Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/07/2022, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 01212/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Marciante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, n. 49, e dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce e Ministero Infrastrutture e Trasporti - D.G. Territoriale del Sud e Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 25 giugno 2018, dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, recante diniego di rilascio del codice di identificazione richiesto dal ricorrente per effettuare certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento/rinnovo della patente di guida per la mancanza dello svolgimento dell’attività medica di accertamento per l’intero ultimo decennio di servizio militare prima del congedo dal Corpo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce e del Ministero Infrastrutture e Trasporti - D.G. Territoriale del Sud e Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. De Giorgi, in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il medico ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce gli ha denegato il rilascio del codice di identificazione richiesto per effettuare certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento/rinnovo della patente di guida per la mancanza dello svolgimento dell’attività medica di accertamento per l’intero ultimo decennio di servizio militare prima del congedo dal Corpo (avendola svolta quale Medico militare solo dal 2008 al 2014).
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Decreto ministeriale 31/01/2011, n. 50851.
2. Illegittimità del provvedimento amministrativo per eccesso di potere: irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, erronea valutazione dei fatti.
3. Illegittimità del provvedimento amministrativo per eccesso di potere: disparita di trattamento rispetto ad analoghe situazioni.
Il 10/08/2018, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce e il Ministero Infrastrutture e Trasporti - D.G. Territoriale del Sud e Sicilia, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 29/08/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa, ivi inclusa la Relazione dell’Amministrazione del 10/08/2018.
Ad esito della Camera di Consiglio del 04/09/2018, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ In disparte ogni questione preliminare inerente alla dubbia ammissibilità del gravame (per violazione del principio del “ne bis in idem”, in considerazione della pendenza di altro identico ricorso - n. 932/2018, depositato anteriormente alla notifica), il gravame, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, appare infondato, occorrendo, ex art. 3, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2011 n. 50851 (interpretato secondo la sua ratio, “che è quella di garantire che il rilascio delle certificazioni in esame sia demandato a persone aventi un’adeguata esperienza nel settore, maturata attraverso lo svolgimento della medesima attività per un lasso di tempo minimo stabilito dalla legge” - T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, -OMISSIS-), l’espletamento dell’attività medica de qua nell’intero ultimo decennio prima della cessazione dell’appartenenza al Corpo Militare ”.
Il 19/10/2021, parte ricorrente ha depositato on giudizio un atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta al difensore già costituito in giudizio.
Il 06/04/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem in ragione della pendenza dinnanzi a questo Tribunale di analogo ricorso (r.g. 932/2018), rilevando che quest’ultimo risultava definito con sentenza di inammissibilità n-OMISSIS-, ha chiesto, in ragione della intervenuta pronuncia esclusivamente in rito e non nel merito, di accertare l’ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio e esaminare il merito delle censure alla luce di quanto dedotto con il ricorso introduttivo, insistendo nell’accoglimento del proposto ricorso.
L’11/04/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documentazione di causa, tra cui la Relazione dell’Amministrazione del 6.4.2022.
Nella pubblica udienza del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, in disparte (per ragioni di economica processuale) ogni questione preliminare inerente la dubbia ammissibilità del gravame per violazione del principio del “ ne bis in idem ”, in considerazione della pendenza (al momento della proposizione) di altro identico ricorso n. 932/2018, depositato anteriormente alla notifica, poi definito con sentenza n-OMISSIS- del 21/09/2021 di questo Tribunale, che lo ha dichiarato inammissibile per non essere mai stato “notificato alla controparte (mancando la prova della eseguita notificazione), in patente violazione del principio del contraddittorio sancito dall’art. 27 primo comma c.p.a. e di quanto previsto dall’art. 45 primo comma c.p.a. ”.
1. - Con la prima censura, parte ricorrente lamenta “ come la determinazione dirigenziale di “rigetto” dell’istanza presentata dal Dott. -OMISSIS- sia fondata su una parziale e non corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, del D.M. del 31.01.2011 ”, sostenendo, in particolare, che “ Mentre la specifica espressione “per almeno cinque anni” presuppone un periodo di tempo minimo necessario prescritto per legge, il requisito richiesto ai medici non più appartenenti a strutture ma che abbiano “svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni” individua, al contrario, un intervallo di tempo (ultimi dieci anni) in cui verificare se il soggetto ha effettivamente svolto o meno attività di certificazione ”; con il secondo motivo di gravame, si duole dell’intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato, nonché dell’ “erronea valutazione, operata da parte resistente, dei fatti posti a base del provvedimento stesso. Invero, parte resistente, sebbene nel provvedimento in questione faccia esplicito riferimento al più volte richiamato D.D. del 2011, addiviene a conclusioni palesemente in contrasto con le previsioni ivi contenute, dando peraltro rilievo, ai fini della decisione, a circostanze di fatto irrilevanti per la verifica dei presupposti necessari al rilascio del codice identificativo, ossia il fatto che il ricorrente ha svolto attività di certificazione negli ultimi dieci anni, ed in particolare dal 2008 al 2014 ”; con il terzo motivo di ricorso lamenta, infine, disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni, “ atteso che, a fronte di istanze presentate da colleghi dell'odierno ricorrente aventi la sua medesima situazione di fatto, il Ministero resistente ha autorizzato senza alcun problema lo svolgimento dell'attività di certificazione ”.
Tutte le predette censure sono infondate.
Giova, anzitutto, ricordare che, ai sensi del vigente art. 3 del D.M. 31.01.2011 n. 50851, “ Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attivita' di accertamento dei requisiti fisici e di idoneita' alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, per almeno cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne' di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa ”.
Come già rilevato da questo Tribunale in sede cautelare, ai fini del rilascio del codice di identificazione richiesto per effettuare certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento/rinnovo della patente di guida, occorre, ex art. 3, comma 1, del D.M. 31.01.2011 n. 50851, l’espletamento dell’attività medica di accertamento de qua nell’intero ultimo decennio di servizio prima del congedo dal Corpo Militare, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, anche per relationem , attraverso il richiamo alla sentenza, resa, peraltro, inter partes , del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, -OMISSIS-, passata in giudicato.
Infatti, come già chiarito da questo Tribunale nel precedente sopra richiamato, la norma in questione (art. 3, comma 1, del D.M. 31.01.2011 n. 50851) « è stata interpretata dall’amministrazione nel senso di ritenere che essa imponga, ai fini dello svolgimento dell’attività per cui è causa, che il medico militare in congedo abbia svolto nell’ultimo decennio di servizio, la medesima attività di accertamento.
Il ricorrente ha contestato tale interpretazione in quanto, a suo dire ai sensi della norma in esame, per il rilascio dell’autorizzazione sarebbe sufficiente che il medico militare abbia svolto, anche per un periodo breve di tempo, la medesima attività di accertamento, purché nell’ultimo decennio di servizio.
Ad avviso del collegio, delle due interpretazioni appena esposte, quella fatta propria dall’amministrazione appare la più conferente alla ratio della norma.
Invero, aderendo alla ricostruzione esposta dal ricorrente si arriverebbe a sostenere che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al rilascio delle certificazioni mediche per cui si discute, al medico militare in congedo basterebbe avere svolto tale attività di accertamento anche solo per un giorno, purché negli ultimi dieci anni, tesi che evidentemente contrasta con la ratio della norma, che è quella di garantire che il rilascio delle certificazioni in esame sia demandato a persone aventi un’adeguata esperienza nel settore, maturata attraverso lo svolgimento della medesima attività per un lasso di tempo minimo stabilito dalla legge ».
Pertanto, aderendo all’interpretazione della norma fatta propria dall’Amministrazione resistente ed essendo pacifico che il ricorrente non ha svolto la medesima attività negli ultimi dieci anni, ma solo dal 2008 al 2014, risultano privi di pregio sia il primo che il secondo motivo di gravame.
Va disattesa, altresì, la terza censura incentrata sull’asserita circostanza secondo cui un paio di colleghi del ricorrente “ non più appartenenti al Corpo dell'Esercito Italiano e aventi svolto “negli ultimi dieci anni” (ma per meno di dieci anni) attività di certificazione, hanno ottenuto il codice identificativo di abilitazione e svolgono regolarmente attività di certificazione dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e rinnovo dei titolo abilitativi alla guida ”, avendo parte ricorrente omesso di asseverare il predetto assunto e non essendo, peraltro, configurabile l’eccesso di potere per pretesa disparità di trattamento in presenza di attività vincolata della P.A..
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Sussistono, comunque, i presupposti di legge per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO