Rigetto
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 01/10/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07666/2025REG.PROV.COLL.
N. 06701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 6701 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Mautone e Giuseppe Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Mautone in Avellino, piazza della Libertà 11;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Sabrina Mautone;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Oggetto del giudizio sono le ordinanze prot. n. 6360 del 31.10.2024 e prot. n. 0005498 del 23.09.2024, recanti, rispettivamente, il diniego definitivo della SCIA in sanatoria prot. 0002663 del 06.05.2024 e la declaratoria di inidoneità della SCIA prot. 0002663 del 06.05.2024 alla realizzazione di opere ed interventi accertati in sede di sopralluogo.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere sono di seguito sintetizzati:
- con SCIA del 28 maggio 2020 (prot. n. 2294) il signor -OMISSIS- denunciava la realizzazione presso l’immobile di proprietà, sito in -OMISSIS-, delle seguenti opere: i) n. 2 cancelli in rete metallica; ii) una recinzione a delimitazione dell’area costituita da un cordolo in CLS variabile (da 0,2 a 2,0 mt) al di sopra di una rete metallica elettrosaldata con altezza pari ad 1,5 mt;
-con successiva SCIA in sanatoria prot. n. 2663 del 6 maggio 2024 l’interessato denunciava opere consistenti in: “ Lavori in sanatoria di modifica di tipologia di recinzione, realizzazione di n. 3 cancelli di ingresso, muretti in pietra e un piccolo locale impianto tecnologico in pietra di modesta entità ”. Alla SCIA non venivano allegati gli elaborati grafici e l’ulteriore documentazione necessaria per valutarne la regolarità, come puntualizzato dal Comune con nota prot. n. 5144 del 4/09/2024;
-in data 6 agosto 2024 si svolgeva un sopralluogo presso l’immobile, condotto dal responsabile della competente unità organizzativa comunale e da un agente di polizia municipale, al quale presenziavano due appartenenti alla Stazione Carabinieri di Satriano, il signor -OMISSIS- e un tecnico di sua fiducia. In quella sede emergevano numerose e rilevanti difformità rispetto a quanto risultante dalla SCIA n. 2294 del 28/05/2020 e consistenti in: i) recinzione perimetrale dell’intera area; ii) cancelli di ingresso in misura superiore (quattro) rispetto a quelli previsti (due); iii) muri di contenimento; iv) muri in pietra scale e rampe; v) solette in cemento armato; vi) manufatto in pietra; vii) rampa di accesso su via Località Gelsi in Croce; viii) manufatti in legno a forma di botte;
- in data 26 agosto 2024, dopo l’espletamento del sopralluogo, il dichiarante procedeva spontaneamente ad un’integrazione della SCIA in sanatoria. Anche l’integrazione risultava, tuttavia, incompleta;
- con provvedimento prot.n. 63690 del 31/10/2024, preceduto dal preavviso di rigetto del 23 settembre 2024, il Comune comunicava il diniego definitivo della SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 poiché gli interventi erano stati “ eseguiti in assenza di permesso costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e riguardano secondo quanto indicato alla lett. d) comma 1 , art, 32 del DPR 38/2001 il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito ”.
3. La nota del 23 settembre 2024 e il provvedimento del 31 ottobre 2024 venivano impugnati dall’interessato con ricorso al T.a.r. per la Basilicata che, con sentenza n. -OMISSIS- respingeva gli undici motivi di gravame, rilevando, in sintesi, l’inidoneità della SCIA a costituire idoneo titolo legittimante in relazione alla natura e all’entità degli interventi realizzati.
4. Il ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando otto motivi di gravame relativi a:
I. ERRONEA ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DEL SILENZIO-ASSENSO ALLA SCIA IN SANATORIA E ERRATA INTERPRETAZIONE RISPETTO ALL’INAPPLICABILITA’ DEL D.L. n. 69 del 29/05/2024, convertito dalla L. n. 105 del 24/07/2024.
II. II. ERRONEA ESCLUSIONE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990.
III. ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLE OPERE ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA.
IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990. TARDIVITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
V. FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, TRAVISAMENTO E OMISSIONE NELL’ISTRUTTORIA COMUNALE.
VI. CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO (ART. 1 L. 241/1990).
VII. TRAVISAMENTO DELLE OPERE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 20 E 31 DEL D.P.R. N. 380/2001.
VIII. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1, 3, 7 L. 241/1990).
5. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, previo avviso alla parte presente della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, il collegio rileva l’inammissibilità della censura relativa all’integrazione postuma della motivazione da parte dell’amministrazione comunale, formulata a pag. 3 e ss. dell’atto di appello (paragrafo intitolato “ IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI DALLA DIFESA DEL COMUNE IN SEDE DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN PRIME CURE ”).
8. Siffatta censura, oltre a costituire un “motivo intruso”, in quanto non formulata nella parte dell’appello dedicata ai motivi di impugnazione (pag. 5 e ss. dell’atto di appello), è comunque inammissibile per genericità poiché con essa non viene articolata alcuna critica alla sentenza impugnata.
9. Fermo quanto appena osservato, essa è anche infondata nel merito poiché la relazione istruttoria depositata in giudizio dal Comune in data 6 dicembre 2024, lungi dall’evidenziare difformità mai prima contestate, si limita a riprodurre fedelmente il verbale di sopralluogo del 6 agosto 2024, svolto alla presenza dell’appellante e del suo tecnico di fiducia, sulla cui base è stato poi adottato il diniego impugnato.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dai profili di inammissibilità del medesimo per violazione dell’art. 101 c.p.a., atteso che con esso l’appellante si limita alla mera riproposizione delle censure di primo grado, senza articolare alcuna critica alle statuizioni del T.a.r.
11. E’ incontestabile-poiché emerge per tabulas dal verbale di sopralluogo del 6 agosto 2024- che le opere realizzate abbiano determinato una profonda e radicale trasformazione del territorio, non certo assentibile con le SCIA presentate.
12. Queste ultime erano circoscritte a piccole opere, consistenti nella realizzazione di cancelli, modifiche di recinzioni, muretti in pietra e un piccolo locale tecnologico, in alcun modo riconducibili alle quelle accertate in loco e sopra descritte nella parte in fatto (cfr. supra § 2).
13. Come osservato dal T.a.r., l’insieme degli interventi posti in essere dal ricorrente, da valutare nel complesso e non in modo atomistico avendo riguardo anche a quelli non considerati nella SCIA in sanatoria e accertati in sede di sopralluogo, hanno prodotto una trasformazione permanente del territorio che imponeva il previo rilascio del permesso di costruire.
14. Del tutto correttamente, pertanto, il Comune ha negato la sanatoria sul rilievo dell’inidoneità della SCIA e del radicale mutamento dell’intervento assentito.
15. Da quanto sopra esposto discende l’infondatezza di tutte le doglianze di merito, già respinte in primo grado e riproposte in sede di appello, in quanto tutte fondate sull’errato presupposto della validità ed efficacia delle SCIA del 2020 e del 2024 a legittimare gli interventi in contestazione.
16. Con specifico riguardo ai singoli motivi di gravame si osserva quanto segue:
i) non è configurabile il silenzio assenso sull’istanza di SCIA in sanatoria poiché l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (nel testo applicabile ratione temporis ), a differenza dell’art. 36 che lo precede (relativo al silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria), non assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale; di qui la necessaria qualificazione di esso quale silenzio inadempimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1708 del 2023, n. 8806 del 2023 e n. 4191 del 2024). Nemmeno è possibile richiamare, come sostiene l’appellante, lo ius superveniens costituito dall’art. 36 bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024, poiché esso non si applica alle segnalazioni certificate in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione (Cons. Stato, sez. II n. 1394 del 2025), come quella per cui è causa;
ii) l’istituto del preavviso di rigetto non è applicabile alla SCIA poiché essa, come correttamente rilevato dal T.a.r., non costituisce un’istanza di parte finalizzata all’avvio di un procedimento suscettibile di concludersi in forma tacita, bensì un atto del privato con cui viene comunicata la volontà di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, mentre l’intervento eventuale del Comune avviene attraverso l’esercizio del potere inibitorio nel termine previsto, seguito dal possibile uso dei poteri di autotutela (Cons. Stato, sez. II n.504 del 2025);
iii) la limitata portata delle opere realizzate, sostenuta dall’appellante, si risolve in un’affermazione assertiva e apodittica chiaramente confliggente con quanto emerge dalla lettura del verbale di sopralluogo del 6 agosto 2024 e dalle fotografie ad esso allegate che attestano, inequivocabilmente, il sensibile impatto edilizio e urbanistico determinato dagli interventi in questione;
iv) quanto all’asserita tardività dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, in disparte la circostanza che solo in data 26 agosto 2024, all’esito del sopralluogo, il tecnico di parte ha provveduto all’integrazione istruttoria, è dirimente osservare che il provvedimento, al di là della qualificazione formale, costituisce espressione del potere di repressione degli abusi edilizi a fronte della non riconducibilità degli interventi alle SCIA presentate. L’asserita completezza della SCIA originariamente presentata (smentita dalla nota comunale prot. n. 5144/2024, agli atti del fascicolo di primo grado,) avrebbe dovuto essere dimostrata mediante il timbro comunale di avvenuto deposito apposto sulla documentazione in questione, non essendo sufficiente la mera dichiarazione a firma del geom. Laurino del 18 agosto 2025, all’epoca dei fatti responsabile del procedimento, depositata dall’appellante in questo grado di giudizio (peraltro, in violazione del divieto di OV , sancito dall’art. 104 c.p.a);
v) non è ravvisabile alcuna violazione delle garanzie procedimentali tenuto conto, oltre che della natura vincolata del diniego, anche dell’avvenuta comunicazione dei motivi ostativi con nota del 23 settembre 2024 e della partecipazione dell’appellante, unitamente al tecnico di fiducia, al sopralluogo del 6 agosto 2024, come attestato nel relativo verbale.
16. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
17. Non si provvede in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), lo respinge.
Nulla spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.