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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2020
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 317/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
N. R.G. 317/2020 pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 317/2020 promossa da
- ( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Parte_1 C.F._1
Bartolomeis e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Superiore alla via
Russo, n. 295, giusta procura in atti;
attrice
contro
- in persona del l.r.p.t., c.f. quale impresa territorialmente Controparte_1 P.IVA_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS rappresentata e difesa dall'avv.
Licia Polizio presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Isola E/7
convenuta
nonché
- (c.f. elettivamente domiciliato a Nocera Superiore CP_2 C.F._2 alla via G. Mazzini, n.3, presso lo studio dell'avv. Fausto Cimino dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
convenuto
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice instaurava giudizio risarcitorio nei confronti di e – FGVS deducendo: - che in data 09.11.2018, ore 08.50 circa, in Cava CP_2 Controparte_1 dei Tirreni alla via XXV Luglio , nei pressi del civico 203, mentre attraversava la Parte_1 predetta strada veniva investita dal quadriciclo leggero tg. X89BH9, di proprietà di che CP_2
l'odierna istante a causa dell'investimento veniva scaraventata a terra e pativa lesioni per le quali veniva ricoverata presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore;
che a seguito dell'investimento intervenivano sul luogo teatro dell'evento i VV.UU. del comune di Cava Dei Tirreni per effettuare i rilievi del caso;
che l'istante, per i fatti narrati, sporgeva denuncia-querela nei confronti di a seguito della quale CP_2 veniva aperto il procedimento penale innanzi al Tribunale di Nocera n. 505/2019/MOD. 21T rgnr.
Alla luce di quanto sopra l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…)accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva di nella causazione delle lesioni riportate da in conseguenza CP_2 Parte_1 dell'investimento avvenuto in Cava Dei Tirreni in data 09.11.2018 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al Controparte_ risarcimento integrale del danno patito;
condannare quale responsabile civile, e in persona del CP_2
l.r.p.t. quale impresa designata dall'Ivass alla gestione del FGVS regione Campania, in solido, al risarcimento dei danni e delle lesioni patite dall'attrice ammontanti complessivamente ad € 250.398,56 o nella minor somma che verrà determinata a seguito di CMU che sin d'ora si richiede oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al giudicato oltre interessi;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo”.
In data 29.04.2020 si costituiva in giudizio il quale preliminarmente eccepiva la nullità CP_2 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c,; richiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio penale;
nel merito contestava ogni addebito di responsabilità rilevando che il sinistro si verificava per esclusiva colpa della sig.ra che procedeva all'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali. Parte_1
Contestava, infine, il quantum della pretesa.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ voglia l'adito Giudice preliminarmente interrompere il presente giudizio per la pendenza della causa penale tra le medesime parti e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile, improponibile in fatto e in diritto;
nel merito accertata l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro ad opera della sig.ra rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1 provata, con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
in via gradata, ridurre il risarcimento preteso sempre e comunque nei limiti rigorosi del provato e comunque nel grado di colpa concorrente con l'attore, esclusi i danni patrimoniali non provati”.
pagina 3 di 15 In data 22.06.2020 si costituiva in giudizio quale impresa designata alla gestione del Controparte_1
FGVS per la regione Campania la quale rilevava il difetto di legittimazione passiva del fondo di garanzia in quanto non provata la sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia prevista dall'art. 283 comma
1 lett. b) del D. Lgs. 209/05; l'infondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur in quanto non provata la responsabilità del veicolo investitore;
il concorso del fatto colposo del creditore in quanto il pedone avrebbe incautamente attraversato la strada percorsa in spregio alle norme prescritte dal codice della strada;
l'infondatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur. Alla luce delle spiegate difese rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, accertata l'inapplicabilità dell'art. 283 lett. b) del D.
Lgs. 209/2005, per le ragioni esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada e quindi della convenuta nella qualità o comunque dichiarare inammissibile la domanda Controparte_1 proposta nei suoi confronti;
in via subordinata, rigettare la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata sia con riferimento all'anche in relazione al quantum, per i motivi indicati in premessa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata, ove provata la sussistenza dell'onere risarcitorio esclusivo o concorsuale a carico dei convenuti liquidare i danni effettivamente accertati e compiutamente dimostrati in giudizio”.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale.
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 26 marzo 2025.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta domanda risarcitoria.
Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono essere disattese.
In ordine alla richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. stante la pendenza, tra la medesime parti, di un procedimento penale, si osserva quanto segue.
Come ha avuto modo di affermare la S.C. in una illuminante sentenza del 2006, “nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti” (Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544).
Quindi la disposizione dell'art. 295 c.p.c., che, nel prescrivere la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità, si riferisce a tutte le ipotesi di pregiudizialità, civile, penale ed amministrativa, va letta unitamente alle norme di coordinamento processuale tra il giudizio civile e quello penale contenute nell'art. 75 c.p.p. secondo cui “ L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata pagina 4 di 15 quando non è più ammessa la costituzione di parte civile; il processo civile è sospeso solo se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale”.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico – giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza non ricorre qualora l'azione civile sia stata autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile,desumibile dall'art. 3 del precedente codice di procedura penale. (Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005,
n.24811).
Va altresì respinta, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Com'è noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in terminis, Cass., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751; Cass.,
Sez. III, 21/11/2008, n. 27670).
Nella specie, dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda spiegata dall'attore il quale, infatti, ha puntualmente indicato la fonte negoziale del titolo, i veicoli oggetto di comodato d'uso, la gratuità dello stesso, la durata decennale di ogni comodato decorrente dalla relativa sottoscrizione e le condotte che avrebbero dato luogo all'inadempimento del comodatario.
I dati contenuti nell'atto di citazione appaiono, quindi, completi e tali da consentire appieno alla convenuta l'esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla titolarità dell'obbligo risarcitorio in capo alla convenuta costituita va Controparte_1 osservato quanto segue.
Il quadriciclo leggero modello Ekel M5, tg. X89BH9 era sprovvisto di valida copertura Parte_2 assicurativa e dunque rientrare fra i sinistri per i quali il , Controparte_3 costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_4 pagina 5 di 15 vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui si verta in tema di sinistro che sia stato cagionato da veicolo o natante non risultante coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 283, primo comma, lettera b) del D. L.vo n. 209 del 2005
Tale circostanza emerge dal rapporto di intervento redatto dai VV.UU. intervenuti in seguito al verificarsi del sinistro ma anche da quanto dichiarato da – prot. uscita 044299/19 del 18.02.2019 secondo CP_5 cui : “ Con riferimento alla richiesta di informazioni concernente il sinistro in oggetto specificato si comunica che le ricerche svolte da questo Centro di informazione non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo di controparte con targa sopra indicata alla data del sinistro.Esito della ricerca: copertura non trovata per il veicolo interrogato”.
Venendo al merito la domanda può ritenersi fondata nei limiti e con le precisazione di seguito esposte.
Il teste , escusso all'udienza del 03 febbraio 2022 dichiarava: “ era il 09 novembre 2018 verso le Testimone_1
09.00, mi trovavo presso il distributore di benzina dove lavoro in Cava De Tirreni, Via XXV Luglio, ho visto una signora che stava attraversando la strada, ho sentito un rumore e ho visto la signora a terra, mi sono avvicinato, ho visto che la signora aveva la gamba rotta e subito mi sono allontanato;
il veicolo investitore era una macchina piccola di colore rosso, era una macchina 50, anche il conducente dell'auto si è fermato, non ricordo se la signora attraversava sulle strisce pedonali. Non era al centro della strada aveva quasi del tutto attraversato la carreggiata. La strada dove è successo l'incidente è a doppio senso di marcia;
l'auto percorreva la strada in direzione di marcia verso Nocera. Conoscevo già la sig.ra perché Parte_1 lavora in una farmacia che si trova vicino al distributore dove lavoro;
non ricordo il nome della farmacia;
non ricordo se ci sono delle strisce pedonali e se nel caso ci sono non so quanto distano dal punto in cui è avvenuto l'incidente. Non so se la signora prima di attraversare la strada avesse o meno controllato se sopraggiungessero veicoli. La signora non Pt_1 passava attraverso il distributore”.
Alla medesima udienza del 03 Febbraio 2022 veniva altresì sentito il secondo teste di parte attrice, sig.,
, che riferiva: “ Era il 09 novembre 2018 verso le ore 08.50 circa, io mi trovavo a circa dieci metri di Testimone_2 distanza dal posto in cui è successo l'incidente. Ho visto la sig.ra che aveva quasi del tutto attraversato la strada , Pt_1 anzi stava sulla soglia del marciapiede, stava proprio all'interno del marciapiede, allorquando una macchina con direzione di marcia verso Nocera l'ha investita, era una macchina rossa piccola, una macchina 50, la signora è caduta e io mi sono avvicinato, insieme a me si sono avvicinate anche altre persone, dove attraversava la signora ci sono le strisce pedonali, non so se la signora prima di attraversare si accertava che la strada fosse libera, l'attraversamento avveniva senza passare per il varco di ingresso del distributore di benzina ivi presente. Preciso che l'incidente è avvenuto davanti al marciapiede che si trova davanti alla farmacia, la signora quando è caduta è finita nel distributore”.
Dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testi escussi alcun dubbio sussiste in merito alla verificazione del sinistro per cui è causa. pagina 6 di 15 Entrambe i testi hanno indicato il giorno, l'orario e il luogo ove il predetto aveva a verificarsi. Vieppiù che anche i VV. UU., riferiscono dell'investimento della sig.ra ad opera del veicolo tg. Parte_1
X89BH9, al momento del sinistro sprovvisto di valida copertura assicurativa.
Ancora, dai fotogrammi in atti, emerge chiaramente il momento dell'investimento di una signora ad opera di un quadriciclo leggero.
Tali essendo gli estremi della vicenda, ritiene, tuttavia, il giudicante che alla verificazione dell'evento lesivo ha contribuito la condotta colposa della danneggiata.
Invero, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone a causa del suo comportamento imprudente.
Ciò posto, va rilevato che la fattispecie dell'investimento del pedone trova la sua regolamentazione nell'art. 2054 I comma c.c. secondo cui grava sul conducente del veicolo l'obbligo di risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla sua circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero l'impossibilità di prevenire l'evento.
La norma in questione pone pertanto una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che: in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Civ., Sez. III,
n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo ma potrà solo rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che: nell'ipotesi di sinistro in cui venga accertato che la condotta del pedone investito è connotata da colpa di sicura efficienza causale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della 141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (C.d.A. Milano, Sez. III, sentenza 19.4.2023). pagina 7 di 15 In questo contesto è stato quindi osservato che allorquando: il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,
18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 20137/2023).
Sulla base di tali regole sul riparto della responsabilità, va ritenuto che sussista la responsabilità concorrente, al 50%, tra il conducente dell'autovettura e l'attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Da una parte va ritenuta non superata da parte dei convenuti la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro posta a carico del conducente dall'art. 2054 I comma c.c. dal momento che non risulta essere stata fornita la prova che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento ossia la prova del comportamento non solo imprevisto ed imprevedibile del pedone ma anche anormale di quest'ultimo che sia stato tale da determinare da solo la verificazione dell'evento, e di aver tenuto tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze.
La condotta tenuta dal conducente del veicolo investitore appare colposa e eziologicamente rilevante ai fini della verificazione del sinistro in quanto la conformazione della strada (rettilinea e a doppio senso di marcia), avrebbe imposto al convenuto di prestare maggiore attenzione nell'incedere tenuto conto anche della prevedibile presenza di pedoni, trattandosi di centro abitato, anche al fine di avvedersi dell'attraversamento posto in essere dalla attrice che stava attraversando la strada.
Dall'altra parte, appare sussistente una condotta non esente da colpa in capo alla attrice/pedone.
A mente dell'art. 190 del Codice della Strada “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri”.
Nel caso di specie l'attrice procedeva all'attraversamento senza servirsi delle strisce pedonali presenti nelle immediate vicinanze..
Dal rapporto redatto dai VV.UU. intervenuti in seguito alla verificazione del sinistro si evince che gli attraversamenti pedonali si trovavano a circa 20 mt di distanza dalla tracce emetiche ritrovate sul luogo teatro dell'evento. Inoltre, dalla documentazione fotografica in atti ed in particolare dal video del sinistro emerge che il traffico veicolare era inteso e scorrevole.
pagina 8 di 15 Per tale motivo l'istante con una condotta maggiormente attenta e diligente avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi dell'investimento o, quanto meno, avrebbe potuto ridurre l'entità delle lesioni riportate.
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale a causa del sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2054 da ridurre proporzionalmente in base al grado di colpa posto a suo carico (50%) ai sensi dell'1227 c.c..
Accertata la paritaria responsabilità della sig.ra e del sig. nella causazione del sinistro di Pt_1 CP_2 cui si discorre occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice: quest'ultima, oltre ad aver dedotto di aver patito un pregiudizio biologico, ha domandato il ristoro del danno morale nonché il ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa generica.
Di là dai predetti pregiudizi non patrimoniali, la sig.ra ha domandato il risarcimento delle Pt_1 spese sostenute.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che “ In conseguenza delle lesioni accertate si è verificata una compromissione temporanea della validità psico-fisica per un periodo come di seguito specificato: 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea totale;
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(centocinquantasette) giorni di inabilità temporanea parziale valutabile mediamente al 75%; 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 50%; 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 25%. Gli esiti riportati dalla sig.ra a seguito dell'incidente stradale per cui è causa comportano un Parte_1 decremento permanente della sua integrità psicofisica. Considerata la documentazione sanitaria esaminata e l'obiettività clinica rilevata, vanno riconosciuti dei postumi a carattere permanente, correlabili al sinistro per cui è causa che, per la cui stima percentuale si fa riferimento ai barémes riportati nella Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (Decreto Ministeriale del 03.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°211 dell'11.09.2003) e a pagina 9 di 15 quelli della S.I.M.L.A. (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico Giuffrè Ed.
2016). Ne consegue l'equa prospettazione di un valore della invalidità permanente nella misura del 12% (dodici per cento), che esprime il danno all'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico); Le menomazioni non sono suscettibili di miglioramento;
Le menomazioni non hanno nessuna incidenza sulla attività di magazziniere di farmacia;
Agli atti sono documentate ricevute di spese mediche sostenute per un totale di € 345,23 congrue con le lesioni in diagnosi”.
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale possono essere recepite, poiché coerenti ed immuni da evidenti vizi logico-giuridici.
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite,
11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte
Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie
(liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad pagina 10 di 15 un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
In ordine ai concreti meccanismi di liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, si ritiene di utilizzare, conformemente all'orientamento adottato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, le c.d. “tabelle del Tribunale di Milano”, che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso, in ambito nazionale, per la liquidazione del danno biologico.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età dell'istante all'epoca del sinistro (55 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i riconosciuti postumi permanenti (12 %) residuati all'esito della guarigione nell'importo complessivo di € 24.982,0.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi € 14.691,25 ( € 1.1150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 12.678,00 per i
147 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 575,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea al 50%
e ulteriori € 287,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Il predetto (invalidità permanente + invalidità temporanea) deve essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa, per cui all'istante vanno riconosciuti complessivi € 19.836,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, giova rilevare quanto segue.
Compete a parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e riconosciute condivisibilmente congrue dal c.t.u. nella limitata misura di Euro 345,23 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 50%, deve liquidarsi in Euro 172,61, ,oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dai singoli esborsi, trattandosi di danno emergente.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo (identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente). pagina 11 di 15 Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva (rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né l'attore ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
Per quanto riguarda l'invocato danno alla capacità lavorativa generica dell'istante deve precisarsi quanto segue.
In linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito. La giurisprudenza ne distingue due forme: la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
pagina 12 di 15 la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (ad esempio, nel caso di specie, magazziniere di farmacia).
In proposito la Corte è partita dalla premessa per cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto
2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura.
Tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presupposti che si verificano quando “le conseguenze della menomazione” patita dal danneggiato “non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto”, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di base del danno biologico”.
A tal fine non basta che la menomazione abbia “inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali"”, quale è pure quello attinente alla generica capacità lavorativa del danneggiato, essendo necessario, invece, che “quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Deve perciò trattarsi di “circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, essendo in tal caso “consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.
Nel caso di specie nulla risulta essere stato dedotto e provato nel senso suindicato per cui il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica invocato dall'istante può dirsi ricompreso nelle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno alla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione ( nel caso di specie, magazziniere di farmacia), anche in tal caso nulla può essere riconosciuto all'istante atteso che la stessa nulla ha allegato e/o provato in relazione a ciò. Vieppiù che il ctu nel proprio elaborato peritale ha concluso come segue in ordine alla presunta sussistenza di postumi incidenti sulla capacità lavorativa dell'istante “Le menomazioni non hanno nessuna incidenza sulla attività di magazziniere di farmacia”. pagina 13 di 15 In definitiva all'istante va riconosciuto il solo danno non patrimoniale per come sopra indicato e calcolato.
Questa liquidazione deve intendersi onnicomprensiva di ogni forma di danno, non emergendo elementi per ulteriormente incrementare la somma come più sopra determinata alla luce delle tabelle milanesi.
Nella vicenda qui esaminata, peraltro, non emergono dagli atti elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella più sopra determinata. Un eventuale frazionamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile, nel caso concreto, al fine di pervenire alla liquidazione di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somma più sopra indicata onnicomprensiva di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto delle risultanze degli atti.
Sulla predetta somma di € 19.836,62 va, poi, applicata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, dalla data del sinistro e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In ordine agli interessi, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla somma già determinata all'attualità, che andrà progressivamente devalutata (a ritroso nel tempo) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento dannoso e poi progressivamente rivalutata, dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai.
Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere compensate per la metà in ragione del concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro;
la frazione residua deve essere posta a carico delle parti convenute in soldo.
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
Per le medesime ragioni le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti in solido
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice nei confronti del convenuto , quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché nei confronti del convenuto disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione: CP_2
pagina 14 di 15 1. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato il concorso di colpa tra nella misura del 50%, e il convenuto Parte_1 CP_2 nella misura del 50% nella causazione dei danni subiti dall'attrice,
2. condanna e , quale Impresa Designata per la Regione Campania CP_2 Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 D.lgs. 209/05 del 7/9/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 19.836,62 a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro in atti descritto, come in motivazione specificati, oltre la rivalutazione monetaria sulla predetta somma, dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua, oltre gli interessi al tasso legale (sulla predetta somma ) dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data del sinistro e poi progressivamente rivalutata dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, e oltre gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna e , nella qualità designata, in solido tra loro al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice del danno patrimoniale in misura di € 172,61, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva
4. compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna e , CP_2 Controparte_1 nella qualità, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di della frazione residua all'uopo liquidata in € 393,00 (€786,00:2) per Parte_1 esborsi ed € 2.538,50 (€ 5.077,00: 2) per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Antonio De Bartolomeis per dichiarato anticipo.
5. pone le spese di CTU, così come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido .
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n 317/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
N. R.G. 317/2020 pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 317/2020 promossa da
- ( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Parte_1 C.F._1
Bartolomeis e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Superiore alla via
Russo, n. 295, giusta procura in atti;
attrice
contro
- in persona del l.r.p.t., c.f. quale impresa territorialmente Controparte_1 P.IVA_1 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS rappresentata e difesa dall'avv.
Licia Polizio presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Isola E/7
convenuta
nonché
- (c.f. elettivamente domiciliato a Nocera Superiore CP_2 C.F._2 alla via G. Mazzini, n.3, presso lo studio dell'avv. Fausto Cimino dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
convenuto
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice instaurava giudizio risarcitorio nei confronti di e – FGVS deducendo: - che in data 09.11.2018, ore 08.50 circa, in Cava CP_2 Controparte_1 dei Tirreni alla via XXV Luglio , nei pressi del civico 203, mentre attraversava la Parte_1 predetta strada veniva investita dal quadriciclo leggero tg. X89BH9, di proprietà di che CP_2
l'odierna istante a causa dell'investimento veniva scaraventata a terra e pativa lesioni per le quali veniva ricoverata presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore;
che a seguito dell'investimento intervenivano sul luogo teatro dell'evento i VV.UU. del comune di Cava Dei Tirreni per effettuare i rilievi del caso;
che l'istante, per i fatti narrati, sporgeva denuncia-querela nei confronti di a seguito della quale CP_2 veniva aperto il procedimento penale innanzi al Tribunale di Nocera n. 505/2019/MOD. 21T rgnr.
Alla luce di quanto sopra l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…)accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva di nella causazione delle lesioni riportate da in conseguenza CP_2 Parte_1 dell'investimento avvenuto in Cava Dei Tirreni in data 09.11.2018 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al Controparte_ risarcimento integrale del danno patito;
condannare quale responsabile civile, e in persona del CP_2
l.r.p.t. quale impresa designata dall'Ivass alla gestione del FGVS regione Campania, in solido, al risarcimento dei danni e delle lesioni patite dall'attrice ammontanti complessivamente ad € 250.398,56 o nella minor somma che verrà determinata a seguito di CMU che sin d'ora si richiede oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al giudicato oltre interessi;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo”.
In data 29.04.2020 si costituiva in giudizio il quale preliminarmente eccepiva la nullità CP_2 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c,; richiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio penale;
nel merito contestava ogni addebito di responsabilità rilevando che il sinistro si verificava per esclusiva colpa della sig.ra che procedeva all'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali. Parte_1
Contestava, infine, il quantum della pretesa.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ voglia l'adito Giudice preliminarmente interrompere il presente giudizio per la pendenza della causa penale tra le medesime parti e dichiarare la domanda improcedibile, inammissibile, improponibile in fatto e in diritto;
nel merito accertata l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro ad opera della sig.ra rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1 provata, con vittoria di spese diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
in via gradata, ridurre il risarcimento preteso sempre e comunque nei limiti rigorosi del provato e comunque nel grado di colpa concorrente con l'attore, esclusi i danni patrimoniali non provati”.
pagina 3 di 15 In data 22.06.2020 si costituiva in giudizio quale impresa designata alla gestione del Controparte_1
FGVS per la regione Campania la quale rilevava il difetto di legittimazione passiva del fondo di garanzia in quanto non provata la sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia prevista dall'art. 283 comma
1 lett. b) del D. Lgs. 209/05; l'infondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur in quanto non provata la responsabilità del veicolo investitore;
il concorso del fatto colposo del creditore in quanto il pedone avrebbe incautamente attraversato la strada percorsa in spregio alle norme prescritte dal codice della strada;
l'infondatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur. Alla luce delle spiegate difese rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare, accertata l'inapplicabilità dell'art. 283 lett. b) del D.
Lgs. 209/2005, per le ragioni esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada e quindi della convenuta nella qualità o comunque dichiarare inammissibile la domanda Controparte_1 proposta nei suoi confronti;
in via subordinata, rigettare la domanda di risarcimento attorea in quanto infondata sia con riferimento all'anche in relazione al quantum, per i motivi indicati in premessa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata, ove provata la sussistenza dell'onere risarcitorio esclusivo o concorsuale a carico dei convenuti liquidare i danni effettivamente accertati e compiutamente dimostrati in giudizio”.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale.
La causa veniva poi rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 26 marzo 2025.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta domanda risarcitoria.
Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono essere disattese.
In ordine alla richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. stante la pendenza, tra la medesime parti, di un procedimento penale, si osserva quanto segue.
Come ha avuto modo di affermare la S.C. in una illuminante sentenza del 2006, “nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti” (Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13544).
Quindi la disposizione dell'art. 295 c.p.c., che, nel prescrivere la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità, si riferisce a tutte le ipotesi di pregiudizialità, civile, penale ed amministrativa, va letta unitamente alle norme di coordinamento processuale tra il giudizio civile e quello penale contenute nell'art. 75 c.p.p. secondo cui “ L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata pagina 4 di 15 quando non è più ammessa la costituzione di parte civile; il processo civile è sospeso solo se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale”.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico – giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza non ricorre qualora l'azione civile sia stata autonomamente esercitata prima che sia stata pronunziata sentenza penale di merito di primo grado, poiché l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile,desumibile dall'art. 3 del precedente codice di procedura penale. (Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005,
n.24811).
Va altresì respinta, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Com'è noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (in terminis, Cass., Sez. III, 15/05/2013, n. 11751; Cass.,
Sez. III, 21/11/2008, n. 27670).
Nella specie, dall'esame dell'atto introduttivo si evincono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda spiegata dall'attore il quale, infatti, ha puntualmente indicato la fonte negoziale del titolo, i veicoli oggetto di comodato d'uso, la gratuità dello stesso, la durata decennale di ogni comodato decorrente dalla relativa sottoscrizione e le condotte che avrebbero dato luogo all'inadempimento del comodatario.
I dati contenuti nell'atto di citazione appaiono, quindi, completi e tali da consentire appieno alla convenuta l'esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla titolarità dell'obbligo risarcitorio in capo alla convenuta costituita va Controparte_1 osservato quanto segue.
Il quadriciclo leggero modello Ekel M5, tg. X89BH9 era sprovvisto di valida copertura Parte_2 assicurativa e dunque rientrare fra i sinistri per i quali il , Controparte_3 costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_4 pagina 5 di 15 vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui si verta in tema di sinistro che sia stato cagionato da veicolo o natante non risultante coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 283, primo comma, lettera b) del D. L.vo n. 209 del 2005
Tale circostanza emerge dal rapporto di intervento redatto dai VV.UU. intervenuti in seguito al verificarsi del sinistro ma anche da quanto dichiarato da – prot. uscita 044299/19 del 18.02.2019 secondo CP_5 cui : “ Con riferimento alla richiesta di informazioni concernente il sinistro in oggetto specificato si comunica che le ricerche svolte da questo Centro di informazione non hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo di controparte con targa sopra indicata alla data del sinistro.Esito della ricerca: copertura non trovata per il veicolo interrogato”.
Venendo al merito la domanda può ritenersi fondata nei limiti e con le precisazione di seguito esposte.
Il teste , escusso all'udienza del 03 febbraio 2022 dichiarava: “ era il 09 novembre 2018 verso le Testimone_1
09.00, mi trovavo presso il distributore di benzina dove lavoro in Cava De Tirreni, Via XXV Luglio, ho visto una signora che stava attraversando la strada, ho sentito un rumore e ho visto la signora a terra, mi sono avvicinato, ho visto che la signora aveva la gamba rotta e subito mi sono allontanato;
il veicolo investitore era una macchina piccola di colore rosso, era una macchina 50, anche il conducente dell'auto si è fermato, non ricordo se la signora attraversava sulle strisce pedonali. Non era al centro della strada aveva quasi del tutto attraversato la carreggiata. La strada dove è successo l'incidente è a doppio senso di marcia;
l'auto percorreva la strada in direzione di marcia verso Nocera. Conoscevo già la sig.ra perché Parte_1 lavora in una farmacia che si trova vicino al distributore dove lavoro;
non ricordo il nome della farmacia;
non ricordo se ci sono delle strisce pedonali e se nel caso ci sono non so quanto distano dal punto in cui è avvenuto l'incidente. Non so se la signora prima di attraversare la strada avesse o meno controllato se sopraggiungessero veicoli. La signora non Pt_1 passava attraverso il distributore”.
Alla medesima udienza del 03 Febbraio 2022 veniva altresì sentito il secondo teste di parte attrice, sig.,
, che riferiva: “ Era il 09 novembre 2018 verso le ore 08.50 circa, io mi trovavo a circa dieci metri di Testimone_2 distanza dal posto in cui è successo l'incidente. Ho visto la sig.ra che aveva quasi del tutto attraversato la strada , Pt_1 anzi stava sulla soglia del marciapiede, stava proprio all'interno del marciapiede, allorquando una macchina con direzione di marcia verso Nocera l'ha investita, era una macchina rossa piccola, una macchina 50, la signora è caduta e io mi sono avvicinato, insieme a me si sono avvicinate anche altre persone, dove attraversava la signora ci sono le strisce pedonali, non so se la signora prima di attraversare si accertava che la strada fosse libera, l'attraversamento avveniva senza passare per il varco di ingresso del distributore di benzina ivi presente. Preciso che l'incidente è avvenuto davanti al marciapiede che si trova davanti alla farmacia, la signora quando è caduta è finita nel distributore”.
Dalla disamina delle dichiarazioni rese dai testi escussi alcun dubbio sussiste in merito alla verificazione del sinistro per cui è causa. pagina 6 di 15 Entrambe i testi hanno indicato il giorno, l'orario e il luogo ove il predetto aveva a verificarsi. Vieppiù che anche i VV. UU., riferiscono dell'investimento della sig.ra ad opera del veicolo tg. Parte_1
X89BH9, al momento del sinistro sprovvisto di valida copertura assicurativa.
Ancora, dai fotogrammi in atti, emerge chiaramente il momento dell'investimento di una signora ad opera di un quadriciclo leggero.
Tali essendo gli estremi della vicenda, ritiene, tuttavia, il giudicante che alla verificazione dell'evento lesivo ha contribuito la condotta colposa della danneggiata.
Invero, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone a causa del suo comportamento imprudente.
Ciò posto, va rilevato che la fattispecie dell'investimento del pedone trova la sua regolamentazione nell'art. 2054 I comma c.c. secondo cui grava sul conducente del veicolo l'obbligo di risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla sua circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero l'impossibilità di prevenire l'evento.
La norma in questione pone pertanto una presunzione di colpa, iuris tantum, che richiede una prova liberatoria alquanto severa. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che: in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. Civ., Sez. III,
n. 9856/2022).
Tale onere probatorio è talmente rigoroso che la condotta eventualmente colposa tenuta dal pedone non esclude, salvo che la stessa sia assolutamente imprevista ed imprevedibile, la responsabilità del conducente del veicolo ma potrà solo rilevare quale concausa rispetto alla verificazione del sinistro con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che: nell'ipotesi di sinistro in cui venga accertato che la condotta del pedone investito è connotata da colpa di sicura efficienza causale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della 141 del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (C.d.A. Milano, Sez. III, sentenza 19.4.2023). pagina 7 di 15 In questo contesto è stato quindi osservato che allorquando: il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,
18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 20137/2023).
Sulla base di tali regole sul riparto della responsabilità, va ritenuto che sussista la responsabilità concorrente, al 50%, tra il conducente dell'autovettura e l'attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Da una parte va ritenuta non superata da parte dei convenuti la presunzione di responsabilità nella causazione del sinistro posta a carico del conducente dall'art. 2054 I comma c.c. dal momento che non risulta essere stata fornita la prova che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento ossia la prova del comportamento non solo imprevisto ed imprevedibile del pedone ma anche anormale di quest'ultimo che sia stato tale da determinare da solo la verificazione dell'evento, e di aver tenuto tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze.
La condotta tenuta dal conducente del veicolo investitore appare colposa e eziologicamente rilevante ai fini della verificazione del sinistro in quanto la conformazione della strada (rettilinea e a doppio senso di marcia), avrebbe imposto al convenuto di prestare maggiore attenzione nell'incedere tenuto conto anche della prevedibile presenza di pedoni, trattandosi di centro abitato, anche al fine di avvedersi dell'attraversamento posto in essere dalla attrice che stava attraversando la strada.
Dall'altra parte, appare sussistente una condotta non esente da colpa in capo alla attrice/pedone.
A mente dell'art. 190 del Codice della Strada “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri”.
Nel caso di specie l'attrice procedeva all'attraversamento senza servirsi delle strisce pedonali presenti nelle immediate vicinanze..
Dal rapporto redatto dai VV.UU. intervenuti in seguito alla verificazione del sinistro si evince che gli attraversamenti pedonali si trovavano a circa 20 mt di distanza dalla tracce emetiche ritrovate sul luogo teatro dell'evento. Inoltre, dalla documentazione fotografica in atti ed in particolare dal video del sinistro emerge che il traffico veicolare era inteso e scorrevole.
pagina 8 di 15 Per tale motivo l'istante con una condotta maggiormente attenta e diligente avrebbe ridotto la percentuale di rischio del verificarsi dell'investimento o, quanto meno, avrebbe potuto ridurre l'entità delle lesioni riportate.
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale a causa del sinistro oggetto di causa ai sensi dell'art. 2054 da ridurre proporzionalmente in base al grado di colpa posto a suo carico (50%) ai sensi dell'1227 c.c..
Accertata la paritaria responsabilità della sig.ra e del sig. nella causazione del sinistro di Pt_1 CP_2 cui si discorre occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice: quest'ultima, oltre ad aver dedotto di aver patito un pregiudizio biologico, ha domandato il ristoro del danno morale nonché il ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa generica.
Di là dai predetti pregiudizi non patrimoniali, la sig.ra ha domandato il risarcimento delle Pt_1 spese sostenute.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che “ In conseguenza delle lesioni accertate si è verificata una compromissione temporanea della validità psico-fisica per un periodo come di seguito specificato: 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea totale;
147
(centocinquantasette) giorni di inabilità temporanea parziale valutabile mediamente al 75%; 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 50%; 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale valutabili mediamente al 25%. Gli esiti riportati dalla sig.ra a seguito dell'incidente stradale per cui è causa comportano un Parte_1 decremento permanente della sua integrità psicofisica. Considerata la documentazione sanitaria esaminata e l'obiettività clinica rilevata, vanno riconosciuti dei postumi a carattere permanente, correlabili al sinistro per cui è causa che, per la cui stima percentuale si fa riferimento ai barémes riportati nella Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (Decreto Ministeriale del 03.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°211 dell'11.09.2003) e a pagina 9 di 15 quelli della S.I.M.L.A. (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico Giuffrè Ed.
2016). Ne consegue l'equa prospettazione di un valore della invalidità permanente nella misura del 12% (dodici per cento), che esprime il danno all'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico); Le menomazioni non sono suscettibili di miglioramento;
Le menomazioni non hanno nessuna incidenza sulla attività di magazziniere di farmacia;
Agli atti sono documentate ricevute di spese mediche sostenute per un totale di € 345,23 congrue con le lesioni in diagnosi”.
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale possono essere recepite, poiché coerenti ed immuni da evidenti vizi logico-giuridici.
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite,
11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte
Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie
(liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad pagina 10 di 15 un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
In ordine ai concreti meccanismi di liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, si ritiene di utilizzare, conformemente all'orientamento adottato dal Tribunale di Nocera
Inferiore, le c.d. “tabelle del Tribunale di Milano”, che costituiscono, allo stato, lo strumento più diffuso, in ambito nazionale, per la liquidazione del danno biologico.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età dell'istante all'epoca del sinistro (55 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i riconosciuti postumi permanenti (12 %) residuati all'esito della guarigione nell'importo complessivo di € 24.982,0.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato in complessivi € 14.691,25 ( € 1.1150,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 12.678,00 per i
147 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 575,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea al 50%
e ulteriori € 287,50 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Il predetto (invalidità permanente + invalidità temporanea) deve essere ridotto al 50% per il riscontrato concorso di colpa, per cui all'istante vanno riconosciuti complessivi € 19.836,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, giova rilevare quanto segue.
Compete a parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e riconosciute condivisibilmente congrue dal c.t.u. nella limitata misura di Euro 345,23 che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 50%, deve liquidarsi in Euro 172,61, ,oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dai singoli esborsi, trattandosi di danno emergente.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo (identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente). pagina 11 di 15 Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva (rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né l'attore ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
Per quanto riguarda l'invocato danno alla capacità lavorativa generica dell'istante deve precisarsi quanto segue.
In linea generale, la capacità lavorativa è l'idoneità di un soggetto di produrre un reddito. La giurisprudenza ne distingue due forme: la capacità lavorativa generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
pagina 12 di 15 la capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (ad esempio, nel caso di specie, magazziniere di farmacia).
In proposito la Corte è partita dalla premessa per cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto
2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce usura.
Tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale, che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento, solo ove ricorrano ben precisi presupposti che si verificano quando “le conseguenze della menomazione” patita dal danneggiato “non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto”, sì da giustificare “un aumento del risarcimento di base del danno biologico”.
A tal fine non basta che la menomazione abbia “inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali"”, quale è pure quello attinente alla generica capacità lavorativa del danneggiato, essendo necessario, invece, che “quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Deve perciò trattarsi di “circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, essendo in tal caso “consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.
Nel caso di specie nulla risulta essere stato dedotto e provato nel senso suindicato per cui il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica invocato dall'istante può dirsi ricompreso nelle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno alla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere la propria attuale occupazione ( nel caso di specie, magazziniere di farmacia), anche in tal caso nulla può essere riconosciuto all'istante atteso che la stessa nulla ha allegato e/o provato in relazione a ciò. Vieppiù che il ctu nel proprio elaborato peritale ha concluso come segue in ordine alla presunta sussistenza di postumi incidenti sulla capacità lavorativa dell'istante “Le menomazioni non hanno nessuna incidenza sulla attività di magazziniere di farmacia”. pagina 13 di 15 In definitiva all'istante va riconosciuto il solo danno non patrimoniale per come sopra indicato e calcolato.
Questa liquidazione deve intendersi onnicomprensiva di ogni forma di danno, non emergendo elementi per ulteriormente incrementare la somma come più sopra determinata alla luce delle tabelle milanesi.
Nella vicenda qui esaminata, peraltro, non emergono dagli atti elementi che possano indurre a determinare il complessivo danno non patrimoniale in misura superiore a quella più sopra determinata. Un eventuale frazionamento delle voci del risarcimento, quindi, non risulterebbe utile, nel caso concreto, al fine di pervenire alla liquidazione di ulteriori somme aggiuntive, dovendosi ritenere la somma più sopra indicata onnicomprensiva di tutte le possibili voci di danno, tenuto conto delle risultanze degli atti.
Sulla predetta somma di € 19.836,62 va, poi, applicata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, dalla data del sinistro e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In ordine agli interessi, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla somma già determinata all'attualità, che andrà progressivamente devalutata (a ritroso nel tempo) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data dell'evento dannoso e poi progressivamente rivalutata, dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai.
Sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza vanno, poi, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere compensate per la metà in ragione del concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro;
la frazione residua deve essere posta a carico delle parti convenute in soldo.
Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate.
Per le medesime ragioni le spese di CTU sono definitivamente poste a carico delle parti in solido
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate nell'interesse della parte attrice nei confronti del convenuto , quale Impresa Designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché nei confronti del convenuto disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione: CP_2
pagina 14 di 15 1. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato il concorso di colpa tra nella misura del 50%, e il convenuto Parte_1 CP_2 nella misura del 50% nella causazione dei danni subiti dall'attrice,
2. condanna e , quale Impresa Designata per la Regione Campania CP_2 Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 D.lgs. 209/05 del 7/9/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 19.836,62 a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro in atti descritto, come in motivazione specificati, oltre la rivalutazione monetaria sulla predetta somma, dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, rivalutazione da effettuarsi avuto riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, su base annua, oltre gli interessi al tasso legale (sulla predetta somma ) dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con calcolo da effettuarsi sulla predetta somma, che andrà progressivamente devalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino alla data del sinistro e poi progressivamente rivalutata dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, su base annua, il tutto avendo riguardo agli indici ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati, e oltre gli interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, sulla somma determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna e , nella qualità designata, in solido tra loro al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice del danno patrimoniale in misura di € 172,61, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva
4. compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna e , CP_2 Controparte_1 nella qualità, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento, in favore di della frazione residua all'uopo liquidata in € 393,00 (€786,00:2) per Parte_1 esborsi ed € 2.538,50 (€ 5.077,00: 2) per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Antonio De Bartolomeis per dichiarato anticipo.
5. pone le spese di CTU, così come già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido .
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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