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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2835 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COLANGELO MARZIA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in via Rimini 5B
00071 Pomezia, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PALOMBARO JENNIFER ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
LISBONA 3 00198 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha chiesto una modifica delle condizioni economiche della Parte_1
regolamentazione delle figlie (16.11.2013) e (06.04.2017), nate dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio con . Condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Controparte_1
Velletri del 26.7.2023.
In particolare, la ricorrente ha chiesto un incremento del contributo previsto per le due figlie da
800,00 a 1400,00 euro al mese, in considerazione del fatto nuovo che il resistente, medio tempore, avrebbe ricevuto un duplice incarico per cui sarebbe occupato addirittura per due Enti, con un evidente miglioramento della propria posizione economica, atteso che all'epoca in cui è stato emesso il decreto del 26.7.2023 il era stata da poco licenziato dalla Società AMA e semplicemente CP_1
svolgeva la libera professione di ingegnere, senza ricoprire altro incarico e senza essere formalmente assunto da alcuno.
Ed invero la ricorrente ha dedotto e provato che il resistente è stato nominato, con decreto del
Sindaco del Comune di Cisterna di Latina (LT) n. 3 del 26.01.2024, Direttore Generale dell'Azienda
Speciale Cisterna Ambiente.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che il avrebbe ottenuto ulteriori diversi incarichi, fra cui un CP_1
incarico dal Comune di Ladispoli, remunerato con € 42.041,22 euro annui, a seguito di determinazione dirigenziale n. 1789 dell'11.10.2023.
La IG.ra ha precisato che la propria situazione economica è, invece, rimasta invariata: “ella Pt_1
è una lavoratrice subordinata presso la società Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00 ed un mutuo prima casa pari ad € 550,00 mensili circa”.
Ancora la ricorrente ha lamentato l'inosservanza da parte del resistente del regime delle visite stabilito;
il padre chiederebbe reiteratamente di spostare le visite ed in alcuni casi non sarebbe neppure disponibile a vedere le figlie, adducendo impegni di lavoro, in altri casi le minori sarebbero costrette ad accompagnare il padre nei suoi impegni lavorativi.
Infine, la ricorrente ha lamentato di far fronte sostanzialmente da sola alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande e, in via riconvenzionale, ha chiesto una rimodulazione del regime delle visite con un ampliamento dei giorni di permanenza delle figlie presso di sé ed una riduzione del contributo da corrispondere in loro favore da 800,00 a 500,00 euro.
Il ha ammesso di essere stato assunto a decorrere dall'1.1.2024 presso l'Azienda Speciale CP_1
Cisterna Ambiente, ma ha precisato che per tale incarico ha una retribuzione di 3.400,00 euro e che, Per_ poiché il contributo per le figlie e viene pagato direttamente dal datore di lavoro, così Per_2
come il contributo destinato agli altri due figli nati da una precedente unione, di fatto la retribuzione percepita è pari a circa 1800,00 euro al mese.
Ha spiegato di aver rinunciato all'incarico conferito dal Comune di Ladispoli, non avendo spazi per poterlo svolgere.
Ha rappresentato di percepire dalla locazione dell'immobile di proprietà sito in Tivoli, Via SA Bernardino da Siena n. 51 un canone pari a 1200,00 euro che, però, è probabile si riduca a 900,00 euro all'esito di un separato contenzioso.
Il convenuto ha spiegato di essere gravato da due rate di mutuo per complessivi 1415,00 euro mensili e di essere debitore nei confronti dei propri genitori per un prestito di 40.000,00 euro ricevuto per l'acquisto della casa di abitazione. Ha dichiarato di essere gravato anche, per circa 80,00 euro, dalla rata di un finanziamento sottoscritto con Banca 121 oggi Monte Paschi di Siena.
Ha dedotto di sopportare ingenti spese di viaggio, in quanto vive a Tivoli e l'unica sede aziendale è ubicata nel Comune di Cisterna di Latina, mentre le figlie abitano con la madre a Pomezia.
Ha dedotto di essere aiutato economicamente dalla madre pensionata, . Persona_3
Ha affermato di aver sempre osservato il regime delle visite vigente, con una precisazione: “se ha avuto degli impedimenti (tutti avvenuti per motivi di lavoro), ha sempre recuperato come peraltro ammesso da controparte”.
Ha negato di non provvedere al pagamento delle spese straordinarie.
Il resistente ha affermato che di contro l'attrice avrebbe una retribuzione di “€ 1.689 (non già 1.500 circa!) per 14 mensilità, il che significa che la stessa può contare su emolumenti mensili pari ad € 1.971 oltre al 50% dell'assegno unico in favore delle figlie!”; ella inoltre, a dire del , condurrebbe CP_1
una stabile convivenza con il suo datore di lavoro, potendo dunque contare anche sul di lui apporto economico.
La causa è stata istruita documentalmente finché a seguito di trattazione scritta è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che in punto visite il resistente ha chiesto un ampliamento del regime esistente, anche prevedendo pernotti nei giorni infrasettimanali di competenza.
Più precisamente, ha chiesto di: “stabilire che il padre terrà le figlie a fine settimana alternati dal giovedì dalle ore 15 sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana nella quale le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore
15 del martedì sino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola e dalle ore 15 del giovedì sino al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale non accolga la predetta richiesta di modifica, Voglia disporre che sia la signora a Pt_1
riprendere le figlie la domenica sera presso l'abitazione paterna sita in Tivoli, via S. Bernardino da
Siena n. 41”.
Sennonché all'udienza del 15.1.2025 proprio il resistente, sentito dal Giudice rel., aveva affermato:
“vedo le mie figlie a week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
nel corso della settimana, a causa del lavoro, non le vedo regolarmente, ma comunque, in media, almeno una volta
a settimana”.
Il Collegio, dunque, ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la modifica del regime delle visite richiesta dal convenuto.
Il convenuto stesso ha riconosciuto di non riuscire a vedere le figlie nei giorni infrasettimanali per gli impegni lavorativi a cui deve far fronte.
Inoltre, poiché il resistente vive a Tivoli e le figlie a Pomezia dove vanno anche a scuola, prevedere pernotti infrasettimanali delle figlie presso il padre non risponderebbe all'interesse delle minori, in quanto le costringerebbe a sostenere viaggi faticosi, con risvegli mattutini anticipati, per poter essere regolarmente presenti a scuola.
Va, dunque, confermato il regime delle visite vigente, invitando il padre alla sua più scrupolosa osservanza.
D'altra parte, il regime delle visite vigente appare idoneo a garantire un'adeguata frequentazione fra padre e figlie e non vi sono ragioni apprezzabili per modificarlo, tanto più che già il regime vigente è rimasto parzialmente inosservato dal padre.
Né può accogliersi la domanda subordinata del convenuto, in quanto i viaggi per poter incontrare le figlie non possono che essere a carico del . CP_1
Quanto alle contrapposte domande economiche delle parti, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta corredato dalla seguente documentazione economica:
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 19.500,08 euro netti (circa 1625,00
[...]
euro su 12 mensilità);
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 22961,56 euro netti (circa 1913,46 euro
[...]
su 12 mensilità);
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 23524,69 euro netti (circa 1960,40 euro
[...]
su 12 mensilità);
- estratti del conto corrente personale acceso preso da luglio 2021 al 23.12.2022. Su tale conto, CP_2
si segnalano reiterati versamenti di denaro contante sostanzialmente fino al primo semestre del
2022: 28.9.2021 (2900,00 euro); 27.11.2021 (2900,00 euro); 16.12.2021 (2900,00 euro); 4.1.2022 (2880,00 euro); 8.1.2022 (2540,00 euro); 10.1.2022 (350,00 euro); 22.4.2022 (100,00,00 euro). Si segnalano altresì accrediti della Tekneko Sistemi Ecologici Srl alla ricorrente, oltre che a titolo di retribuzioni, anche a titolo di compenso per prestazioni occasionali, ma non nel 2023;
- estratti del conto corrente personale acceso presso BCC Roma dal febbraio 2022 al marzo 2024. Tali estratti confermano che la ricorrente è gravata da una rata di mutuo per complessivi 540,00 euro circa mensili, dalla rata di un altro finanziamento (BCC Prodotti Credito al Consumo) per circa 140,00 euro mensili e dalla rata di un altro finanziamento ancora (Findomestic) per circa 220,00 euro mensili.
Percepisce a titolo di assegno unico circa 230,00 euro. Sul conto compaiono movimentazioni per spese di vita quotidiana. Al 29.3.2024 il conto aveva un saldo di 931,17 euro.
Nel complesso, dalla documentazione in atti emerge che la retribuzione dell'attrice si è progressivamente incrementata, benché dal 2023 non vi sia più alcuna evidenza di prestazioni occasionali svolte dalla ricorrente né per la Società datrice di lavoro né per terzi.
Risulta inoltre che, dopo la metà del 2022, la ricorrente non ha più effettuato alcun versamento di denaro contante sul proprio conto corrente.
Il resistente, per parte sua, ha depositato la seguente documentazione economica:
- contratto di mutuo ES SA LO (scadente nel 2046) e YS (scadente nel 2036);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2021, con reddito netto denunciato di 61.607,00 euro
(5.133,92 euro su 12 mensilità);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2022, con reddito netto denunciato di 64.603,00 euro
(5.383,58 euro su 12 mensilità);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2023, con reddito denunciato pari a 37.636,00 euro (3.136,33 euro su 12 mensilità);
- estratti del conto corrente personale acceso presso Banca ES SA LO dall'1.1.2022 all'8.12.2024.
Tali estratti evidenziano pagamenti di rate di mutuo per circa 1200,00 euro mensili. Sul conto compaiono gli accrediti del canone di locazione dell'immobile di Tivoli, Via SA Bernardino da Siena
n. 51 per 1200,00 euro e gli accrediti di un ulteriore canone dell'immobile sito in Tivoli, Vicolo Olivieri
(500,00 euro) da parte di , ma soltanto in data 4.1.2022, 1.2.2022, 3.3.2022, 5.4.2022, CP_3
3.5.2022, 31.5.2022, 4.7.2022, 2.8.2022, 5.9.2022; in data 19.9.2022 compare il versamento da parte di tale di una caparra per una locazione non meglio precisata per 1600,00 euro. Persona_4
Compaiono accrediti della madre del convenuto, IG.ra , anche di rilevante importo: in Persona_3
data 3.8.2023 con la causale “prestito temporaneo alimenti figli” (1400,00 euro); in data 13.8.2024 con la causale “prestito per mutui” (1700,00 euro), in data 31.2.2022 con la causale “prestito molto temp” (5000,00 euro), in data 1.2.2022 con la causale “II step molto temp” (3500,00 euro), ecc.
Sul conto si segnala l'accredito dell'assegno unico pro quota. Il conto non risulta movimentato, non ci sono infatti spese di vita quotidiana, ma soltanto i movimenti sommariamente descritti;
- estratti del conto corrente personale dal gennaio 2022 al dicembre 2024. Sul conto si CP_2
segnalano soprattutto reiterati versamenti di denaro contante fino a giugno 2023: 30.6.2023 1960,00 euro;
17.3.2023 1930,00 euro;
31.1.2023 1500,00 euro;
1.2.2023 480,00 euro;
11.2.2022 350,00 euro;
9.1.2022 200,00 euro;
14.1.2022 700,00 euro;
18.6.2022 950,00 euro e 950,00 euro;
18.8.2022
1900 euro;
15.12.2022 1880,00 euro. Ci sono poi versamenti di assegni, gli accrediti delle retribuzioni e poi della disoccupazione, gli accrediti dell'assegno unico, oltre agli accrediti costanti provenienti dalla madre, IG.ra . Persona_3
Complessivamente, nell'anno 2024 gli accrediti ricevuti dalla IG.ra su questo conto Persona_3
ammontano ad oltre 15000,00 euro.
Dagli estratti emerge anche che il , assunto dall'1.2.2024 dall'Azienda Speciale Cisterna CP_1
Ambiente ha percepito a titolo di retribuzione netta: per febbraio 2024 3465,00 euro, per marzo
3465,00 euro, per giugno 2024 2064,00 euro, 1945,00 euro a titolo di quattordicesima mensilità, per luglio 1848,00 euro, per agosto 2024 1865,00 euro, per ottobre 2024 1864,00 euro;
per novembre
2024 1864,00 euro;
per dicembre 2024 1865,00 euro;
- ultime tre buste paga dell'Azienda Speciale Cisterna Ambiente (settembre, ottobre e novembre
2024).
Nel complesso, la retribuzione complessiva del convenuto è pari a circa 3465,00 euro cui si aggiunge il canone di locazione almeno dell'immobile di Tivoli, Via SA Bernanrdino da Siena n. 51 (1200,00 euro, atteso che nel corso del giudizio l'interessato non ha dato atto dell'intervenuta riduzione di tale entrata). Il totale è pari a 4.665,00 euro mensili.
Da giugno 2023 non compaiono sui conti correnti del convenuto versamenti di denaro contante né compensi per attività ulteriori rispetto a quella svolta alle dipendenze dell'Azienda Speciale Cisterna
Ambiente, sicchè l'unica entrata deve ritenersi quella appena indicata, oltre all'assegno unico ed agli accrediti provenienti dalla madre, . Persona_3
Rispetto a tali accrediti, si osserva che sono estremamente costanti e di importo consistente.
Talvolta, si rilevano disposizioni del alla madre a titolo di restituzioni, il più significativo in CP_1
data 3.8.2023 compare per 15.000,00 euro dopo un accredito di 30.145,64 euro da Previambiente. Per_ Tuttavia, gli accrediti della IG.ra sono tanti e tali da rappresentare di fatto, anche tenuto conto che le restituzioni sono soltanto sporadiche e modeste, una vera e propria stabile entrata da considerare al fine di determinare l'entità del contributo da porre a carico del per il CP_1
mantenimento delle figlie.
Né a questo scopo può sottacersi che dalle dichiarazioni dei redditi in atti il risulta titolare CP_1
di diverse proprietà immobiliari, certamente suscettibili di essere portate a reddito.
L'uomo ha debiti per mutui per 1200,00 euro e per 800,00 euro per il mantenimento dei figli nati dalla precedente unione.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerata l'età delle minori ed il regime di frequentazione col padre, valutati altresì gli oneri di viaggio gravanti sul genitore, il Collegio ritiene che non vi siano né i presupposti per un aumento del contributo né i presupposti per una sua riduzione.
Entrambe le domande delle parti vanno, quindi, rigettate con conferma del decreto del 26.7.2023, poiché le sopravvenienze intervenute non appaiono idonee a giustificare una modifica delle condizioni vigenti.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - Famiglia riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2835 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COLANGELO MARZIA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in via Rimini 5B
00071 Pomezia, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. PALOMBARO JENNIFER ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA
LISBONA 3 00198 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della repubblica - Sede
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha chiesto una modifica delle condizioni economiche della Parte_1
regolamentazione delle figlie (16.11.2013) e (06.04.2017), nate dalla Persona_1 Persona_2
relazione more uxorio con . Condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Controparte_1
Velletri del 26.7.2023.
In particolare, la ricorrente ha chiesto un incremento del contributo previsto per le due figlie da
800,00 a 1400,00 euro al mese, in considerazione del fatto nuovo che il resistente, medio tempore, avrebbe ricevuto un duplice incarico per cui sarebbe occupato addirittura per due Enti, con un evidente miglioramento della propria posizione economica, atteso che all'epoca in cui è stato emesso il decreto del 26.7.2023 il era stata da poco licenziato dalla Società AMA e semplicemente CP_1
svolgeva la libera professione di ingegnere, senza ricoprire altro incarico e senza essere formalmente assunto da alcuno.
Ed invero la ricorrente ha dedotto e provato che il resistente è stato nominato, con decreto del
Sindaco del Comune di Cisterna di Latina (LT) n. 3 del 26.01.2024, Direttore Generale dell'Azienda
Speciale Cisterna Ambiente.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che il avrebbe ottenuto ulteriori diversi incarichi, fra cui un CP_1
incarico dal Comune di Ladispoli, remunerato con € 42.041,22 euro annui, a seguito di determinazione dirigenziale n. 1789 dell'11.10.2023.
La IG.ra ha precisato che la propria situazione economica è, invece, rimasta invariata: “ella Pt_1
è una lavoratrice subordinata presso la società Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con retribuzione mensile pari a circa € 1.500,00 ed un mutuo prima casa pari ad € 550,00 mensili circa”.
Ancora la ricorrente ha lamentato l'inosservanza da parte del resistente del regime delle visite stabilito;
il padre chiederebbe reiteratamente di spostare le visite ed in alcuni casi non sarebbe neppure disponibile a vedere le figlie, adducendo impegni di lavoro, in altri casi le minori sarebbero costrette ad accompagnare il padre nei suoi impegni lavorativi.
Infine, la ricorrente ha lamentato di far fronte sostanzialmente da sola alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande e, in via riconvenzionale, ha chiesto una rimodulazione del regime delle visite con un ampliamento dei giorni di permanenza delle figlie presso di sé ed una riduzione del contributo da corrispondere in loro favore da 800,00 a 500,00 euro.
Il ha ammesso di essere stato assunto a decorrere dall'1.1.2024 presso l'Azienda Speciale CP_1
Cisterna Ambiente, ma ha precisato che per tale incarico ha una retribuzione di 3.400,00 euro e che, Per_ poiché il contributo per le figlie e viene pagato direttamente dal datore di lavoro, così Per_2
come il contributo destinato agli altri due figli nati da una precedente unione, di fatto la retribuzione percepita è pari a circa 1800,00 euro al mese.
Ha spiegato di aver rinunciato all'incarico conferito dal Comune di Ladispoli, non avendo spazi per poterlo svolgere.
Ha rappresentato di percepire dalla locazione dell'immobile di proprietà sito in Tivoli, Via SA Bernardino da Siena n. 51 un canone pari a 1200,00 euro che, però, è probabile si riduca a 900,00 euro all'esito di un separato contenzioso.
Il convenuto ha spiegato di essere gravato da due rate di mutuo per complessivi 1415,00 euro mensili e di essere debitore nei confronti dei propri genitori per un prestito di 40.000,00 euro ricevuto per l'acquisto della casa di abitazione. Ha dichiarato di essere gravato anche, per circa 80,00 euro, dalla rata di un finanziamento sottoscritto con Banca 121 oggi Monte Paschi di Siena.
Ha dedotto di sopportare ingenti spese di viaggio, in quanto vive a Tivoli e l'unica sede aziendale è ubicata nel Comune di Cisterna di Latina, mentre le figlie abitano con la madre a Pomezia.
Ha dedotto di essere aiutato economicamente dalla madre pensionata, . Persona_3
Ha affermato di aver sempre osservato il regime delle visite vigente, con una precisazione: “se ha avuto degli impedimenti (tutti avvenuti per motivi di lavoro), ha sempre recuperato come peraltro ammesso da controparte”.
Ha negato di non provvedere al pagamento delle spese straordinarie.
Il resistente ha affermato che di contro l'attrice avrebbe una retribuzione di “€ 1.689 (non già 1.500 circa!) per 14 mensilità, il che significa che la stessa può contare su emolumenti mensili pari ad € 1.971 oltre al 50% dell'assegno unico in favore delle figlie!”; ella inoltre, a dire del , condurrebbe CP_1
una stabile convivenza con il suo datore di lavoro, potendo dunque contare anche sul di lui apporto economico.
La causa è stata istruita documentalmente finché a seguito di trattazione scritta è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che in punto visite il resistente ha chiesto un ampliamento del regime esistente, anche prevedendo pernotti nei giorni infrasettimanali di competenza.
Più precisamente, ha chiesto di: “stabilire che il padre terrà le figlie a fine settimana alternati dal giovedì dalle ore 15 sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana nella quale le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore
15 del martedì sino al mercoledì mattina quando le riaccompagnerà a scuola e dalle ore 15 del giovedì sino al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale non accolga la predetta richiesta di modifica, Voglia disporre che sia la signora a Pt_1
riprendere le figlie la domenica sera presso l'abitazione paterna sita in Tivoli, via S. Bernardino da
Siena n. 41”.
Sennonché all'udienza del 15.1.2025 proprio il resistente, sentito dal Giudice rel., aveva affermato:
“vedo le mie figlie a week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
nel corso della settimana, a causa del lavoro, non le vedo regolarmente, ma comunque, in media, almeno una volta
a settimana”.
Il Collegio, dunque, ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la modifica del regime delle visite richiesta dal convenuto.
Il convenuto stesso ha riconosciuto di non riuscire a vedere le figlie nei giorni infrasettimanali per gli impegni lavorativi a cui deve far fronte.
Inoltre, poiché il resistente vive a Tivoli e le figlie a Pomezia dove vanno anche a scuola, prevedere pernotti infrasettimanali delle figlie presso il padre non risponderebbe all'interesse delle minori, in quanto le costringerebbe a sostenere viaggi faticosi, con risvegli mattutini anticipati, per poter essere regolarmente presenti a scuola.
Va, dunque, confermato il regime delle visite vigente, invitando il padre alla sua più scrupolosa osservanza.
D'altra parte, il regime delle visite vigente appare idoneo a garantire un'adeguata frequentazione fra padre e figlie e non vi sono ragioni apprezzabili per modificarlo, tanto più che già il regime vigente è rimasto parzialmente inosservato dal padre.
Né può accogliersi la domanda subordinata del convenuto, in quanto i viaggi per poter incontrare le figlie non possono che essere a carico del . CP_1
Quanto alle contrapposte domande economiche delle parti, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta corredato dalla seguente documentazione economica:
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2021 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 19.500,08 euro netti (circa 1625,00
[...]
euro su 12 mensilità);
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2022 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 22961,56 euro netti (circa 1913,46 euro
[...]
su 12 mensilità);
- certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2023 da cui risulta un reddito netto della IG.ra Pt_1
occupata per la Tekneko Sistemi Ecologici Srl, pari a 23524,69 euro netti (circa 1960,40 euro
[...]
su 12 mensilità);
- estratti del conto corrente personale acceso preso da luglio 2021 al 23.12.2022. Su tale conto, CP_2
si segnalano reiterati versamenti di denaro contante sostanzialmente fino al primo semestre del
2022: 28.9.2021 (2900,00 euro); 27.11.2021 (2900,00 euro); 16.12.2021 (2900,00 euro); 4.1.2022 (2880,00 euro); 8.1.2022 (2540,00 euro); 10.1.2022 (350,00 euro); 22.4.2022 (100,00,00 euro). Si segnalano altresì accrediti della Tekneko Sistemi Ecologici Srl alla ricorrente, oltre che a titolo di retribuzioni, anche a titolo di compenso per prestazioni occasionali, ma non nel 2023;
- estratti del conto corrente personale acceso presso BCC Roma dal febbraio 2022 al marzo 2024. Tali estratti confermano che la ricorrente è gravata da una rata di mutuo per complessivi 540,00 euro circa mensili, dalla rata di un altro finanziamento (BCC Prodotti Credito al Consumo) per circa 140,00 euro mensili e dalla rata di un altro finanziamento ancora (Findomestic) per circa 220,00 euro mensili.
Percepisce a titolo di assegno unico circa 230,00 euro. Sul conto compaiono movimentazioni per spese di vita quotidiana. Al 29.3.2024 il conto aveva un saldo di 931,17 euro.
Nel complesso, dalla documentazione in atti emerge che la retribuzione dell'attrice si è progressivamente incrementata, benché dal 2023 non vi sia più alcuna evidenza di prestazioni occasionali svolte dalla ricorrente né per la Società datrice di lavoro né per terzi.
Risulta inoltre che, dopo la metà del 2022, la ricorrente non ha più effettuato alcun versamento di denaro contante sul proprio conto corrente.
Il resistente, per parte sua, ha depositato la seguente documentazione economica:
- contratto di mutuo ES SA LO (scadente nel 2046) e YS (scadente nel 2036);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2021, con reddito netto denunciato di 61.607,00 euro
(5.133,92 euro su 12 mensilità);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2022, con reddito netto denunciato di 64.603,00 euro
(5.383,58 euro su 12 mensilità);
- Mod. Unico relativo all'anno d'imposta 2023, con reddito denunciato pari a 37.636,00 euro (3.136,33 euro su 12 mensilità);
- estratti del conto corrente personale acceso presso Banca ES SA LO dall'1.1.2022 all'8.12.2024.
Tali estratti evidenziano pagamenti di rate di mutuo per circa 1200,00 euro mensili. Sul conto compaiono gli accrediti del canone di locazione dell'immobile di Tivoli, Via SA Bernardino da Siena
n. 51 per 1200,00 euro e gli accrediti di un ulteriore canone dell'immobile sito in Tivoli, Vicolo Olivieri
(500,00 euro) da parte di , ma soltanto in data 4.1.2022, 1.2.2022, 3.3.2022, 5.4.2022, CP_3
3.5.2022, 31.5.2022, 4.7.2022, 2.8.2022, 5.9.2022; in data 19.9.2022 compare il versamento da parte di tale di una caparra per una locazione non meglio precisata per 1600,00 euro. Persona_4
Compaiono accrediti della madre del convenuto, IG.ra , anche di rilevante importo: in Persona_3
data 3.8.2023 con la causale “prestito temporaneo alimenti figli” (1400,00 euro); in data 13.8.2024 con la causale “prestito per mutui” (1700,00 euro), in data 31.2.2022 con la causale “prestito molto temp” (5000,00 euro), in data 1.2.2022 con la causale “II step molto temp” (3500,00 euro), ecc.
Sul conto si segnala l'accredito dell'assegno unico pro quota. Il conto non risulta movimentato, non ci sono infatti spese di vita quotidiana, ma soltanto i movimenti sommariamente descritti;
- estratti del conto corrente personale dal gennaio 2022 al dicembre 2024. Sul conto si CP_2
segnalano soprattutto reiterati versamenti di denaro contante fino a giugno 2023: 30.6.2023 1960,00 euro;
17.3.2023 1930,00 euro;
31.1.2023 1500,00 euro;
1.2.2023 480,00 euro;
11.2.2022 350,00 euro;
9.1.2022 200,00 euro;
14.1.2022 700,00 euro;
18.6.2022 950,00 euro e 950,00 euro;
18.8.2022
1900 euro;
15.12.2022 1880,00 euro. Ci sono poi versamenti di assegni, gli accrediti delle retribuzioni e poi della disoccupazione, gli accrediti dell'assegno unico, oltre agli accrediti costanti provenienti dalla madre, IG.ra . Persona_3
Complessivamente, nell'anno 2024 gli accrediti ricevuti dalla IG.ra su questo conto Persona_3
ammontano ad oltre 15000,00 euro.
Dagli estratti emerge anche che il , assunto dall'1.2.2024 dall'Azienda Speciale Cisterna CP_1
Ambiente ha percepito a titolo di retribuzione netta: per febbraio 2024 3465,00 euro, per marzo
3465,00 euro, per giugno 2024 2064,00 euro, 1945,00 euro a titolo di quattordicesima mensilità, per luglio 1848,00 euro, per agosto 2024 1865,00 euro, per ottobre 2024 1864,00 euro;
per novembre
2024 1864,00 euro;
per dicembre 2024 1865,00 euro;
- ultime tre buste paga dell'Azienda Speciale Cisterna Ambiente (settembre, ottobre e novembre
2024).
Nel complesso, la retribuzione complessiva del convenuto è pari a circa 3465,00 euro cui si aggiunge il canone di locazione almeno dell'immobile di Tivoli, Via SA Bernanrdino da Siena n. 51 (1200,00 euro, atteso che nel corso del giudizio l'interessato non ha dato atto dell'intervenuta riduzione di tale entrata). Il totale è pari a 4.665,00 euro mensili.
Da giugno 2023 non compaiono sui conti correnti del convenuto versamenti di denaro contante né compensi per attività ulteriori rispetto a quella svolta alle dipendenze dell'Azienda Speciale Cisterna
Ambiente, sicchè l'unica entrata deve ritenersi quella appena indicata, oltre all'assegno unico ed agli accrediti provenienti dalla madre, . Persona_3
Rispetto a tali accrediti, si osserva che sono estremamente costanti e di importo consistente.
Talvolta, si rilevano disposizioni del alla madre a titolo di restituzioni, il più significativo in CP_1
data 3.8.2023 compare per 15.000,00 euro dopo un accredito di 30.145,64 euro da Previambiente. Per_ Tuttavia, gli accrediti della IG.ra sono tanti e tali da rappresentare di fatto, anche tenuto conto che le restituzioni sono soltanto sporadiche e modeste, una vera e propria stabile entrata da considerare al fine di determinare l'entità del contributo da porre a carico del per il CP_1
mantenimento delle figlie.
Né a questo scopo può sottacersi che dalle dichiarazioni dei redditi in atti il risulta titolare CP_1
di diverse proprietà immobiliari, certamente suscettibili di essere portate a reddito.
L'uomo ha debiti per mutui per 1200,00 euro e per 800,00 euro per il mantenimento dei figli nati dalla precedente unione.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, considerata l'età delle minori ed il regime di frequentazione col padre, valutati altresì gli oneri di viaggio gravanti sul genitore, il Collegio ritiene che non vi siano né i presupposti per un aumento del contributo né i presupposti per una sua riduzione.
Entrambe le domande delle parti vanno, quindi, rigettate con conferma del decreto del 26.7.2023, poiché le sopravvenienze intervenute non appaiono idonee a giustificare una modifica delle condizioni vigenti.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera