Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 10/02/2022, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2022
N. 00059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2022, proposto da
Alfacantieri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore,, Comando di Polizia Municipale del Comune di Nardò, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore,, Area Funzionale III - Polizia Locale del Comune di Nardò, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore,, Area Funzionale IV - Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò, in persona del Dirigente, Legale Rappresentante pro tempore,, Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia - Stazione di Gallipoli, in persona del Legale Rapp, Regione Carabinieri Forestale “Puglia” - Stazione di Gallipoli, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato, Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avv, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avvo, Ministero della Difesa, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Domiciliato ex Lege Presso L'Avvocatura Dist, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro Legale Rappresentante pro tempore, Domicilia, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore,, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e Suo Legale Rappresentante pro tempore,, non costituiti in giudizio;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, Arma Carabinieri-Comando per la Tutela Forestale di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 593 del 12.11.2021 (prot. n. 62221 del 12.11.2021; notificata il 16.10.2021 e il 22.10.2021) con cui l'A.c. di Nardò ha annullato in autotutela il permesso a costruire n. 277 del 30/07/2020 e la SCIA in variante n. 942/2020 e ha, quindi, ingiunto alla ricorrente di provvedere alla «demolizione delle opere realizzate sulla base dei titoli edilizi annullati entro gg. 90 (novanta) dalla data di notifica del presente provvedimento con riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal citato DPR 380/01, in caso di mancato adempimento»;
- ove occorra, della p.e.c. del 16.11.2021 (prot. n. 62809 del 16.11.2021) con cui l'A.c. ha trasmesso al progettista della ricorrente la predetta ordinanza n. 593/'21;
- ove occorra, della p.e.c. del 22.11.2021 (prot. n. 64577 del 22.11.2021) con cui l'A.c. ha trasmesso alla ricorrente la predetta ordinanza n. 593/'21;
- ove occorra, del verbale del sopralluogo del 28.12.2020 (menzionato nella medesima ordinanza n. 593/'21);
- ove occorra, il verbale di acquisizione documenti da parte dei Carabinieri forestali “Puglia” - Stazione di Gallipoli del 29.12.2020;
- ove occorra, dell'ordinanza n. 572 del 29.12.2020 con cui l'A.c. ha sospeso cautelativamente i lavori;
- della nota prot. n. 6002 del 4.2.2021 dei Carabinieri forestali “Puglia” - Stazione di Gallipoli, recante «comunicazione ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/'01» (atto ignoto alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi aggiunti all'esito della conoscenza);
- della nota prot. n. 21911 del 3.5.2021 con la quale l'A.c. ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento de quo;
- della nota prot. n. 44285 del 30.8.2021 con la quale l'A.c. ha informato la ricorrente che si sarebbe proceduto «all'annullamento in autotutela del permesso a costruire n. 277/2020 e successiva scia in variante n. 942/2020, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/2020 e s.m.i.»;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia e di Arma Carabinieri-Comando per la Tutela Forestale di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che le questioni proposte dalla ricorrente con i motivi di censura dedotti necessitano di adeguato approfondimento e che appare opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione del ricorso nel merito;
Considerato che ricorrono quindi i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare con esclusivo riferimento all’ordine di demolizione, permanendo viceversa allo stato efficace l’annullamento dei titoli edilizi disposto in via di autotutela;
Considerato pertanto che, al fine di salvaguardare – nelle more della decisione di merito – lo stato di fatto ad oggi esistente, alla sospensione interinale dell’efficacia dell’impugnato provvedimento solo limitatamente all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi consegua logicamente e necessariamente l’assoluto divieto di prosecuzione dei lavori da parte della ricorrente, prosecuzione che non risulterebbe assistita – allo stato – da alcun titolo edilizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnato provvedimento limitatamente all’ordine di demolizione e di rispristino dello stato dei luoghi.
La tutela cautelare concessa con la presente ordinanza si intende caducata nel caso di accertata prosecuzione dei lavori.
Manda alla Stazione Carabinieri Forestale di Gallipoli per conoscenza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 luglio 2022. .
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO