesta di risarcimento si fonda un fatto illecito ex art. 2043 c.c. addebitato ai convenuti;
tuttavia, mentre da un lato tale fatto costitutivo viene individuato nella pubblicazione online del titolo “Valle dei templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi”, dall'altro lato il fatto illecito lamentato consiste nella comparsa del titolo “Il leader ambientalista che difende gli abusi” sulle pagine dell'edizione cartacea
(e non online) del “Corriere della Sera”.
22. Diversa e non perfettamente sovrapponibile deve quindi ritenersi, intanto, la platea dei destinatari dello scritto, con ciò distinguendosi i due fatti costitutivi allegati dall'attore già sotto un profilo “spaziale.
23. Differente appare, inoltre, la potenzialità lesiva della condotta, poiché laddove la condivisione di un articolo su internet consente in via ipotetica di intervenire con facilità anche in un momento successivo per modificare o cancellare quanto pubblicato, la diffusione tra il pubblico di un giornale cartaceo lascia invece perdurare l'offesa per un tempo tendenzialmente indeterminato.
24. Soprattutto, la più significativa divergenza tra i ricorsi promossi dall' Pt_1
emerge dalla analoga ma non identica formulazione dei due titoli in questione: soltanto quello pubblicato online (e non anche quello cartaceo) infatti contiene un esplicito riferimento alla “Valle dei Templi”. Di conseguenza, pure a fronte di una notizia del medesimo tenore, differente risulta il perimetro all'interno del quale valutare l'identificabilità soggettiva del destinatario dello scritto, elemento costitutivo del reato di diffamazione (cfr. Cass. civile sez. III n. 16543/2012).
25. Ciò a maggior ragione ove si consideri che è proprio sotto il profilo della
Pag. 6 di 11 riferibilità della condotta al soggetto passivo che il Tribunale di AN ha rigettato la domanda dell' ritenendo appunto che il titolo “Il leader ambientalista che Pt_1
difende gli abusi” non consentisse la sua oggettiva e univoca identificazione.
26. Pertanto – ferma per il momento ogni ulteriore indagine sulla effettiva riconducibilità al ricorrente del diverso titolo “Valle dei Templi: il leader ambientalista difende gli abusi edilizi” – l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione del ne bis in idem sollevata dagli appellati deve essere respinta, poiché i fatti costitutivi posti dall' a fondamento dei due giudizi di cui si è detto sono almeno Pt_1 parzialmente differenti nei loro aspetti essenziali e, conseguentemente, danno luogo a due domande distinte.
27. Con riferimento poi all'eccezione relativa alla presunta violazione da parte dell'appellante dell'art. 342 c.p.c., occorre ribadire che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione deve indicare in modo chiaro e specifico le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata ed i relativi motivi di censura, includendo una parte propriamente argomentativa, ossia vòlta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione, ma senza necessità di formule sacramentali, progetti alternativi di decisione, o trascrizioni integrali della sentenza appellata” (Cassazione civile sez. III, 16/01/2025, n.1038).
28. Ebbene, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello fa corretta applicazione di detto principio in quanto consente di individuare prontamente il capo del provvedimento di primo grado che si intende contestare là ove si legge che “il passaggio gravemente erroneo dell'impugnata ordinanza si trova a pag. 3 in basso, ove si sostiene che il titolo in questione è stato formulato ricorrendo ad una tecnica redazionale di sintesi […]”. Del pari, l'appellante afferma chiaramente che – a suo avviso – l'ordinanza di primo grado “è viziata in quanto opera un'interpretazione dell'art.
595 c.p. e 51 c.p. gravemente erronea”, con ciò indicando anche la violazione di legge di cui si ritiene affetta la prima statuizione giudiziale.
29. L'appellante, infine, ha argomentato le ragioni del proprio dissenso, segnalando che di fatto molti lettori si limitano a leggere soltanto il titolo, ricevendo l'informazione da quest'ultimo in modo esclusivo e che per questo non può essere esclusa a priori la sua attitudine offensiva (nemmeno – si deve intendere – ove lo Pag. 7 di 11 stesso venga redatto in forma sintetica per attrarre il lettore e veicolare più velocemente la notizia).
30. Passando adesso al merito dell'impugnazione, deve subito precisarsi che l'oggetto della domanda concerne esclusivamente, per scelta dello stesso appellante, la portata ingiuriosa del solo titolo “Valle dei templi: leader ambientalista difende gli abusi edilizi” comparso sul sito “Corriere.it” in data 8.9.2015.
31. Benché infatti l' abbia rappresentato nell'atto di appello che il Pt_1
risarcimento del danno da diffamazione viene richiesto in ordine al titolo “con ovvio sottotitolo e occhielli, e foto di corredo”, nessuna domanda di simile portata è stata avanzata nel ricorso introdotto in primo grado il 30.9.2019 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
32. Al contrario, più volte in quel medesimo ricorso si legge che “il risarcimento del danno riguarda un titolo pubblicato […]”, che “tale richiesta riguarda il titolo pubblicato online” e che “il risarcimento viene chiesto al momento semplicemente per il titolo”. È lo stesso attore, poi, a fugare definitivamente ogni dubbio sul thema decidendum esplicitando a chiare lettere che “il titolo veniva corredato da foto fraintese e da pseudo notizie ampiamente contrarie al vero, ma ciò non è oggetto, per l'appunto, del presente giudizio”.
33. Così circoscritta l'istanza di tutela avanzata in primo grado, non è dunque possibile in questa sede estendere l'oggetto della domanda anche alle foto, all'occhiello e al sottotitolo che accompagnavano il titolo in questione sull'edizione online del “Corriere della Sera”, come richiesto dall' per la prima volta con Pt_1
l'atto di appello: a ciò osta la chiara lettera dell'art. 345 c.p.c. che, invero, vieta la formulazione di domande ed eccezioni nuove nel secondo grado di giudizio. È dunque soltanto con riferimento al titolo sopra riportato che deve essere valutata la fondatezza della domanda di risarcimento reiterata in questa sede dall'appellante.
34. Orbene, sul punto bisogna innanzitutto osservare che in via generale anche il solo titolo di uno scritto giornalistico può assumere una precisa carica diffamatoria, specie considerando che lo stesso può essere idoneo “in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” e che “la rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete Pag. 8 di 11 internet […] induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa home page” (Così Cassazione civile sez. III, n. 12012/2017).
35. Applicando il suddetto principio alla vicenda in esame, non c'è dubbio che il titolo contestato rientri tra quelli di per sé forniti di questa astratta potenzialità offensiva. Per come formulato, invero, il titolo in oggetto mette in relazione, al fine di descrivere un medesimo soggetto, due concetti per loro natura antitetici e destinati a contraddirsi a vicenda: è evidente come la definizione stessa di “ambientalista” mal si concili con l'idea di una “difesa di abusi edilizi” e come la prima non possa essere letta in relazione alla seconda senza uscirne screditata o svuotata di contenuto.
36. Tanto premesso, però, deve pure rilevarsi che nel caso di specie la potenzialità lesiva del titolo (di per sé solo valutato) non è riuscita dispiegarsi pienamente poiché non è stato possibile individuare alcuna persona precisa e determinata a cui riferire la condotta (“difende gli abusi edilizi”) ivi riportata. Occorre dunque richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il titolo di un articolo è generico e manca il riferimento ad un nominativo specifico non si può ritenere diffamatorio, atteso che per attribuirgli carattere offensivo il titolo dovrebbe essere formulato in termini tali da recare un'affermazione chiara, compiuta, univoca ed integralmente percepibile senza leggere l'articolo, così da avere un significato autosufficiente rispetto al pezzo” (Cass. pen. n. 1976/2009).
37. È vero che – come ribadito dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. civ. 17207/2015) – l'assenza di un riferimento nominativo alla persona dell'offeso non è di per sé ostativa alla configurazione del reato di diffamazione, ma è altrettanto vero che in questi casi rimane comunque imprescindibile la presenza di ulteriori elementi in grado di far convergere il fatto offensivo su di un determinato soggetto.
38. Nessuno di tali ulteriori elementi ricorre però nel caso in esame. In proposito, infatti, sono condivisibili le valutazioni del Tribunale di AN, laddove ha evidenziato che l'attributo di “leader ambientalista”, per la sua portata assolutamente generica e per l'assenza di ulteriori riferimenti soggettivi (quale ad esempio quello alla sua professione e al luogo in cui la stessa è esercitata), non può valere ad identificare alcuna specifica persona.
Pag. 9 di 11 39. Nemmeno il richiamo alla “Valle dei Templi” – contenuto nel solo titolo online, oggetto del presente giudizio – appare in grado di specificare l'offesa da un punto di vista soggettivo, atteso che – come correttamente ha evidenziato il Tribunale di
AN (pur non investito della relativa questione) – lo stesso non consente di ricavare l'automatica conseguenza che il citato “leader ambientalista” operi sempre e comunque in quello stesso ambito territoriale o in un contesto strettamente locale.
40. A tali considerazioni deve soltanto aggiungersi che, pure ove si volesse ammettere che il riferimento alla “Valle dei Templi” sia invece in grado di circoscrivere effettivamente il campo di indagine agli attivisti di quella specifica zona, permarrebbe comunque l'insuperabile difficoltà – in assenza di ulteriori elementi – di addivenire ad una inequivoca individuazione personale del singolo soggetto offeso dal titolo in esame all'interno della più ampia schiera degli ambientalisti operanti nell'agrigentino.
41. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
42. Non si ravvisano nella condotta dell'appellante gli estremi per l'abuso del processo e quindi deve essere rigettata anche la domanda avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Ed invero, la segnalata divergenza tra la domanda proposte dall' a questa Corte e quella promossa innanzi al Tribunale di Pt_1
AN impedisce di accogliere le doglianze degli appellati circa l'indebita reiterazione di giudizi ad opera dell'attore. Né, d'altra parte, per tutto quanto esposto in motivazione, le iniziative giudiziarie da quest'ultimo esperite possono essere qualificate come assolutamente non ponderate, infondate o avventate.
43. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei limiti di quanto indicato nella nota spese depositata dalla parte appellata in data 30.7.2025.
44. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 30.12.2019 Pag. 10 di 11 proposto da nei confronti di “ e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 29.1.2020; Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte appellata che si liquidano in € 673,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
VA CE MA
Il Presidente
GI D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. GI D'ON e dal Consigliere relatore VA CE MA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il M.O.T. Dott. Michelangelo
Landro
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