TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2024, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4525 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 vertente tra:
(C.F. nato ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Adami, del Foro di Bergamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Adriana Sara Pozzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni congiunte
1) Affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre terrà i figli due we al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola oppure, laddove fosse impossibilitato a portarli a scuola, li porterà dalla madre. Il padre li terrà due giorni la settimana, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.30. Quando il padre terrà i figli, si farà carico dell'accompagnamento alle attività sportive compatibilmente con gli orari di turno lavorativi. Ciascun genitore terrà i figli durante le vacanze natalizie per una settimana dal
24 al 30.12 oppure dal 31.12. al 6.1. ad anni alterni. Quest'anno il 24.12 staranno con la madre a pranzo e alla sera con il padre, il 25.12 a pranzo con il padre e alla sera con la madre. Staranno con la madre dal
25.12 al 1.1.2025 oppure 2.1.2025 in base alle ferie della madre, il periodo successivo con il padre. Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori prevedendo l'alternanza del giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli 15 giorni anche non consecutivi. Il padre comunicherà il periodo di vacanze estive entro il 31.5 di ogni anno.
I ponti scolastici saranno alternati.
2) L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
3) Il padre verserà un contributo di euro 200 per ciascun figlio oltre al 50% della mensa con decorrenza dal mese di dicembre 2024, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da dicembre 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4) Il mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagato al 50% da ciascuna parte con versamenti sul conto cointestato acceso a tal fine.
5) Le parti si impegnano a locare a terzi al più presto la casa coniugale utilizzando il ricavato per pagare il mutuo e, a tal fine, conferiranno incarico ad un'agenzia. Il marito lascerà le chiavi della casa coniugale all'agenzia. Valuteranno la possibilità di messa in vendita.
6) Le parti concorderanno una data per il ritiro dei propri effetti personali, il marito potrà prelevare in ogni caso il depuratore.
7) I procuratori delle parti rinunceranno agli atti del giudizio di separazione incardinato dalla moglie avanti la dott. Filauro.
8) si impegna a pagare le rate del finanziamento dell'auto e darne evidenza al marito, Parte_2 in quanto garante.
9) Spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024, adiva Questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di oltre che l'assunzione di provvedimenti inerenti Parte_2 Pers la responsabilità genitoriale sui figli nati dall'unione coniugale tra le parti: (30.6.2014) e Per_2
(20.1.2020) chiedendo contestualmente il divorzio decorso il termine di legge.
Con comparsa di costituzione in data 11 novembre 2024 si costituiva che aderiva alla Parte_2 domanda di separazione dando la sua prospettazione relativa alle condizioni della separazione.
Le parti comparivano all'udienza del 11 dicembre 2024 e raggiungevano un accordo che il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Deve essere disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza avendo le parti richiesto il divorzio, decorso il termine di legge. IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Busnago (MB) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio;
III. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 vertente tra:
(C.F. nato ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angela Adami, del Foro di Bergamo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Adriana Sara Pozzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni congiunte
1) Affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre. Il padre terrà i figli due we al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola oppure, laddove fosse impossibilitato a portarli a scuola, li porterà dalla madre. Il padre li terrà due giorni la settimana, martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 21.30. Quando il padre terrà i figli, si farà carico dell'accompagnamento alle attività sportive compatibilmente con gli orari di turno lavorativi. Ciascun genitore terrà i figli durante le vacanze natalizie per una settimana dal
24 al 30.12 oppure dal 31.12. al 6.1. ad anni alterni. Quest'anno il 24.12 staranno con la madre a pranzo e alla sera con il padre, il 25.12 a pranzo con il padre e alla sera con la madre. Staranno con la madre dal
25.12 al 1.1.2025 oppure 2.1.2025 in base alle ferie della madre, il periodo successivo con il padre. Le vacanze pasquali saranno suddivise tra i genitori prevedendo l'alternanza del giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli 15 giorni anche non consecutivi. Il padre comunicherà il periodo di vacanze estive entro il 31.5 di ogni anno.
I ponti scolastici saranno alternati.
2) L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
3) Il padre verserà un contributo di euro 200 per ciascun figlio oltre al 50% della mensa con decorrenza dal mese di dicembre 2024, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da dicembre 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
4) Il mutuo gravante sulla casa coniugale sarà pagato al 50% da ciascuna parte con versamenti sul conto cointestato acceso a tal fine.
5) Le parti si impegnano a locare a terzi al più presto la casa coniugale utilizzando il ricavato per pagare il mutuo e, a tal fine, conferiranno incarico ad un'agenzia. Il marito lascerà le chiavi della casa coniugale all'agenzia. Valuteranno la possibilità di messa in vendita.
6) Le parti concorderanno una data per il ritiro dei propri effetti personali, il marito potrà prelevare in ogni caso il depuratore.
7) I procuratori delle parti rinunceranno agli atti del giudizio di separazione incardinato dalla moglie avanti la dott. Filauro.
8) si impegna a pagare le rate del finanziamento dell'auto e darne evidenza al marito, Parte_2 in quanto garante.
9) Spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1 luglio 2024, adiva Questo Tribunale per ottenere Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti di oltre che l'assunzione di provvedimenti inerenti Parte_2 Pers la responsabilità genitoriale sui figli nati dall'unione coniugale tra le parti: (30.6.2014) e Per_2
(20.1.2020) chiedendo contestualmente il divorzio decorso il termine di legge.
Con comparsa di costituzione in data 11 novembre 2024 si costituiva che aderiva alla Parte_2 domanda di separazione dando la sua prospettazione relativa alle condizioni della separazione.
Le parti comparivano all'udienza del 11 dicembre 2024 e raggiungevano un accordo che il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Deve essere disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza avendo le parti richiesto il divorzio, decorso il termine di legge. IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Busnago (MB) per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio;
III. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi