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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 768/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - P.zza Pontelandolfo 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
RE
- P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 81/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 7 e pubblicata il 12/08/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85303C300746 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85303C300746 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85308C3007374 IRES-CONSOLIDATO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2009 dalla G. di F. di Vicenza, Nucleo Polizia Tributaria, nei confronti della società Ricorrente_1 srl in liquidazione in concordato preventivo, consolidata della società consolidante RE SP (di seguito RE SP), holding dell'omonimo gruppo operante nel settore conciario, era stato redatto pvc afferente l'anno d'imposta 2007, con il quale veniva rilevato il decremento delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione pari ad € 7.012.866,00.
A tal riguardo, i militari verbalizzanti, dopo aver contestato una serie di irregolarità ed incongruenze di natura contabile, trasmettevano la documentazione all'Agenzia delle Entrate di Arzignano - Vicenza, la quale emetteva due avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap ed Iva.
Con il primo atto, l'ufficio recuperava, siccome indetraibile, l' Iva pari ad € 659.956,61, assolta dalla Nominativo_1 sulle forniture cedute dalla società Società_3 srl, ritenute soggettivamente inesistenti;
recuperava l' Iva non applicata a pellame venduto “in nero”; disconosceva, ai fini Irap, il costo ritenuto indeducibile siccome “da reato” di € 3.299.783,03, sostenuto dalla Nominativo_1 per l'acquisto di pelli dalla Società_3 srl e recuperava a tassazione ai fini del calcolo della base Irap i ricavi omessi pari ad
€ 16.129,701,00, con le conseguenti sanzioni.
Con il secondo atto impositivo, l'ufficio rettificava la perdita di € 15.600.815,00 ed accertava un reddito netto di € 3.828.669,00 con imposta teorica di € 6.411.730,00.
Gli addebiti, secondo l'ufficio, trovavano conferma nelle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale n. 7024/08, istruito presso la Procura della Repubblica di Vicenza.
In conseguenza della rettifica la Nominativo_1, ex art. 127 TUIR, veniva considerata responsabile, in via solidale con la consolidante RE, della maggiore imposta accertata ai fini Ires, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122 TUIR, oltre che della sanzione conseguente.
La società, in concordato preventivo omologato dal 2010, e la RE impugnavano separatamente i due atti impositivi avanti la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, deducendo l' effettività, anche dal punto di vista soggettivo, della fornitura del pellame da parte della Società_3 srl e la mancata dimostrazione, da parte dell'ufficio, della vendita in nero.
Chiedevano, altresì, il riconoscimento della piena deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto delle pelli. Il giudice adito, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 81/2011 li accoglieva parzialmente, rigettando solamente la parte del ricorso relativa al rilievo in materia di Iva di illegittima detrazione per operazioni inesistenti e di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini Iva.
L' ADE e le due società impugnavano la sentenza di primo grado in via principale ed incidentale.
Nelle more del processo di seconde cure, l'Agenzia delle Entrate, con atto di annullamento parziale in sede di autotutela del 11.11.2013, annullava il rilievo attinente il disconoscimento dei costi delle merci acquistate da Società_3 srl ai fini delle imposte dirette ed Irap, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 16/2012 e dalla circolare ADE n. 32/2012.
La CTR del Veneto, con sentenza n. 225 del 3.12.2013, accoglieva l'appello principale dell'ufficio e respingeva l'appello incidentale delle società con compensazione delle spese, tenuto conto dell'andamento oscillante del giudizio.
Le società impugnavano la sentenza de qua avanti la Corte di Cassazione con 12 motivi di ricorso;
gli
Ermellini, con sentenza n. 4563 del 14.2.2023, accoglievano lo stesso limitatamente ai motivi d'impugnazione nn. 1, 2, 3, 7, 11 e 12, cassando con rinvio la sentenza n. 225/2013.
in particolare, la Suprema Corte censura la sentenza per:
Non aver statuito in modo preciso ed inequivocabile l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento ai rilievi oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ufficio;
Aver erroneamente considerato irrilevante l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza della frode nell'ambito delle cosiddette “frodi carosello”; violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, laddove la CTR non aveva preso atto che la ripresa fiscale operata dall'ADE ai fini Ires, Irap ed Iva non si fondava sul riscontro di una differenza fisica o quantitativa di merci in magazzino bensì su una differenza di valore tra le rimanenze di inizio e fine anno iscritte a bilancio. In conseguenza di ciò, la presunzione di cessione non sarebbe stata applicabile al caso di specie, con la conseguenza che l'ufficio avrebbe dovuto avvalersi di indizi gravi, precisi e concordanti.
Nominativo_1 deposita atto di riassunzione in giudizio ex art. 63 del D.lgs. n. 546/92, chiedendo all'adito Collegio di voler disporre l'annullamento degli atti impositivi impugnati in ossequio a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4563/2023.
Si costituisce l'ufficio, riproponendo i motivi d'appello alla sentenza n. 81/2011, ad eccezione del motivo relativo al rilievo annullato in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla società Nominativo_1 srl in liquidazione in concordato preventivo é fondato e va accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4563/2023, questa Corte ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza debba essere riformata, con ciò annullando integralmente gli avvisi impugnati.
In primo luogo, per quanto riguarda il parziale annullamento dell'avviso di accertamento ai fini Ires ed
Irap, questa Corte dichiara l'estinzione parziale del processo per cessata materia del contendere in relazione al provvedimento di autotutela parziale (prot. n. 2013/118401) emesso dall' ADE, con riferimento alla deduzione di costi soggettivamente inesistenti.
Passando all'esame dei successivi motivi di doglianza dedotti dalla società, questa Corte non può non censurare l'operato dell'ufficio per evidente superficialità accertativa (come acclarato dalla Suprema
Corte), laddove non abbia effettivamente accertato la consapevolezza, da parte della società Nominativo_1
, della sostanziale inesistenza del contraente Società_3, e, quindi, della partecipazione alla frode fiscale.
Nel caso de quo, infatti, l'ufficio, violando le disposizioni in materia di onere della prova (in particolare gli artt. 2697 e 2727 c.c.), non avendo dimostrato, neppure in via presuntiva, la carenza di soggettività della società Società_3, ha addossato alla società Nominativo_1 l'onere di dimostrare di aver adoperato la massima diligenza possibile per poter essere considerata estranea all'evasione d'imposta.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'ufficio, non si rinviene alcuna dimostrazione di trasporti illegali di merci, peraltro ceduti per la maggior parte all'estero, di pagamenti al di fuori dei normali canali commerciali, di correità con il titolare della Società_3 srl, sig. Nominativo_1.
Ciò premesso, pertanto, questa Corte esprime il convincimento che non ci siano prove della consapevolezza di Nominativo_1 dell' esistenza della frode Iva posta in essere dalla Società_3.
Va, altresì, confermata l' illegittimità del comportamento tenuto dai militari verbalizzanti e dall'ufficio, con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97.
Come correttamente rilevato in sede di appello dalla società, anche in questo caso non può non essere censurato l'operato dell'ufficio che ha indebitamente fatto uso della presunzione di cessione di beni per svariati milioni di euro non a seguito del riscontro della mancanza fisica di beni al momento dell'accesso presso i locali dell'azienda ovvero di una differenza quantitativa tra i beni registrati nella contabilità di magazzino e risultanti dai documenti di acquisto e le rimanenze registrate in bilancio, ma dal mero riscontro di una differenza di valore tra le rimanenze iniziali e finali indicate in bilancio.
In presenza di ciò, l'ufficio non avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui al D.P.R. n. 441/97 bensì di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere il gravissimo rilievo costituito dall'omessa contabilizzazione di ricavi per € 16.129,701.
Anche in questo caso, di nessuna di tali presunzioni si trova traccia nella documentazione prodotta dall' ufficio.
Appare, al contrario, più che verosimile e sostenibile la gravissima crisi economica che ha coinvolto, nel corso del 2007, il settore della conceria e che ha comportato la messa in liquidazione della società e la richiesta di ammissione al concordato preventivo, con la giustificabile esigenza di variare a valori di liquidazione le rimanenze di magazzino al 31.12.2007.
L'adozione di diversi criteri di valutazione delle rimanenze (costo storico per la stima al 31.12.2006, prezzo di liquidazione per la stima al 32.12.2007), sia pure contabilmente discutibile, é il solo motivo che giustifica tale differenza, mancando qualunque evidenza di cessioni di pellame non contabilizzate.
Sulla base delle predette argomentazioni, ed in ossequio alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte,
l'appello incidentale dell'ufficio va respinto e, per l'effetto, si dispone l' annullamento degli atti impositivi impugnati.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione processuale della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di legittimità..
Tutte le altre questioni rimangono assorbite dall' accoglimento dell'appello principale proposto dalla società.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello principale, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Respinge l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate;
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 768/2024
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - P.zza Pontelandolfo 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
RE
- P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 81/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 7 e pubblicata il 12/08/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85303C300746 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85303C300746 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85308C3007374 IRES-CONSOLIDATO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano a quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale effettuata nel 2009 dalla G. di F. di Vicenza, Nucleo Polizia Tributaria, nei confronti della società Ricorrente_1 srl in liquidazione in concordato preventivo, consolidata della società consolidante RE SP (di seguito RE SP), holding dell'omonimo gruppo operante nel settore conciario, era stato redatto pvc afferente l'anno d'imposta 2007, con il quale veniva rilevato il decremento delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione pari ad € 7.012.866,00.
A tal riguardo, i militari verbalizzanti, dopo aver contestato una serie di irregolarità ed incongruenze di natura contabile, trasmettevano la documentazione all'Agenzia delle Entrate di Arzignano - Vicenza, la quale emetteva due avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap ed Iva.
Con il primo atto, l'ufficio recuperava, siccome indetraibile, l' Iva pari ad € 659.956,61, assolta dalla Nominativo_1 sulle forniture cedute dalla società Società_3 srl, ritenute soggettivamente inesistenti;
recuperava l' Iva non applicata a pellame venduto “in nero”; disconosceva, ai fini Irap, il costo ritenuto indeducibile siccome “da reato” di € 3.299.783,03, sostenuto dalla Nominativo_1 per l'acquisto di pelli dalla Società_3 srl e recuperava a tassazione ai fini del calcolo della base Irap i ricavi omessi pari ad
€ 16.129,701,00, con le conseguenti sanzioni.
Con il secondo atto impositivo, l'ufficio rettificava la perdita di € 15.600.815,00 ed accertava un reddito netto di € 3.828.669,00 con imposta teorica di € 6.411.730,00.
Gli addebiti, secondo l'ufficio, trovavano conferma nelle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale n. 7024/08, istruito presso la Procura della Repubblica di Vicenza.
In conseguenza della rettifica la Nominativo_1, ex art. 127 TUIR, veniva considerata responsabile, in via solidale con la consolidante RE, della maggiore imposta accertata ai fini Ires, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122 TUIR, oltre che della sanzione conseguente.
La società, in concordato preventivo omologato dal 2010, e la RE impugnavano separatamente i due atti impositivi avanti la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, deducendo l' effettività, anche dal punto di vista soggettivo, della fornitura del pellame da parte della Società_3 srl e la mancata dimostrazione, da parte dell'ufficio, della vendita in nero.
Chiedevano, altresì, il riconoscimento della piena deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto delle pelli. Il giudice adito, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 81/2011 li accoglieva parzialmente, rigettando solamente la parte del ricorso relativa al rilievo in materia di Iva di illegittima detrazione per operazioni inesistenti e di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini Iva.
L' ADE e le due società impugnavano la sentenza di primo grado in via principale ed incidentale.
Nelle more del processo di seconde cure, l'Agenzia delle Entrate, con atto di annullamento parziale in sede di autotutela del 11.11.2013, annullava il rilievo attinente il disconoscimento dei costi delle merci acquistate da Società_3 srl ai fini delle imposte dirette ed Irap, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 16/2012 e dalla circolare ADE n. 32/2012.
La CTR del Veneto, con sentenza n. 225 del 3.12.2013, accoglieva l'appello principale dell'ufficio e respingeva l'appello incidentale delle società con compensazione delle spese, tenuto conto dell'andamento oscillante del giudizio.
Le società impugnavano la sentenza de qua avanti la Corte di Cassazione con 12 motivi di ricorso;
gli
Ermellini, con sentenza n. 4563 del 14.2.2023, accoglievano lo stesso limitatamente ai motivi d'impugnazione nn. 1, 2, 3, 7, 11 e 12, cassando con rinvio la sentenza n. 225/2013.
in particolare, la Suprema Corte censura la sentenza per:
Non aver statuito in modo preciso ed inequivocabile l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento ai rilievi oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ufficio;
Aver erroneamente considerato irrilevante l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza della frode nell'ambito delle cosiddette “frodi carosello”; violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97, laddove la CTR non aveva preso atto che la ripresa fiscale operata dall'ADE ai fini Ires, Irap ed Iva non si fondava sul riscontro di una differenza fisica o quantitativa di merci in magazzino bensì su una differenza di valore tra le rimanenze di inizio e fine anno iscritte a bilancio. In conseguenza di ciò, la presunzione di cessione non sarebbe stata applicabile al caso di specie, con la conseguenza che l'ufficio avrebbe dovuto avvalersi di indizi gravi, precisi e concordanti.
Nominativo_1 deposita atto di riassunzione in giudizio ex art. 63 del D.lgs. n. 546/92, chiedendo all'adito Collegio di voler disporre l'annullamento degli atti impositivi impugnati in ossequio a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4563/2023.
Si costituisce l'ufficio, riproponendo i motivi d'appello alla sentenza n. 81/2011, ad eccezione del motivo relativo al rilievo annullato in sede di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dalla società Nominativo_1 srl in liquidazione in concordato preventivo é fondato e va accolto.
In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4563/2023, questa Corte ritiene che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza debba essere riformata, con ciò annullando integralmente gli avvisi impugnati.
In primo luogo, per quanto riguarda il parziale annullamento dell'avviso di accertamento ai fini Ires ed
Irap, questa Corte dichiara l'estinzione parziale del processo per cessata materia del contendere in relazione al provvedimento di autotutela parziale (prot. n. 2013/118401) emesso dall' ADE, con riferimento alla deduzione di costi soggettivamente inesistenti.
Passando all'esame dei successivi motivi di doglianza dedotti dalla società, questa Corte non può non censurare l'operato dell'ufficio per evidente superficialità accertativa (come acclarato dalla Suprema
Corte), laddove non abbia effettivamente accertato la consapevolezza, da parte della società Nominativo_1
, della sostanziale inesistenza del contraente Società_3, e, quindi, della partecipazione alla frode fiscale.
Nel caso de quo, infatti, l'ufficio, violando le disposizioni in materia di onere della prova (in particolare gli artt. 2697 e 2727 c.c.), non avendo dimostrato, neppure in via presuntiva, la carenza di soggettività della società Società_3, ha addossato alla società Nominativo_1 l'onere di dimostrare di aver adoperato la massima diligenza possibile per poter essere considerata estranea all'evasione d'imposta.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'ufficio, non si rinviene alcuna dimostrazione di trasporti illegali di merci, peraltro ceduti per la maggior parte all'estero, di pagamenti al di fuori dei normali canali commerciali, di correità con il titolare della Società_3 srl, sig. Nominativo_1.
Ciò premesso, pertanto, questa Corte esprime il convincimento che non ci siano prove della consapevolezza di Nominativo_1 dell' esistenza della frode Iva posta in essere dalla Società_3.
Va, altresì, confermata l' illegittimità del comportamento tenuto dai militari verbalizzanti e dall'ufficio, con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 441/97.
Come correttamente rilevato in sede di appello dalla società, anche in questo caso non può non essere censurato l'operato dell'ufficio che ha indebitamente fatto uso della presunzione di cessione di beni per svariati milioni di euro non a seguito del riscontro della mancanza fisica di beni al momento dell'accesso presso i locali dell'azienda ovvero di una differenza quantitativa tra i beni registrati nella contabilità di magazzino e risultanti dai documenti di acquisto e le rimanenze registrate in bilancio, ma dal mero riscontro di una differenza di valore tra le rimanenze iniziali e finali indicate in bilancio.
In presenza di ciò, l'ufficio non avrebbe potuto avvalersi della presunzione di cui al D.P.R. n. 441/97 bensì di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a sostenere il gravissimo rilievo costituito dall'omessa contabilizzazione di ricavi per € 16.129,701.
Anche in questo caso, di nessuna di tali presunzioni si trova traccia nella documentazione prodotta dall' ufficio.
Appare, al contrario, più che verosimile e sostenibile la gravissima crisi economica che ha coinvolto, nel corso del 2007, il settore della conceria e che ha comportato la messa in liquidazione della società e la richiesta di ammissione al concordato preventivo, con la giustificabile esigenza di variare a valori di liquidazione le rimanenze di magazzino al 31.12.2007.
L'adozione di diversi criteri di valutazione delle rimanenze (costo storico per la stima al 31.12.2006, prezzo di liquidazione per la stima al 32.12.2007), sia pure contabilmente discutibile, é il solo motivo che giustifica tale differenza, mancando qualunque evidenza di cessioni di pellame non contabilizzate.
Sulla base delle predette argomentazioni, ed in ossequio alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte,
l'appello incidentale dell'ufficio va respinto e, per l'effetto, si dispone l' annullamento degli atti impositivi impugnati.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione processuale della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di legittimità..
Tutte le altre questioni rimangono assorbite dall' accoglimento dell'appello principale proposto dalla società.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello principale, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Respinge l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate;