Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2026, proposto da
Consorzio Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte Irpino, non costituito in giudizio;
nei confronti
Fmgn S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 2 del 26 gennaio 2026, rilasciato dal Comune di Monteforte Irpino in favore della società FMGN S.r.l. per la "realizzazione di un fabbricato industriale a non specifica destinazione alla via Taverna Campanile, in catasto al foglio 27 particelle 1179 e 1200".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fmgn S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il consorzio ricorrente espone di essere titolare in Monteforte Irpino della struttura di vendita denominata G2CQ, posta al pianterreno di una palazzina polifunzionale assentita in favore di La Misura Enne s.r.l. con permesso di costruire n. 26 del 26.03.2007, rilasciato sotto condizione del vincolo di destinazione a parcheggio privato di un’area di mq. 14.411 insistente sulle part. 1179 e 1200 del fl. 27.
Esso impugna il permesso di costruire n. 2 del 26.01.2026, rilasciato in favore di FMGN s.r.l. per la realizzazione di un capannone sulle predette particelle (nel frattempo acquistate dal fallimento di La Misura Enne s.r.l.), unitamente alla nota n. 4256 del 20.02.2026, con cui il Comune ha riscontrato negativamente una richiesta di chiarimenti circa la legittimità del suddetto titolo edilizio.
Resiste FMGN s.r.l.
Un primo gruppo di motivi contesta la violazione del vincolo pertinenziale di cui al permesso di costruire n. 26 del 26.03.2007, nonché l’errata determinazione del fabbisogno di parcheggi in mq. 9.789,11, soddisfatta dalla titolarità, in capo a FMGN s.r.l., di una superficie disponibile pari a mq. 14.411, con un’eccedenza di mq. 4.621,89.
Al contrario, la CTP versata dal ricorrente ha accertato, per un verso, che l’effettivo fabbisogno di parcheggi è di mq. 10.173 e, per altro verso, che la superficie disponibile è di mq. 6.398, non potendo essere computate a tal fine le aree inutilizzabili a parcheggio (strade comunali, aree a verde, zone per servizi tecnici).
Un secondo gruppo di censure riguarda l’indisponibilità della zona oggetto dell’intervento, destinata dal piano di emergenza comunale (P.E.C.), approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 28.09.2022, ad “area di ricovero R4” in caso di calamità.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata.
Esso è manifestamente infondato laddove fa valere l’asservimento delle part. 1179 e 1200 a parcheggio pertinenziale dell’immobile realizzato col permesso di costruire n. 26 del 26.03.2007.
Per vero, il lotto 9 - acquistato da FMGN s.r.l. dal Tribunale di Avellino - non comprende aree pertinenziali destinate a parcheggio; e ciò a differenza del lotto n 1, che comprende un’area a parcheggio di mq. 7.552,46, come da relazione tecnica depositata da Misura Enne s.r.l. presso il Comune di Monteforte Irpino per ottenere il permesso a costruire n. 26 del 26.03.2007.
Di conseguenza, il ricorso è manifestamente inammissibile laddove pone in discussione la determinazione del fabbisogno a parcheggio effettuata dal Comune.
Tanto perché, in assenza di ulteriori profili di pregiudizio, il criterio della vicinitas non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse al ricorso, per il cui radicamento non basta la circostanza di agire allo scopo di tutelare interessi volti nella sostanza a contrastare la libera concorrenza e l’altrui libertà di stabilimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1011 e sez. V, 22 novembre 2017, n. 5442).
Viceversa, il ricorso è manifestamente fondato nella parte in cui denuncia la violazione del piano di emergenza comunale.
Sotto questo profilo, il consorzio istante vanta un interesse differenziato, che è quello di preservare la destinazione ad “area di ricovero R4” impressa su un’area confinante a quella dove si svolge l’attività commerciale.
È pacifica la destinazione dell’area a ricovero della popolazione in caso di emergenza nell’àmbito del P.E.C.
Quest’ultimo, introdotto dal d.l. n. 59 del 2012 ed inserito all’art. 12, comma 4, della d.lgs. n. 1 del 2018, ha natura obbligatoria ed assume un ruolo essenzialmente programmatorio all’interno della pianificazione comunale.
In particolare, esso serve a definire l’insieme delle procedure operative d’intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità sul territorio e dev’essere approvato dal consiglio comunale, seguendo i criteri e le modalità operative adottate dal Dipartimento della protezione civile nazionale e dalle giunte regionali.
Ciò premesso, ritiene il collegio che la destinazione di un’area all’accoglienza ed al ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi operata dal P.E.C. non sia del tutto priva di effetti giuridici, ma dia luogo ad una funzionalizzazione della stessa alle necessità di protezione civile (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 8 gennaio 2024, n. 27).
Tale funzionalizzazione certamente non elimina la possibilità di sfruttamento economico durante i periodi di non emergenza, di modo che il terreno, lungi dal dover essere mantenuto necessariamente sgombero, non perde la destinazione urbanistica impressa nello strumento generale.
Purtuttavia, la destinazione emergenziale comporta una limitazione alla sua concreta utilizzabilità, essendo precluso il rilascio di titoli edilizi il cui contenuto sia tale da interferire con le necessità tipiche di protezione civile da attivarsi al momento dell’emergenza.
Non essendo stata effettuata una siffatta valutazione al momento del rilascio del permesso di costruire impugnato, il ricorso deve dunque essere accolto sotto quest’aspetto.
La novità della questione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire n. 2 del 26.01.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO