Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10215/2025REG.PROV.COLL.
N. 05538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5538 del 2025, proposto da
Ida Gesummaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio IC Di RO in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LL AG, IA MA, RE LI, LE GA, IM NZ e RI CA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8471/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. GI AM e udita per le parti l’avvocato Marina Terlizzi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Parte appellante ha impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori per la Regione Lazio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (ADE) in data 13/05/2024, relativi alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” di cui al Bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n. 300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n. 224448 del 9/05/2024), nella parte in cui non le riconosce il Servizio Civile Universale (SC) ai fini della riserva prevista dall’art. 18 del D. lgs.n.40/2017, come modificato dalla L. n.74 del 21/06/23 di conversione del DL n. 44/2023, con gli atti presupposti e conseguenti.
2 – L’appellante, in particolare, ha esposto di aver spuntato, nella propria domanda di partecipazione, la casella relativa alla riserva dei posti per gli operatori volontari del SC, di aver altresì dichiarato di aver svolto il Servizio Civile Nazionale (SC) come esperienze presso la PA e di aver poi diligentemente inviato (con PEC) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000), rappresentando di essere in possesso del titolo di Servizio Civile Nazionale da equiparare al Servizio Civile Universale.
2.1 – La sua collocazione in graduatoria è stata poi determinata dal fatto che l’Amministrazione non ha riconosciuto in suo favore il titolo dell’avvenuto svolgimento del Servizio Civile Nazionale (che – secondo la ricorrente – “le avrebbe garantito un miglior posizionamento in graduatoria e maggiori possibilità di assunzione”), in quanto ha riconosciuto la riserva, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 40/2017, solo per coloro che avevano dichiarato di aver svolto il SC e non per coloro che, come l’appellante, avevano svolto il SC.
3 – Con il ricorso sono state proposte due censure: 1) nel primo motivo si è evidenziata la sostanziale equiparazione tra SC e SC mediante un raffronto tra le normative istitutive del servizio civile e i loro principi; 2) nel secondo motivo si è sottolineata invece la prevalenza della “sostanza” sulla forma tale per cui il SC deve essere equiparato al SC a prescindere dal suo “nomen iuris”.
3.1 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando tra l’altro che “la equiparazione del Servizio civile nazionale al Servizio civile universale sostenuta in ricorso, infatti, non trova riscontro nella normativa di riferimento, sicché è legittima la mancata applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, per chi abbia svolto il primo, della riserva di posti di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 40\2017, anche tenuto conto che trattasi di norma eccezionale, di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria della ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego, derivante dal combinato disposto degli articoli 51 e 97 della Costituzione”.
4 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 - Con il primo motivo ha dedotto ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, DALL’ESAME DEL I) MOTIVO DI RICORSO E DELLA NORMATIVA DEL SERVIZIO CIVILE, HA ESCLUSO LA SOSTANZIALE EQUIPARAZIONE TRA IL SC E IL SC: SULL’ERRATA / OMESSA VALUTAZIONE DELL’ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL’ART.18 C.4 D.LGS N.40/17, DELL’ART.3 L.N.241/90, DEGLI ARTT.2 E 52 COST. OLTRE CHE PER ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Nello specifico l’appellante lamenta: a) l’omesso esame nella sentenza impugnata dell’art.4 c.4 del DL n. 25/25 (convertito in L. n. 69/25) sull’equiparazione del SC al SC ai fini della riserva; b) che quella del Tar è una pronuncia in contrapposizione all’indirizzo seguito nelle recenti sentenze del G.O. e del G.A.; c) l’error in iudicando con riferimento al I motivo di ricorso e alla corretta ricostruzione della normativa di settore da cui si evince la pacifica equiparazione del SC al SC.
4.2 - L’appellante insiste nel sostenere che l’evoluzione normativa dell’istituto conduce all’assoluta equiparazione dei due istituti finalizzati allo stesso obiettivo di difendere la Patria, secondo quanto previsto dall’art. 52 della Carta costituzionale.
A sostegno della propria prospettazione, l’appellante rileva che l’art. 4 c. 4 del DL n. 25/25 (convertito in L n.69/25 lo scorso 9/5/25) ha modificato l’art.18 c. 4 del Decreto legislativo n. 40/2017 (istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106), allargando la quota di riserva del 15% anche per i volontari che avevano concluso il preesistente Servizio civile nazionale.
L’appellante rappresenta inoltre che la propria tesi è stata già confermata dalla giurisprudenza, di cui cita gli estremi (ordinanza del 4/3/25 e la successiva sentenza n. 191 del 15 aprile 2025, il Tribunale di Vercelli).
Alla luce di tali considerazioni, per l’appellante, non risponde al vero che il SC costituiva, al pari di quello sostitutivo della leva di cui alla L. n. 772/72, un’alternativa al servizio obbligatorio, perché il “nazionale” è istituto di natura volontaria mentre quello “sostituivo” è sorto quale unica alternativa al servizio militare per gli obiettori di coscienza.
4.3 - Con il secondo motivo l’appellante deduce l’ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA NELLA SENTENZA APPELLATA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIME CURE NON HA TENUTO CONTO DELLA PREVALENZA “DELLA SOSTANZA SULLA FORMA” IN MERITO AL SC (DA EQUIPARARE AL SC): SULLA DEDOTTA ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL’ART.9 DEL BANDO ED ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA D’ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, lamentando che la pronuncia impugnata omette di soffermarsi su quanto dedotto nel ricorso per dimostrare la sostanziale equiparazione del SC al SC sulla base del noto principio di prevalenza della “sostanza sulla forma”.
Con il II motivo di ricorso parte appellante ha dedotto l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della disparità di trattamento e della manifesta illogicità degli atti impugnati, laddove, nella valutazione del titolo di riserva, l’Agenzia non ha tenuto conto del possesso del SC e, sotto questo profilo, del principio di prevalenza della “sostanza sulla forma”, posto anche che rispetto a quello “universale” non vi sono differenze sostanziali.
5 – In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall’Agenzia appellata.
Sussiste infatti l’interesse al ricorso, dal momento che l’accoglimento della domanda permetterebbe all’appellante di avanzare in graduatoria e rientrare nella quota dei “riservatari”, con conseguenti maggiori possibilità di assunzione laddove rientrasse nella quota degli assunti o in caso di nuovi scorrimenti, atteso che la stessa sarà valida fino a maggio 2026. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “l’interesse a ricorrere sussiste anche al solo fine di ottenere una migliore collocazione in graduatoria in funzione dell'eventualità di futuri scorrimenti” (cfr. Cons. St. n. 5609/2025).
5.1 – Non si riflette sul presente giudizio, in termini di sopravvenuta carenza di interesse, la mancata impugnazione dei successivi atti di mera rettifica della graduatoria, dovendosi dare continuità all’orientamento per cui “il carattere di mera rettifica della graduatoria esclude l’obbligo del ricorrente di impugnare qualsivoglia modificazione della graduatoria definitiva” (cfr. Cons. St. n. 178/25).
6 – Quanto al merito della questione sottesa al giudizio si osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto nel Bando di concorso la riserva del 15% dei posti solo per coloro che avevano svolto il SC (e non il SC) secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.lgs. n. 40/2017 (introdotto dal DL n. 44/2017 e convertito in L. n. 74/2023).
In altri termini il bando impugnato risulta in piena aderenza al dettato normativo e così i successivi atti applicativi di tale disposizione.
Va dunque verificata la tesi di fondo sottesa all’impugnazione, per la quale il servizio civile e non universale svolto dall’interessato avrebbe comunque i connotati del Servizio Civile Universale, e come tale andrebbe dunque qualificato, perché avente le medesime caratteristiche sostanziali del primo e perché finalizzato alla tutela del valore costituzionale della difesa della Patria.
Tale prospettazione va disattesa sin da subito, stante la inequivoca previsione del legislatore, che non può ammettere alcuna attività additiva da parte del Giudicante, posto che l’attività interpretativa sottesa alla tesi di parte appellante, si risolve in realtà in un’inammissibile modifica ampliativa dell’ambito dell’istituto premiale previsto dalla legge, non a caso poi oggetto di uno specifico intervento del legislatore.
Al riguardo, va dato atto che parte appellante ha svolto il servizio civile in un periodo antecedente all’istituzione del SC, quando non era prevista alcuna riserva premiale, tenuto conto che, per quanto dichiarato dalla stessa, ha svolto il SC nel periodo dal 2008 al 2009.
Per altro, anche sotto il profilo sostanziale, pur potendosi in gran parte condividere gli argomenti fatti valere da parte appellante, permangono comunque delle differenze tra i due istituti che, astrattamente, ne hanno giustificato da parte del legislatore, almeno sino alla novella del 2025, un diverso trattamento a fini concorsuali.
6.1 - L’art. 8 della Legge delega n. 106\2016, nel delineare i criteri cui si è poi attenuto il decreto legislativo delegato n. 40\2017, dispone, per quanto qui rileva:
“1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; (…) h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; (…)”.
L’art. 14 del d.lgs. n. 40\2017 espressamente indica che “Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”.
L’art. 18 del d.lgs. n. 40\2017, come modificata dall’art. 1 comma 9-bis del decreto legge n. 44\2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevede che “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…)”.
L’art. 26 del D.lgs.n. 40/2017 ha previsto inoltre che “fino all’emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale” e che “fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l’amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
6.2 - Il Servizio civile nazionale è stato istituito dalla legge n. 311 del 2000, che al Capo I prevede: “1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli 3; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.”
La lettera della norma rende evidente che l’istituto si pone, sotto lo specifico profilo dell’alternatività tra due prestazioni personali (quella del servizio civile e quella del servizio militare), in linea di continuità con la legge n. 772\1972, che aveva introdotto il servizio civile sostitutivo di quello obbligatorio di leva per “Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto”.
Non rileva in questa sede che tra l’istituto disciplinato dalla legge n. 772\1972 e quello previsto dalla legge n. 311\2000 vi siano delle differenze, ed innanzitutto quella per cui il primo derivava da una valutazione discrezionale dell’Autorità militare “circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente” (art. 3), mentre al secondo erano ammessi “i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate” (art. 4 L. 64\2001), senza valutazioni discrezionali da parte del Ministero della Difesa.
Ciò che rileva è, invece, che anche il Servizio civile nazionale costituiva, al pari di quello sostitutivo di cui alla legge n. 772\1972, prestazione personale alternativa al servizio obbligatorio di leva (art. 23 Cost.).
Sotto il profilo innanzi delineato emerge una prima differenza tra i due istituti (SC e SC), che si ripercuote sulla loro diversa disciplina, ivi incluso l’aspetto premiale per cui è causa.
6.3 - A seguito del decreto legislativo n. 215\2001, che all’art. 7, come modificato dall’art. 1 della L. n. 226\2004, ha disposto la sospensione del servizio obbligatorio di leva a far data dal primo gennaio 2005, detta differenza si è affievolita. Tanto che, nel prosieguo, lo stesso Servizio Civile Nazionale è sostanzialmente confluito nel Servizio Civile Universale (la cui legge istitutiva si propone, infatti, la “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”). E poi, da ultimo, anche ai fini concorsuali, i due istituti sono stati equiparati.
Tuttavia, quantomeno ai limitati fini del presente giudizio, permane attuale il discrimine derivante dalla primigenia diversa origine dei due istituti - l’uno obbligatorio ed alternativo al servizio militare (SC), l’altro volontario (SC) - che si riflette sulla differente disciplina degli stessi (di seguito illustrata), giustificando la diversa valutazione premiale, nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia, del servizio ai fini concorsuali.
6.4 – Va dato atto che, nell’evolversi della disciplina, permane il tratto in comune tra i due istituti, dovendosi sul punto aderire alla prospettazione di parte appellante, per cui anche la prestazione del Servizio civile universale costituisce attività di difesa della Patria che può essere declinata anche in una delle attività previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 40\2017 quali settori di intervento, ossia “a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.” Al riguardo, anche la Corte Costituzionale (n. 171\2018) ha chiarito che “Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale.”
Nondimeno, seppure possa affermarsi che il SC si ponga in continuità con il SC, in quanto entrambi espressione del dovere di difendere la patria, ciò non legittima, in assenza di una norma espressa, la loro equiparazione al fine del riconoscimento dei benefici concorsuali per cui è causa.
Sul piano testuale, la norma innanzi citata, applicabile ratione temporis alla procedura concorsuale in esame, è chiara nel prevedere il beneficio solo a coloro che avessero svolto il SC.
L’equiparazione a tali soggetti di coloro che hanno svolto il SC risulta dunque preclusa dalla chiarezza del dato normativo, che non può essere oggetto di un intervento additivo da parte del Giudicante.
Per altro, tale scelta - come detto ampiamente discrezionale, tanto che, come di seguito spiegato, è stata poi rimeditata – riposa comunque su oggettive differenze tra i due istituti, specie quanto alla loro origine (avente solo nel caso del servizio universale dei tratti di spontaneità solidaristica), come innanzi spiegato, e, soprattutto, in relazione alla loro differente latitudine applicativa, che risente ancora dell’origine del SC quale sostitutivo della leva, a differenza del SC.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, parte appellata ha opportunamente evidenziato che:
- il S.C.U. è aperto a Cittadini italiani, dell’Unione europea e stranieri extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, mentre il S.C.N. era in origine riservato soltanto ai cittadini italiani;
- il S.C.U. ha una durata flessibile tra gli 8 e 12 mesi, mentre il S.C.N. ha la durata fissa di 12 mesi;
- il S.C.U. richiede un impegno settimanale non inferiore a 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi, mentre il S.C.N. prevede un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 36 ore;
- il S.C.U. richiede obbligatoriamente una formazione di minimo 80 ore (30 ore minimo di formazione generale + 50 ore minimo di formazione generale), mentre il S.C.N. prevede una formazione eventuale, in quanto “richiede la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile”, avente (ove effettuata) una durata minima di 30 ore.
6.5 – L’interpretazione del dato normativo, fedele al suo tenore letterale, nel senso innanzi precisato, contrariamente agli assunti di parte appellante, risulta avvalorata dal successivo intervento del legislatore.
Invero, solo a seguito dell’intervento del DL n. 25/25, l’art.18 c. 4 del D.lgs. n. 40/2017 oggi prevede che: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n.64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pe l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche”.
Tale novella non può che valere per il futuro (cfr. art. 11 delle preleggi), né alla stessa pare potersi riconoscere la natura di norma di interpretazione autentica, in ipotesi suscettibile di retroagire rispetto alla sua entrata in vigore.
La giurisprudenza (Cons. St. 7903/2023) in casi similari ha già avuto modo di precisare che una pubblica competizione è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens.
La necessità di un preciso intervento del legislatore esclude invece che al medesimo risultato dell’equiparazione tra i due servizi sia possibile giungere attraverso l’attività interpretativa del giudicante a fronte della chiarezza del dato normativo applicabile alla procedura concorsuale per cui è causa ed alle differenze che comunque astrattamente giustificavano un diverso riconoscimento dei due istituti a fini concorsuali, tanto più che trattasi di un disposizione eccezionale, dunque di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria della ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, vista la particolarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA OR, Presidente
GI AM, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AM | IA OR |
IL SEGRETARIO