Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 5
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza soggettiva delle forniture

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio non abbia provato la consapevolezza della società Ricorrente_1 della frode fiscale e la carenza di soggettività della Società_3.

  • Accolto
    Vendita in nero

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio non abbia provato la consapevolezza della società Ricorrente_1 della frode fiscale e la carenza di soggettività della Società_3.

  • Accolto
    Disconoscimento costi per acquisto pelli

    La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del processo per cessata materia del contendere in relazione al provvedimento di autotutela parziale emesso dall'ADE, con riferimento alla deduzione di costi soggettivamente inesistenti.

  • Accolto
    Rettifica perdita e accertamento reddito netto

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia indebitamente fatto uso della presunzione di cessione di beni, non avendo riscontrato la mancanza fisica di beni o differenze quantitative, ma solo una differenza di valore tra rimanenze iniziali e finali. Ha altresì ritenuto verosimile la crisi economica del settore e la variazione a valori di liquidazione delle rimanenze.

  • Accolto
    Disconoscimento costo indeducibile

    La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del processo per cessata materia del contendere in relazione al provvedimento di autotutela parziale emesso dall'ADE, con riferimento alla deduzione di costi soggettivamente inesistenti.

  • Accolto
    Ricavi omessi ai fini IRAP

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia indebitamente fatto uso della presunzione di cessione di beni, non avendo riscontrato la mancanza fisica di beni o differenze quantitative, ma solo una differenza di valore tra rimanenze iniziali e finali. Ha altresì ritenuto verosimile la crisi economica del settore e la variazione a valori di liquidazione delle rimanenze.

  • Accolto
    Responsabilità solidale

    La Corte ha annullato integralmente gli avvisi impugnati, pertanto viene meno la base per la responsabilità solidale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 5
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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