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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3138 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA elettivamente rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in Controparte_1 atti;
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato si è Parte_1
Con opposto al precetto notificato ad istanza di per il mancato Parte_2 pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento dei figli dal 2016 al
2018.
ia deducente contesta il precetto in quanto nulla sarebbe dovuto alla CP_1 considerato che il provvedimento stabiliva l'obbligo in favore dei figli pur se maggiorenni.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente ha chiesto in via cautelare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_2
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del
04.02.2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Ciò premesso le eccezioni formulate dalla opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'evidenza documentale sconfessa le doglienze dell'odierno opponente.
Infatti nell'ordinanza presidenziale era stabilito che l'odierno opponente versasse alla il contributo di mantenimento per i due figli maggiorenni CP_1
e dimoranti presso la madre, nella sentenza di separazione è stato invece previsto il versamento in favore della di un assegno di mantenimento CP_1 unicamente per la figlia.
In assenza di modifiche delle condizioni di separazione è pertanto la
[...] legittimata a chiedere il pagamento. Parte_3
Pertanto l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55 2014, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese di lite Parte_1
nei confronti della parte opposta , spese che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 4109,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 04 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna