Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 agosto 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2006 |
Commentari • 34
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
Un dipendente trasferitosi ad altro Comune a mezzo mobilità, ha chiesto a questo Comune la liquidazione degli incentivi di competenza art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e smi, con nota in data 10/02/2009 e successivi solleciti, nella misura del 2%. Il Segretario Comunale con propria determinazione liquidava in data 18/03/2010 gli incentivi per prestazioni svolte fino al 14/07/2008, applicando sui diversi interventi la percentuale dello 0,50% in luogo del 2% richiesto, anche in osservanza di quanto stabilito dalla legge finanziaria 2009, e nell'osservanza di quanto stabilito dal “Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 … Questo comune, …
Leggi di più… - 2. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
Si chiede se il Comune è tenuto a rimborsare, ai sensi dell'art. 80 D. lgs. 267/2000, gli oneri per i permessi retribuiti fruiti dagli amministratori che siano dipendenti di Poste Italiane S.p.A. o di Trenitalia S.p.A., tenuto conto che il Ministero dell'Interno in una recente risposta, sulla base della natura pubblica di tali società, ha affermato la non debenza, pur considerando che la norma si riferisce a "lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici". Comune con popolazione di 1.818, rispetto del limite di spesa del personale anno 2004, nessuna cessazione utile di dipendenti nel corso del 2009. Dipendente assunto a tempo determinato e part-time 58%, C1, dal …
Leggi di più… - 3. Limiti di spesa abrogatiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 26 settembre 2023
In riferimento alla predisposizione del bilancio 2024-2026, ma anche alla gestione 2023-2025 occorre tenere presente che molti limiti e tetti di spesa sono stati abrogati. Iniziamo a considerare le abrogazioni dei limiti di spesa previsti dal DL 78/2010. Sono abrogati, in particolare dall'art. 57 comma 2 lett. b) DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019 i seguenti commi: 7.Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 …
Leggi di più… - 4. Ctu e suo ausiliario, i criteri per l'aumento del compenso massimoAccesso limitatoMarco Pescarollo · https://www.altalex.com/ · 24 gennaio 2020
- 5. Liquidazione del compenso del ctu e del suo ausiliarioPescarollo Marco · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2019
La vicenda Nell'ambito di un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. il Tribunale di Padova nominava un ingegnere quale CTU e con successivo provvedimento lo autorizzava ad avvalersi di un ausiliario. Depositata l'ATP e l'istanza dell'ausiliario di liquidazione compenso contenente la richiesta di aumento del compenso massimo nella misura dell'80% in ragione della “eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 30.04.2002, n. 115”, venivano liquidati al CTU euro 24.858,53 (di cui:- euro 17.733,13 per onorari;- euro 7.125,40 per spese;- oltre accessori). Il ricorrente proponeva opposizione ex 170 del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/11/2024, n. 6462Provvedimento: Pubblicato il 22/11/2024 N. 06462/2024 REG.PROV.COLL. N. 04061/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. …Leggi di più...
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- 3. TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/04/2026, n. 2423Provvedimento: Pubblicato il 17/04/2026 N. 02423/2026 REG.PROV.COLL. N. 04192/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2025, proposto da OR TO, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Antonio Grasso, domicilio PEC come da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso …Leggi di più...
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- 4. TAR Palermo, sez. V, sentenza 28/01/2025, n. 218Provvedimento: Pubblicato il 28/01/2025 N. 00218/2025 REG.PROV.COLL. N. 01020/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da RI L'GL, rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetana Rita Parlato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n. 51; contro Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenze PE di LA e CO IG , non costituito in giudizio; per l'esecuzione DEL DECRETO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000 ((3))
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'. (2)
La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni.
L'aumento dell'indennita' di trasferta previsto dall' articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennita' spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
a) l'indennita' di trasferta ( art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ) e' elevata: da L. 40.000 a L. 44.800 » » 33.400 » » 37.500 » » 28.300 » » 31.700 » » 20.600 » » 23.100 » » 14.800 » » 16.600". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni".
Lo stesso D.P.R. ha, inoltre, disposto (con l'art. 46, comma 10) che: "A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , e' elevato a trecentosessantacinque giorni". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' di trasferta, di cui al comma 1 del presente articolo, e' soppressa. - Art. 2.
Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1a categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2a categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennita' di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836. - Art. 3.
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sara' autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennita' presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.