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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1408/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TODARO ANTONINO, per procura in atti, ricorrente/opponente contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CATERINA
TOMASELLO e CARMELA PUGLISI, per procura in atti, resistente/opposta,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.11.2023 ha proposto opposizione Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 487/2023 del 27.09.2023 notificata il 12.10.2023, del verbale di contestazione Prot. 7953 del 10.12.2019 dell' di Distretto di Barcellona P.G., nonché del verbale di illecito CP_1 CP_1
amministrativo N. 504/2020, e di ogni atto presupposto (verbali ispettivi), con il quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria edittale di €
3.098,00, oltre € 14,00 per spese di procedimento.
Parte opponente ha dedotto che è stata contestata la violazione dell'art. 1 comma 8 del
D.A. della Salute – DASOA – n. 02090/2013 del 6.11.2013 per avere omesso di ottemperare all'obbligo di sottoporre gli animali del proprio allevamento ovi-caprino ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento per transumanza in località diversa del Comune di Montalbano Elicona, con esito favorevole nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
L'opponente ha eccepito di essere stata costretta a spostare immediatamente gli animali della propria azienda in luogo più sicuro a causa delle impreviste ed avverse condizioni climatiche che nell'autunno del 2019 hanno interessato il Comune di Montalbano
Elicona, ove era sito il gregge, e che la decisione dello spostamento è stata dettata da condizioni atmosferiche eccezionali, imprevedibili e di aver, quindi, tenuto una condotta conforme alle norme richiamate del D.lgs n. 146/2001 e tale da impedire il consumarsi del reato di cui all'art. 727 del C.P. Ha dedotto di aver effettuato regolarmente i suddetti controlli ai propri animali anche se successivamente allo spostamento avvenuto per cause straordinarie dovute a calamità naturali e di aver ritardato la comunicazione per cause non dipese dalla propria volontà ma dovute a forza maggiore.
Ha eccepito, poi, che la sanzione amministrativa risulta essere sproporzionata in quanto il valore degli animali è nettamente inferiore rispetto alla predetta sanzione, tanto che per doverla pagare la si vedrebbe costretta a vendere l'intero gregge, con Parte_1
privazione dei mezzi di sussistenza.
Ha chiesto, in conclusione, di dichiarare nullo, annullare e/o comunque privare di efficacia con qualsiasi statuizione il provvedimento impugnato, anche in ordine ad ogni eventuale sanzione accessoria prevista dallo stesso, nonché tutti atti presupposti;
in subordine, rideterminare la sanzione nei limiti del minimo edittale con vittoria di spese e compensi di causa.
Cont Nella resistenza dell' costituita con memoria del 27.06.2024, all'udienza del
17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il verbale di contestazione n. 7953 del 10.12.2019 è stato redatto sulla scorta dei verbali di sopralluogo in azienda prot. n. 7180 del 04.11.19 e n. 7288 del 07.11.2019 redatti dal personale veterinario MVSA che hanno attestato che gli ovini e caprini sottoposti a piani di risanamento di proprietà della sig.ra sono stati effettuati in località diversa Parte_2
dalla sede aziendale e precisamente in località diverse site nel Comune di Montalbano
Elicona dove gli animali sono stati spostati senza l'autorizzazione per transumanza prevista dalla normativa sanitaria vigente.
Alla ricorrente è stato, quindi, contestato il verbale di illecito amministrativo n. 504/2020 perché ometteva di ottemperare all'obbligo di sottoporre gli animali del proprio allevamento ovi caprino ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento per transumanza in località diverse del Comune di Montalbano Elicona, con esito favorevole per tubercolosi, bucellosi e leucosi.
L'art. 1 comma 8 del Decreto Assessoriale n. 2090 del 06.11.2014 contestato dispone che “Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi- caprina e leucosi, se provenienti da province non ufficialmente indenni da leucosi”.
Orbene, in specie, appare incontestato che la ricorrente non abbia proceduto ad effettuare gli accertamenti diagnostici nei trenta giorni antecedenti la transumanza.
La ricorrente ha eccepito, però, l'assenza di una propria responsabilità in quanto, per ragioni di forza maggiore, sarebbe stata costretta al repentino spostamento degli ovi- caprini a causa delle condizioni metereologiche avverse.
Preliminarmente si osserva che “in tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza
e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all'art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine (cfr Cass. n. 10343/2010; n.
9738/2000).
La forza maggiore è intesa come quella forza assoluta ed invincibile della natura che va venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta.
Secondo la S.C. (cfr Cass.pen. n. 8826/1980) mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito (vis maior cui resisti non potest).
Nella presente fattispecie, non viene fornita alcuna dimostrazione della sussistenza di una situazione di fatto riconducibile al concetto di forza maggiore, come sopra indicato.
Ed invero, la prova testimoniale articolata in ricorso, oltre che inammissibile in quanto estremamente generica (vero o no che a) Nell'autunno 2019 si sono verificati abbondanti precipitazioni e condizioni atmosferiche avverse nel territorio di Montalbano Elicona, tal da far temere per l'incolumità del gregge;
b) A seguito dei sopra citati fenomeni avversi la signora ha ritenuto indefettibile spostare gli animali in luogo più Parte_1 sicuro), appare irrilevante, posto che -a monte- la sussistenza di abbondanti precipitazioni e condizioni atmosferiche avverse non rappresenta una situazione di forza maggiore.
Appare, poi, di tutta evidenza la assoluta genericità della prova articolata, non essendo stato specificato né quando la ricorrente avrebbe provveduto allo spostamento degli animali, né quando nella stagione dell'autunno 2019 (genericamente indicata) vi sarebbero state le abbondanti precipitazioni e le condizioni metereologiche avverse dedotte che avrebbero imposto alla ricorrente lo spostamento degli animali.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che una tale dimostrazione avrebbe ben potuto essere fornita documentalmente attraverso -ad esempio- la produzione in giudizio di un bollettino delle precipitazioni del periodo, coincidente con l'avvenuto spostamento del gregge.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione merita di essere rigettata.
Del pari infondata è la censura di sproporzione della sanzione irrogata in quanto essa,
Cont come esplicitato dall' è stata emessa facendo corretta applicazione dell'art. 16 della legge 689/1981 secondo cui “ È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Cont In specie, l' ha applicato il doppio della sanzione applicata per la violazione dell'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia – DASOE n. 2090 del 06/11/2013 (euro 1.549,36
X 2, quindi euro 3.098,74).
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1408/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge .
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30.01.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano