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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9634 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA BR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Ludovisi n. 35, presso lo studio dell'avv. Massimo Lauro che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; attrice
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 400, CP_2 presso lo studio dell'avv. Armando Treglia che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
DOTT. (c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, CP_3 C.F._2 via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'avv. Roberto Otti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
NONCHE'
(c.f. ) in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_2 speciale pro tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Roma, via delle CP_5
Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria.
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.05.2025 da intendersi trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in 08.04.2022 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la responsabilità di Parte_1 [...]
e del dott. in ordine ai danni riportati a seguito dell'intervento CP_1 CP_3 chirurgico di mastopessi con mastoplastica additiva eseguito in data 10.06.2019 con conseguente condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:
- in data 10.06.2019 si sottoponeva presso la ad intervento Controparte_6 di mastopessi con mastoplastica additiva (unitamente ad una lipoaspirazione) effettuato dal dr. allo scopo di sollevare il seno;
CP_3
- l'esigenza di una mastoplastica additiva emergeva durante il colloquio intercorso tra le parti, prima dell'intervento, nel corso del quale il già menzionato professionista la informava della necessità di inserire anche delle protesi per poter raggiungere il risultato desiderato;
- nonostante i dubbi, decideva di sottoporsi all'intervento di mastoplastica soprattutto a seguito delle rassicurazioni ricevute dal professionista, sottoscrivendo i moduli di consenso informato a lei sottoposti;
- il decorso post-operatorio si rivelava nella norma, con dimissione della paziente avvenuta la stessa sera dell'intervento;
- alcuni giorni dopo l'intervento, però, recatasi presso lo studio del dott. per la CP_3 visita di controllo, si lamentava dell'eccessiva grandezza delle mammelle, con evidente asimmetria delle stesse;
- in tale occasione veniva rassicurata dal professionista essendole stata illustrata la situazione come una “normale” routine post-operatoria;
- il quindicesimo giorno successivo all'intervento, recatasi in ambulatorio per la rimozione delle suture e annessa visita di controllo, notava che le ferite su entrambi i seni risultavano ancora evidenti;
- inoltre, nel corso del processo di guarigione insorgeva una complicanza per diastasi delle ferite, sia verticali che orizzontali, tanto da costringerla, con notevoli ulteriori costi non preventivati, a recarsi nuovamente presso lo studio del dott. tutte le CP_3 settimane, per le medicazioni, fino al mese di settembre 2019;
- nonostante le rassicurazioni ricevute dal professionista, il seno operato non diminuiva di volume e l'asimmetria dei capezzoli posti sopra il cono mammario risultava ancora più evidente;
2 - con il recedere del gonfiore del trauma operatorio, le mammelle, infatti, si presentavano ancora scese rispetto al torace, manifestando recidiva della problematica estetica;
- si sottoponeva a diverse visite presso altri specialisti che confermavano la cattiva esecuzione dell'operazione da parte del professionista e l'insuccesso dello stesso, evidenziando l'ormai difficoltà sopravvenuta nel potere ripristinare una conformazione estetica armonica e gradevole;
- a causa dell'esito fallimentare dell'intervento lamentava cambiamenti d'umore per la sopraggiunta insicurezza fisica e perenni dolori di tensione al seno, oltre ad uno stato d'ansia e pseudo depressivo;
- detta situazione psicofisica era meglio rappresentata nelle consulenze tecniche redatte dalla Prof.ssa e dal Prof. Persona_1 Persona_2
(Doc. 2 - 3);
[...]
- proponeva domanda di mediazione, esitata negativamente (doc. 12-13-14);
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP nei confronti del dott. e della struttura convenuta nel corso del quale veniva CP_3 espletata CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (specialista in Persona_3 chirurgia plastica) e (specialista in medicina legale). Persona_4
Deduceva, dunque, che a causa dell'intervento di mastopessi con mastoplastica additiva
(unitamente ad una lipoaspirazione) effettuato dal dr. in data 10.06.2019 CP_3 assisteva ad un peggioramento della situazione pregressa con esiti cicatriziali importanti, eccessivo volume mammario e deiscenza della ferita chirurgica che la costringeva a sottoporsi a plurime medicazioni con costi aggiuntivi non preventivati.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8, comma 3, della L. 24/17.
Nel merito, escludeva ogni addebito nei suoi confronti rappresentando che la paziente non aveva mosso alcuna contestazione in ordine all'inadeguatezza della struttura, delle attrezzature, dei mezzi e dei servizi occorrenti per l'intervento chirurgico eseguito, né il
Collegio peritale nominato nel giudizio di ATP aveva espresso censure nei confronti della clinica. Aggiungeva che il dott. non aveva alcun rapporto di lavoro subordinato e/o CP_3 parasubordinato come si poteva ricavare dalla dichiarazione di “informazione e consenso all'atto medico” (all.to 2 al ricorso introduttivo).
Sempre nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte ricorrente che non aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, oltre che per eccessività della pretesa economica in ragione di quanto accertato dal Collegio peritale.
In caso di accoglimento della domanda della anche nei confronti della stessa Pt_1 struttura, chiedeva di condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055, comma 2, c.c. e/o
3 dell'art. 9 della Legge n. 24/2017, il dott. a restituirle tutte le somme che la stessa CP_3 avesse dovuto corrispondere alla ricorrente per i titoli di cui è causa.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. il quale CP_3 preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della sua
Compagnia assicuratrice per essere da quest'ultima Controparte_4 garantito e manlevato.
Nel merito, contestava le pretese della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
4. Alla prima udienza di comparizione dell'08.11.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
5. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_4 contestando la domanda attorea in quanto infondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
In ordine alla domanda di garanzia spiegata dal dott. eccepiva, in via principale, CP_3
l'inoperatività della polizza per fatto noto all'assicurato in data antecedente alla stipula, per violazione della clausola claims made, nonché per violazione dell'obbligo di salvataggio ex artt. 1914 e 1915 c.c. In via subordinata, evidenziava ulteriori limiti della polizza
(esclusione del danno da mancata rispondenza all'impegno di risultato assunto, esclusione della ripetizione del compenso, violazione dell'obbligo di denuncia, esclusione del danno da violazione del consenso informato, esclusione della responsabilità solidale, eventuale coesistenza di altre assicurazioni, massimale ed esclusione delle spese legali).
Con riguardo struttura convenuta, la compagnia assicurativa formulava domanda di dichiarare la clinica tenuta a garantire e manlevare il medico in relazione a tutte le conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, che fossero derivate a lui dal presente giudizio dovendo rispondere dell'operato dei propri ausiliari nei confronti degli eventuali terzi danneggiati. Contestava inoltre la domanda di regresso e/o rivalsa ex art. 9 della L. n.
24/2017 (di cui, in assenza di colpa grave, non vi erano i presupposti) formulata dalla clinica nei confronti del dott. Sul punto, evidenziava che la struttura aveva CP_3 conseguito il proprio guadagno (cfr. fattura allegata da parte ricorrente sub 6), oltre a non avere allegato e provato un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza da parte del dott. dal programma condiviso di CP_3 tutela della salute oggetto dell'obbligazione. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, di graduarsi le responsabilità imputabili a ciascuna parte resistente, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà o, in subordine, l'accertamento del diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, spettando comunque il diritto di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti di
[...]
per tutte le somme pagate in eccedenza rispetto al grado di colpa eventualmente CP_1 accertato in concreto in capo al proprio assicurato, di cui, in assenza di colpa grave, era tenuta a rispondere in ogni caso la struttura ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017.
4 6. Con provvedimento del 22.03.2023, reso all'esito dell'udienza cartolare del 31.01.2023, il
Giudice allora titolare del ruolo disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.
7. Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva documentalmente istruita.
8. Mutato l'organo giudicante, all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nel corso dell'anno 2019, soggiace all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd.
Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1°aprile 2017.
Occorre esaminare partitamente la posizione della struttura sanitaria, da quella del sanitario.
9.1 In particolare, antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelli, era consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sul presupposto che l'accettazione del paziente in struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comportasse la conclusione di un contratto spedalità e di assistenza sanitaria comprendente prestazioni primarie di carattere medico sanitario ma anche prestazioni accessorie.
A questo proposito, occorre precisare che struttura sanitaria risponde "in via diretta" nel caso di danno provocato da inefficienza organizzativa (ad es. malfunzionamento delle apparecchiature), dunque per gli obblighi accessori connessi alla prestazione principale, configurandosi il c.d. danno da disorganizzazione ed invero, risponde in via indiretta, nelle ipotesi di obbligazioni "mediche" in senso stretto (con riferimento dunque ad interventi diagnostici e/o terapeutici), ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto commesso dagli
"ausiliari" (sanitari).
Quanto alla responsabilità dei medici, nonostante i dubbi interpretativi registratisi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è stato prevalente anche in questo caso l'orientamento per cui la responsabilità del singolo medico avesse natura contrattuale e trovasse la propria fonte nel c.d. contatto sociale qualificato. Nemmeno la successiva legge 189 del 2012 ha inquadrato la responsabilità medica come forma di responsabilità extracontrattuale, atteso che, secondo l'unanime lettura data dalla Corte di Cassazione all'art. 3, comma 1, della citata legge nelle sue prime applicazioni, la disposizione in esame si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve nell'ambito civile stabilendo che per il medico valeva comunque l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'obbligo del risarcimento del danno, senza però ricondurre la responsabilità del sanitario nell'alveo di applicazione della responsabilità aquiliana (Cass. civ. n. 08940 del 17 aprile 2014).
5 9.2 Solo con la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore provvede ad una revisione complessiva della materia così introducendo un sistema binario, e differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dei singoli medici.
Ed invero, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha provveduto ad inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, quale responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1228
c.c., a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità e dell'acquisizione del consenso (anche implicito tramite accettazione) del paziente. Per quel che concerne, invece, il medico, la responsabilità di quest'ultimo si configura come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, l'art. 7 della l. 24/2017 rubricato Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria stabilisce che "
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione
e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo".
In particolare, la struttura sanitaria pubblica o privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di sanitari anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa risponde ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., dunque a titolo contrattuale, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi. Tale norma ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale a fronte della stipulazione del contratto atipico di spedalità. Per quel che concerne invece il medico, la responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della precedente stipulazione di un contratto d'opera professionale tra il sanitario ed il paziente.
6 A ciò si aggiunga che la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante, nella parte in cui ha abrogato la predetta norma e ha disposto all'art. 7, comma 3, che "l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge", non è retroattiva, attesa l'assenza di una norma transitoria che disponga in tal senso, e quindi, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, non risulta applicabile alle fattispecie perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, avvenuta l'1° aprile 2017, verificandosi diversamente una lesione ingiustificata del legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico e al conseguente regime probatorio cui fare riferimento nei procedimenti già pendenti. Il principio esposto trova peraltro conferma nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore." (Cass. 28994 del 2019).
In virtù della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, costituisce quindi onere del personale sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio;
ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del personale sanitario;
invece, onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass.
8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile è retta dalle medesime regole che presiedono alla verifica del nesso di causalità nel giudizio penale, atteso che ciò che muta è lo standard probatorio necessario per l'affermazione della responsabilità; ed invero, mentre nel campo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", stante la diversità dei valori in discussione e l'equivalenza delle posizioni delle parti contendenti nel processo civile (cfr.
Cass. S.U. n. 580/2008; Cass. n. 21619 del 2007).
Sul piano della colpa, infine, la responsabilità del medico postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività sanitaria, tra i quali quello della diligenza, che va a
7 sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività, essendo tenuto il medico alla diligenza del debitore qualificato prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e, dunque, al rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Va da sé che, nel caso in cui la prestazione resa implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così da consentire il risarcimento dei danni unicamente nel caso in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c., l'onere di allegazione e probatorio continua a gravare sulla struttura sanitaria e/o sul sanitario (cfr. Cass. n. 15404/02; Cass. n. 2042/05).
Ne segue che clinica in cui è avvenuta l'operazione è responsabile per il fatto degli ausiliari, rispondendo delle condotte, dolose o colpose, degli esercenti la professione sanitaria, di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione, anche se:
a) sono scelti dal paziente;
b) non siano dipendenti della struttura stessa, ma svolgano la prestazione in regime di libera professione intramoenia ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica oppure in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
9.3 Al contrario il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Le due responsabilità di cui sopra possono concorrere ai sensi dell'art. 2055 c.c., a mente del quale, se il fatto di danno è imputabile a più soggetti (ad esempio, la clinica e il medico), essi sono obbligati in solido al risarcimento del danno a maggior tutela del danneggiato. La responsabilità solidale dei danneggianti, infatti, postula solo l'imputabilità del pregiudizio a più persone, a prescindere dal fatto che siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale e aquiliana).
9.4 Riassumendo, se il paziente agisce contro la struttura a titolo di responsabilità contrattuale deve allegare: a) l'inadempimento del sanitario idoneo a cagionare il danno;
b) il nesso causale tra condotta ed evento (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); c) fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova.
Se agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia adempiuto un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente) questi deve provare e allegare: a) gli elementi costitutivi dell'illecito; b) il nesso eziologico;
c) il danno ingiusto;
d) la sua imputabilità all'autore del fatto.
Pertanto, laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'interno della struttura stessa, sostenga che l'esclusiva responsabilità dell'accaduto non sia imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del
8 chirurgo che ha eseguito l'operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, e in rivalsa/regresso nei confronti del chirurgo, affinché, nei rapporti interni si accerti l'esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l'onere di provare l'esclusiva responsabilità dell'altro soggetto. Non rientra invece nell'onere probatorio del chiamato l'onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l'azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta. (cfr. ordinanza 27 settembre 2019 n. 24167).
10. Tali essendo le coordinate normative ed interpretative sulla base delle quali va ricercata la soluzione del caso in esame, la domanda risulta fondata per i motivi di seguito esposti.
11. Le eccezioni preliminari.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8, comma 3, della L.
24/17 eccepito da parte convenuta Controparte_1
Come è noto, l'art. 8 della L. n. 24 del 2017 (Legge "G.-B.") prevede un'ipotesi di giurisdizione condizionata, nel senso che, per poter promuovere un'azione in materia di responsabilità medica, è necessario aver previamente promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c., oppure, in alternativa, il procedimento di mediazione.
Tale disposizione aggiunge che "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione
o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il Giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile".
11.1 La convenuta facendo leva sulla disciplina in oggetto, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per avere la ricorrente introdotto il presente giudizio ex art. 702 bis c.p.c. soltanto in data
02.05.2022, e dunque ben oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi previsto per il deposito della relazione peritale.
11.2 Va preliminarmente chiarito che le disposizioni di natura processuale inserite nella legge n. 24/2017 devono ritenersi operanti a partire dalla sua entrata in vigore (in ragione del principio tempus regit actum), per cui non vi è dubbio che nel caso di specie trovi applicazione, tra l'altro, anche quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 della stessa legge: “2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione (…). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di
9 cui all'art. 696 bis c.p.c. del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. 3.
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile”.
11.3 Ciò posto, nel caso di specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 18.01.2021, il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è avvenuto l'08.04.2022 (dovendosi guardare alla data di deposito dello stesso e non anche quella di lavorazione da parte dell'ufficio di iscrizione al ruolo), mentre la relazione peritale è stata depositata in data 09.01.2022.
11.4 Orbene, in linea generale, si osserva che in base ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge n.
24/2017, la procedibilità viene espressamente correlata alla sola "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o della domanda, alternativa, di mediazione, mentre non è prevista alcuna ulteriore condizione di ammissibilità o procedibilità legata alla successiva proposizione del ricorso ex art. 702 bis nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi a sua volta decorrente dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8, comma 1, legge 24/2017. Del resto, la stessa perentorietà del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che a intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, e, decorso tale termine, anche in assenza di deposito della C.T.U., la domanda risarcitoria diviene procedibile e gli effetti della domanda avanzata nel procedimento di A.T.P. sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702bis c.p.c.
È di tutta evidenza che la norma discorre di sola salvezza degli effetti della domanda, ossia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione e la cristallizzazione della litispendenza. D'altra parte, un'eventuale sanzione di improcedibilità del ricorso tardivamente proposto comporterebbe un ingiustificato sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, costringendo la parte danneggiata a instaurare un autonomo giudizio di cognizione anche in ipotesi di controversia ormai definibile con istruttoria sommaria. Infatti, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo una deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso restrittivo.
Pertanto, l'art. 8 non può che interpretarsi nel senso che debba ritenersi assolta la condizione di procedibilità unicamente con la conclusione del procedimento per ATP o col decorso del termine di sei mesi.
10 Ne consegue che sia il dato letterale, sia un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, inducono a ritenere che il rispetto del termine di 90 giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P. e che, pertanto, anche se depositato successivamente ai 90 giorni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24/2017, il ricorso ex art. 702 bis sia comunque procedibile, producendo tuttavia soltanto ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
11.5 In ogni caso, nella vicenda che ci occupa, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato nel rispetto del termine di 90 giorni dal deposito della consulenza espletata nel procedimento di ATP. Invero, la CTU è stata depositata in data 09.01.2022 e il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato in data 08.04.2022.
12. Nel merito, la domanda attorea è fondata e pertanto, va accolta nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio.
L'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale di tipo medico-legale espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG N. 2555/2021), che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta dei convenuti in occasione dell'intervento chirurgico di mastopessi con mastoplastica additiva eseguito in data 10.06.2019.
A tal riguardo preme rilevare, in ordine alle contestazioni mosse dalla terza chiamata in causa per la mancata partecipazione al procedimento di ATP e alla conseguente inopponibilità della CTU, che la stessa compagnia assicurativa era stata notiziata dell'esistenza del citato procedimento dal legale del dott. con PEC del 19.04.2021 (cfr. CP_3 all. 4 fascicolo di parte convenuta dott. invitando la stessa a prendervi parte in vista Per_5 dell'udienza di conferimento dell'incarico ai CC.TT.U. fissata per il 25.05.2021 e curando l'allegazione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. della memoria di costituzione del dott. e CP_3 del verbale di udienza.
Orbene, alcuna censura di inopponibilità della CTU redatta in sede di ATP può essere sollevata dalla compagnia assicurativa che, notiziata dell'esistenza del citato provvedimento, poteva ancora intervenire per l'udienza di giuramento dei cc.tt.uu.
Sul punto si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam",
l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore” (Cass. civ. 24981/2020).
A ciò si aggiunge comunque che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale
11 probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” (Cass. civ. 8496/2023).
13. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri Per_3
e i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato
[...] Persona_4
l'attrice e tenuto conto della documentazione fotografica allegata in atti, pur avendo ritenuto corretta la diagnosi (Ptosi mammaria adiposità) e adeguato il trattamento prescelto rispetto al caso specifico, hanno elevato delle censure in ordine all'esecuzione del trattamento.
Invero, in sede di risposta ai quesiti, il collegio peritale ha osservato che “(…) Il soggetto, verosimilmente, presentava un'importante ptosi mammaria, come riportato in cartella clinica e riferito dalla stessa, nel colloquio che ha proceduto l'esame clinico nel corso delle operazioni peritali.
Orbene, la ptosi mammaria può e deve essere unicamente corretta con un intervento di mastopessi.
A quanto riferito, l'intervento programmato era una mastopessi, come confermato dalla disamina della cartella clinica (…) Nel consenso informato si parla solo di mastopessi. Dalla descrizione dell'atto operatorio risulta invece che è stata effettuata una mastopessi additiva. In altri termini, non solo un rimodellamento della cute e del parenchima mammaria finalizzato alla correzione della
“…Ptosi mammaria III grado…” come da Esame obiettivo in cartella clinica, ma anche un aumento volumetrico delle mammelle mediante l'impianto di protesi mammarie sotto ghiandolari. Sempre dalla disamina della cartella clinica non si evince se alla ptosi mammaria corrispondesse anche un'ipomastia ossia un volume mammario insufficiente. Quindi, sotto questo aspetto, l'assenza di documentazione fotografica preoperatoria e la descrizione sommaria dell'obiettività preoperatoria non permettono di comprendere come mai “…la paziente si ricovera per intervento di mastopessi…” e poi viene sottoposta ad intervento di mastopessi additiva con impianto sotto ghiandolare di protesi da 300 cc. che rappresenta un volume impiantato importante. Senza dimenticare che, comunque, nel consenso informato si parla solo di mastopessi. In sostanza sembrerebbe che, inizialmente, la decisione fosse quella di procedere ad una mastopessi ed “in corso
d'opera” si è invece proceduto anche all'impianto di protesi mammarie da 300 cc. in sede sotto ghiandolare. Comunque al di là di quelle che possono essere le congetture più disparate resta il fatto che gli eventi sono questi. Quindi – repetita iuvant – non si è trattato di un semplice intervento di mastopessi bensì di mastopessi additiva. Nel post-operatorio si manifestava una deiscenza della sutura a destra che ha generato gli esiti cicatriziali riscontrati descritti e documentati fotograficamente in allegato.(…) La perizianda è stata sottoposta ad una mastopessi additiva con
12 impianto sotto ghiandolare di protesi da 300 CC risultante sovradimensionate rispetto al soggetto, come riscontrato nel corso delle operazioni peritali;
impianti protesici che, verosimilmente, hanno determinato la deiscenza della sutura chirurgica a destra. Quindi per rispondere al quesito 3.b)
“…le cause della difettosa esecuzione…” possono essere imputate alla “… compatibilità dei mezzi impiegati…” ossia protesi grandi impiantate in sede sotto ghiandolare. È possibile ipotizzare che impianti protesici di volume minore posizionati al di sotto del muscolo grande pettorale, probabilmente, avrebbero sortito un risultato migliore. Nell'esecuzione del trattamento, le difficoltà originarie sono costituite dalla scelta di impiantare protesi grandi in sede sottoghiandolare e le sopravvenute (intese più come conseguenza delle originarie) sono rappresentate dalla deiscenza della sutura chirurgica i cui rimedi sono state le medicazioni cui la paziente si è dovuta sottoporre per seconda intenzione.”
Pertanto, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto dei postumi diversi rispetto a quelli ricollegabili al trattamento chirurgico correttamente praticato rappresentati “da un eccessivo volume mammario con ptosi oltre agli esiti cicatriziali conseguenti alla deiscenza della ferita chirurgica” da porsi in correlazione con l'esecuzione del trattamento chirurgico di mastopessi additiva;
proseguono affermando che “inabilità temporanea può ritenersi esaurita in 5 (cinque) giorni di assoluta al 100% e 20 (venti) giorni di parziale al 50% necessari al superamento della fase clinicamente acuta conseguente all'intervento chirurgico subito che ha determinato la deiscenza della ferita chirurgica” e quanto al danno biologico permanente hanno chiarito che “Prima dell'intervento la paziente presentava una ptosi mammaria per cui era candidata ad una mastopessi che, inevitabilmente, avrebbe esitato in una cicatrice a "T" invertita altrimenti detta ad ancora.
Anche se l'intervento avesse conseguito un risultato perfetto, tali esiti cicatriziali sarebbero stati inevitabili e costituivano il prezzo da pagare per ottenere una migliore salienza dei profili mammari
e correggere la ptosi. La deiscenza della sutura, imputabile ad impianti protesici sovradimensionati, ha reso più evidenti tali esiti cicatriziali quindi, sotto il profilo medico legale, si può parlare di un maggior danno che può essere quantificato indicativamente in 5 (cinque) punti percentuali di invalidità permanente, comprensivi del posizionamento delle protesi eccessivamente grandi che rientrano nella competenza del successivo quesito”.
Con riguardo alla possibilità di attenuare o eliminare i postumi con terapie ad hoc il
Collegio peritale ha affermato che “L'attuale danno biologico, quantificato come sopra riportato in 5 (cinque) punti percentuali, può essere totalmente emendato mediante un intervento chirurgico di mastopessi secondaria con rimodellamento del parenchima mammario, simmetrizzazione dei volumi e dei profili mammari, revisione delle attuali cicatrici chirurgiche e cicatrice finale sempre a
T invertita. In fase preoperatoria si potrà valutare, secondo la volontà del soggetto, se rimuovere definitivamente le protesi o sostituirle con impianti più piccoli il cui volume sarà stabilito dal chirurgo al tavolo operatorio mediante posizionamento temporaneo di "sizer" utili a decidere quale volume sia più adatto. L'intervento correttamente eseguito da mani esperte, in questo specifico caso, va ad emendare completamente gli esiti riscontrati in quanto, come già detto, trattasi di un maggior
13 danno conseguente alla deiscenza della sutura chirurgica e all'impianto di protesi sovradimensionate. Pertanto la mastopessi secondaria, come già detto, oltre ad emendare l'attuale situazione, ristabilisce le condizioni che avrebbero dovuto sussistere dopo un intervento correttamente eseguito. - Il preventivo di spesa totale, atteso che trattasi di un intervento abbastanza semplice, eseguibile anche in regime di "Day Surgery", in una clinica di livello medio - alto, è ipotizzabile complessivamente intorno ai seimila/00 (senza protesi) - settemila/00 euro (con impianto protesi) da intendersi come spese mediche future. Inoltre, occorrerà in questo caso ipotizzare un periodo post operatorio, caratterizzato da riposo per un completo recupero funzionale, di 15 (quindici) giorni totali (5 gg. di assoluta e 10 gg. di parziale al 50%)”.
Sulle spese mediche sostenute i cc.tt.uu hanno accertato che “
5. e) - Non risultano spese mediche sostenute in conseguenza dell'intervento chirurgico subito”.
13.1 Anche in sede di risposta alle osservazioni critiche presentate dalle parti, i cc.tt.uu. hanno ribadito le conclusioni cui sono giunti nella redazione dell'elaborato peritale specificando in ordine ai danni quantificati che “per quanto attiene all'inabilità temporanea invocata da parte attrice in …90 giorni… occorre evidenzia che tale richiesta non trova alcun riscontro documentale in certificazioni sanitarie depositate in atti, inoltre il periodo di inabilità temporanea indicato dai sottoscritti CCTTUU si ritiene pienamente rispondente al tipo di intervento subito e al conseguente decorso postoperatorio. Relativamente alla quantificazione percentuale del danno – che parte attrice riterrebbe congrua nella misura di dodici procenti – pur concordando in merito al riferimento tabellare, adottato dagli stessi CCTTUU (SIMLA 2016- Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, ed. , Per_6 vista l'obiettività rilevata (documentata fotograficamente), considerate le ripercussioni di natura estetica che comunque avrebbe comportato l'intervento chirurgico correttamente eseguito (risultato ottimale di un intervento di mastoplastica), procedendo alla personalizzazione del danno di cui trattasi, si ritiene di confermare la stima di cinque pro-centi di invalidità permanente.”
Con riguardo alle obiezioni in merito alla cicatrice a T invertita, esito dell'intervento proposto per emendare l'attuale situazione, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che “(…) occorre dire che questa rappresenta la cicatrice chirurgica di una mastopessi con o senza protesi correttamente eseguita che va ad emendare l'attuale situazione. Cicatrice già contemplata nell'intervento cui la periziata si è sottoposta, indipendentemente dal risultato raggiunto.
Con riguardo alla osservazione del convenuto dott. i cc.tt.uu hanno affermato che CP_3
“Passando ad esaminare le note critiche del consulente tecnico di parte convenuta, si osserva che questi riterrebbe congrua una quantificazione al ribasso del danno, quantificazione che tuttavia si ritiene di confermare nella misura di cinque pro-centi, per i motivi gia esposti. Il consulente di parte convenuta nelle proprie note critiche produce una fotografia che, comunque, si palesa irrilevante rispetto a quanto già scritto nella bozza inviata alle parti in causa. La discussione del Dott.
[...] inerente alle obiezioni sollevate dalla parte attrice in merito " ... alla accertata presenza Pt_2 delle fustelle di contromarca delle protesi utilizzate ed impiantate, presenti nella copia conforme
14 depositata..." non apporta alcun nuovo elemento alla CTU. Per quanto riguarda il secondo punto sollevato "... confronto dello stato preoperatorio di partenza della sig. rispetto allo stato Pt_1 attuale, caratterizzato dall' importante incremento ponderale, ictu oculi evidente, nonchè dalla preesistenza asimmetria e ptosi mammaria originaria;
a tal proposito si riporta un immagine, tra quelle depositate, relativa allo stato preoperatorio della in cui si evidenzia la asimmetria Pt_1 mammaria (Dx>Sin) e la ptosi preesistente, a mio avviso non peggiorate attualmente..." occorre ribadire quanto già riportato nella bozza inviata alle parti in causa, ovvero che se il consulente tecnico di parte convenuta non riscontra alcuna differenza tra la ptosi preoperatoria e quella post- operatoria e l'asimmetria persiste anche dopo l'intervento, questo significa che egli, con l'intervento eseguito, non ha risolto alcuna aspettativa della sua paziente, determinando al contrario delle cicatrici iatrogene, opportunamente ricomprese dai sottoscritti CCTTUU nella quantificazione indicata. Infine il C.T. di parte convenuta argomenta una ulteriore questione " relativamente alla presenza di ritardata cicatrizzazione e deiscenza delle suture mammarie: si chiede ai CCTTUU, che hanno ravvisato nell'eccessiva tensione dei lembi mammari la causa determinante, come mai questa diastasi si sia manifestata esclusivamente, o per lo più, a carico delle suture mammarie della mammella destra, e non, in egual misura, in entrambe le mammelle? Se trattasi di errore tecnico: non dovrebbe esserci la bilateralità dell'errore? / processi cicatriziali individuali non possono concorrere alla differente cicatrizzazione locoregionale? ...". A tal proposito si ritiene altamente probabile un'eccessiva asportazione cutanea a destra, che ha determinato una forte tensione della sutura cutanea con successiva deiscenza della ferita chirurgica, guarigione per seconda intenzione e conseguente cicatrizzazione ipercromica, più evidente quindi alla mammella di destra.”
14. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi sussistente la responsabilità della struttura sanitaria e del medico.
Infatti, si ritiene acclarato che il dott. medico scelto dalla paziente (fatto pacifico tra le CP_3 parti oltre che documentalmente provato, cfr. consenso informato, doc. 1 fascicolo di
[...]
, ha eseguito una mastopessi additiva con impianto sotto ghiandolare di protesi CP_1 da 300 CC risultante sovradimensionate rispetto all'attrice, come riscontrato nel corso delle operazioni peritali;
impianti protesici che, verosimilmente, hanno determinato la deiscenza della sutura chirurgica a destra.
Per quanto concerne il nesso causale tra l'inadempimento accertato e il fatto dannoso, i
CC.TT.UU. hanno accertato che dal trattamento chirurgico in esame sono residuati dei postumi diversi rispetto a quelli ricollegabili al trattamento chirurgico correttamente praticato rappresentati “da un eccessivo volume mammario con ptosi oltre agli esiti cicatriziali conseguenti alla deiscenza della ferita chirurgica”.
Inoltre, i convenuti non hanno fornito prova dell'esistenza di fattori causali alternativi e/o della particolare complessità della diagnosi, né sono emersi elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
15 Valutando attentamente quanto riferito dai consulenti tecnici, in altri termini, si hanno più che ragionevoli motivi per ritenere, secondo la regola del "più probabile che non" che l'utilizzo di impianti protesici di volume minore posizionati al di sotto del grande muscolo pettorale avrebbe evitato il risultato conseguito.
15. Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità del dott. in quanto sono CP_3 stati provati i fatti costitutivi della pretesa attorea, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della colpa.
Analogamente, deve ritenersi sussistente la responsabilità in capo alla struttura convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto è stata fornita la prova della responsabilità del sanitario in essa operante.
16. I danni risarcibili.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico quantificabile nella misura pari ad euro 37.951,00, con indice di invalidità pari al 13%, oltre alla somma di euro 4.207,50 relativa all'invalidità temporanea riconosciuta dai CTU, anche se in maniera insufficiente;
ha altresì domandato il risarcimento del danno morale sofferto dalla Pt_1
(testualmente “per “difficoltà e vergogna a relazionarsi soprattutto con i coetanei, provando profondo dolore nell'essere costretta a non poter mostrare il proprio corpo in costume da bagno o indossare biancheria intima adeguata al proprio fisico, a causa dei gravissimi danni meglio illustrati in narrativa e visibili dalle foto allegate, anche alla CTU
(doc. 5)”.
Infine, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per avere sopportato le seguenti spese, determinate in euro 20.170,50, così di seguito ripartite “a) Day hospital – sala operatoria ed altro c/o presso euro 1.982,50 (Doc. 4); b) Fattura radiologica Romana CP_1 euro 82,00 (Doc. 5); c) Onorario Dr. euro 8.500,00 (Doc. 6); d) Onorario Prof. CP_3 euro 1.220,00 (Doc. 7); e) Onorario Prof.ssa Persona_2 Persona_1 euro 2.502,00 (Doc. 8); f) Fattura Azienda Ospedaliera Sant'Andrea euro 200,00 (Doc.
[...]
9); g) Spese CTU euro 2.684,00; h) Spese trasferte dal Comune di Sefro a Roma e per l'acquisto di creme, garze mediche e medicinali vari euro 3.000,00”, oltre all'esborso da sostenere di euro
13.500,00, così come quantificati dalla Prof.ssa , per la Persona_1 sostituzione delle protesi impiantate con altre di minor volume, eseguendo un nuovo intervento chirurgico di mastopessi, che riduca la componente cutanea e ghiandolare delle mammelle.
16.1 La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461;
v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona ha fissato i seguenti principi, che è utile ribadire in questa sede:
16 - sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
- la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e delle modifiche degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), introdotte dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto
2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostitutiva della precedente
"danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
- nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006;
Corte cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
- nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione
17 legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32
Cost.);
- non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016.
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore
(c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass.
n. 23469 del 2018, cit.).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze
18 riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Va, poi, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd.
Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità
c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
16.2 Nel caso di specie, il collegio peritale ha riconosciuto la sussistenza di una ITA di 5 giorni, di una ITP al 50% di 20 giorni e di una IP al 5%.
In particolare, con riguardo al danno biologico permanente il Collegio peritale ritiene che lo stesso possa essere totalmente emendato “mediante un intervento chirurgico di mastopessi secondaria con rimodellamento del parenchima mammario, simmetrizzazione dei volumi e dei profili mammari, revisione delle attuali cicatrici chirurgiche e cicatrice finale sempre a T invertita
…L'intervento correttamente eseguito da mani esperte, in questo specifico caso, va ad emendare completamente gli esiti riscontrati in quanto, come già detto, trattasi di un maggior danno conseguente alla deiscenza della sutura chirurgica e all'impianto di protesi sovradimensionate.
Pertanto la mastopessi secondaria, come già detto, oltre ad emendare l'attuale situazione, ristabilisce le condizioni che avrebbero dovuto sussistere dopo un intervento correttamente eseguito” al costo di euro 6.000,00 senza impianto protesi o 7.000,00 euro con impianto protesi.
Quindi, non essendo possibile liquidare, in favore dell'attrice, un (maggior) danno biologico del 5% e riconoscergli, contemporaneamente, anche i costi per gli interventi
(totalmente) emendativi di tale danno, al fine di evitare un'illegittima duplicazione del danno biologico permanente, deve essere riconosciuto, in favore dell'attrice, il costo per
19 sostenere l'intervento chirurgico di mastopessi secondaria con rimodellamento del parenchima mammario, simmetrizzazione dei volumi e dei profili mammari, revisione delle attuali cicatrici chirurgiche e cicatrice finale sempre a T invertita pari ad euro
7.000,00, come calcolato dal Collegio peritale.
Infatti, tenuto conto di quanto allegato da parte attrice circa la sua intenzione di sottoporsi ad un intervento chirurgico di impianto di protesi dalle dimensioni minori, tenuto conto anche della giovane età, deve ragionevolmente ritenersi che la stessa sottoporrà agli interventi emendativi e, quindi, appare corretto riconoscergli i costi di tali interventi, come di seguito indicato, piuttosto che l'attuale danno complessivo del 5%.
Al costo per l'intervento totalmente emendativo di euro 7.000,00 deve aggiungersi quanto riconosciuto dai cc.tt.uu in ordine al danno biologico temporaneo per ITA di 5 giorni e ITP al 50% di 20 giorni.
Pertanto, prendendo in considerazione l'età dell'odierna attrice al momento dell'intervento chirurgico del 10.06.2019 (24 anni) e tenuto conto degli importi di liquidazione del danno biologico aggiornati al DM 16.07.2024 andrà riconosciuto l'importo di euro 276,20 per ITA (55,24x 5 gg) ed euro 552,40 (27,62 x 20) per un ammontare di euro
828,60.
L'importo di euro 7.828,60 (7.000,00 + 828,60) calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (10.06.2019) così giungendo alla somma di euro 6.634,41 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di euro 8.600,28.
A tal riguardo si rammenta che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, costituendo questo un debito di valore, gli interessi sulla somma liquidata hanno natura compensativa e non moratoria, essendo diretti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. La domanda di risarcimento include implicitamente la richiesta sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti necessarie e concorrenti del risarcimento, aventi funzioni diverse. Il giudice deve pertanto attribuirli anche in assenza di espressa richiesta, pure in grado di appello, senza incorrere in ultrapetizione. La liquidazione degli interessi deve avvenire o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, oppure sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno dell'evento dannoso e non dalla sentenza (Cass. civ. 32985/2022).
A detta ultima somma pari a 8.600,28 euro vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
20 Nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno morale in adesione al principio giurisprudenziale secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
16.3 Parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno patrimoniale per euro
20.170,50 pari alle spese sostenute.
Sul punto, i cc.tt.uu. non hanno dato atto di spese mediche sostenute in conseguenza dell'intervento chirurgico subito né parte attrice ha dato la prova sul punto.
Pertanto, nulla deve essere riconosciuto per le spese di cui alla “Fattura radiologica
Romana” nonché “Fattura Azienda Ospedaliera Sant'Andrea”, non potendosi evincere alcun collegamento con l'evento per cui è causa né parte attrice ha fornito prova sul punto;
lo stesso dicasi per le “Spese trasferte dal Comune di Sefro a Roma e per l'acquisto di creme, garze mediche e medicinali vari euro 3.000,00”, oltre che non documentate.
Invece, gli importi pari ai costi sostenuti per il day hospital e per l'onorario del dott. CP_3 potranno costituire oggetto di risarcimento del danno.
A tal riguardo si rammenta che, ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria (Cass. civ. 2036497/2023 “Deve ritenersi che, quando però il creditore non abbia più interesse alla prestazione e/o la prestazione non sia più possibile, subentra l'obbligo risarcitorio, cioè
l'adempimento è sostituito dall'obbligazione risarcitoria, la cui caratteristica precipua risiede nel carattere succedaneo della prestazione mancata o inesattamente attuata;
adempimento e risarcimento condividono la comune finalità di attuazione del contratto, sia pure in forme diverse;
in altri termini l'art. 1453 cod.civ. quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele – adempimento invito debitore e/o risoluzione - indicando l'adempimento implica che in esso si comprenda il risarcimento e che, spettando alla parte che ha subito l'inadempimento, l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione
(secondo il principio dell'id quod interest), detto danno, dovendo reintegrare il patrimonio del leso mediante l'attribuzione di un pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi
21 aliunde la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità”).
In altri termini, nell'ipotesi di inadempimento, il paziente non si troverà nel patrimonio la prestazione medica pattuita, così che la somma risarcitoria necessaria per ripristino dello stesso, sarà pari al compenso pagato. Gli quindi, concludono ritenendo che il Parte_3 danno da inadempimento, a prescindere dalla domanda di risoluzione del contratto, equivale al compenso pattuito.
Pertanto, spetta a parte ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale per euro 1.982,50, pari al compenso per Day hospital – sala operatoria ed altro c/o presso (doc. CP_1
4), nonché per euro 6.000,00, pari al compenso per il professionista dott. CP_3
(doc. 6), per un ammontare finale di euro 7.982,50, somme tutte non contestate, rivalutate equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi, in euro 9.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
In definitiva, all'attrice spetta il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro
8.600,28 e del danno patrimoniale pari ad euro 9.000,00 per un ammontare complessivo di euro 17.600,28 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Quanto, infine, alle spese di CTP e di CTU del giudizio di ATP queste saranno valutate congiuntamente alle spese di lite.
15. In definitiva entrambi i convenuti devono rispondere in solido dei danni causati all'attrice (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 22/04/2024, n. 10787) per le ragioni di seguito evidenziate.
15.1 In riferimento alla specifica posizione del sanitario viene tuttavia in rilievo anche l'ultimo periodo del comma terzo dell'articolo 7 della l. 24/2017 secondo il quale: “Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.”
La disposizione, stante anche il tenore del comma successivo che detta parametri invece uniformi circa la determinazione del risarcimento in riferimento alla posizione del sanitario e della struttura, pare indicare al giudice di valutare se l'importo risarcitorio da addebitare al sanitario in via diretta debba essere contenuto sulla scorta dei criteri richiamati dal comma in questione, vale a dire riducendola in caso di marginale scostamento dalle linee guida codificate o dalle buone pratiche (art. 5 l. 24/2017) o di colpa consistita in imperizia non grave sempre nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche (art. 590-sexies c.p.).
Il tema non è stato oggetto di distinto approfondimento ad opera delle parti e non paiono emergere dagli atti o dalle considerazioni dei consulenti specifici elementi per ritenere
22 particolarmente grave o particolarmente lieve lo scostamento dalle buone pratiche assistenziali, anche alla luce di quanto si osserverà nel prossimo paragrafo.
15.2 Con riguardo alla struttura sanitaria è inoperativo il patto di manleva contenuto nella dichiarazione di “informazione e consenso all'atto medico” sottoscritto dalla paziente con cui ha sollevato la casa di cura da ogni responsabilità relativamente all'intervento eseguito dal dott. Infatti, come anche evidenziato dalla compagnia di assicurazioni, tale clausola è CP_3 nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto è impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti: la clausola non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.; per carenza di causa: essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il paziente, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso risulta unicamente finalizzato a traslare sulla parte debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità della parte forte;
perché non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista.
A ciò si aggiunga che la clausola in esame è vessatoria per il paziente e priva della doppia sottoscrizione prevista per tali tipo di clausole.
15.3 Pare dunque corretto pronunciare una condanna in solido della casa di cura e del sanitario al pagamento d'identico importo in applicazione delle regole generali.
16. Quanto alla questione relativa alla ripartizione delle eventuali misure della responsabilità, anche in caso di accertata responsabilità esclusiva colposa del medico, la ripartizione interna della responsabilità va effettuata in pari quota, in applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c., salva la prova, il cui onere grava sulla struttura sanitaria, dell'assorbente responsabilità del medico, intesa come grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile (v. Cass.
28987/2019).
Prova, che la struttura sanitaria convenuta non ha in alcun modo fornito, non essendo emersa né la propria assenza di colpa né un grado inferiore di questa;
così come non può ritenersi che il Dott. sia incorso in dolo o colpa grave. CP_3
Da ciò deriva che in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
"malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3.
Ciò perché, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche
(utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente
23 cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
Ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa.
La limitazione della possibilità di regresso per l'intero ai soli casi di colpa particolarmente grave del sanitario operante ha una sua ratio nella considerazione che, se la struttura potesse sempre e comunque rivalersi per l'intero sul sanitario, questa, nell'avvalersi del suo operato, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario verrebbe esposto oltre modo a gravi pretese risarcitorie.
Ebbene l'art. 9 della legge Gelli Bianco, applicabile al caso di specie, non ha fatto altro che riaffermare il diverso titolo di responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti dell'ammalato, il quale precludeva alla struttura sanitaria di rivalersi nei confronti del medico se non nelle ipotesi di dolo e di colpa grave (Cass. n.
28977/2019 e 29001/2021).
Nel caso di specie, in difetto di allegazione e prova di una qualche forma di colpa grave da parte della struttura deve quindi rigettarsi la domanda di rivalsa della struttura sanitaria verso il medico. Invero, anche se l'intervento non è stato correttamente eseguito, non si è comunque manifestata una eccezionale e del tutto imprevedibile devianza dal programma operatorio, rimanendosi nel rischio connaturato all'utilizzo dell'opera del medico da parte della struttura.
17. In merito alla posizione di citata in manleva dal dott. Controparte_4 sulla base della polizza n. IITDMM20A2013000100293 (all.1 parte convenuta e all.3 CP_3 terza chiamata), si rammenta che la Compagnia terza chiamata ha sollevato plurime eccezioni di inoperatività della predetta polizza.
17.1 In ordine all'eccezione di inoperatività della polizza per fatto noto all'assicurato in data antecedente alla stipula (art.
4.3 c.ga.), la compagnia di assicurazioni ritiene che il dott. abbia sottaciuto di avere ricevuto la richiesta di risarcimento del danno in data CP_3 antecedente alla stipula. Sul punto, richiama la prima richiesta di risarcimento danni pervenuta il 16.09.2020 all'indirizzo mail ordinario dell'assicurato.
Dal canto suo, il dott. ha negato di avere ricevuto la suddetta mail, apparentemente CP_3 inviata a mezzo mail ordinaria del 16.09.2020, ma di avere denunciato tempestivamente il
24 sinistro a mezzo racc. a.r. 20.10.2020 (cfr. all. 3, fascicolo dott. , subito dopo avere CP_3 ricevuto la comunicazione dell'istanza di mediazione depositata dalla ricorrente in data
02.10.2020, costituente, quest'ultima, la prima effettiva e formale richiesta di risarcimento.
A tal riguardo, in merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i principi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, si è recentemente affermato che: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01; Sez. 2,
Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii); (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam.
Tuttavia, nella specie, non è possibile accertare che la citata mail sia stata inviata al dott. in quanto il ricorrente ha prodotto (all.11) solamente la scansione in pdf del messaggio CP_3 mail, mentre non è stata prodotta in giudizio la copia telematica del messaggio, di cui la compagnia assicurativa non ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
Pertanto, in mancanza di altri elementi non si ha la prova che la mail fosse stata inviata al resistente.
17.2 Per le ragioni sovra evidenziate è infondata l'eccezione di inoperatività della polizza per violazione della clausola claims made (art. 1 c.g.a “la polizza vale per le richieste di risarcimento ricevute dall'assicurato “per la prima volta durante il Periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del periodo di assicurazione e purché accaduti entro il periodo di retroattività stabilito nella scheda di polizza.” ). Invero, l'istanza di
25 mediazione è stata depositata in data 02.10.2020 (all. 12) e il sinistro è stato denunciato in data con raccomandata ricevuta dalla compagnia in data 20.10.2020, quando la polizza era attiva stante il pagamento del premio in data 01.10.2020.
17.3 Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di violazione dell'obbligo di salvataggio ex artt.
1914 e 1915 c.c. per mancato esercizio dell'azione di rivalsa del sanitario nei confronti della struttura convenuta.
Infatti, richiamando quanto sopra detto, è destituita di fondamento un'azione di rivalsa integrale del medico nei confronti della struttura sanitaria;
inoltre, come di seguito evidenziato, l'obbligo indennitario va circoscritto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato.
17.4 È destituita di fondamento l'eccezione di esclusione del danno da mancata rispondenza all'impegno di risultato assunto (art.
4.6 c.g.a) in quanto il danno lamentato dalla paziente consiste (non nel mancato raggiungimento del risultato promesso dal dott.
in un danno biologico derivante da un errata esecuzione dell'intervento da eseguire CP_3 che le ha provocato una lesione del bene salute (asimmetria mammaria e cicatrici).
Inoltre, si osserva che la polizza in oggetto espressamente riguarda l'attività di “ Chirurgia
Estetica Plastica” (unica attività, peraltro, svolta dall'assicurato), di talché non si può sostenere l'esclusione dalla polizza di ogni attività finalizzata ad un miglioramento estetico, a pena di privare di causa il contratto assicurativo tra le parti.
17.5 Anche l'eccezione sull'esclusione della ripetizione del compenso (art. 2.1) dal momento che, come detto sopra, l'importo in esame è stato riconosciuto e liquidato come danno patrimoniale.
17.6 Priva di fondamento è inoltre l'eccezione di inoperatività della polizza per mancata denuncia del sinistro nel termine di 15 giorni previsto nella polizza (art. 10 c.g.a).
In questa prospettiva, è utile rammentare che scopo dell'avviso è quello di consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 cod. civ.) (analogamente, in giurisprudenza Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile
1997, n. 3044, Rv. 503587-01); sicché proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato – del pari, in dottrina – che, in realtà, l'assicuratore “non ha interesse tanto per l'avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell'avviso”, ragion per cui, più “che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo”.
Ciò premesso, le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo variano, tuttavia, a seconda della natura dell'elemento soggettivo – comunque da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell'assicuratore (Cass. Sez. 3, ord. 30 settembre 2019, n. 24210, Rv. 655436-01) – che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo (Cass. civ. 26294/2024).
26 Nel caso di specie, sebbene parte convenuta dott. abbia denunciato il sinistro alla CP_3
Compagnia il 20.10.2020 come dallo stesso affermato e dunque a distanza di 18 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro (02.10.2020) la violazione del termine per 3 giorni non rileva alcun intento fraudolento.
17.7 Quanto all'esclusione del danno da violazione del consenso informato (art.
4.5 c.g.a), non vertendosi in un caso di responsabilità imputabile ad assenza del consenso informato scritto, neppure può ritenersi operante l'esclusione di cui all'art. 18 lett. b) delle condizioni di assicurazione.
17.8 Sull'esclusione della responsabilità solidale: ai sensi dell'art. 8 c.g.a. (“In caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Parte_4
Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.”),
La clausola, a parere di questo Giudice, è da ritenersi valida, ed atteso che il dott. è da CP_3 ritenersi corresponsabile, nei rapporti interni con la , per la quota del 50%, CP_6 anche l'azione di garanzia sarà (in astratto) accoglibile entro tali limiti, ovvero per la quota di metà di quanto dovuto dall'assicurato a parte attrice.
Pertanto, l'obbligo indennitario va circoscritto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% riconducibile al dott. CP_3
Nulla deve disporsi circa la domanda di regresso avanzata dalla compagnia assicurativa nei confronti della struttura sanitaria in quanto, come detto sopra, l'obbligo indennitario copre solo la quota di responsabilità dell'assicurato.
17.9 Del pari, nessun rilievo assume la previsione sulla coesistenza di altre assicurazioni in capo all'assicurato (art. 17 c.g.a.) dal momento che non è emersa la esistenza di alcuna altra polizza.
17.10 In conclusione, la terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto dott. da quanto dovuto all'attrice in relazione ai danni cagionati con il CP_3 proprio inadempimento nei limiti di massimale (€1.000.000,00) previsto dal contratto (art. 3 c.g.a.), ma l'obbligo indennitario va circoscritto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% riconducibile al dott. CP_3
18. Nei rapporti tra parte ricorrente e i convenuti dott. e le spese di CP_3 Controparte_1 lite vanno poste a carico dei convenuti in solido nella misura del 50% ciascuno e si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n.
3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
27 Inoltre, si liquidano in favore dell'attrice anche le spese del procedimento per Atp, che sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
Nulla deve essere corrisposto a titolo di compenso per il procedimento di mediazione dal momento che detta procedura è alternativa a quella di accertamento tecnico preventivo intrapreso altresì da parte ricorrente.
18.1 Le spese sostenute, prima del giudizio, per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, e per il consulente tecnico di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (da ultimo, Cassazione civile sez. II 08 settembre 2021 n.
24188).
Pertanto, le spese di CTU per come liquidate in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro.
A parte attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese della consulenza di parte pagate per
Prof. e per la Prof.ssa Persona_2 Persona_1 riducendo l'importo richiesto ad euro 2.500,00 tenuto conto del compenso corrisposto al
Collegio peritale in sede di ATP.
18.2 In considerazione della pari ripartizione di responsabilità per i danni patiti dall'attrice determinata nella presente pronuncia e della circostanza che alcuna contestazione è stata sollevata dal dott. in ordine alla domanda di rivalsa avanzata dalla struttura nei suoi CP_3 confronti, le spese di lite tra il dott. e vengono integralmente CP_3 CP_1 compensate.
Nel rapporto processuale tra il dott. e le spese di lite CP_3 Controparte_7 seguono, invece, la soccombenza, non ricorrendo i presupposti per una loro compensazione avuto riguardo all'attività difensiva svolta dalla terza chiamata, articolatasi in una pluralità di eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa rivelatesi tutte infondate (Cass. civ. 18076/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti dott. e di CP_3 [...] in relazione ai danni patiti da e, per l'effetto, in parziale CP_1 Parte_1 accoglimento della domanda attorea, condanna i predetti convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro Parte_1
17.600,28 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo pronuncia al soddisfo;
28 - condanna parte convenuta e il dott. in solido nella Controparte_1 CP_3 misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice del giudizio di ATP che si liquidano in €2.337,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e
Cpa secondo legge, nonché al rimborso delle spese di ctp per euro 2.500,00;
- condanna parte convenuta e il dott. in solido nella Controparte_1 CP_3 misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice del presente giudizio che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e
Cpa secondo legge nonché rimborso delle spese vive per euro 286,00 (contributo unificato e marca da bollo);
- pone definitivamente a carico dei convenuti gli oneri della c.t.u.;
- dichiara, nei rapporti interni, la pari responsabilità dei convenuti dott. CP_3
e
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del dott. Controparte_1
CP_3
- accoglie parzialmente la domanda di manleva proposta dal dott. nei CP_3 confronti di e, per l'effetto, condanna la terza chiamata, Controparte_7 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne il convenuto dott. da quanto dovuto all'attrice in relazione ai capi precedenti CP_3 circoscrivendo l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità dell'assicurato ossia del 50% riconducibile al dott. e nei limiti di massimale (€1.000.000,00); CP_3
- condanna, altresì, come rappresentata, al pagamento in Controparte_7 favore di delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compenso CP_3 professionale d'avvocato, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 27.06.2025
Il GIUDICE
IA BR
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