TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado;
- APPELLANTE - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Limatola giusta procura generale alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar Per_1 di Milano - rep.26265
- APPELLATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la fase CP_2 istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio da quantificarsi nella somma di € 68,00
o in quella diversa ritenuta di giustizia, con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. −
il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Per parte appellata:
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 203/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 21/03/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 19 aprile 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 203/2024 del 28.02.2024 del procedimento n RG. 2214/2022.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha accolto la domanda attorea riconoscendo lo storno di una fattura impropriamente addebitata al cliente e il pagamento da parte della convenuta di una somma a titolo di indennizzo, oltre alla refusione delle spese di lite.
In particolare, in esito all'istruzione della causa di primo grado, il giudice ha così come di seguito statuito:
“
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:
nei confronti di ogni altra istanza, deduzione Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta a stornare la fattura Controparte_1
n. AO08983166 del 21/05/2022, in quanto contenente indebiti addebiti;
• Dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento a Controparte_1 favore della sig.ra della residua somma di € 154,60, a titolo di Parte_1 indennizzo;
• dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a favore a Controparte_1 favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in che liquida in complessivi € 278,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”
Avverso la predetta pronuncia ha interposto tempestivamente appello la sig.ra Parte_1 per il seguente unico motivo di gravame:
- erronea quantificazione in punto spese di lite per esclusione della fase istruttoria, con violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4, co. 5, lett. c) del D.M. 55/2014;
Si è costituita in giudizio l'appellante con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
01.10.2024, denunciando previamente l'infondatezza dell'impugnazione in punto spese di lite per minima differenza pecuniaria, e dichiarando in conseguenza l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte.
Lette le note scritte debitamente autorizzate depositate dalle parti ex art.127 ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. al 14.05.2025.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea statuizione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure omesso di liquidare la fase istruttoria.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Venendo al merito del gravame, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Per una panoramica completa sui compensi processuali, giova osservare come la recente giurisprudenza di legittimità, abbia affermato con orientamento consolidato che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il
50 per cento i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014 (cfr. ex multis Cass. 24882/2023 e
10438/2023; Cass. 8526/2025).
La Suprema Corte ha confermato tali principi a seguito della modifica del D.M. 55/2014 operata con l'emanazione del DM n. 37/2018.
La modifica normativa apportata al DM. n. 55/2014 dall'integrazione del DM n.37/2018 ha rinforzato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (cfr. in termini Cass. 24993/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha aggiunto e precisato come questa ultima modifica non sia priva di rilevanza, e ciò in quanto ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024), né elidere completamente la fase istruttoria.
In primo grado, il giudice ha stimato per le spese di lite l'importo complessivo in euro 278,00 oltre accessori, eliminando completamente la fase istruttoria.
Deve essere, invece, riconosciuto il compenso anche per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto detta voce le ricomprende entrambe.
Questo compenso, di conseguenza, come già affermato dalla Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n.
8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019). Deve essere, dunque, riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione.
Ciò posto, tenuto conto che il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare valori medi di cui al
D.M. 55/2014 s.m.i. escludendo completamente la fase istruttoria;
la pronuncia -sotto tale aspetto- deve essere riformata.
Conseguentemente, applicando i valori medi (valori medi -di fatto- non contestati esplicitamente dall'appellata per la natura della controversia) previsti dall'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1. GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad € 1.100,00), l'importo medio per le quattro fasi sarebbe pari ad euro 346,00.
Tuttavia, tenuto conto -in ogni caso- della più che modesta fase di trattazione che ha interessato il giudizio di primo grado, si stima congruo liquidare per la sola istruttoria/ trattazione l'importo di
Euro 47,00 giungendo così complessivamente a liquidare il compenso di Euro 325,00 oltre accessori di legge.
In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di ulteriori euro 47,00 oltre accessori di legge, dovuti per la fase istruttoria.
Per il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste, a carico della società appellata e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della natura estremamente semplice delle questioni trattate e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad
€ 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE l'appello proposto da (C.F. e per l'effetto, Parte_1 C.F._1 in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea, n. 203/2024 del 28.02.2024
ND (C.F. ) alla refusione nei riguardi di parte appellante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. delle spese di lite del giudizio di primo grado da Parte_1 C.F._1 liquidarsi in euro 325,00 di cui euro 47,00 da corrispondere per la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno.
ND parte appellata (C.F. al rimborso delle spese del Controparte_1 P.IVA_1 grado di appello liquidate in euro 332,00 ex D.M. oltre esposti documentati Euro CP_3 91,50, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50%.
Così deciso in Ivrea, il 14.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone giusta mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado;
- APPELLANTE - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_1
Limatola giusta procura generale alle liti del 8.10.2012, autentica nella firma per Notar Per_1 di Milano - rep.26265
- APPELLATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la fase CP_2 istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio da quantificarsi nella somma di € 68,00
o in quella diversa ritenuta di giustizia, con distrazione delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. −
il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado con maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/2014 e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Per parte appellata:
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l‟appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 203/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 21/03/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all‟Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 19 aprile 2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 203/2024 del 28.02.2024 del procedimento n RG. 2214/2022.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha accolto la domanda attorea riconoscendo lo storno di una fattura impropriamente addebitata al cliente e il pagamento da parte della convenuta di una somma a titolo di indennizzo, oltre alla refusione delle spese di lite.
In particolare, in esito all'istruzione della causa di primo grado, il giudice ha così come di seguito statuito:
“
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:
nei confronti di ogni altra istanza, deduzione Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta a stornare la fattura Controparte_1
n. AO08983166 del 21/05/2022, in quanto contenente indebiti addebiti;
• Dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento a Controparte_1 favore della sig.ra della residua somma di € 154,60, a titolo di Parte_1 indennizzo;
• dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a favore a Controparte_1 favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in che liquida in complessivi € 278,00 (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge”
Avverso la predetta pronuncia ha interposto tempestivamente appello la sig.ra Parte_1 per il seguente unico motivo di gravame:
- erronea quantificazione in punto spese di lite per esclusione della fase istruttoria, con violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4, co. 5, lett. c) del D.M. 55/2014;
Si è costituita in giudizio l'appellante con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
01.10.2024, denunciando previamente l'infondatezza dell'impugnazione in punto spese di lite per minima differenza pecuniaria, e dichiarando in conseguenza l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte.
Lette le note scritte debitamente autorizzate depositate dalle parti ex art.127 ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. al 14.05.2025.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea statuizione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure omesso di liquidare la fase istruttoria.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Venendo al merito del gravame, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Per una panoramica completa sui compensi processuali, giova osservare come la recente giurisprudenza di legittimità, abbia affermato con orientamento consolidato che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il
50 per cento i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014 (cfr. ex multis Cass. 24882/2023 e
10438/2023; Cass. 8526/2025).
La Suprema Corte ha confermato tali principi a seguito della modifica del D.M. 55/2014 operata con l'emanazione del DM n. 37/2018.
La modifica normativa apportata al DM. n. 55/2014 dall'integrazione del DM n.37/2018 ha rinforzato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (cfr. in termini Cass. 24993/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha aggiunto e precisato come questa ultima modifica non sia priva di rilevanza, e ciò in quanto ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024), né elidere completamente la fase istruttoria.
In primo grado, il giudice ha stimato per le spese di lite l'importo complessivo in euro 278,00 oltre accessori, eliminando completamente la fase istruttoria.
Deve essere, invece, riconosciuto il compenso anche per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto detta voce le ricomprende entrambe.
Questo compenso, di conseguenza, come già affermato dalla Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n.
8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019). Deve essere, dunque, riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione.
Ciò posto, tenuto conto che il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare valori medi di cui al
D.M. 55/2014 s.m.i. escludendo completamente la fase istruttoria;
la pronuncia -sotto tale aspetto- deve essere riformata.
Conseguentemente, applicando i valori medi (valori medi -di fatto- non contestati esplicitamente dall'appellata per la natura della controversia) previsti dall'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1. GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad € 1.100,00), l'importo medio per le quattro fasi sarebbe pari ad euro 346,00.
Tuttavia, tenuto conto -in ogni caso- della più che modesta fase di trattazione che ha interessato il giudizio di primo grado, si stima congruo liquidare per la sola istruttoria/ trattazione l'importo di
Euro 47,00 giungendo così complessivamente a liquidare il compenso di Euro 325,00 oltre accessori di legge.
In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di ulteriori euro 47,00 oltre accessori di legge, dovuti per la fase istruttoria.
Per il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere poste, a carico della società appellata e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della natura estremamente semplice delle questioni trattate e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad
€ 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE l'appello proposto da (C.F. e per l'effetto, Parte_1 C.F._1 in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea, n. 203/2024 del 28.02.2024
ND (C.F. ) alla refusione nei riguardi di parte appellante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. delle spese di lite del giudizio di primo grado da Parte_1 C.F._1 liquidarsi in euro 325,00 di cui euro 47,00 da corrispondere per la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno.
ND parte appellata (C.F. al rimborso delle spese del Controparte_1 P.IVA_1 grado di appello liquidate in euro 332,00 ex D.M. oltre esposti documentati Euro CP_3 91,50, rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50%.
Così deciso in Ivrea, il 14.05.2025
Il giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)