Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 agosto 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2006 |
Commentari • 26
- 1. Limiti di spesa abrogatiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 26 settembre 2023
In riferimento alla predisposizione del bilancio 2024-2026, ma anche alla gestione 2023-2025 occorre tenere presente che molti limiti e tetti di spesa sono stati abrogati. Iniziamo a considerare le abrogazioni dei limiti di spesa previsti dal DL 78/2010. Sono abrogati, in particolare dall'art. 57 comma 2 lett. b) DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 i seguenti commi: 7.Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 …
Leggi di più… - 2. in Gazzetta il decreto sulla semplificazione dell'attività ispettivaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 settembre 2015
- 3. Giurisprudenza Commentatahttps://www.diritto.it/ · 26 settembre 2012
Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l'invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell'informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all'uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Lavoratore part-time e rifiuto di modificare l'orario di lavoro (Cass. n. 14833/2012) LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 Massima E' illegittimo …
Leggi di più… - 4. Sulla corresponsione della indennità di missione (Cons. Stato n. 2420/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2012
Nella decisione in commento del 24 aprile 2012, n. 2420, i giudici del Consiglio di Stato hanno avuto modo di precisare che l'articolo 1, al comma 3, della legge del 1978, n. 417 stabilisce che il trattamento di missione va a cessare dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località. Ciò costituisce un principio di carattere generale che è valido per ogni dipendente civile dello Stato, estendendosi anche al personale delle unità sanitarie locali, operando il rinvio contenuto nell'articolo 43 d.P.R. n. 761/1979. La citata norma estende, infatti, in modo espresso, al personale delle USL il trattamento di missione così come previsto per i dipendenti dello Stato. La …
Leggi di più… - 5. Taglio dei tribunali: il testo del Dlgs pubblicato in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2012
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 10/10/2024, n. 2812Provvedimento: Pubblicato il 10/10/2024 N. 02812/2024 REG.PROV.COLL. N. 00997/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 997 del 2024, proposto da Banca IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da REGINDE; contro Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio; per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2556/2023 …Leggi di più...
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- 2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 1511Provvedimento: Pubblicato il 04/07/2025 N. 01511/2025 REG.PROV.COLL. N. 00372/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 372 del 2025, proposto da Associazione Riccardo Nel Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Scire', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Mauro Scire', difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Villabate, non costituito in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000 ((3))
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'. (2)
La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni.
L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall' articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
a) l'indennita' di trasferta ( art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ) e' elevata: da L. 40.000 a L. 44.800 » » 33.400 » » 37.500 » » 28.300 » » 31.700 » » 20.600 » » 23.100 » » 14.800 » » 16.600". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni".
Lo stesso D.P.R. ha, inoltre, disposto (con l'art. 46, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' di trasferta, di cui al comma 1 del presente articolo, e' soppressa. - Art. 2.
Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1a categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2a categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennita' di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836. - Art. 3.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sara' autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennita' presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.