Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1253
Articolo 2
Versione
19 gennaio 1958
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733 , concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).
Entrata in vigore il 19 gennaio 1958