Sentenza 15 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01970/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele D'Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Crispiano, via Martina Franca n. 89;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
della cartella di pagamento Agea n. -OMISSIS-, pervenuta alla ricorrente il 18.04.2018 nonché d’ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto ove pregiudizievole agli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento Agea n. -OMISSIS-, pervenuta alla parte ricorrente in data 18.04.2018;
- ritenuta la giurisdizione dell’odierno giudicante, ai sensi dell’art. 133 co. 1 lett. t) c.p.a. (cfr, in tal senso, Cass. civ, SS.UU, sent. n. 33850/21);
- ritenuta l’infondatezza del ricorso. Invero:
a) non è fondato il primo motivo di gravame, con cui la parte ricorrente lamenta il difetto di notifica della cartella, per essere la stessa notificata con racc. A/R. Sul punto, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73: “ la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ”.
Già sotto tale profilo, la doglianza della parte ricorrente è infondata, ben potendo l’Amministrazione reesistente procedere alla notifica della cartella in esame a mezzo posta.
A ciò aggiungasi che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, seconda parte del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente del citato art. 26, dal penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26441; Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; conformi, fra varie, Cass. 27 maggio 2011, n. 11708 e 19 giugno 2009, n. 14327);
b) non è fondato l’ulteriore motivo di gravame, atteso che dalla semplice lettura dell’atto impugnato emerge che quest’ultimo presenta tutti i requisiti per poter essere qualificato come cartella, essendo in tutto conforme al relativo modello ministeriale, senza possibilità di alterazione da parte dell’Amministrazione resistente;
c) non è fondata l’eccezione di prescrizione, avuto riguardo all’interruzione della stessa, intervenuta con racc. A/R del 1999. Al qual riguardo, non rileva in questa sede indagare la natura di tale atto – se cioè esso sia o meno un’intimazione – essendo sufficiente osservre che esso contiene invito al pagamento di una somma certa e determinata, ed è pertanto idonea ad interrompere il relativo termine prescrizionale;
- ritenuto, per tali ragioni, di rigettare il ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO