Articolo 18 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 14Articolo 19
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 18. Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro 1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all' ((IVASS)) .
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall' ((IVASS)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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