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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12469 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/06/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli (NA) il 19/06/1999; che dal matrimonio erano nate due figlie: il 09.03.2000, e , il 23.09.2004, Per_1 Per_2 attualmente entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
22.10.2021, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa del 02.11.2021; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia , la Per_2 collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, di € 200,00 mensili e di un assegno di mantenimento della figlia , allora Per_2 minorenne, di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 100,00; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. e la sig.ra continueranno a vivere Parte_2 Parte_1 separatamente nelle rispettive residenze liberamente scelte;
2) Le parti, entrambe economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento ed in particolare la sig.ra rinuncia al mantenimento Parte_1 stabilito all'atto della separazione consensuale e dai relativi patti omologati fissato nella misura di
€ 100,00 mensili;
3) Le figlie e sono ormai entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti per cui non sarà prevista alcuna forma di mantenimento a carico del sig. CP_1
a loro favore”.
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli
(NA) il 19/06/1999 (atto n.75, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025.
Il Presidente est.
EL NO
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