Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 182/2024 avente ad oggetto: Divorzio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sidney Arena - giusta procura in atti -;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Pianura – giusta procura in atti -;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.2.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 20.7.2006; che dall'unione nascevano tre figli,
(cl. 2012), (cl. 2014) e (cl. 2017); di essere Persona_1 Persona_2 Persona_3 separati giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 6.10.2022 - Cron. n. 6103/2022 –
RG n. 777/2022 - chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, con le statuizioni consequenziali, tra cui l'affido condiviso con la possibilità di assumere disgiuntamente le decisioni di maggior interesse, salvo i casi di
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regolamentazione del calendario di visita e riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 14 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – in data 3.10.2024 le parti depositavano istanza congiunta avendo nelle more raggiunto un accordo.
Sulla rilevata genericità di una condizione ( che la resistente potesse assumere anche disgiuntamente le decisioni di maggior interesse per i figli in ordine all'istruzione, Con educazione e salute) da parte di a seguito di chiarimenti e riformulazione dell'accordo, previa trasformazione del rito, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal Decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 6.10.2022 - Cron. n. 6103/2022
– RG n. 777/2022, e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato sulle condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
[“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
]
2. I figli minori, di anni 9, di anni 8 e di Persona_1 Persona_2 Persona_3 anni 5, sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori.
La sig.ra potrà assumere, anche disgiuntamente, le decisioni Controparte_1 di maggior interesse per i figli in ordine all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
lo stesso dicasi per le questioni di ordinaria amministrazione. La detta circostanza è supportata dal fatto che i figli e sono portatori di Per_2 Per_1 handicap grave e necessitano di continue cure e autorizzazioni amministrative presso i centri di diagnostica e di riabilitazione dove vengono richieste autorizzazioni immediate che mal conciliano con la distanza di residenza del padre. In ogni caso la sig.ra informerà sempre con un sms o con una telefonata il sig. delle decisioni riguardanti i figli. Parte_1
I minori resteranno collocati presso la madre, in Ionadi, (VV) Via Pietro Toselli nr. 34, nell'abitazione che sarà assegnata alla sig.ra con tutti i beni e Controparte_1 suppellettili ivi esistenti;
Il padre potrà esercitare il suo diritto di visita ordinario nel luogo di residenza dei minori, in considerazione della loro età e del precario stato di salute di uno di essi. La Madre metterà a disposizione dei figli un telefono cellulare, regolarmente funzionante affinché il padre possa comunicare con i figli liberamente, anche se nel rispetto dei loro impegni scolastici, di salute e di riposo quotidiano;
Pag. 2 di 4 Inoltre, il padre potrà esercitare il diritto di visita dei minori una volta al mese per tre giorni, considerato che risiede fuori sede e comunque, compatibilmente con i loro impegni scolastici. Nel periodo di visita estivo, natalizio e pasquale il padre potrà tenere con sé i figli in luogo di villeggiatura o presso la propria residenza e precisamente:
- per dieci giorni continuativi durante il periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- per metà delle festività pasquali alternando, di anno in anno, il giorno della S. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- per metà delle festività natalizie alternando, di anno in anno, i giorni dal 22 dicembre al 28 dicembre e dal 28 dicembre al 6 gennaio che trascorreranno con l'uno o l'altro genitore, con accordo sui periodi da convenire entro il 1 dicembre di ogni anno;
3. il Signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento) da ripartire in modo paritario tra i tre figli e con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della madre e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat fino a quando non avrà trovato nuova occupazione ed € 400,00 Parte_1 per i periodi successivi, fino a quando non saranno economicamente autosufficienti. CP_ I coniugi concordano che la sig.ra percepirà direttamente e per l'intero l'indennità INPS erogata per il figlio a causa dei suoi ben noti problemi di salute, nonché Persona_1
l'indennità per intero erogata per il figlio;
Persona_2
4. i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie, come da protocollo CNF in vigore;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
6. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei propri passaporti o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7. I coniugi concordano quale foro convenzionale quello del Tribunale di Vibo Valentia”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Vibo Valentia il 20.7.2006 tra e Parte_1 Controparte_1
– smg - alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
[...]
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2006 Parte I Serie * Numero 8) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art.
Pag. 3 di 4 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
C. Spese compensate.
Così deciso nella C C da remoto dell'11.6.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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