Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 6 febbraio 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2214/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
con sede legale in Benevento alla Via Gregorio Parte_1
VIII (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. P.IVA_1 CP_1
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. CodiceFiscale_1
Umberto d'Aragona (C.F. ) e dall'Avv. Francesco Brescia (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
, in virtù di procura in calce ed allegata al ricorso, i quali ai sensi degli artt. 133, C.F._3
134 e 176 c.p.c., 2° comma hanno dichiarato di voler ricevere le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al n. di Fax 089-251877 o agli indirizzi P.E.C.
E
.salerno. e avv. iuffre.it, Email_1 CP_2 Email_3
elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 c/o Controparte_3
PARTE APPELLANTE
E
– non costituito Controparte_4
PARTE APPELLATA
OGGETTO. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 706/2021 pubblicata il 28.05.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.05.2022 l' proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda subordinata proposta da , aveva Controparte_4 riconosciuto il diritto di quest'ultimo alla corresponsione del giusto compenso in ragione del
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Con decreto del 24.09.2024 il procedimento, originariamente assegnato al era CP_5
assegnato al . Parte_2
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 5.12.2024.
Con le note del giorno 5.11.2024 l'appellante provvedeva al deposito del verbale di conciliazione stragiudiziale, siglato a totale definizione delle questioni controverse e dichiarava di rinunciare all'appello.
L'udienza del 5.12.2024 era rinviata d'ufficio al 6.02.2025, per assenza del relatore.
Infine, il giorno 6.02.2025, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede. L'appellante ha infatti rinunciato al gravame, manifestando tale intento sia nell'accordo che nelle note di trattazione depositate il 5.11.2024.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, il verbale di conciliazione stragiudiziale del 5.10.2022 allegato dall'appellante dimostra:
a) che la parte appellata era a conoscenza del gravame e della data di udienza
(sicché non può essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, pur in assenza della prova della notificazione sussistendo la prova della conoscenza della pendenza della lite);
b) che la transazione ha investito tutta la controversia, comprese le spese di lite
(cfr. punti dal n. 1 al n. 6 del documento allegato alle note di trattazione) in merito alle quali le parti hanno concordato la compensazione.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese del grado.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano