Decreto cautelare 20 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Sentenza 7 agosto 2023
Decreto collegiale 23 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/08/2023, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/08/2023
N. 01124/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2023, proposto da
FR BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Salerno, Luigi Maria Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Salerno in Cosenza, via Costantino Mortati 23;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Allegato 1 - Elenco dei non ammessi al colloquio - N. 60 revisori legali middle, pubblicato il 09.02.2023, con il quale la Regione Calabria ha comunicato l’elenco dei concorrenti non ammessi a sostenere la prova orale;
dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 7980 del 14.07.2022 contenente l’Avviso Pubblico per la “Selezione di n. 68 figure a supporto alle attività di controllo di primo livello del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e del PAC nonché di gestione delle irregolarità del POR Calabria FESR FSE 2014-2020”;
dell’Allegato 2 del 09.02.23 con il quale la Regione Calabria ha comunicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
dell’Allegato 3 del 09.04.2023 recante il calendario delle prove orali;
la PEC del 13.02.2023 con la quale il Responsabile del Procedimento comunicava il motivo dell’esclusione dal concorso al Dr.BA, a seguito di richiesta del ricorrente;
della PEC del 16.02.2023 del Responsabile del Procedimento, nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 18.2.2023 e depositato in pari data BA FR ha esposto:
-) egli aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per la “ Selezione di n.68 figure a supporto alle attività di controllo di primo livello del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e del PAC nonché di gestione delle irregolarità del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ”, bandito dalla Regione Calabria-Dipartimento Programmazione Unitaria con Avviso Pubblico del 14.07.22 di cui all’Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n.7980, specificamente per la posizione di revisore legale middle (n° 60 posti a concorso) previsto dell’art.3, co.4, n.1 di tale avviso;
-) in data 9.2.2023 egli ha appreso di esser stato escluso dalla procedura in quanto, nella compilazione del curriculum vitae , nell’inserire il titolo di revisore dei conti, anziché flaggare la dicitura la dicitura “iscrizione registro revisori” ha selezionato la dicitura “abilitazione professionale”, mentre il titolo di revisore contabile, lo avrebbe tempestivamente prodotto e correttamente indicato nel curriculum, errando semplicemente “la spunta” nella qualificazione del titolo;
-) a seguito di richiesta di chiarimenti, con nota del 9.2.2023 il Responsabile del Procedimento ha risposto che “ dall’esame della sua candidatura è emerso che è stata esclusa dal sistema perché non ha censito correttamente a sistema l’iscrizione all’albo ” e, pertanto, in forza della clausola espulsiva di cui all’art.3 dell’Avviso Pubblico egli non avrebbe potuto partecipare al concorso;
-) con nota del 14.2.2023 il ricorrente ha contestato ulteriormente i suddetti elementi ricevendo un nuovo rifiuto all’ammissione alla prova orale.
2- Ritenendo illegittima la suddetta esclusione, ne viene chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge - Violazione ed errata applicazione della lex specialis - Errata applicazione dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art 3 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa - Mancata applicazione dei principi del favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione
Il ricorrente:
-) rileva l’inserimento del titolo di revisore contabile nel curriculum;
-) rileva l’inapplicabilità al suo caso della causa di esclusione richiamata dal R.U.P., di cui all’art. 3 comma 4 dell’avviso pubblico, da applicare unicamente per la diversa selezione delle “n.2 figure di Esperti OLAF”;
-) rileva che, in ogni caso, quanto ad applicazione alla sua selezione, la citata clausola è ambigua, ragion per cui dovrebbe trovare applicazione il principio del favor partecipationis.
Il ricorrente inoltre deduce illogicità della stessa clausola dell’avviso (art. 3, 4° comma) in quanto con essa è prevista una causa di esclusione per un mero formale, stante che (il titolo di revisore contabile esiste ma è qualificato con abilitazione professionale e non come iscrizione in registri pubblici) e, a rafforzare tale assunto, il ricorrente precisa di svolgere sin dal 2015 (quindi 8 anni) in via quasi continuativa ed in forza di più contratti di consulenza la medesima attività ed a tutt’oggi è contrattualizzato con Regione Calabria come controllore di primo livello.
2) Violazione di legge - Violazione dell’art.6 della legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione ed errata applicazione dell’art.97 Cost.
Il ricorrente rileva che eventuali carenze della domanda di partecipazione e del curriculum sarebbero state suscettibili di sanatoria con il soccorso istruttorio, della cui mancata attivazione egli si lamenta.
3- Con decreto n. 88/2023 del 20.2.2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche mediante ammissione con riserva.
4- Con atto depositato il 27.2.2023 si è costituita la Regione Calabria per resistere il ricorso, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento regionale n. 7 del 2018, peraltro richiamato nell’avviso, e l’infondatezza nel merito.
5- È seguita la produzione di memorie e documenti dalle parti.
6- Alla camera di consiglio del 15.3.2023 è stata accolta l’istanza cautelare.
7- In vista della trattazione del merito sono state depositate memorie e repliche dalle parti.
8- All’udienza del 5.7.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
9- Preliminarmente il Collegio prende posizione sull’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione per la mancata impugnazione del R.R. n. 7 del 2018, in particolare dell’art. 11, che prevede le modalità di effettuazione della selezione ed è richiamato nell’avviso pubblico oggetto di controversia.
9.1- L’eccezione è infondata.
9.2- Come correttamente argomentato sul punto dal ricorrente in replica alla suddetta eccezione, il R.R. n.7 del 2018 “ Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l’attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del piano di azione coesione e del fondo di sviluppo e coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale ”, non prevede espressamente la clausola espulsiva che aveva portato all’esclusione l’odierno ricorrente, la quale trova la sua sede esclusivamente nel bando, ragion per cui alcun interesse avrebbe avuto il ricorrente ad impugnare detto atto normativo.
10- Con riguardo al merito della controversia, ritiene il Collegio che, la possibile prognosi favorevole all'accoglimento del ricorso formulata in sede cautelare, ad un esame maturo ed approfondito della controversia proprio di questa fase del giudizio, deve cedere il passo ad una conclusione di infondatezza del gravame.
11- Viene scrutinato il primo motivo.
11.1- Il motivo è infondato.
11.2- Stante il tenore delle censure e delle relative argomentazioni è necessario anzitutto ricostruire le modalità di svolgimento della procedura oggetto di controversia ed inquadrarvi la clausola a base dell’esclusione, peraltro gravata laddove ritenuta applicabile al caso controverso.
11.3- Deve a ciò premettersi che, per costante giurisprudenza in materia di bandi di concorso, mutuabile mutatis mutandis all'odierna fattispecie in quanto selezioni pubbliche di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato:
-) “ Le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione " (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3637);
-) “ Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione" ( T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 05/07/2022, n.2203).
11.4- Tanto chiarito, la procedura selettiva, da svolgersi –almeno quanto alla fase controversa- mediante modalità telematiche, consistenti nella compilazione del curriculum, contenente le informazioni necessarie alla partecipazione alla selezione anche in termini di possesso dei requisiti per accedervi e nel successivo invio all'Amministrazione regionale tramite apposita piattaforma informatica è così costruita.
A) L’art. 3 del bando (“ Modalità di svolgimento della procedura e requisiti di ammissibilità ”) è così strutturato:
-) il comma 1 prevede: “ La selezione delle figure professionali sarà espletata in 4 fasi distinte: a. Estrazioni curricula dalla Banca dati esperti (si rimanda al successivo art.7); b. Verifica di ammissibilità e Valutazione dei titoli (si rimanda al successivo art. 8); c. Formazione della graduatoria per titoli di studio e professionali (si rimanda al successivo art.8); d. Colloquio (si rimanda ai successivi artt. 9 e 10) ”
-) il comma 3 dispone:
“ Oltre ai requisiti generali, indicati al comma precedente, ciascun candidato deve possedere, in funzione della posizione per cui concorre, anche i requisiti specifici di seguito indicati, differenziati in base alle diverse figure. Pertanto, ai fini dell’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, alle diverse professionalità ricercate si richiede quanto segue: (…)
a. Per n. 60 figure di Revisori middle si richiede:
- Laurea (quadriennale/quinquennale) nelle classi previste dall’Art. 2, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 20 giugno 2012, n. 145 - Iscrizione nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comprovata esperienza professionale (post- lauream) di almeno 3 (tre) anni in una delle seguenti aree professionali: - Rendicontazione e/o certificazione della spesa dei progetti; o Verifica e/o controllo dei programmi e dei progetti”
-) il comma 4 prevede che:
“ Ai fini dell’estrazione dei curricula dalla Banca Dati il candidato deve espressamente indicare di voler partecipare alla selezione nel profilo prescelto utilizzando l’apposito link presente nella sezione “Avvisi” Altresì, costituisce condizione essenziale dichiarare e selezionare negli specifici campi del medesimo sistema elettronico:
- Almeno uno dei Settori di Attività (Scheda n.1 “Interessi” della Banca Dati) e l’Area Professionale scelta;
- Il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, con la relativa votazione conseguita (Scheda n. 2 “Istruzione” della Banca dati);
- Le esperienze professionali maturate nel Settore di Attività e nell’Area Professionale di riferimento (Scheda n.4 “Esperienze” della Banca dati), specificando la pertinenza rispetto all’Area richiesta, per come di seguito indicato per ciascuna delle figure di cui al precedente comma 3 (lettere a-c):
1. Per n. 60 figure di Revisori legali middle il candidato deve:
a) selezionare una delle seguenti Aree Professionali (da censire nella Scheda n.1 “Interessi”)
- Verifica dei programmi e dei progetti
- Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE
- Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti.
b) Aver maturato una esperienza minima di 3 anni in una delle seguenti AREE lavorative di seguito indicata (da censire nella Scheda n.4 “Esperienze”): -Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti; - Verifica dei programmi e dei progetti;
- Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE;
c) Essere iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (da censire nella Scheda n.3 “Altri titoli”) selezionando le seguenti opzioni:
-Tipo: - Iscrizione Registro Revisori Legali (MEF)
- Argomento Revisore Contabile/Legale
-Note: estremi dell’iscrizione.
(…)
2. Per le n. 2 figure di Esperti OLAF il candidato deve:
a) selezionare una delle seguenti Aree Professionali (da censire nella Scheda n.1 “Interessi”) - Irregolarità, frodi ed OLAF - Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti - Verifica dei programmi e dei progetti - Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE
b) Avere maturato una esperienza di almeno 1 anno in una delle AREE lavorative di seguito indicate (da censire nella Scheda n.4 “Esperienze”) - Rendicontazione e Certificazione della Spesa dei Progetti ( Verifica dei programmi e dei progetti - Controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE - Irregolarità, frodi ed OLAF;
Il possesso del requisito di abilitazione professionale, ove richiesto (oppure laddove si volesse inserire come titolo aggiuntivo, seppur non richiesto tra i requisiti), dovrà essere inserito nella Scheda n.3 “Altri titoli”) o “Iscrizione Ordine/Registro - Albo della Banca Dati, selezionando la voce nell’apposito campo (“revisore contabile”, “avvocato”, etc.) e riportando nel campo note gli estremi della eventuale iscrizione nel relativo albo/registro.
Ai fini del presente regolamento si considera esperienza professionale quella maturata, anche all’estero, presso istituzioni, enti e amministrazioni pubbliche nonché presso organizzazioni, imprese e soggetti privati. Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare, ovvero riporterà in maniera errata/inesatta, l’iscrizione richiesta come requisito di ammissibilità, oppure inserirà le dichiarazioni sopra indicate in campi diversi da quelli obbligati dal sistema della Banca Dati, non verrà estratto dal sistema elettronico e, pertanto, non verrà ammesso alla selezione per mancanza dei requisiti (si rimanda al punto 3 delle lettere A e B del comma 4 dell’art.3)”;
-) il comma 6 dispone: “ Tutti gli interessati sono tenuti a controllare, prima di ultimare la propria candidatura, la correttezza, la veridicità e la dimostrabilità dei titoli e delle esperienze presenti nel Sistema Banca Dati, anche in considerazione del fatto che tutto quanto dichiarato dovrà essere documentato dai vincitori della selezione ”.
B) L’art. 7 “ Estrazione dei curricula ” dispone:
“ 1. I soggetti interessati, tramite le funzionalità previste dal sistema informatico:
a. effettuano l'iscrizione alla banca dati di cui all'articolo 5 del regolamento regionale n. 7/2018, ovvero aggiornano la loro posizione qualora già iscritti, inserendo, ovvero aggiornando, i dati relativi alle schede dell’art.3 dell’Avviso. Al momento dell’iscrizione nella banca dati il soggetto interessato autocertifica, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati;
b. a seguito dell'iscrizione alla banca dati, ovvero dell'aggiornamento, registrano la candidatura per la selezione indetta con l'avviso pubblico
(…)
3. Il responsabile del procedimento di selezione, con il supporto del responsabile tecnico del sistema di gestione della banca dati:
- inserisce nel sistema di gestione della banca dati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione di cui all’articolo 8;
- estrae, alla scadenza del termine prevista nell’avviso pubblico, i curricula dei soggetti presenti nella banca dati, che abbiano registrato la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti prescritti nell’avviso;
- all’estrazione dei curricula partecipa il presidente della commissione o altro componente della commissione delegato dal presidente;
- redige, a seguito dell’estrazione e dell’archiviazione dei curricula, un verbale delle attività espletate, al quale sono allegati gli elenchi dei soggetti estratti ”.
11.5- Alla luce di quanto ora esposto, risulta anzitutto erroneo il rilievo del ricorrente attinente alla portata applicativa della disposizione dell’art. 3 (per cui, si ripete, “ Ai fini del presente regolamento si considera esperienza professionale quella maturata, anche all’estero, presso istituzioni, enti e amministrazioni pubbliche nonché presso organizzazioni, imprese e soggetti privati. Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare, ovvero riporterà in maniera errata/inesatta, l’iscrizione richiesta come requisito di ammissibilità, oppure inserirà le dichiarazioni sopra indicate in campi diversi da quelli obbligati dal sistema della Banca Dati, non verrà estratto dal sistema elettronico e, pertanto, non verrà ammesso alla selezione per mancanza dei requisiti (si rimanda al punto 3 delle lettere A e B del comma 4 dell’art.3) ” e che, nella sua prospettazione, si riferirebbe alla sola selezione degli esperti OLAF e non anche alle altre tipologie di curricula e che, invece, deve ritenersi avere portata omnicomprensiva.
11.5.1- A tale conclusione si perviene sulla base di una pluralità di indici convergenti, costituiti:
-) dalla generalità della prescrizione, che non si riferisce ad una specifica categoria (con la precisazione che, in ordine alla portata dei vocaboli posti tra parentesi, si rimanda alle ulteriori considerazioni di seguito svolte: v. § 11.5.2);
-) al fatto che la previsione dell’esperienza è richiesta in generale per tutte le categorie della selezione, ragion per cui risulterebbe privo di ragionevolezza il ritenere che la relativa previsione –che, in primo luogo, specifica cosa si intenda per esperienza professionale maturata e, in secondo luogo, specifica come inserire nel curriculum detto dato- possa intendersi riferito alla sola categoria degli esperti OLAF;
-) alla collocazione “topografica” della disposizione, posta a chiusura del comma 4 che riguarda appunto i titoli richiesti e le modalità specifiche di inserimenti dei titoli in banca dati.
11.5.2- Di contro, le osservazioni di parte ricorrente per cui il richiamo finale “ (si rimanda al punto 3 delle lettere A e B del comma 4 dell’art.3) ” lo renderebbe riferibile alla sola selezione dei n. 2 esperti OLAF non risultano centrate e comunque non conducono ad avvalorare la sua prospettazione, in quanto:
-) il tenore letterale (“ si rimanda al punto… ”) non è di per sé indicativo di alcuna riserva di applicazione alla selezione di cui al n. 3 del comma 4, ossia agli esperti OLAF;
-) peraltro, tra il punto n. 3 (attinente agli esperti OLAF) e la previsione in questione vi è una cesura, costituita da un’ulteriore e distinta previsione circa le modalità di inserimento del requisito dell’abilitazione professionale, ove richiesto, il quale risulta di per sé estraneo alle lettere a) e b) del punto 3, avvalorando l'assenza di un collegamento univoco ed esclusivo tra la disposizione contestata e la selezione OLAF;
-) ancora, le lettere a) e b), richiamate nella parte tra parentesi, si riferiscono rispettivamente alle aree professionali e alle esperienze maturate all’interno delle stesse e dunque e non anche l’iscrizione, ragion per cui l’opzione interpretativa del ricorrente porterebbe a ritenere la disposizione in parte priva di sostanziale applicabilità.
11.5.2- Da quanto ora esposto può dunque concludersi anzitutto nel senso che la clausola in questione è applicabile alla selezione delle professionalità cui il ricorrente ha partecipato.
In secondo luogo, deve anche convenirsi che il dettato letterale della clausola si presenta adeguatamente chiara nel suo contenuto e dunque esente da ambiguità di sorta, che, nella prospettazione del ricorrente, giustificherebbero l’applicazione del canone del favor partecipationis .
A ciò è da soggiungere che l’indicazione, nell’ambito del par. 3.4, della sequenza dei passaggi tecnici per inserire correttamente lo specifico requisito di cui trattasi (iscrizione all’albo professionale dei revisori MEF) la rende di immediata applicazione senza richiedere particolari cognizioni in capo all’interessato ed è finalizzata a ridurre il rischio di errori.
11.6- Tanto chiarito, nel provvedimento impugnato si osserva quanto segue.
11.6.1- Il curriculum del ricorrente non risulta estratto dal sistema informativo, ossia che questi è stato escluso dalla selezione.
11.6.2- A richiesta dello stesso ricorrente del 9.2.2023 -con la quale questi rappresentava al RUP la continuità di rapporto professionale di controllore di I livello con Regione Calabria dal 2015, il possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico e ancora di (A) aver selezionato l’area professionale controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE, (B) aver maturato un’esperienza minima di tre anni nelle aree lavorative di controllo dei programmi e dei progetti finanziati dai fondi SIE e (C) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 162098 sin dal 15.02.2011 - in data 13.2.2023 il RUP ha specificato che “ (…) dall'esame della sua candidatura è emerso che è stata esclusa dal sistema perchè non ha censito correttamente a sistema l'iscrizione all'albo. Nello specifico, l'art. 3 comma 4 dell'avviso prevede che : " 4. Ai fini dell’estrazione dei curricula dalla Banca Dati il candidato deve "..... Essere iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (da censire nella Scheda n.3 “Altri titoli”) selezionando le seguenti opzioni: Tipo: - Iscrizione Registro Revisori Legali (MEF) Argomento Revisore Contabile/Legale Note: estremi dell’iscrizione. Diversamente da quanto previsto Lei ha inserito: Tipo: Abilitazione professionale. In base all'art.3 dell'Avviso ".... Il candidato che nella compilazione del curriculum ometterà di riportare, ovvero riporterà in maniera errata/inesatta, l’iscrizione richiesta come requisito di ammissibilità, oppure inserirà le dichiarazioni sopra indicate in campi diversi da quelli obbligati dal sistema della Banca Dati, non verrà estratto dal sistema elettronico e, pertanto, non verrà ammesso alla selezione per mancanza dei requisiti (si rimanda al punto 3 delle lettere A e B del comma 4 dell’art.3) ".
11.6.3- Quindi, a seguito di ulteriore contestazione del ricorrente del 14.2.2023 basata sull'assunto per cui, previ richiami giurisprudenziali, si ribadiva il possesso dei requisiti, l'erronea indicazione del tipo di qualifica, indicata erroneamente come “abilitazione professionale” in luogo di “iscrizione registro revisori” il RUP ha affermato che " (...) l’Avviso per la selezione degli esperti middle in materia di controlli di primo livello è strutturato in diversi step selettivi: estrazione, attribuzione punteggi parziali ai titoli e all’esperienza, colloquio. Nell’avviso viene chiaramente evidenziato che la mancata estrazione non consente la partecipazione alle fasi successive. Pertanto, consentire un soccorso istruttorio volto a sanare un errore che ha determinato la mancata estrazione determinerebbe un’alterazione della par condicio rispetto ai candidati che invece hanno correttamente seguito le istruzioni dell’Avviso superando il primo step selettivo dell’estrazione dei curricula. Né è sostenibile che l’ultimo capoverso del comma 4 dell’art 3 sia riferibile esclusivamente agli esperti olaf. Come Lei ben saprà, infatti, la lex specialis va sempre letta nel suo insieme. L’ultimo capoverso del comma 4 dell’art.3 è collocato dopo la descrizione del profilo olaf solo perché tale profilo è il terzo (e ultimo) di quelli descritti nel comma di che trattasi, ma detta una regola procedurale valida per tutti i tre profili; dal punto di vista grafico è, infatti, staccato di due alinee rispetto alla descrizione del profilo olaf. A riprova di quanto appena rappresentato tale ultimo capoverso indica sia le cause di mancata estrazione relative all’esperienza professionale sia quella inerente all’iscrizione dell’albo dei revisori legali richiesta ai fini dell’ammissibilità per i profili middle e senior. Si rammenta, infine, come ripetutamente ribadito dalla più recente giustizia amministrativa, che il soccorso istruttorio è uno strumento che non può essere utilizzato per sottrarsi al principio di autoresponsabilità del candidato; su quest’ultimo infatti grava l’onere di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e, laddove ometta di farlo, tale omissione non può essere oggetto di integrazione oltre la scadenza dei termini prescritti ".
11.6.4- In conclusione, da quanto ora esposto la criticità a base dell’esclusione è data dal fatto che, a mente della Regione, il ricorrente avrebbe violato una specifica prescrizione del bando non riportando nella corretta casella il riferimento ad un requisito di ammissione, espressamente previsto a pena di ammissibilità, nella specie costituito appunto dall’iscrizione all’Albo dei revisori del MEF.
Detto requisito, come ammette anche il ricorrente e come anche desumibile dal bando che li enuclea distintamente specificando in modo chiaro e distinto la loro collocazione e indicando la chiara sequenza dei passaggi da seguire per il corretto inserimento di ciascuno di essi, è ben distinto dal mero possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio di tale attività (a tal proposito, vale osservare che l’art. 1, lett. n) del d.lgs. n. 39 del 2010 definisce il revisore quale persona “abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro”, distinguendo pertanto i due requisiti).
11.7- Consegue da ciò che, nell’odierna controversia, il punto dirimente non è costituito dal possesso del titolo richiesto, in capo al ricorrente, alla data di presentazione delle domande, ma dall'avvenuto inserimento, o meno, di tale titolo nella domanda di partecipazione o, qualora da esso distinto, nel curriculum, ossia, per meglio intendere, dal fatto che la documentazione presentata dal concorrente recasse l’indicazione del possesso del titolo.
Tale dato risulta del tutto dirimente in quanto solo la corretta indicazione del requisito richiesto in termini di ammissibilità ovvero l’indicazione in sezione non pertinente permetterebbe di evitare l’esclusione (ossia la mancata estrazione del curriculum).
11.8- Orbene, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta unicamente il curriculum (allegato n. 1 alla produzione documentale del 14.3.2026) nella sezione “ Altri titoli accademici, formativi o professionali ” risultano unicamente le seguenti iscrizioni:
Iscrizione all’Albo dei consulenti del Lavoro (pag. 2);
Iscrizione all’Albo dei Revisori degli Enti del Sistema Camerale tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (pag. 2);
Iscrizione al Registro Nazionale OIV.
11.9- Pertanto, rilevato che l’iscrizione all’albo dei revisori legali è requisito diverso dall’iscrizione al diverso albo degli Enti del sistema camerale (peraltro il primo tenuto dal Ministero dell’Economia l’altro dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ), non si evince che il suddetto requisito sia stato effettivamente dichiarato dal concorrente.
11.10- Né, estendendo il raggio d’analisi anche a tutto il curriculum, risulta che il concorrente abbia dichiarato, eventualmente in altra sede, il possesso di detto requisito, sì eventualmente da legittimare l’Amministrazione a chiedere chiarimenti in merito.
11.11- Ancora, non risultano indicati –tra gli atti versati nel processo- altri documenti indicati come caricati sulla piattaforma a fini concorsuali, nei quali sia dichiarato il possesso di detto requisito.
11.12- In tale ottica, dunque, a ben poco giova l’indicazione “ Tipo titolo: Abilitazione professionale - Corso REVISORE DEI CONTI - Argomento Revisore Contabile/Legale - Data 22/2/2011 - Durata in mesi: 0 - Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ”, che nell’ottica del ricorrente varrebbe quale adeguata indicazione del possesso del titolo e che, in disparte le sue intenzioni, si limita a richiamare l’abilitazione professionale, nonché un “Corso” ad oggetto “Revisore dei Conti” e quale organizzazione di riferimento, richiama il “Ministero della Giustizia”, elementi ben diversi, nel loro complesso, dal titolo di Iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti, peraltro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dunque non riconducibili a quest’ultimo.
11.13- In tale ottica, essendo indimostrato che il ricorrente abbia indicato il possesso del suddetto requisito e lo abbia correttamente evidenziato per come imposto dal bando, le doglianze del ricorrente in ordine all’erronea applicazione del bando devono essere rigettate.
11.14- Tale conclusione porta ad analizzare l’ulteriore profilo di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, attinente la dedotta irragionevolezza della precitata clausola nell’economia del bando di concorso.
11.14.1- Anche detta doglianza è infondata.
11.14.2- Premesso che “ In tema di concorsi pubblici la P.A. gode di un'ampia discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando; infatti, le scelte sono finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico " (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 9.9.2022, n.11733, estensibile mutatis mutandis alle altre selezioni non comportanti l’assunzione a pubblico impiego in senso stretto), non è dato, dalle argomentazioni del ricorrente, individuare una ragione di illegittimità della clausola in questione.
11.14.2- In realtà, posto che, dal tenore della censura, non si contesta l’illogicità della previsione dell’iscrizione all’Albo dei revisori ma la mera previsione per cui la sua mancata indicazione è causa di inammissibilità della domanda, non risulta irragionevole una clausola che imponga ai concorrenti l'esplicitazione dei requisiti di partecipazione sanzionando la mancata indicazione degli stessi con l'esclusione dalla procedura.
11.14.3- Peraltro, se la censura fosse invero diretta a sindacare la previsione dell’iscrizione all’Albo sarebbe comunque inammissibile perché del tutto generica.
11.14.4- Ancora, il mero riferimento al fatto che il ricorrente svolga dal 2015, in via quasi continuativa ed in forza di più contratti di consulenza, la medesima attività ed a tutt’oggi è contrattualizzato con Regione Calabria come controllore di primo livello, nell’economia della doglianza e in difetto di più precise e puntuali argomentazioni risulta generico ed inidoneo, di per sé, ad inficiare l’operato dell’Amministrazione regionale.
12- Le suddette conclusioni inducono a scrutinare il secondo motivo di ricorso, che per certi versi si intreccia con il primo.
12.1- Il motivo è parimenti infondato.
12.2- Occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza, resa in materia di pubblici concorsi ma che si ritiene applicabili in generale alle procedure competitive in materia di selezioni pubbliche:
-) “ Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 02/02/2023, n.1869);
- “ Nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). In questa ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza " (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 25.3.2022, n.3422; v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2018 n. 257; id., Sez. V, 8.8.2016 n. 3540; id., Sez. II, 28.1.2016, n. 838; id., Sez. IV, 7.9.2004, n. 5759).
- “ L'istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In giurisprudenza sono presenti orientamenti restrittivi per i quali il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. Tuttavia, l'attivazione del soccorso istruttorio è necessaria nella procedura concorsuale, essendo questa diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non potendo tale finalità essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali. L'istituto non è, però, attivabile nei casi in cui sia stato commesso un errore dal privato nell'istanza o domanda presentata all'Amministrazione, poiché consentire di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscere un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio" (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2022, n.10241).
12.3- Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, ad avviso del Collegio, correttamente l’Amministrazione non ha attivato il soccorso istruttorio.
12.4- Difatti, quello che il ricorrente qualifica alla stregua di mera disattenzione – consistente appunto nel “flaggare” la dicitura “iscrizione registro revisori” selezionando la dicitura “abilitazione professionale”, ossia nell’errore di “spunta” nella qualificazione del titolo – quasi a rimarcarne una rilevanza marginale, in realtà si è sostanziata nella mancata indicazione dello specifico requisito richiesto (quello, cioè, dell’iscrizione del registro dei revisori del MEF), di modo che un’eventuale correzione avrebbe dato luogo ad una vera e propria integrazione della domanda, incompatibile con il principio di par condicio .
13- In conclusione, il ricorso va rigettato.
14- La complessità e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO