Decreto cautelare 17 settembre 2022
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 24003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24003 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10425 del 2022, proposto da
AS MA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AU LA, ST ER, ES LA, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento
delle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (denominate “GPS”) per l’Ambito Territoriale della provincia di Roma per l’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 per la seconda fascia delle classi di concorso A027 e A028 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 52 punti nella classe di concorso A027 e a 40 punti nella classe di concorso A028;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa EL LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0027157 di approvazione delle graduatorie provinciali di supplenza (denominate “GPS”) per l’ambito territoriale della provincia di Roma per l’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 sotto il profilo della rettifica del punteggio attribuito alla stessa nelle classi di concorso A027 e A028.
2. Il Ministero si è costituito per resistere in giudizio con memoria di mero stile.
3. In data 11 giugno 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto sottoscritto da essa stessa personalmente e dai propri procuratori, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. La difesa erariale nulla ha osservato.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva che la rinuncia depositata dalla parte non è rituale, mancando della notifica prescritta dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ma attesa la dichiarazione in atti, dalla stessa è possibile desumere, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 03 giugno 2024, n. 11246, id. 05 gennaio 2024, n. 236, T.A.R. Umbria, 6 novembre 2023, n. 610).
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU TA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
EL LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LE | AU TA |
IL SEGRETARIO