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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/10/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2274/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Silvio Monticelli,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da ricorso introduttivo;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.3.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
1 che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . CP_1
All'udienza del 9.10.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha poi provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate. Ha quindi fatto precisare le conclusioni e ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Centuripe (EN) il 22.1.1977, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente.
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di un contributo a titolo di mantenimento nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- i figli della coppia , , , e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
21.4.1977, il 25.7.1978, il 20.10.1981, il 4.7.1985 e il 14.7.1991) risultano tutti ormai maggiorenni e, secondo quanto rappresentato dall'attrice, economicamente autosufficienti.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio
(numero 6, parte II, serie A, anno 1977), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Silvio Monticelli,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da ricorso introduttivo;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.3.2025 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
1 che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . CP_1
All'udienza del 9.10.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha poi provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate. Ha quindi fatto precisare le conclusioni e ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Centuripe (EN) il 22.1.1977, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente.
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di un contributo a titolo di mantenimento nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- i figli della coppia , , , e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
21.4.1977, il 25.7.1978, il 20.10.1981, il 4.7.1985 e il 14.7.1991) risultano tutti ormai maggiorenni e, secondo quanto rappresentato dall'attrice, economicamente autosufficienti.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio
(numero 6, parte II, serie A, anno 1977), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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