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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 3959/21, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, nata a [...] il [...], in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della rappresentata e difesa, giusta procure Controparte_1 allegate al ricorso, dall'avv. Mario Volpe, e come in atti elettivamente domiciliata
- opponente -
C o n t r o
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionarie delegate, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 2984/1636A del
23.06.2021 e n. 2984/1636B del 23.06.2021, emesse nei suoi confronti e con le quali veniva contestata la seguente violazione: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento al lavoratore Persona_1 A sostegno dell'opposizione deduceva l'infondatezza della Parte_1 violazione contestata.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_2 chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni opposte.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione sino all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va osservato che all'odierna opponente sono state contestate le seguenti violazioni: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento a
Persona_1
Ciò posto, gli Ispettori verbalizzanti hanno accertato, in sede di accesso presso il cantiere sito in Mercato San Severino (Sa) al Corso Umberto I n.
9/2, la presenza di due lavoratori - nella specie e Persona_1
per il primo dei quali il datore di lavoro non è Parte_2 stato in grado di fornire documentazione attestante la sua regolare occupazione, né tale documentazione è stata prodotta dallo stesso lavoratore.
Il ha, poi, dichiarato di lavorare alle dipendenze della Tes_1
indicando specificamente le mansioni svolte, la data di Controparte_1 inizio dell'attività lavorativa, gli orari di lavoro, la retribuzione, chi impartiva le direttive e i colleghi di lavoro.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr.
Cass. sentenza n. 20820 del 20.08.2018) e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
pag. 2/3 Va altresì rilevato che agli atti risulta depositata copia della dichiarazione
UniLav relativa al lavoratore in discorso, inviata successivamente alla data indicata di inizio dell'attività lavorativa.
Tali circostanze, dichiarazione del lavoratore e invio dichiarazione UniLav, rendono la ricostruzione fattuale in ricorso – il lavoratore oggetto di accertamento sarebbe socio di altra società cui la avrebbe Controparte_1 appaltato i lavori nel cantiere oggetto di accertamento ragion per cui il medesimo era intento al lavoro in sede di accesso ispettivo - contrastante con quanto emerge dagli atti di causa.
Di conseguenza, a fronte delle dichiarazioni precise e specifiche fornite agli ispettori dal che giammai riferisce di essere socio di altra Persona_1 società o di svolgere lavoro in subappalto, delle circostanze accertate e dei documenti depositati in giudizio, deve concludersi per la congrua prova delle contestazioni mosse nei confronti dell'odierna opponente.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma delle ordinanze impugnate.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate, di attività istruttoria e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n
149/2015.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 14.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 3959/21, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa
d a
, nata a [...] il [...], in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della rappresentata e difesa, giusta procure Controparte_1 allegate al ricorso, dall'avv. Mario Volpe, e come in atti elettivamente domiciliata
- opponente -
C o n t r o
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso da funzionarie delegate, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti
- opposto -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione
CONCLUSIONI: come da note depositate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 2984/1636A del
23.06.2021 e n. 2984/1636B del 23.06.2021, emesse nei suoi confronti e con le quali veniva contestata la seguente violazione: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento al lavoratore Persona_1 A sostegno dell'opposizione deduceva l'infondatezza della Parte_1 violazione contestata.
Regolarmente si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_2 chiedeva al Tribunale adito di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni opposte.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per discussione sino all'odierna udienza.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va osservato che all'odierna opponente sono state contestate le seguenti violazioni: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro con riferimento a
Persona_1
Ciò posto, gli Ispettori verbalizzanti hanno accertato, in sede di accesso presso il cantiere sito in Mercato San Severino (Sa) al Corso Umberto I n.
9/2, la presenza di due lavoratori - nella specie e Persona_1
per il primo dei quali il datore di lavoro non è Parte_2 stato in grado di fornire documentazione attestante la sua regolare occupazione, né tale documentazione è stata prodotta dallo stesso lavoratore.
Il ha, poi, dichiarato di lavorare alle dipendenze della Tes_1
indicando specificamente le mansioni svolte, la data di Controparte_1 inizio dell'attività lavorativa, gli orari di lavoro, la retribuzione, chi impartiva le direttive e i colleghi di lavoro.
Giova a questo punto evidenziare che, sebbene le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori del lavoro e trasfuse nel relativo verbale, non siano coperte dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, le stesse ben possono essere utilizzate dal Giudice per fondare il proprio convincimento (cfr.
Cass. sentenza n. 20820 del 20.08.2018) e dunque essere valutate unitamente all'intero compendio probatorio formato nel corso del giudizio.
pag. 2/3 Va altresì rilevato che agli atti risulta depositata copia della dichiarazione
UniLav relativa al lavoratore in discorso, inviata successivamente alla data indicata di inizio dell'attività lavorativa.
Tali circostanze, dichiarazione del lavoratore e invio dichiarazione UniLav, rendono la ricostruzione fattuale in ricorso – il lavoratore oggetto di accertamento sarebbe socio di altra società cui la avrebbe Controparte_1 appaltato i lavori nel cantiere oggetto di accertamento ragion per cui il medesimo era intento al lavoro in sede di accesso ispettivo - contrastante con quanto emerge dagli atti di causa.
Di conseguenza, a fronte delle dichiarazioni precise e specifiche fornite agli ispettori dal che giammai riferisce di essere socio di altra Persona_1 società o di svolgere lavoro in subappalto, delle circostanze accertate e dei documenti depositati in giudizio, deve concludersi per la congrua prova delle contestazioni mosse nei confronti dell'odierna opponente.
Il ricorso va pertanto rigettato con conferma delle ordinanze impugnate.
Spese di lite secondo soccombenza, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto trattate, di attività istruttoria e della riduzione del venti per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n
149/2015.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Nocera Inferiore, 14.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3